QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 48. Aree prevalentemente forestali (E1)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente ecosistemiche" corrispondenti alle "Aree prevalentemente forestali", costituite dalle aree naturali collinari e montane caratterizzate per la prevalenza di boschi, praterie, pascoli, arbusteti, nonché da quelle dei fondovalle e di pianura caratterizzate dalle macchie di bosco e dalle formazioni ripariali. Per le specifiche caratteristiche di queste "Zone" il PO garantisce il rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea, attraverso specifiche azioni di tutela e conservazione.

2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Fatte salve le disposizioni di cui alla LR n. 39/2000 e smi (legge forestale della Toscana) e del relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR. n° 48R/2003, è ammessa la sola attività edilizia libera, purché non osti al raggiungimento di efficienti condizioni di naturalità, al mantenimento della biodiversità e dei processi dinamici dell'ecosistema, delle funzioni protettive e produttive escludendo, al contempo, azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore.

3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. E' vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", nonché l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 47 delle presenti Norme.

E' invece ammessa la realizzazione di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali, per il ricovero di animali domestici e per le esigenze venatorie", di cui all'art. 47 commi 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3. delle presenti Norme.

5. Prescrizioni di dettaglio. Sono vietate le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatte salve le opere pubbliche o di pubblica utilità; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che producano innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso.

Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

Art. 49. Aree prevalentemente agricole della piana (E2)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole" corrispondenti alle "Aree prevalentemente agricole della piana", costituite prevalentemente da aree agricole regimate di interesse produttivo della piana lucchese, in cui le coltivazioni sono in prevalenza rappresentate da colture orticole, frutteti, seminativi di tipo intensivo e/o estensivo, ovvero da colture ed elementi di un'agricoltura tipica dei territori irrigui, proprie delle attività dei contesti agricoli della pianura alluvionale o di fondovalle.

2. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. E' ammessa esclusivamente:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare", di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.2 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.

4. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse:

  • - le attività di miglioramento fondiario e di adeguamento dei siti a fini produttivi agricoli quali: il cambio/rinnovo della coltura; la pulizia dei terreni anche attraverso modesti movimenti di terra finalizzata ad ospitare nuove forme di coltivazione o il recupero di coltivazioni in fase di abbandono;
  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria
  • - l'impianto di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi;
  • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi;
  • - le infrastrutture e gli impianti di pubblico interesse quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; le reti di telecomunicazione; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) Residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio limitatamente alle seguenti categorie: c.4; c.12; c.9; c.10;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso residenziale è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

Art. 50. Aree prevalentemente agricole della collina (E3)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole" corrispondenti alle "Aree prevalentemente agricole della collina", comprendenti attività agricole di valore tipicamente produttivo dominate dalle colture arboree dell'olivo e della vite che rivestono uno specifico interesse, in ragione delle sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali e dei relativi dei sesti di impianto.

2. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3, punto 3.1.1. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme;
  • - La costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie" di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.3. delle presenti Norme.

4. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse:

  • - le attività di miglioramento fondiario e di adeguamento dei siti a fini produttivi agricoli quali: il cambio/rinnovo della coltura; la pulizia dei terreni anche attraverso modesti movimenti di terra finalizzata ad ospitare nuove forme di coltivazione o il recupero di coltivazioni in fase di abbandono;
  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria
  • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio limitatamente alla categoria c.4);
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" e "commerciale al dettaglio" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

Art. 51. Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole periurbane", corrispondenti alle "Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (di valore paesaggistico)", caratterizzati da attività agricole orticole e vitivinicole a maglia fitta, con alternanza della coltura dell'olivo, di valore testimoniale e di interesse paesaggistico in ragione dell'unicità degli assetti agrari, della caratterizzazione morfologica dei suoli e delle sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionature, lunette, terrazze). Per le articolate e storiche relazioni che legano queste aree ai centri di antica formazione e ai nuclei rurali, il PO, indirettamente, promuove il sostegno di tutte quelle forme di agricoltura che possono garantire il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza anche paesaggistica, in coerenza con l'art. 66 della LR 65/2014.

2. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei" di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.

4. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse dal PO:

  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
  • - l'impianto di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi;
  • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

Art. 52. Aree agricole periurbane della piana (E5)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole periurbane" corrispondenti alle "Aree agricole periurbane della piana" costituiti prevalentemente da colture orticole e seminativi a maglia fitta, alternati a forme di agricoltura marginale, da aree a riposo e dai prati da sfalcio, nonché da seminativi di natura estensiva. Per la specifica caratterizzazione agronomica e paesaggistica di queste "Zone", il PO, indirettamente, promuove il sostegno delle forme di agricoltura integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, in coerenza con l'art. 67 della LR 65/2014.

2. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei" e "serre temporanee" per periodi non superiori ai due anni, di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
  • - "la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.

4. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse dal PO:

  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
  • - l'impianto di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi;
  • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

Art. 53. Aree agricole intercluse (E6)

1. Definizione Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole periurbane" corrispondenti alle "Aree agricole intercluse" ai sensi dell'art. 4, comma 5 della LR 65/2014, costituite prevalentemente da aree rurali marginali e residuali interne al territorio urbanizzato che, in ragione dei valori specificatamente riconosciuti dallo stesso PS, qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico o presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane.

2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Si prevede la conservazione degli assetti esistenti con il mantenimento degli spazi aperti e inedificati, ancorché questi risultino di pertinenza di edifici esistenti, con l'esclusione di interventi di trasformazione urbanistica, fatti salvi esclusivamente gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 13 delle presenti Norme e secondo quanto previsto ai commi che seguono.

3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Sono ammessi i seguenti interventi:

  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;

Sono vietati i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.1. delle presenti Norme.
  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare", di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.2. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.
  • - l'installazione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.3. delle presenti Norme.

5. Categorie di intervento. Prescrizioni di dettaglio. Sono altresì consentite le opere pubbliche o di pubblico interesse di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche, quali boschi urbani, giardini sociali, stanze verdi.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso.

Art. 54. Aree umide, fluviali e perifluviali (E7)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente ecosistemiche" corrispondenti alle "Aree umide, fluviali e perifluviali", ovvero le aree naturali caratterizzate per la prevalenza delle morfologie di origine o di pertinenza fluviale quali paleoalvei, paleogolene, aree bonificate o regimate, aree umide, ambiti di naturale esondazione, argini, orli di scarpata e bancate naturali. In queste "Zone" prevalgono le forme vegetazionali mesofile, le macchie di bosco e le fasce ripariali, talvolta alternate ad aree agricole residuali o marginali. Per la caratterizzazione ambientale di queste "Zone", il PO garantisce l'assoluto rispetto dei dinamismi naturali, anche attraverso specifiche azioni di tutela e conservazione.

2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Ferme restando le apposite disposizioni normative contenute nelle "Indagini idrogeologiche e simiche" (QG) di cui all'art. 3 comma 4 delle presenti Norme, con particolare riferimento a quelle di vulnerabilità idraulica (pericolosità, rischio e fattibilità), gli interventi ammissibili non possono pregiudicare o produrre la trasformazione degli elementi naturali e delle componenti di natura forestale e di valore ecosistemico della strutture morfologiche e idrogeologiche costitutive delle aree umide e dei contesti fluviali e perifluviali.

3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. E' vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" (nuovi edifici rurali ad uso abitativo e nuovi annessi dell'impresa agricola) e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", nonchè l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 47 delle presenti Norme.

E' esclusivamente ammessa dal PO, la sola realizzazione di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali, per ricovero di animali domestici e per le esigenze venatorie", di cui all'art. 47 comma 6 delle presenti Norme.

5. Prescrizioni di dettaglio. Le presenti disposizioni normative si integrano con quelle più restrittive e sovraordinate concernenti il reticolo idrografico di cui all'art. 63 delle presenti Norme. Non sono consentite le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatti salvi quelli di opera pubblica o comunque di pubblica utilità; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso.