QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 58. Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei Tipi insediativi di valore storico - documentale" corrispondenti alle corti lucchesi di impianto storico ed origine prevalentemente rurale aventi valenza storico testimoniale, ubicate in territorio rurale. Il PO, in forma complementare alla disciplina definita per le analoghe "Zone" poste nel territorio urbanizzato, distingue la seguente classificazione storico - tipologica, indicata con apposita simbologia negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Edificato di impianto storico. Beni testimoniali;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato di base;
  • - Edificato di recente formazione o storico trasformato;
  • - Edificato di recente formazione e/o degradato o decontestualizzato
  • - Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;.

Il PO distingue altresì con apposita simbologia e campitura grafica, gli:

  • - Spazi aperti di valenza funzionale,

2. Categorie di intervento. Edificato, rinvio ad analoga disciplina. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, le categorie di intervento ammesse dal PO, secondo la differente classificazione storico - tipologica di quadro progettuale, sono quelle ammesse per i corrispondenti edifici posti negli "Agglomerati di matrice storica" (A4), di cui all'art. 26 delle presenti Norme. In particolare:

  • - per l'Edificato di impianto storico. Beni testimoniali, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui al all'art. 26 comma 2, linea 2.1 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.2 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato di impianto storico. Edificato di base, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.3 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato di recente formazione o storico trasformato, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.4 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato di recente formazione e/o degradato o decontestualizzato, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.5 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono; le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.6 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Spazi aperti pertinenziali, rinvio ad analoga disciplina. Le categorie di intervento ammesse sono quelle del corrispondente edificato a cui gli spazi aperti risultano funzionalmente e tipologicamente collegati e di cui costituiscono pertinenza. In ragione degli analoghi caratteri costitutivi, si applicano inoltre le ulteriori prescrizioni definite per i corrispondenti edifici posti nei "Agglomerati di matrice storica" (A4), di cui all'art. 26 delle presenti Norme.

4. Ulteriori diposizioni. Rinvio ad analoga disciplina. Si applicano, in coerenza con le disposizioni di cui al precedente comma 2, le disposizioni normative concernenti i "Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio" e le "Ulteriori prescrizioni e condizioni" degli analoghi edifici posti nei "Agglomerati di matrice storica" (A4), di cui all'art. 26, commi 3 e 4 delle presenti Norme.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Le funzioni di cui al punto e) sono, fatto salvo l'esistente, ammissibili solo ed esclusivamente per le UI aventi accesso diretto dalla strada pubblica.

6. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 comma 7.

Art. 59. Nuclei rurali di impianto storico (Ns). Atlante e disposizioni di dettaglio

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti degli Insediamenti del territorio rurale", corrispondenti agli "Ambiti dei Nuclei rurali di impianto storico" comprensivi dei relativi ambiti di pertinenza. Inuclei rurali del PO sono: Aquilea, Balbano, Balbano loc. Il Colletto; Catro, Cerasomma, Chiatri, Ciciana, Deccio di Brancoli, Fagnano, Gignano di Brancoli, Gugliano, Mastiano, Meati, Monti di Chiatri; Ombreglio, Palmata, Piazza di Brancoli, Piazzano, Pieve di Brancoli, Pieve Vecchia, S. Cassiano di Moriano, S. Giusto di Brancoli, S. Ilario di Brancoli, Stabbiano, Torre, Torre Castello, Torre Ponte alla Maddalena, Vinchiana.

