QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 66. Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1)

1. Definizione. Comprendono le zone esistenti e/o di nuova previsione destinate a verde pubblico o di uso pubblico, a spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e il tempo libero, lo svago e le attività ludico - ricreative all'aperto, nonché le altre aree, comunque a destinazione e/o uso pubblico, finalizzate a migliorare il gradiente verde e l'impronta ecologica degli insediamenti, così come gli equilibri dell'ecosistema urbano, anche con forme innovative di gestione e utilizzazione quali orti sociali, boschi urbani, stanze verdi. Sono "Zone" corrispondenti a quelle indicate alla lettera c) dell'articolo 3 del DM 1444/1968 e possono anche comprendere le aree e gli spazi privati eventualmente convenzionati e/o da convenzionare all'uso pubblico.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Per queste "Zone" il PO, oltre all'attività edilizia libera, prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli spazi esistenti identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore rosso.

Queste "Zone" devono essere adibite e progettate come luoghi di incontro, riposo, ricreazione, svago, gioco, attività spontanee per il tempo libero e per l'attività fisica, anche con piccole attrezzature ed impianti in dotazione o di supporto alle attività collettive e all'associazionismo. In queste aree possono anche trovare collocazione complementari camminamenti, spazi per la sosta e il parcheggio, debitamente integrati nel verde e resi accessibili per utenze allargate.

Gli interventi e le opere realizzabili sia sugli immobili esistenti, che su quelli di nuova previsione, devono essere attuati mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, finalizzato a definire la consistenza, il tipo e l'ubicazione della vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato e pavimentate, gli elementi di arredo, le attrezzature, i manufatti e gli impianti fissi.

La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia ed il mantenimento dell'uso pubblico. Nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.

3. Categorie di intervento. Per gli immobili esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) non superiore al 50% di quella esistente;
  • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico della dimensione non superiore all'addizione volumetrica indicata al precedente punto;
  • - la realizzazione di "impianti sportivi", limitatamente a impianti per il gioco e l'attività fisica all'aperto privi di volume.

E' sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, attrezzature ed impianti da gioco, reti tecnologiche e manufatti di servizio, aree di sosta e parcheggio, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 10% del lotto urbanistico. E' inoltre ammessa la "nuova edificazione" di strutture di servizio, di non più di un piano fuori terra, destinati a servizi ludico - ricreativi, nonché a locali di servizio quali, ad esempio servizi igienici, magazzini, spogliatoi, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione, complessivamente e comunque con un indice di edificabilità territoriale non superiore a 0,02 mq/mq. Per ogni singola zona è altresì ammessa in aggiunta agli interventi precedentemente indicati la realizzazione di un manufatto accessorio funzionale alle attività del parco (chiosco) della dimensione non superiore a mq 20 di superficie edificabile (o edificata) quale spazio per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande o di commercializzazione dei prodotti locali.

Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale delle attrezzature esistenti sono ammessi gli interventi di "nuova edificazione" secondo i parametri edilizi e urbanistici precedentemente indicati.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionali c.5 e c.6
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b 7 e e.b 6 e ad esse assimilabili, comprensive di quelle relative allo svolgimento dell'esercizio ed attività fisica.

5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Nella sistemazione delle aree si deve di norma prevedere una superficie coperta da alberi di alto/medio fusto non inferiore al 30% dell'intera superficie territoriale, le essenze arboree da utilizzare sono quelle indicate dal RE o da regolamenti specifici comunali, comunque autoctone che contribuiscano all'abbattimento delle emissioni climalteranti. Gli interventi e le opere da realizzare devono in ogni caso definire soluzioni tecniche in grado di:

  • - assicurare la piena accessibilità degli spazi pedonali da parte di tutti gli utenti, ivi compresi i diversamente abili e le utenze deboli, secondo i principi del "design for all";
  • - ridurre l'assorbimento delle radiazioni solari al suolo migliorando il microclima e il benessere ambientale con adeguata piantumazione di alberature di alto fusto;
  • - perseguire ed ottenere la migliore continuità sia degli spazi che delle componenti del verde, nonché dei percorsi della mobilità lenta rispetto alle aree e gli insediamenti circostanti;
  • - garantire il massimo assorbimento e contenimento delle acque meteoriche, così come il corretto inserimento paesaggistico e la qualità ambientale rispetto al contesto territoriale interessato.

Art. 67. Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2)

1. Definizione. Comprendono le zone esistenti e/o di nuova previsione destinate agli impianti, le strutture e le attrezzature sportive e ricreative, quali campi sportivi, piste, palestre, piscine, palazzetti dello sport, strutture e campi polivalenti di quartiere o di frazione, corrispondenti a quelle indicate alla lettera c) dell'articolo 3 del D.M. 1444/1968. Sono "Zone" comprensive anche degli eventuali impianti ed attrezzature, anche di proprietà privata, aventi comunque finalità analoghe a quelle pubbliche e comunque eroganti servizi sportivi, ludico ricreativi di uso ed interesse pubblico.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Per queste zone il PO, oltre all'attività edilizia libera, prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica immobili esistenti, identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore rosso.

Le opere sugli immobili esistenti possono essere realizzate mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica e, per gli immobili in proprietà privata o dati in concessione, privata.

Le nuove previsioni possono essere realizzate anche mediante iniziativa privata previa formazione di titoli abilitativi convenzionati, ferma restando, in questo caso, la garanzia di mantenimento dell'uso pubblico: la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.

3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio Per gli edifici ed i manufatti esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - il "restauro e risanamento conservativo";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • b) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - gli "interventi pertinenziali";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) non superiore al 50% di quella esistente;
    • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente punto;
    • - la realizzazione di "piscine" e "impianti sportivi".

E' sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, reti tecnologiche e manufatti di servizio all'impianto, di aree di sosta e parcheggio pertinenziali, attrezzature ed impianti da gioco, l'adeguamento funzionale e dotazionale degli impianti e la realizzazione di volumi tecnici, strutture e manufatti di servizio, dimensionati sulla base delle esigenze funzionali e, comunque, nei minimi previsti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione.

E' inoltre ammessa, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 25%, la realizzazione di manufatti edilizi ed edifici pertinenziali e accessori all'impianto di non più di due piani fuori terra, destinati ad attrezzature e manufatti funzionali alla pratica sportiva, quali tribune, spogliatoi, palestre, locali di servizio quali ad esempio servizi igienici, magazzini, spogliatoi, nonché spazi per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, di merchandising dei prodotti sportivi e book shop, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione.

Il PO ammette inoltre la realizzazione di strutture mobili e/o permanenti di copertura degli impianti, dei campi e degli altri spazi all'aperto per la pratica sportiva per una superficie coperta massima non superiore al 60% della superficie territoriale.

Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" secondo parametri edilizi ed urbanistici stabiliti in sede di formazione dei titoli abilitativi sulla base delle normative UNI e CONI riferite allo svolgimento delle pratiche sportive alle quali l'impianto è destinato, fermo restando una superficie coperta massima non superiore al 40% della superficie territoriale.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionale c.5 e c.6
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b 6) di servizio.

5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Le attrezzature e gli impianti dovranno assicurare, sia nelle parti destinate alle pratiche sportive e ai relativi spazi di servizio, sia nelle parti destinate al pubblico, così come in tutte le aree esterne liberamente fruibili, la piena accessibilità da parte di tutti gli utenti, ivi compresi l'utenza debole e diversamente abile.

Art. 68. Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione e l'educazione (F3)

1. Definizione. Comprendono le zone esistenti e/o di nuova previsione destinate alle attività ed istituzioni scolastiche, all'educazione e alla formazione, ovvero gli immobili di pertinenza destinati dal PO ad asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, nonché gli spazi per la didattica, la ricerca, il perfezionamento e l'università, comprensivi dei relativi spazi aperti di pertinenza quali parchi, giardini, cortili. Queste "Zone" corrispondono in parte a quelle indicate alla lettera a) dell'articolo 3 del D.M. 1444/1968.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Per queste zone il PO, oltre all'attività edilizia libera, prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica degli immobili esistenti, indentificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore rosso.

Le opere sugli immobili esistenti possono essere realizzate mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica e, per gli immobili in proprietà privata o dati in concessione, privata.

Nei casi di nuova previsione o di ampliamento funzionale delle previsioni esistenti i parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere nelle diverse zone saranno stabiliti in sede di progetto di opera pubblica, sulla base delle esigenze funzionali, ovvero sulla base di una specifica analisi delle dinamiche demografiche della popolazione in età scolare potenzialmente interessata dalle attrezzature, comunque secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. Per gli edifici ed i manufatti esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - il "restauro e risanamento conservativo";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - gli "interventi pertinenziali";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta, o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata), non superiore al 30% di quella esistente, ovvero fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale da documentare in sede di formazione dei titoli edilizi;
  • b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta, o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata), non superiore al 50% di quella esistente, ovvero fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale da documentare in sede di formazione dei titoli edilizi;
    • - la "sostituzione edilizia", alternativa alle addizioni volumetriche di cui al precedente punto, con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per all'addizione volumetrica di cui al precedente punto;
    • - la realizzazione di "piscine" e "impianti sportivi" pertinenziali alle strutture scolastiche.

E' sempre ammessa la realizzazione di strutture, manufatti e spazi di servizio alle attrezzature, aree di sosta e parcheggio pertinenziali, di laboratori, magazzini, palestre, impianti e spazi da gioco, comunque funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei servizi per l'istruzione e l'educazione che si intendono erogare.

Per le "Zone" di nuova previsione e per quelle in ampliamento funzionale delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione", secondo quanto indicato al precedente comma 2 e comunque secondo i parametri edilizi derivanti dalle specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia, assicurando gli standard minimi prestazionali per il servizio di istruzione e scolastico che deve essere erogato, nel rispetto di un indice massimo di copertura 40% rispetto al suo lotto urbanistico.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b 1) di servizio.

5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, ed esclusivamente per gli edifici scolastici non più utilizzati a fini didattici o comunque potenzialmente non idonei ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità didattica, è ammesso il riutilizzo con altre funzioni pubbliche e di interesse generale, di cui alle sub categorie funzionali e.b 2, e.b.3., e.b.4.

È inoltre ammesso, senza che questo comporti variante al PO, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici minimi previsti per legge e dal PS per le singole UTOE:

  • - la realizzazione di interventi finalizzati al recupero di spazi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale che, indipendentemente dal soggetto attuatore, rimangono equiparati a standard urbanistici, ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014 e pertanto risultano vincolati alle categorie funzionali di cui al precedente comma 4;
  • - il mutamento della destinazione d'uso in altre categorie funzionali con esclusione delle seguenti categorie: b) industriale e artigianale, f) commerciale all'ingrosso e depositi, g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

I proventi che perverranno dalla realizzazione degli interventi precedentemente elencati sono obbligatoriamente impiegati dal Comune per la costruzione di nuove strutture scolastiche o per l'adeguamento o l'ampliamento di quelle esistenti.

Art. 69. Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4)

1. Definizione. Comprendono le zone esistenti e/o di nuova previsione destinate a servizi pubblici, attrezzature e spazi per la comunità, ovvero gli edifici e gli spazi aperti di pertinenza, destinati alle attrezzature amministrative, religiose, sociali, culturali, associative ed aggregative, sanitarie, assistenziali, ricreative e, in generale, le attrezzature pubbliche e di uso pubblico, corrispondenti a quelle indicate con la lettera b) dell'articolo 3 dal D.M. 1444/1968.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Per queste zone il PO, oltre all'attività edilizia libera, prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli spazi esistenti (previsioni esistenti), identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di nuova previsione, sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore rosso.

Le opere sugli immobili esistenti possono essere realizzate mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica e, per gli immobili in proprietà privata o dati in concessione, privata.

