QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 73. Parco urbano delle Mura della città antica (Qm)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti di valenza storica e interesse ambientale" corrispondenti, in particolare, agli "Ambiti del Parco urbano delle Mura, dei baluardi, degli spalti e del verde interno alla città". E' la "Zona" destinata dal PO alla formazione di un Parco urbano di valenza monumentale, quale completamento e miglioramento delle parti già esistenti. Di valore strategico, il Parco è funzionale all'ampliamento ed incremento delle dotazioni verdi della città, nonché alla conservazione e/o al ripristino dei rilevanti valori archeologici, storici e documentali formalmente riconosciuti.

2. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questa "Zona" il PO, prevede la realizzazione di interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica o privati convenzionati finalizzati alla manutenzione e al recupero architettonico, funzionale e tipologico delle aree, delle strutture, dei manufatti, degli edifici e degli spazi aperti esistenti, per la tutela e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico culturali dati dalla particolarità e tipicità dei caratteri costituitivi del monumento fortificato, ovvero dalle relazioni funzionali, culturali, storiche, documentali, paesaggistiche, ecologiche ed ambientali che le mura e i relativi spalti instaurano con la città antica.

3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. Per gli edifici, le strutture ed i manufatti esistenti, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria;
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

Le aree e gli spazi aperti devono essere adibiti e progettati come luoghi di incontro, riposo, ricreazione, svago, attività non organizzate e per il tempo libero. E' inoltre ammessa la realizzazione di percorsi lenti ciclo - pedonali, anche interrati, volti anche a favorire l'utilizzo e le esigenze degli animali da compagnia, comprensivi del completamento, del recupero e del ripristino delle sortite e degli accessi di origine antica e di impianto storico.

In ragione del recente impianto del complesso edilizio denominato "Villaggio del fanciullo", esclusivamente per tali immobili sono ammessi anche interventi di "ristrutturazione edilizia conservativa", "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico finalizzati al miglior inserimento degli immobili nel contesto storico - monumentale delle mura e al consolidamento del presidio esistente.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b2; eb.3; e.b.4; e.b.7; e.b.10;
  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionali c.4; c.5.; c.14); c.15.

5. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Gli interventi ammessi di cui al precedente comma 3, nel soddisfare le esigenze di conservazione e tutela degli spazi aperti e dei manufatti facenti parte integrante e sostanziale del monumento, di mantenimento e conservazione del contesto paesaggistico di cui gode la presenza monumentale della struttura fortificata, di valorizzazione del monumento e di incentivazione della fruizione del parco, non devono in nessun caso interferire con le visuali aperte e libere sul monumento, occludere o limitare i coni visivi e le visuali dirette verso il monumento o la città antica, produrre elementi ed opere - anche a corredo degli edifici, dei manufatti e dei percorsi di fruizione esistenti - che creino barriere visive limitanti ed interferenti con la percezione del monumento e gli scorci prospettici di valenza paesistica relativi all'opera monumentale e alla città antica.
  • - Al fine del perseguimento delle finalità del parco, attraverso l'esclusivo recupero e restauro del patrimonio edilizio esistente e delle strutture fortificate, è ammessa, nell'ambito dell'attività edilizia libera di cui al comma 3, in relazione al consolidamento delle funzioni esistenti e alla promozione di quelle compatibili con il monumento, l'utilizzazione di strutture temporanee, comunque rimovibili, che non comportino occupazioni di suolo permanente, semplicemente ancorate a terra e senza alterazione dei piani di campagna e degli assetti dei suoli, le cui caratteristiche dimensionali e qualitative sono definite dal RE e con i soggetti preposti alla tutela del bene monumentale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto elenco.
  • - I percorsi di fruizione del monumento e le infrastrutture di accesso (rampe di risalita, sortite, ecc.) devono essere realizzate con materiali idonei tali da garantire un coerente ed organico inserimento nel contesto paesaggistico, coerenti e compatibili con i caratteri architettonici e storico monumentali costitutivi del parco.
  • - Le funzioni esistenti e quelle ammesse di cui al precedente comma 4 interne al parco devono inserirsi nel contesto storico monumentale attraverso sistemazioni, arredi e modulazione degli interventi compatibili con il monumento e il quadro paesistico storicamente consolidatosi, che sono inderogabilmente prevalenti rispetto alle esigenze d'uso.
  • - E' vietato alterare elementi morfologici del terreno, dei suoli e della struttura fortificata (terrapieni, contrafforti, ecc.), è altresì vietata l'alterazione e la detrazione degli arredi storici, del sistema del verde e del relativo equipaggiamento arboreo, pertanto gli interventi sono orientati alla rimessa in pristino degli spazi aperti e dei relativi assetti ed impianti storici ad eccezione delle modifiche dovute alle misure di salvaguardia e consolidamento del monumento stesso.
  • - Nel soddisfare le esigenze di tutela degli spazi aperti e dei manufatti facenti parte integrante e sostanziale del monumento, di mantenimento e conservazione del contesto paesaggistico di cui gode la presenza monumentale della struttura fortificata e di valorizzazione del monumento non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari in forma permanente.