2. Previsioni di dettaglio. Rinvio all'Atlante. IL PO definisce ed individua apposite previsioni di dettaglio contenute nell'elaborato denominato QP.III. "Quadro di dettaglio delle previsioni: Città, centri e nuclei storici" (Cartografie di dettaglio in scala 1:1.000), composto dai seguenti quadranti cartografici (contraddistinti con codice unico alfanumerico)

  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Ombreglio, Piazza di Brancoli (QP.II.3.a.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Gignano di Brancoli, Pieve di Brancoli (QP.II.3.b.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Vinchiana (QP.II.3.c.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Gugliano (QP.II.3.d.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Ciciana (QP.II.3.e.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Piazzano (QP.II.3.f.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Stabbiano (QP.II.3.g.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Chiatri, Monti di Chiatri (QP.II.3.h.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Balbano, Balbano loc. Il Colletto (QP.II.3.i.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Pieve di Brancoli loc. S. Frediano, S. Giusto di Brancoli, S.Ilario di Brancoli, Deccio di Brancoli(QP.II.3.l.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Aquilea, Palmata, S. Cassiano di Moriano (QP.II.3.m.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Torre, Torre Castello, Mastiano; Torre Ponte alla Maddalena, Cerasomma (QP.II.3.n.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Fagnano, Meati, Catro, Pieve Vecchia (QP.II.3.o.)

Attraverso le suddette cartografie di dettaglio, il PO articola le previsioni di dettaglio di ogni nucleo mediante una specifica classificazione morfotipologica degli edifici, degli spazi aperti pertinenziali e/o accessori, degli spazi aperti pubblici e di uso pubblico, dei giardini e spazi a verde pubblico connotativi e caratterizzanti gli stessi nuclei.

3. Disposizioni normative di dettaglio. Rinvio alla specifica disciplina. Sulla base della classificazione morfotipologica precedentemente indicata, il PO definisce disposizioni normative di dettaglio - articolate in "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" e "Disciplina delle trasformazioni", in ragione delle specifiche determinazioni del PS vigente - appositamente contenute nell'elaborato QP.IV.a. "Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici" che integrano e costituiscono parte sostanziale delle presenti Norme.

4. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di obbiettivi specifici e l'attuazione di specifiche disposizioni applicative, le previsioni di dettaglio di cui al comma 2 e le disposizioni normative di dettaglio di cui al comma 3, possono essere integrate e puntualizzate, ovvero rese cedevoli, mediante la previa approvazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del rilievo urbanistico del PO, volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, propedeutiche alle definizione di un più dettagliato quadro progettuale.

Art. 60. Nuclei rurali di matrice storica (Nm)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti degli Insediamenti del territorio rurale" corrispondenti agli "Ambiti dei Nuclei rurali di matrice storica", rappresentati dalle forme della dispersione insediativa nel territorio rurale (campagna abitata, campagna urbanizzata, agglomerati extraurbani, secondo la definizione tematica data dal PIT/PPR). Il PO riconosce e distingue la seguente classificazione storico- tipologica degli insediamenti, indicata con apposita simbologia e codice alfa - numerico negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Edificato di impianto storico (Nm.a);
  • - Edificato di recente formazione (Nm.b).

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per l'Edificato di impianto storico (Nm.a):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".
  • - Gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari e accessori come in titoli e in atti - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, senza accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, senza creare una UI funzionalmente autonoma e con la sola funzione residenziale
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
  • E' sempre e comunque vietata:
  • - la realizzazione di scale esterne a vista che interessino il prospetto principale e/o fronte strada dell'edificio;
  • - la realizzazione di balconi e terrazzi
  • - la realizzazione di terrazze a tasca e/o a vasca;
  • - la modifica della tipologia della copertura.

2.2. Per l'Edificato di recente formazione (Nm.b):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva",
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 20, per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essa adiacenti ed aderenti;
  • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico non superiore a quanto previsto per all'addizione volumetrica di cui al precedente punto (mq. 20 di Superficie edificabile (o edificata) (Se);
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nella "addizione volumetrica" e negli "interventi pertinenziali" deve essere garantito un indice di copertura non superiore a 40% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Al fine di assicurare il corretto inserimento paesaggistico e la tutela dei valori storici riconosciuti, i suddetti "interventi pertinenziali", nonché le "piscine e gli impianti sportivi", devono essere realizzati ad adeguata distanza degli edifici di impianto storico, così da non comportare l'alterazione del tipo edilizio originario e/o la manomissione di eventuali beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale. I suddetti "interventi pertinenziali" e le "piscine e gli impianti sportivi" non devono altresì compromettere la lettura e la conservazione degli impianti storici dei giardini e degli spazi aperti, devono mantenere sostanzialmente inalterati i profili dei piani di campagna esistenti, secondo quanto adeguatamente documentato nell'ambito della formazione dei relativi titoli abilitativi.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli artt. 81,82 e 83 della LR 65/2014 e smi.

