QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 43. Definizione tematica, articolazione e "Zone" del territorio rurale

1. La disciplina della "Gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", si applica alle seguenti "Zone" individuate dal PO:

Aree agricole e forestali (E)

  • - Aree prevalentemente forestali (E1)
  • - Aree prevalentemente agricole della piana (E2)
  • - Aree prevalentemente agricole della collina (E3)
  • - Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4)
  • - Aree agricole periurbane della piana (E5)
  • - Aree agricole intercluse (E6)
  • - Aree umide, fluviali e perifluviali (E7)

Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale (P)

  • - Parco fluviale (interprovinciale) del Serchio (P1)
  • - Parco fluviale delle acque e delle aree umide e ripariali dell'Ozzeri e dell'Ozzeretto(P2)
  • - Parco agricolo e monumentale dell'acquedotto ottocentesco (P3)

Insediamenti del territorio rurale (N)

  • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
  • - Nuclei rurali di impianto storico (Ns)
  • - Nuclei rurali di matrice storica (Nm)
  • - Tipi insediativi di valore storico documentale - Ville (Nv)
  • - Grandi strutture architettoniche isolate (Ng)

2. Il PO, in riferimento alle suddette zone del territorio rurale, identifica altresì le ulteriori determinazioni progettuali concernenti il "Reticolo idrografico e gli specchi d'acqua superficiali" e i "Paesaggi, discontinuità e altri elementi di tutela o attenzione", di cui agli articoli 63 e 64 delle presenti Norme .

3. Il PO riporta inoltre l'identificazione dell'"Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale" ricadente nelle diverse "Zone" del territorio rurale, per il quale è definita la relativa classificazione morfotipologica e funzionale e la corrispondente disciplina d'uso e di trasformazione urbanistico - edilizia.

4. Gli interventi urbanistico - edilizi concernenti l'edificato sparso, devono prevedere all'interno del "resede di pertinenza", come definito all'articolo 13 delle presenti Norme, contestuali interventi finalizzati al mantenimento, al recupero e - ove necessario - al ripristino dei caratteri di ruralità e morfo-tipologici delle aree interessate, in applicazione della disciplina di cui all'art. 77 della LR 65/2014. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola si deve altresì prevedere la realizzazione di interventi di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", come definite all'articolo 13 delle presenti Norme, in applicazione della disciplina di cui agli art.li 82 e 83 della LR 65/2014.

5. Il PO disciplina altresì le trasformazioni urbanistico edilizie ammissibili da parte dell'imprenditore agricolo e da parte di altri titolari e conduttori dei fondi agricoli, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV, Capo III della LR 65/2014 e del Regolamento attuativo di cui alla DPGR n° 63R/2016.

Art. 44. Edificato sparso o discontinuo in territorio rurale. Classificazione e disciplina generale

1. Definizione. L'"Edificato sparso e discontinuo" in territorio rurale è identificato dal PO in funzione del valore storico, architettonico e documentale prevalente e della caratterizzazione funzionale degli edifici, secondo quanto indicato dal PS. Gli edifici qualificati come "Edificato sparso o discontinuo" in territorio rurale sono individuati nella cartografia di quadro progettuale ed in particolare negli elaborati "QP.I. Quadro generale delle previsioni" (cartografie in scala 1:2.000), con apposita simbologia grafica, secondo le seguenti categorie:

  • - Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale, comprendenti il patrimonio edilizio esistente di impianto storico (insediamenti, complessi edilizi ed edifici), i beni storico-culturali isolati (strutture religiose quali cappelle, pievi, chiese, conventi e altri edifici di culto), l'edilizia di base di impianto rurale (cascinali, annessi agricoli, stalle, fienili, rustici, capanne, case coloniche e padronali) e gli edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;
  • - Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione, comprendenti le forme insediative elementari come singoli edifici e piccoli aggregati a diversa destinazione funzionale, isolate e disseminate in territorio rurale, di impianto e/o a carattere non storico;
  • - Edifici specialistici e con funzioni non agricole in territorio rurale (Es); comprendenti le forme insediative articolate e complesse (anche in piccoli aggregati) a prevalente destinazione specialistica, nonché le aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, secondo quanto indicato all'art. 64 comma 1 lettera d) della LR 65/2014.

2. Categorie di intervento. Per le diverse categorie morfo - tipologiche di edifici il PO disciplina all'articolo 45 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammissibili, comprendenti anche le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Per tutte le classi tipo-morfologiche o funzionali il frazionamento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. E' sempre ammesso il frazionamento e l'aumento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Il PO all'articolo 46 delle presenti Norme definisce le specifiche disposizioni aventi per oggetto le categorie funzionali ammesse e le condizioni per il mutamento della destinazione degli edifici a destinazione agricola e degli altri edifici ricompresi nell'"Edificato sparso e/ discontinuo" in territorio rurale.

Art. 45. Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Categorie di intervento

1. Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale

1.1 Gli "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale" sono individuati dal PO, secondo la seguente classificazione:

  • - Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale;
  • - Edifici puntuali di impianto storico;
  • - Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;

1.2 In ragione degli analoghi caratteri tipologici, le categorie di intervento ammesse dal PO sono quelle indicate per i corrispondenti edifici dell'"Edificato puntuale di impianto storico" (Ap) ubicato in territorio urbanizzato. In particolare:

  • 1.2.1 per i "Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale", le categorie di intervento ammesse sono quelle di cui all'art. 28 comma 2 punto 2.1 delle presenti Norme;
  • 1.2.2 per gli "Edifici puntuali di impianto storico", le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 28 comma 2 punto 2.2 delle presenti Norme;
  • 1.2.3 per gli "Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono", le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 28 comma 2 punto 2.3 delle presenti Norme.

1.3 Allo scopo di promuovere il presidio del territorio rurale ed al contempo di favorire il recupero tipologico, la riqualificazione architettonica e la rigenerazione funzionale del PPE di impianto storico in area agricola, limitatamente ai soli "Edifici puntuali di impianto storico" a prevalente destinazione d'uso agricola, nel caso di mutamento di destinazione nella categoria funzionale "Residenziale" secondo le disposizioni normative di cui al successivo art. 47, oltre alle categorie di intervento di cui al precedente punto 1.2, è ammessa - mediante Permesso di Costruire (PdC) convenzionato - l'ulteriore categoria di intervento della "addizione volumetrica" "una tantum", fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 20, per ogni UI, da realizzarsi anche in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse. Il PdC convenzionato deve garantire:

  • - la conservazione, il recupero e ove necessario il ripristino, con materiali e tecniche tradizionali, da documentare nell'ambito del PdC, delle parti di edifici e manufatti per i quali siano riconoscibili i valori storico documentali e ambientali con particolare riferimento agli elementi architettonici e tipologici di pregio, anche secondo quanto a tal fine indicato dal RE comunale;
  • - le "addizioni volumetriche" possono anche essere realizzate con materiali e tecniche costruttive tali da rendere identificabile l'intervento contemporaneo rispetto a quelli di recupero sulle parti di valore storico documentale, privilegiando però il posizionamento dell'addizione sui fronti secondari dell'edificio o del manufatto oggetto dell'intervento;
  • - i prospetti ed i fronti principali degli edifici devono essere mantenuti con l'articolazione e l'impaginazione originaria delle aperture e delle componenti di rilevanza architettonica e/o tipologica, senza introdurre significative alterazioni del posizionamento di porte, finestre, scale, arcate e degli elementi architettonici e compositivi caratterizzanti il tipo edilizio oggetto dell'intervento, privilegiando in tal senso gli interventi di ripristino volti a mitigare eventuali alterazioni dei fronti intervenute in epoca recente;
  • - le eventuali demolizioni e ricostruzioni, da realizzarsi quali "interventi pertinenziali", devono essere limitate alle sole parti di edifici o manufatti per i quali non siano riconoscibili valori storici, documentali e ambientali e che risultino in pessimo stato di conservazione fisica o tipologica (da esplicitare e dimostrare nell'ambito del PdC), ovvero ai manufatti, alle volumetrie secondarie e alle superfetazioni di epoca recente presenti nel resede di pertinenza. Tali interventi non devono dare origine ad una UI funzionalmente autonoma rispetto all'edificio principale di cui restano pertinenza. In questi casi l'altezza degli edifici non può superare quella massima dell'edificio oggetto di intervento o, in alternativa, quella degli edifici ad essi aderenti;
  • - il PdC deve altresì definire in dettaglio gli interventi e le opere di recupero e riqualificazione del "Resede di pertinenza" e quelle di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici di impianto storico secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 46 delle presenti Norme.

1.4 Le categorie di intervento ammesse dal PO sono da eseguirsi esclusivamente all'interno del "resede di pertinenza", di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

2. Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione

2.1 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione", le categorie di intervento ammesse sono distinte sulla base della destinazione d'uso prevalente come in titoli e in atti alla data di adozione del PO, secondo la seguente classificazione funzionale:

  • 2.1.1 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso Agricola" (annessi agricoli ed edifici rurali ad uso abitativo) funzionali e collegati alla conduzione di aziende agricole, oltre all'attività edilizia libera e agli interventi e alle opere di cui all'art. 71, commi 1 bis, 2, 3 e 4 della LR 65/2014, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti ulteriori categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - gli "interventi pertinenziali"
    • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
    • Sono infine ammessi gli interventi e le opere di cui all'art. 72 della LR 65/2014, previa approvazione di Programma Aziendale (PAPMAA) non avente comunque valore di Piano Attuativo.
  • 2.1.2 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Agricola" diversi da quelli di cui al precedente punto 2.1.1, oltre all'attività edilizia libera, sempreché non comporti il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".
    • In caso di mutamento di destinazione d'uso agricola per questa categoria di edifici, nel rispetto della disciplina di cui agli art. 81, 82 e 83 della LR 65/2104, si applicano le apposite disposizioni di cui all'art. 46 delle presenti Norme.
  • 2.1.3 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Residenziale" fatta salva l'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - gli "interventi pertinenziali";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 30, per ogni UI esistente e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad esse adiacenti ed aderenti;
    • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico, alternativa all'addizione volumetrica di cui al precedente punto elenco. In particolare l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (30 mq di Superficie edificabile (o edificata) (Se)). In questo caso l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a mt. 7,50;
    • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
    • Le suddette addizioni volumetriche o la sostituzione edilizia sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
  • 2.1.4 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Commerciale al dettaglio e/o Direzionale di servizio", oltre all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 10% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti.
    • Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
  • 2.1.5 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" con "destinazione turistico-ricettiva", oltre all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - gli "interventi pertinenziali";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 35% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
    • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico, alternativa all'addizione volumetrica di cui al precedente punto elenco. In particolare l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente punto elenco (35% di Superficie edificabile (o edificata) (Se)). In questo caso l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a mt. 10,50;
    • - la realizzazione di piscine e impianti sportivi, ad uso pertinenziale privato.
    • E' inoltre sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche definite nel RE comunale, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • 2.1.6 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" con "destinazione Industriale - artigianale" e "Commerciale all'ingrosso- depositi", oltre all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se), non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti.
    • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per all'addizione volumetrica di cui al precedente punto;
    • Mediante "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) sono consentite "addizioni volumetriche", eccedenti a quelle precedentemente disciplinate, comunque non oltre il 30% della Superficie Edificata esistente per ogni UI, qualora finalizzate a garantire lo sviluppo e il mantenimento delle attività produttive, dimostrato mediante apposita relazione di fattibilità. Oggetto della convenzione del PUC è l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché le eventuali condizioni e gli impegni (asseverati mediante apposita relazione tecnica) volti ad assicurare lo svolgimento della specifica attività produttiva. Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
    • E' altresì sempre ammessa la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonchè la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche tecniche definite nel RE comunale, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
  • 2.1.7 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a destinazione d'uso diverse dalle precedenti o con destinazioni non qualificabili ai sensi di legge (diverse da residenziale, commerciale al dettaglio, turistico-ricettiva, commerciale all'ingrosso, direzionale di servizio, agricola), fatta salva l'attività edilizia libera, sono ammessi esclusivamente interventi di "manutenzione straordinaria". Per questa categoria di edifici non è ammesso il cambio di destinazione d'uso rispetto a quello esistente legittimato da titolo abilitativo.

3. Edifici specialistici con funzioni non agricole in territorio rurale (Es)

3.1 Comprendono gli edifici o complesso di edifici con funzioni non agricole e specialistiche, comprensivi dei relativi "resedi di pertinenza" di cui all'art. 64 comma 1 lett. d) della LR65/14 che presentano una particolare complessità dell'articolazione planivolumetrica, distributiva e/o localizzativa, nonché configurazioni tendenzialmente incoerenti rispetto al territorio agricolo e/o forestale entro cui risultano ubicati, non privi talvolta di aspetti di degrado fisico, tipologico e funzionale che determinano potenziali interferenze di natura paesistico-territoriale e ambientale da mitigare.