Art. 74. Parco lineare del Condotto pubblico (Qc)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti di valenza storica e interesse ambientale" corrispondenti, in particolare, agli " Ambiti del Parco urbano del Condotto Pubblico e degli spazi contermini". Sono "Zone" destinate dal PO alla formazione di un parco lineare funzionale all'incremento degli itinerari di mobilità lenta ciclo - pedonale e delle dotazioni verdi dei contesti urbani interessati dall'infrastruttura idraulica del Condotto Pubblico. Di valore strategico, il Parco sviluppa in forma complementare alla qualificazione modale, azioni di mantenimento e/o ripristino dei numerosi valori storici e documentali riconosciuti dal quadro conoscitivo del PS e del PO.

2. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questa "Zona" il PO, prevede la realizzazione di interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica o privati convenzionati (PdC) finalizzati alla manutenzione e al recupero architettonico, funzionale e tipologico, delle strutture, dei manufatti, degli edifici esistenti, finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei valori paesaggistici e storico culturali dovuti alla particolarità del Condotto Pubblico, ovvero alle relazioni paesaggistiche e funzionali che questa infrastruttura idraulica ha instaurato nel tempo con gli insediamenti contermini e la città antica entro il perimetro delle mura.

3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. Per gli edifici, le strutture ed i manufatti esistenti, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria;
  • - il "restauro e il risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

Per le specifiche parti costitutive della condotta idrica si applicano inoltre le disposizioni concernenti il "Reticolo idrografico" di cui all'art. 63 delle presenti norme. Per le restanti aree e gli spazi aperti contermini, il PO, oltre all'attività edilizia libera, prevede la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica degli spazi facenti parte del parco, finalizzati al recupero e alla valorizzazione della presenza dell'opera idraulica di carattere storico - monumentale da considerare principale oggetto del progetto e degli interventi ammessi, in quanto elemento generatore del parco. Gli spazi afferenti al parco devono essere adibiti e progettati come luoghi di incontro, riposo, ricreazione, svago, gioco, attività spontanee per il tempo libero e per l'attività fisica, anche con piccole attrezzature ed impianti in dotazione o di supporto alle attività collettive e all'associazionismo per la conoscenza dell'opera idraulica, conservazione della memoria storica e promozione della cultura del territorio. In queste aree possono anche trovare collocazione complementari camminamenti, spazi per la sosta e il parcheggio, debitamente integrati nel verde e resi accessibili per utenze allargate. E' inoltre ammessa la realizzazione di percorsi lenti ciclo - pedonali, con prioritario riferimento al recupero e al ripristino di viabilità e percorsi di origine antica e di impianto storico.

Le opere sugli immobili esistenti possono essere realizzate mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica e, per gli immobili in proprietà privata o dati in concessione, privata finalizzato a definire la consistenza, il tipo e l'ubicazione della vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato e pavimentate, gli elementi di arredo, le attrezzature, i manufatti e gli impianti fissi con particolare riferimento alla fruizione lenta ciclabile e pedonale.

Le nuove previsioni possono essere realizzate anche mediante iniziativa privata previa formazione di titoli abilitativi convenzionati, ferma restando, in questo caso, la garanzia di mantenimento dell'uso pubblico: la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b.7; e.b.10

5. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 3 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Gli interventi, nel soddisfare le esigenze di conservazione e tutela degli spazi aperti e dei manufatti facenti parte integrante e sostanziale dell'antica infrastruttura idraulica, di mantenimento e conservazione del contesto paesaggistico di cui gode il Condotto Pubblico, di valorizzazione del suo carattere monumentale e di incentivazione della fruizione del parco, non devono in nessun caso interferire con le visuali aperte e libere sull'infrastruttura lineare del Condotto Pubblico, occludere o limitare i coni visivi e le visuali aperte esistenti lungo la sopra richiamata infrastruttura, produrre elementi ed opere - anche a corredo degli edifici, dei manufatti e dei percorsi di fruizione esistenti - che creino barriere visive limitanti ed interferenti con la percezione dell'infrastruttura e gli scorci prospettici di valenza paesistica relativi all'opera idraulica.
  • - I percorsi di fruizione del Parco devono essere realizzati con materiali idonei tali da garantire un coerente ed organico inserimento nel contesto paesaggistico e coerenti e compatibili con i caratteri architettonici e storico monumentali dell'infrastruttura idraulica.
  • - Le funzioni esistenti e quelle ammesse di cui al precedente comma 4 interne al parco devono inserirsi nel contesto di valore storico - documentale attraverso sistemazioni, arredi e modulazione degli interventi compatibili con il quadro paesistico storicamente consolidatosi, che sono inderogabilmente prevalenti rispetto alle esigenze d'uso.
  • - E' vietato alterare elementi morfologici del terreno, dei suoli e della struttura idraulica, ad eccezione delle modifiche dovute alle misure di salvaguardia e consolidamento del monumento e della fruizione allargata alle utenze deboli.

Art. 75. Giardini e Parchi urbani di quartiere (Qq)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti di valenza storica e di interesse ambientale" corrispondenti, in particolare, agli "Ambiti dei Giardini - Parco urbani" interni ai quartieri della città consolidata e a servizio del territorio urbanizzato delle UTOE. Sono "Zone" destinate dal PO alla formazione di parchi urbani, di qualificazione e potenziamento del gradiente verde e dell'impronta ecologica dei quartieri anche in ampliamento ed integrazione degli spazi pubblici esistenti, con destinazioni d'uso quali gli orti sociali ed urbani, i boschi e le aree vegetate urbane, i servizi e le attrezzature sportive e ricreative, le aree a verde attrezzato, gli spazi per la ricreazione lo svago e il tempo libero. In particolare il PO distingue la seguente classificazione, cui corrisponde una sub-articolazione della "Zona" indicata con apposita simbologia e codice alfa-numerico negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Aree e spazi del quartiere di S. Anna (Qq.1);
  • - Aree e spazi del quartiere di S. Concordio (Qq.2);
  • - Aree e spazi del quartiere di S. Filippo (Qq.3);
  • - Aree e spazi del quartiere di S. Vito (Qq.4);
  • - Aree e spazi del quartiere di Antraccoli (Qq.5);

2. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per queste zone il PO prevede l'intervento diretto di iniziativa pubblica o privato convenzionato, che assicuri tra l'altro l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del quadro conoscitivo del PO, al fine di fornire adeguate informazioni urbanistiche, infrastrutturali ed ecosistemtiche propedeutiche alle definizione di interventi ed opere finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio pubblico e ad accogliere prevalenti funzioni ludico - ricreative e sportive, ovvero "agricole multifunzionali".

3. Categorie di intervento, disposizioni di dettaglio. L'intervento diretto di iniziativa pubblica dettaglia in particolare gli interventi e le opere da realizzare per la formazione di un parco urbano e di una unitaria area a verde attrezzato e centro di servizi culturali e ludico - ricreativi di quartiere, per la quale devono essere individuati:

  • - le parti destinate ad orti e/o giardini urbani e sociali, ovvero a vivai di servizio alle attività di manutenzione del verde comunali;
  • - le parti destinate alla riforestazione (boschi urbani) o alla creazione di macchie e stanze verdi, privilegiando il mantenimento della vegetazione di alto fusto già esistente;
  • - le parti attrezzate per attività ludico ricreative e per il tempo libero, anche equipaggiate per attività temporanee (manifestazioni, feste, mercati rionali) e aule didattiche all'aperto;
  • - le parti attrezzate per lo svolgimento delle attività sportive individuali e spontanee, anche equipaggiate con arredi fissi ed altre sistemazioni idonee allo svolgimento della pratica sportiva;
  • - gli itinerari ed i percorsi della mobilità lenta ciclo - pedonale, privilegiando il recupero di quelli esistenti ed il ripristino di quelli rintracciabili sui catasti storici ("redole"), nonché la loro collocazione in fregio al reticolo idrografico superficiale.

E' ammessa dal PO la realizzazione, attraverso interventi di "nuova edificazione", di parcheggi pertinenziali del parco da realizzare con soluzioni progettuali integrate e conformi con le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali del parco medesimo, di manufatti accessori (chioschi) e di strutture di servizio, quali ad esempio servizi igienici, magazzini e ripostigli, comprensivi dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande, delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione primaria quali, ad esempio, illuminazione, impianto di irrigazione, regimazione reticolo superficiale, integrazione dei servizi di rete.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionale c.5 e c.6
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante non è ammesso.