Nei casi di nuova previsione o di ampliamento funzionale delle previsioni esistenti i parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere nelle diverse zone saranno stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base delle esigenze funzionali, amministrative e di programmazione, secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le nuove previsioni possono essere realizzate anche mediante iniziativa privata previa formazione di titoli abilitativi convenzionati, ferma restando, in questo caso, la garanzia di mantenimento dell'uso pubblico: la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.

3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. Per gli edifici ed i manufatti esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria;
    • - il "restauro e di risanamento conservativo";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - gli "interventi pertinenziali";
  • b) per gli altri edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta, o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) non superiore al 50% di quella esistente, ovvero fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale;
    • - la "sostituzione edilizia", alternativa alle addizioni volumetriche di cui al precedente punto, con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per gli interventi di "addizioni volumetriche" di cui al precedente punto;

E' sempre ammessa la realizzazione di strutture, manufatti e spazi di servizio alle attrezzature, di aree di sosta e parcheggio, di magazzini, spazi variamente attrezzati, comunque funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei servizi generali e di interesse collettivo, ovvero di uso pubblico, che si intendono erogare.

Per le eventuali aree di nuova previsione, da attuarsi e realizzarsi esclusivamente mediante progetto di opera pubblica, sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" secondo quanto indicato al precedente comma 2 e comunque in grado di assicurare gli standard minimi prestazioni per il servizio collettivo e di interesse generale che deve essere erogato.

In queste "Zone" possono anche realizzate, in regime di proprietà pubblica o privata, in questo caso previa convenzione che assicuri il mantenimento della destinazione d'uso e previa verifica del rispetto degli standards urbanistici previsti per legge e dal PS per le singole UTOE, opere, manufatti ed edifici aventi finalità sociali comprensivi di quelle destinate all'emergenza abitativa e la residenza pubblica quali ad esempio, case parcheggio, case volano, residenze sociali, residenze assistite, progetto "dopo di noi", in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 (articoli 258 e 259).

4. Disciplina delle funzioni. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b. 2; e.b.3; e.b.4.; e.b.5.i

Restano altresì salve le categorie funzionali di cui al precedente comma 3.

5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, ed esclusivamente per gli edifici dismessi o comunque potenzialmente non idonei ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità circa l'uso cui sono preposti, è ammesso il riutilizzo con altre funzioni pubbliche e di interesse generale (amministrative, ricreative, culturali, assistenziali) compatibili con le condizioni degli immobili.

È inoltre ammesso, senza che questo comporti variante al PO, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici previsti per legge e dal PS per le singole UTOE:

  • - la realizzazione di interventi finalizzati al recupero di spazi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale che, indipendentemente dal soggetto attuatore, rimangono equiparati a standard urbanistici, ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014 e pertanto risultano vincolati alla categoria funzionale precedentemente indicata;
  • - la dismissione e il mutamento della destinazione d'uso in altre categorie funzionali purché compatibili con quelle del relativo ambito urbano di appartenenza, ovvero quelle assimilabili alle categorie funzionali ammesse nelle zone contermini ed adiacenti.

I proventi che perverranno dalla realizzazione degli interventi precedentemente elencati sono obbligatoriamente impiegati dal Comune per la costruzione di nuove attrezzature pubbliche o di interesse generale o per l'adeguamento o l'ampliamento di quelle esistenti.

Art. 70. Poli specializzati per le funzioni pubbliche e sovracomunali (S)

1. Definizione. Comprendono gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei Poli specializzati per le funzioni prevalentemente pubbliche e sovracomunali", destinati al consolidamento, al miglioramento qualitativo e prestazionale e allo sviluppo delle funzioni pubbliche e/o di interesse generale, delle attrezzature e dotazioni territoriali di livello sovralocale e locale esistenti. In particolare il PO distingue la seguente classificazione corrispondente alla sub-articolazione della "Zona", indicata con apposita simbologia e codice alfa-numerico negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Polo di via delle Tagliate (S1);
  • - Polo di S. Filippo e del S. Luca (S2);
  • - Polo di S. Anna di viale Luporini (S3);
  • - Polo di Sorbano. Parco Urbano dell'Innovazione (S4).

2. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per queste "Zone" il PO prevede la formazione di Progetti Unitari Convenzionati (PUC) o, in alternativa, interventi diretti di iniziativa pubblica, che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del quadro conoscitivo del PO, al fine di fornire adeguate informazioni urbanistiche, infrastrutturali ed edilizie propedeutiche alla definizione di interventi ed opere volti a:

  • 2.1 per il Polo di via delle Tagliate (S1), il mantenimento, la qualificazione e il potenziamento delle attrezzature e degli impianti esistenti (palazzetto dello sport, campo CONI, area spettacoli viaggianti, parcheggi), anche comprendenti gli eventuali interventi di nuova edificazione (individuati con apposita simbologia negli elaborati cartografici) funzionali all'incremento dell'offerta di attrezzature e impianti sportivi, compatibilmente con la necessità di garantire lo sviluppo delle relazioni funzionali, paesaggistiche e ambientali tra la città e il fiume, anche al fine di qualificare il Polo come Parco Urbano attrezzato;
  • 2.2 per il Polo di S. Filippo e del S. Luca (S2), il mantenimento e l'adeguamento delle funzioni esistenti (ospedale, centro operativo poste) compatibilmente con la necessità di miglioramento delle relazioni paesaggistiche e ambientali con gli altri insediamenti esistenti prevalentemente residenziali e produttivi, di qualificazione dei percorsi di accessibilità lenta e del complessivo miglioramento delle condizioni di fragilità idraulica;
  • 2.3 per il Polo di S. Anna di viale Luporini (S3), il mantenimento e la riorganizzazione delle attrezzature esistenti (deposito e officine TPL, Motorizzazione Civile, Inail), nonché il potenziamento funzionale degli spazi a favore della formazione di un nodo intermodale locale in relazione alle contermini previsioni della nuova fermata ferroviaria, anche comprendenti gli interventi di nuova edificazione (individuati con apposita simbologia negli elaborati cartografici) funzionali all'incremento di servizi ed attrezzature territoriali e di interesse generale, garantendo altresì il miglioramento della qualità dei fronti urbani e delle infrastrutture per l'accessibilità pedonale e ciclabile;
  • 2.4 per il Polo di Sorbano. Parco Urbano dell'Innovazione (S4), il mantenimento e la qualificazione delle funzioni esistenti e di innovazione tecnologica, espositiva, fieristica e direzionale e di servizio, anche comprendenti gli eventuali interventi di nuova edificazione (individuati con apposita simbologia negli elaborati cartografici) funzionali all'incremento e allo sviluppo di attività, dotazioni e servizi ritenuti necessari alla qualificazione del polo come area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA).

I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione delle categorie di intervento nelle singole "Zone" sono stabiliti, caso per caso, in sede di formazione dei PUC o dei progetti di opera pubblica sulla base delle esigenze funzionali, prestazionali, amministrative e di programmazione, secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia, privilegiando lo sviluppo del ruolo sovracomunale e le relative funzioni pubbliche e/o di interesse generale.

3.Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. In assenza dei PUC o dei progetti di opera pubblica di cui al precedente comma 2, le categorie di intervento ammesse dal PO sono:

  • 3.1 per il Polo di via delle Tagliate (S1), in ragione delle analoghe caratteristiche tipologiche e funzionali, quelle delle "Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive" (F2), di cui all'art. 67 delle presenti Norme;
  • 3.2 per il Polo di S. Filippo e del S. Luca (S2) e il Polo di S. Anna di viale Luporini) (S3), in ragione delle analoghe caratteristiche tipologiche e funzionali, quelle delle "Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo" (F4), di cui all'art. 69 delle presenti Norme;
  • 3.3 per il Polo di Sorbano. Parco Urbano dell'Innovazione) (S4), in ragione delle analoghe caratteristiche tipologiche e funzionali, quelle dei "Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali" (D3), di cui all'art. 37 delle presenti Norme.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio.
  • Per il solo Polo Sorbano (Parco Urbano dell'Innovazione) (S4) sono altresì ammesse le seguenti ulteriori categorie funzionali:
  • b) industriale e artigianale;
  • e) direzionale e di servizio;