Art. 61. Tipi insediativi di valore storico documentale - Ville (Nv)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale" corrispondenti ai "Tipi insediativi di valore storico-documentale (ville)", comprendenti le ville di valore monumentale, limitatamente a quelle ricadenti in territorio rurale.

Il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del quadro conoscitivo, di cui all'elaborato QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale, ville". Schedatura di dettaglio:

  • - i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico;
  • - gli edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale;
  • - i manufatti e le strutture minori di interesse storico;
  • - gli spazi aperti e le infrastrutture pertinenziali.

2. Disposizioni normative. Rinvio alla disciplina delle omologhe "Zone". In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive e morfotipologiche, le disposizioni normative del PO (categorie di intervento, parametri urbanistico edilizi, prescrizioni di dettaglio, dimensione e frazionamento delle unità immobiliari, disciplina delle funzioni, ulteriori prescrizioni e condizioni), sono quelle delle corrispondenti "Zone" poste nel territorio urbanizzato, di cui all'art. 29 delle presenti norme.

3. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 comma 5.

Art. 62. Grandi strutture architettoniche isolate (Ng)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale", corrispondenti alle "Grandi strutture architettoniche", comprendenti, oltre ai complessi architettonici, gli spazi aperti pertinenziali di valore paesaggistico, monumentale o testimoniale. In particolare il PO individua le seguenti "Grandi strutture architettoniche": Ex preventorio di Arliano, Ex Manicomio provinciale di Maggiano; Ex colonia solare; Monte Catino; Certosa di Farneta, Convento dell'Angelo, Convento di San Cerbone, Ex convento delle Suore Agostiniane di Vicopelago, Seminario arcivescovile.

Il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del quadro conoscitivo, di cui all'elaborato QC.III.7 "Grandi strutture architettoniche". Schedatura di dettaglio:

  • - i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico e monumentale;
  • - gli edifici secondari di interesse storico e documentale;
  • - gli edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati;
  • - i manufatti, le opere e le strutture minori di interesse storico testimoniale;
  • - gli spazi aperti variamente configurati e le infrastrutture pertinenziali.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • Limitatamente ai soli "edifici secondari di interesse storico e documentale", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate, sono ammesse dal PO:
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • Limitatamente ai soli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate, sono ammesse dal PO:
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva"
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e nella "sostituzione edilizia" deve essere garantito un indice di copertura non superiore a 40% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento. Nei soli casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e di sostituzione edilizia" l'altezza degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la UI oggetto di intervento o, in alternativa, a quella degli edifici ad essa aderenti.

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso solo per gli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati" e per gli "edifici secondari di interesse storico e documentale" secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme.

Il frazionamento e l'aumento delle UI non residenziali è ammesso per gli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati" e per gli "edifici secondari di interesse storico e documentale", nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali e non residenziali degli "edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico" non è ammesso.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

6. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di specifici obiettivi di recupero e valorizzazione delle suddette strutture, le categorie di intervento di cui al comma 2, i parametri urbanistico edilizi e le prescrizioni di dettaglio di cui al comma 3 e la dimensione e frazionamento delle unità immobiliari di cui al comma 4, possono essere integrate e puntualizzate, rese cedevoli, mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata, di cui al Titolo V, Capo II Sezione III della LR 65/2014, che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del rilievo urbanistico del PO, volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, propedeutiche alle definizione di un dettagliato quadro progettuale.