3.2 Fatto salvo le disposizioni di cui all'art. 64 comma 7 della LR65/14, per questi edifici, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

3.3 Mediante "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) sono consentite le seguenti ulteriori categorie di intervento:

  • - 3.3.1 Per gli edifici ricadenti nelle diverse "Aree agricole e forestali" (E) di cui al successivo Capo II:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie Coperta o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 20%;
    • - la "sostituzione edilizia"con contestuale incremento volumetrico, in alternativa alle "addizioni volumetriche" di cui al precedente punto elenco. In particolare l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (20% di Superficie edificabile (o edificata) (Se).
    • L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio esistente più alto.
  • - 3.3.2. Per gli edifici ricadenti nei "Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale" (P); di cui al successivo Capo II e nelle "Ulteriori determinazioni progettuali del territorio rurale", di cui al successivo Capo IV:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".
    • L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio esistente più alto e, in caso d totale demolizione e ricostruzione, deve essere al contempo garantito un indice di copertura non superiore a 50% della superficie fondiaria costituente il resede di pertinenza.

3.4. E' altresì sempre ammessa, nelle "Zone" di cui al precedente comma 3.1, la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.5 Mediante il PUC e attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione, sono in particolare regolati:

  • - gli interventi, le opere e le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti e quelli di contestuale corretta ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali delle attività esistenti, privilegiando soluzioni ad elevato gradiente verde (alberature e filari alberati, siepi, argini vegetati, macchie di bosco, ecc.) e soluzioni di ingegneria naturalistica;
  • - gli interventi, le opere e le modalità per l'adeguamento, l'integrazione e la riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria (anche esterne al resede di pertinenza) con particolare riferimento alla viabilità e alla rete dei servizi di acquedotto e fognatura;
  • - gli interventi e le modalità di efficientamento ed approvvigionamento energetico, con particolare attenzione per l'istallazione di impianti e tecnologie che assicurino l'uso di fonti rinnovabili;
  • da realizzare a carico del proponente, comprensivi delle eventuali condizioni per l'uso pubblico delle strutture all'aperto pertinenziali, con particolare riferimento per le aree di sosta e parcheggio e delle modalità di manutenzione delle opere di urbanizzazione anche successivamente alla realizzazione degli interventi e per un arco temporale congruo a monitorare gli effetti delle trasformazioni urbanistico - edilizie effettuate.

3.6 Tramite il PUC è inoltre verificato il rispetto degli Standard urbanistici in relazione alle categorie funzionali esistenti.

3.7 Per questa categoria di edifici, salva la sola destinazione "Agricola", non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto disposto all'art. 46 delle presenti Norme.

Art. 46. Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Disciplina delle funzioni

1. Le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - Per tutti gli edifici a destinazione d'uso diversa da quella agricola di cui al precedente art. 45 commi 1 e 2, quelle specificatamente indicate per ogni "Zona" ai successivi Capi II, III e IV di questo stesso Titolo III delle presenti Norme.
  • - Gli "Edifici specialistici con funzioni non agricole" di cui all'art. 45 comma 3 rimangono vincolati alle destinazioni esistenti.
  • - Per gli "Edifici a destinazione agricola" ricadenti in territorio rurale, nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al Titolo IV Capo III della LR 65/2014 e fermo restando le limitazioni di cui all'art. 81 della medesima legge regionale, il mutamento di destinazione d'uso è ammesso secondo quanto disciplinato agli articoli 82 e 83 della stessa LR 65/2014, secondo le disposizioni di seguito riportate.

2. Fermo restando le limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014, il mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola è ammesso secondo quanto disciplinato agli articoli 82 e 83 della stessa LR 65/2014. In particolare:

  • - il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico testimoniale (ovvero classificati dal PO edifici sparsi e/o isolati di impianto storico), è consentito, previa approvazione del programma aziendale (PAPMAA), secondo le disposizioni di cui all'art. 82 della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016;
  • - il mutamento di destinazione d'uso agricola di edifici diversi da quelli aziendali è ammesso dal PO secondo le disposizioni e limitazioni di cui all'art. 83 della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016 e sulla base delle seguenti ulteriori prescrizioni definite al fine del perseguimento di obiettivi specifici e dell'attuazione delle disposizioni applicative a tal fine definite dal PS vigente.

