QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 71. Impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1)

1. Definizione. Comprendono gli immobili destinati ad attrezzature generali, dotazioni tecnologiche ed impianti, servizi di rete, di interesse generale pubbliche, private e/o private convenzionate per l'uso pubblico, ovvero affidate in concessione e/o gestione a società pubbliche, a partecipazione pubblica o private, quali:

  • - Impianti idrovori ed impianti di sollevamento delle acque;
  • - Impianti di smaltimento e depurazione delle acque reflue;
  • - Campi pozzi e di presa idropotabili ed impianti della rete di distribuzione dell'acquedotto;
  • - Impianti e attrezzature per la distribuzione e produzione di energia elettrica.

2. Modalità e categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto dal RE e il prioritario rispetto della legislazione vigente in materia ambientale e paesaggistica sovraordinata, gli interventi edilizi e le opere comunque denominati, le sistemazioni di adeguamento tecnico, infrastrutturale e funzionale, ovvero di ampliamento e di nuova edificazione di edifici e manufatti, comprensivi di depositi e stoccaggi di materiali e manufatti temporanei, sono sempre ammessi, nel rispetto delle specifiche norme settoriali vigenti per tali attrezzature e delle esigenze tecniche per l'efficace funzionamento degli impianti e delle reti che rivestono interesse pubblico e generale. La nuova edificazione è ammessa nelle dimensioni minime necessarie al soddisfacimento di comprovate esigenze tecniche e di gestione, evidenziate in appositi elaborati tecnici.

Sono inoltre ammessi gli interventi necessari a garantire il miglioramento delle prestazioni igienico - sanitarie e quelli necessari all'adeguamento degli immobili alle vigenti norme di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione dei rischi.

Le linee, le reti e gli impianti tecnologici sono realizzati e mantenuti previa autorizzazione degli enti competenti, secondo la normativa di settore vigente in materia, nel rispetto della vigente legislazione in materia di governo del territorio, tutela e protezione dell'ambiente, tutela e protezione del paesaggio, difesa del suolo e rischio idrogeologico.

3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. il PO individua negli appositi elaborati di quadro conoscitivo, QC.VI. "Vincoli igienico - sanitari" (cartografie in scala 1:10.000), di cui al precedente art. 3 comma 2, con valore esclusivamente ricognitivo, le fasce di rispetto dei servizi, delle reti e degli impianti, di cui al precedente comma 1, identificate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale. Gli interventi e le opere di natura urbanistico - edilizia possono essere realizzati previa verifica dell'effettiva dimensione della fascia di rispetto considerata e nella conseguente osservanza delle disposizioni ad essa collegate.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria e.b.2. per i soli servizi e strutture amministrative pertinenti i diversi impianti di cui al comma 1 e alla sub categoria e.b.8.

5. Ulteriori disposizioni e raccordo con la disciplina generale del PO. La realizzazione di nuovi manufatti e volumi tecnici, nonché di strutture tecniche e tecnologiche di servizio connesse esclusivamente alla distribuzione e gestione delle linee e delle reti di cui al precedente comma 1, è ammessa, oltre che nelle "Zone" appositamente classificate G1, anche nelle "Zone" classificate D1, D2, D3 e D4 di cui al Titolo II Capo IIII delle presenti norme, I1, I2, I3 e I4 di cui al Titolo VI Capi I e II delle presenti norme. Localizzazioni in zone diverse da quelle precedentemente indicate sono ammesse previa verifica di compatibilità con le funzioni e le attività esistenti, da effettuarsi puntualmente - caso per caso - in relazione al contesto territoriale interessato e fermo restando le eventuali limitazioni e condizioni definite dalla pianificazione e legislazione sovraordinata in materia ambientale, paesaggistica, idrogeologica e sismica.

Art. 72. Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (G2)

1. Definizione. Comprendono i cimiteri presenti nel territorio comunale, comprensivi degli spazi aperti pertinenziali e di stretta relazione funzionale che corrispondono anche a strutture e manufatti di impianto storico, in alcuni casi successivamente ampliati e trasformati rispetto all'impianto originario.

2. Modalità e categorie di intervento. Per queste "Zone", fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare: art. 338 del RD 27.07.1934 n° 1265 - T.U.LL.SS. art. 57 del DPR 10.09.1990, n° 285 e art. 28 della L. 1.8.2002 n° 166 e fatte salve le eventuali deroghe ammesse sulla base delle disposizioni legislative precedentemente richiamate, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO, sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

In queste "Zone" è inoltre ammessa la realizzazione di "Cimiteri per animali di affezione", di cui alla LR 9/2015 e secondo le disposizioni del relativo Regolamento di cui alla DPGR n. 73R/2016.

3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il PO individua negli elaborati del quadro conoscitivo "QC.VI. Vincoli igienico - sanitari" (cartografie in scala 1:10.000), di cui al precedente art. 3 comma 2, le fasce di rispetto di natura igienico-sanitaria, per le quali valgono le norme di tutela e i vincoli corrispondenti, anche di inedificabilità assoluta o condizionata, secondo le disposizioni legislative vigenti ed in particolare per i cimiteri: art. 338 del RD 27.07.1934 n° 1265 - T.U.LL.SS. art. 57 del DPR 10.09.1990, n° 285 e art. 28 della L. 1.8.2002 n° 166, fatte salve le deroghe sulla base delle disposizioni di legge.

Per le diverse "Zone" del PO ricadenti all'interno delle fasce precedentemente richiamate, valgono le previsioni e gli interventi ammessi dallo stesso PO secondo quanto disposto nelle presenti norme, fermo restando le eventuali limitazioni e condizioni imposte dalla legislazione sopra richiamata, di cui al precedente comma 2. Nelle fasce corrispondenti ai cimiteri esistenti, ai sensi e secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2, con progetto di opera pubblica, è sempre ammessa la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti, previo parere delle autorità competenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, nonché quelle previste dalla disciplina delle zone di cui al comma precedente, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) di servizio limitatamente alla sub categoria funzionale e.b.12).