3. Per gli edifici a destinazione agricola classificati "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione", è vietato il cambio di destinazione agricola in altre categorie funzionali.

4. Per gli edifici a destinazione agricola classificati "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico", il cambio di destinazione d'uso agricola, in altre categorie funzionali, è sempre ammesso, secondo quanto indicato per le diverse "Zone" ai successivi Capi II e III di questo stesso Titolo IV.

5. Il mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola, di cui al precedente comma 5, è subordinato alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente disciplinante gli interventi di sistemazione ambientale e gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale ai sensi dell'art. 83 della LR 65/2014.

6. Gli interventi di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello determinato dall'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti. Gli interventi di sistemazione ambientale devono garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico - agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature aventi funzione di segnale visivo e di caratterizzazione paesaggistica, come quelle di confine e a corredo degli insediamenti. In questo quadro gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora, non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Il RE stabilisce eventuali ulteriori indicazioni concernenti la formazione dei titoli abilitativi e autorizzativi, nonché i contenuti minimi e le garanzie da inserire in convenzione.

7. Al fine di assicurare la tutela delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, il miglioramento e la riqualificazione delle aree agricole di pertinenza e il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, il progetto delle opere e il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi ed autorizzativi aventi per oggetto il mutamento di destinazione di "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico" a destinazione agricola, di cui ai precedenti commi, deve altresì garantire il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni attuative:

  • - la realizzazione di nuove opere di accesso carrabile e pedonale è ammessa solo all'interno del resede di pertinenza come definita dal PO, privilegiando l'adeguamento e l'integrazione dei percorsi già esistenti e legittimati se privi di valore storico;
  • - la sezione massima degli accessi non dovrà essere superiore a 4 mt., avere sviluppo lineare (misurato al centro del tracciato) non superiore a 60 mt., avere pendenza massima sull'intero tracciato non superiore al 12%;
  • - la superficie degli accessi, così come ogni altra opera di sistemazione esterna, non deve essere pavimentata e deve essere realizzata con materiali permeabili, preferibilmente in terra battuta, anche mista a ghiaia e/o pietra locale e asfalto architettonico, ovvero in lastre semplicemente appoggiate a terra in pietra locale, o in alternativa, mediante superfici inerbite trattate con griglie di irrigidimento del fondo che producano un effetto di mimesi con le aree agricole circostanti; comunque escludendo asfalto, cemento e resine sintetiche;
  • - le eventuali nuove opere d'arte e muri di contenimento, devono essere realizzati con materiali lapidei di tipo locale e con tecniche tradizionali fino a produrre una texture che garantisca l'inserimento più adeguato in termini percettivi dei manufatti nel contesto paesaggistico ed ambientale in cui si opera. Inoltre le eventuali opere di contenimento, di movimentazioni di terra e scarpate, ovvero di regimazione idraulica, dovranno essere realizzate utilizzando tecniche locali (ciglionamenti e terrazzamenti in pietra a secco) o in alternativa con elementi e tecnologie dell'ingegneria naturalistica;
  • - nella realizzazione delle opere edilizie le modellazioni del terreno devono essere sempre caratterizzate dalla sistemazione a ciglioni, con la minima entità degli sbancamenti. Per tutti gli elementi di raccordo delle quote si prevede il ricorso all'ingegneria naturalistica e il massimo utilizzo di superfici inerbite.
  • - Sono vietate l'alterazione e la trasformazione permanente delle sistemazioni idraulico agrarie storico - tradizionali esistenti (da documentare nel PdC con adeguato ed esaustivo rilievo fotografico esteso all'intera area oggetto di intervento), dei filari alberati, delle alberature con funzione di segnale visivo, di confine e monumentali, dei manufatti storico-tradizionali e di quelli funzionali alle pratiche agricole e colturali, con particolare riferimento per terrazzamenti, muri di contenimento anche a secco, lunette, ciglionamenti, opere di regimazione idraulica e microreticolo di controllo delle acque meteoriche e superficiali.

Art. 47. Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale. Definizione

1. Fermo restando le previsioni oggetto di "Conferenza di co-pianificazione", di cui all'art. 85 delle presenti Norme, nel territorio rurale sono vietati gli interventi di nuova edificazione con destinazione d'uso diversa da quella "Agricola".

2. La realizzazione di nuovi edifici e l'installazione di manufatti a destinazione agricola in territorio rurale, da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, è ammessa ai sensi degli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014, qualora necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, secondo la disciplina di cui ai successivi Capi II e III delle presenti norme e di quanto a tal fine disposto nei successivi commi di questo articolo.

3. Nuovi edifici rurali. Abitazioni e annessi dell'impresa agricola

3.1 Si tratta dei "Nuovi edifici rurali", in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 73 della LR 65/2014, da realizzarsi previa approvazione del Programma Aziendale (PAPMAA), presentato dall'imprenditore agricolo professionale, ed in particolare della:

  • 3.1.1 costruzione di "nuovi edifici rurali ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, secondo quanto disposto e prescritto dall'art. 73, comma 2 della LR 65/2014, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute agli art.li 4 e 5 del Regolamento di cui al DPGR n° 63R/2016;
  • 3.1.2 costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, secondo quanto disposto e prescritto dall'art. 73, comma 4 della LR 65/2104, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento di cui al DPGR n° 63R/2016.

3.2 I nuovi edifici rurali devono essere realizzati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE:

  • - i "nuovi edifici rurali ad uso abitativo" non potranno avere Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a 110 mq, altezza superiore a 8,50 mt (max 2 piani fuori terra). Non sono ammesse coperture piane;
  • - "nuovi annessi agricoli", nella dimensione individuata e dimostrata dal Programma Aziendale, non potranno avere altezza superiore a 8,50 mt.. Non sono ammesse coperture piane.

3.3 I nuovi edifici rurali dovranno osservare le seguenti disposizioni:

  • - il progetto dovrà prevedere l'uso di materiali tradizionali, l'impiego di tecnologie a basso impatto energetico ed eco-efficienti, la definizione di un impianto planivolumetrico improntato alla massima semplicità avendo come guida le articolazioni semplici e lineari degli edifici e dei manufatti di impianto storico, proponendo soluzioni formali e localizzative adeguate ai caratteri e alla morfologia dei luoghi, per lo più conformi all'edilizia tradizionale e locale;
  • - gli edifici dovranno presentare, configurazioni ed impianti ispirati alla tradizione e alle sue regole compositive, sia nella progettazione delle strutture che nella selezione degli elementi formali e del linguaggio architettonico. L'impianto planimetrico dovrà ricondursi a forme lineari e regolari, impiegando anche nella definizione dell'involucro edilizio tecniche e materiali per lo più di tipo tradizionale;
  • - la collocazione degli edifici dovrà ricadere preferibilmente in aree adiacenti o prospicienti la viabilità e i percorsi esistenti e/o gli edifici già esistenti, privilegiando le forme aggregate di edifici piuttosto che la dispersione puntuale di manufatti. Fatte salve le distanze per il rispetto di misure igienico-sanitarie e funzionali, i nuovi edifici devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno e gli sbancamenti, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile la realizzazione di nuove strade poderali.

4. Nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola

4.1 Si tratta dei "nuovi annessi agricoli minimi", in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 73, c. 5 della LR 65/2014 e all'art. 6 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016 che non richiedono la presentazione del Programma Aziendale (PAPMAA), ovvero:

  • 4.1.1 la costruzione di "Nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale";
  • 4.1.2 la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare".

4.2 I nuovi annessi agricoli minimi devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE:

  • 4.2.1 per i "Nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" di cui al precedente punto 4.1.1.:
    • - i fondi agricoli devono essere effettivamente coltivati ed avere (indipendentemente dall'ordinamento colturale) una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 5.000, composti anche da lotti non contigui ma costituenti un'unica unità poderale;
    • - i nuovi annessi agricoli devono comunque essere commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche delle attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative, da dimostrare mediante idonea relazione agronomica;
    • - i nuovi annessi agricoli non potranno avere Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a 100 mq e altezza superiore a 6,50 mt.
    • - i nuovi annessi dovranno presentare forme architettoniche tradizionali, sempre ispirate alla tradizione e alle sue regole compositive, sia nella progettazione delle strutture che nella selezione degli elementi formali, impiegando anche nella definizione dell'involucro edilizio tecniche e materiali per lo più di tipo tradizionale;
    • - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile la realizzazione di nuove strade poderali.
  • 4.2.2 per i "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare" di cui al precedente punto 4.1.2.:
    • - i fondi agricoli devono essere effettivamente coltivati ed avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 10.000, composti anche da lotti non contigui ma costituenti un'unica unità poderale;
    • - i nuovi annessi agricoli devono comunque essere commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche delle attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative, da dimostrare mediante idonea relazione agronomica;
    • - i nuovi annessi agricoli non potranno avere Superficie edificata (edificabile) superiore a 100 mq e un'altezza non superiore a 6,50 mt..

4.3 I nuovi annessi agricoli minimi non devono essere dotati di impianti finalizzati all'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

5. Manufatti temporanei e altri manufatti ad uso agricolo dell'impresa agricola

5.1 Si tratta dei "Manufatti temporanei" e degli "Ulteriori manufatti ad uso agricolo" da realizzarsi da parte dell'impresa agricola in assenza di Programma Aziendale (PAPMAA) che non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali, di cui all'art. 70 della LR 65/2015.

L'imprenditore agricolo si impegna a mantenerli per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione prima della presentazione o del rilascio del titolo abilitativo in cui si obbliga alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

6. Nuovi manufatti agricoli amatoriali, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie

6.1 Si tratta dei "Nuovi manufatti agricoli" realizzabili da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 78 della LR 65/2014 e agli ar.li 12 e 13 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016, ovvero:

  • - "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale";
  • - "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici";
  • - "Nuovi manufatti per esigenze venatorie".

6.2 I Nuovi manufatti agricoli di cui al precedente elenco, cumulabili esclusivamente per tipologia nell'ambito del medesimo fondo agricolo, devono rispettare le seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE:

  • 6.2.1 per i "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale":
    • - il fondo agricolo oggetto di intervento deve essere effettivamente coltivato (documentando le attività agricole in essere) ed avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 3.000. I manufatti agricoli non potranno avere, una Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a mq. 30 e un'altezza non superiore a mt 2,40;
    • - per fondi di dimensione minima catastale inferiore a mq. 3.000, i manufatti agricoli non potranno avere un'altezza superiore a mt. 2,40 e una Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 10;
    • - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile le movimentazioni di terreno e la realizzazione di nuove strade poderali;
    • - i manufatti agricoli devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza la formazione di opere murarie e fondazionali, ovvero massetti o platee. Sono consentiti limitate e modeste opere di spianamento per la posa, l'ancoraggio al suolo ad incastro mediante pali, ovvero l'appoggio su traversine in legno o altro materiale naturale o seminaturale. L'ancoraggio deve essere comunque facilmente rimovibile;
    • - i manufatti agricoli devono essere realizzati utilizzando esclusivamente strutture portanti in legno o altro materiale leggero avente i medesimi effetti e caratteristiche estetiche (con esclusione tassativa di opere murarie) e non devono presentare soluzioni distributive e dotazioni di impianti che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
    • - i materiali di tamponamento e finitura dovranno essere esclusivamente in legno e/o cannicciato o altro materiale leggero, con copertura ad una o due falde in legno con al massimo due livelli di orditura, scempiato in listoni di legno e manto di copertura in tegole in laterizio, rame o altro materiale metallico, paesaggisticamente compatibile;
    • - il pavimento dovrà essere realizzato esclusivamente in legno, pietra locale o laterizio, semplicemente appoggiato su un letto di sabbia o vespaio di conglomerato compattato "a secco"; gli infissi esterni devono essere realizzati in legno trattato con impregnate trasparente, o ferro - acciaio verniciato;
  • 6.2.2 per i "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici":
    • 6.2.2.a) per le sole attività concernenti la "Tutela degli animali", nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti minimi previsti dalla LR 59/2009 e dal Regolamento di cui al DPGR n° 38R/2011, ovvero per l'esclusivo ricovero delle specie - famiglie di "canidi", delle specie - famiglie di "equini", anche finalizzate ad attività sociali, culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero senza scopo di lucro e fatto salvo quanto ulteriormente disposto dall'autorità competente ai fini del rispetto delle norme igienico sanitarie, i manufatti per il ricovero di animali domestici devono avere le seguenti caratteristiche:
      • - il fondo agricolo oggetto di intervento deve avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 5.000;
      • - i manufatti non potranno avere un'altezza massima in gronda superiore a 4,50 mt e una superficie coperta non superiore a 15 mq ogni 500 mq di superficie del fondo e comunque fino ad un massimo di 100 mq di Superficie Coperta;
      • - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con la maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile le movimentazioni di terreno e la realizzazione di nuove strade poderali;
      • - i manufatti devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza la formazione di opere murarie e fondazionali, ovvero massetti o platee, fatta salva l'installazione di manufatti e strutture necessarie al rispetto di norme igienico sanitarie. Sono consentiti limitate e modeste opere di spianamento per la posa, l'ancoraggio al suolo ad incastro mediante pali, ovvero l'appoggio su traversine in legno o altro materiale naturale o seminaturale;
      • - i manufatti agricoli devono essere realizzati utilizzando esclusivamente strutture portanti in legno o altro materiale leggero avente i medesimi effetti e caratteristiche estetiche (con esclusione tassativa di opere murarie) e non devono presentare soluzioni distributive e dotazioni di impianti che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo
      • - i materiali di tamponamento e finitura dovranno essere esclusivamente in legno, con copertura ad una o due falde in legno con al massimo due livelli di orditura, scempiato in listoni di legno e manto di copertura in tegole in laterizio, rame o altro materiale metallico, paesaggisticamente compatibile;
      • - per questi interventi deve essere presentata idonea documentazione volta a dimostrare le finalità sociali, culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero sopraindicate, le modalità e le tecniche costruttive dei manufatti che costituiscono oggetto specifico della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al successivo comma 6.3.
      • L'intervento può anche prevedere parametri di superficie coperta maggiori rispetto a quelli indicati e caratteristiche dei manufatti differenti rispetto a quanto sopra in elenco, se adeguatamente motivate in rapporto alle finalità precedentemente indicate e, in questo caso, la convenzione o l'atto d'obbligo esplicitandone gli interessi di natura generale, dovrà individuare gli aspetti e le modalità di uso ed interesse pubblico connessi alla realizzazione dei manufatti.
    • 6.2.2.b.) per tutte le altre categorie e specie - famiglie di animali domestici (avicunicoli, ovicaprini, bovini, suini), comunque diversi da quelli di cui al precedente punto 6.2.2.a) si applicano le prescrizioni dimensionali e tipologiche massime di cui precedente punto 6.2.1).
  • 6.2.3 per i "Nuovi manufatti per esigenze venatorie":
    • 6.2.3.a) fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla LR 12 gennaio 1994, n° 3/1994 e delle ulteriori indicazioni e prescrizioni a tal fine impartite dalla pianificazione, regolamentazione e programmazione settoriale in materia venatoria, i manufatti non potranno avere una Superficie Coperta superiore a 4 mq e un'altezza massima in gronda superiore a 2,20 mt;
    • 6.2.3.b) fermo restando la disciplina e le disposizioni settoriali in materia, la realizzazione dei presenti manufatti, esclusivamente in legno e/o cannicciato, non deve comportare modifiche allo stato dei luoghi, all'orografia e alla morfologia dei terreni, né comportare sbancamenti o altri interventi di impatto sulle eventuali sistemazioni idraulico agrarie tradizionali presenti.

6.3 Per tutte le categorie di manufatti di cui ai precedenti punti 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., gli interventi sono subordinati alla formazione di un titolo abilitativo, convenzionato o in alternativa corredato di atto d'obbligo, che preveda l'impegno del proponente agli interventi alla rimozione dei manufatti e al ripristino dei luoghi nello stato originario in caso di cessazione dell'attività e dell'uso.

6.4 Nel caso in cui i volumi dei manufatti preesistenti risultino di dimensioni inferiori a quelle consentite dal presente articolo è comunque consentito il raggiungimento della dimensione massima ammessa dal PO, nelle forme ed alle condizioni indicate ai precedenti commi ed a condizione che gli interventi risultino migliorativi della situazione preesistente ed assicurino un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico.