QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 77. Rete viaria e assi di collegamento di area vasta e locali (I1)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e della mobilità" corrispondenti, in particolare, alla "Rete viaria" del PS. Il PO individua con specifica simbologia grafica, in ragione della gerarchia definita dagli strumenti di pianificazione territoriale:

  • - Autostrade A12 e A11 e relativi caselli e aree di servizio;
  • - Rete viaria e assi di collegamento principali e locali pubblici o di uso pubblico.

Il PO distingue inoltre la rete viaria e gli assi di collegamento principali e locali esistenti (tratto nero con fondo bianco) da quelli di progetto (tratto rosso con fondo arancio), sia di nuovo impianto, sia di integrazione, che di ampliamento, ristrutturazione o miglioramento prestazionale e funzionale (sottopassi, spartitraffico e piattaforme) dei tracciati esistenti.

2. Categorie e modalità di intervento. Disposizioni generali. Per queste "Zone" e comunque per la viabilità esistente pubblica o di uso pubblico di qualsiasi rango, il PO prevede:

  • - la manutenzione, la riqualificazione funzionale, infrastrutturale e tipologica, della viabilità esistente appositamente identificata nelle cartografie del quadro progettuale;
  • - la nuova edificazione per le viabilità di progetto (nuove previsioni), in questo caso sottoposte a vincolo espropriativo, appositamente identificate nelle cartografie del quadro progettuale.

I parametri e le caratteristiche tecnici e prestazionali per la definizione degli interventi sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione. I progetti devono comunque considerare i caratteri dei contesti territoriali ed urbani attraversati dalla nuova viabilità e le funzioni insediate nelle zone contermini.

3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il PO riporta con valore ricognitivo nell'elaborato QC.VII. "Vincoli igienico - sanitari" (cartografie in scala 1:10.000) di cui al precedente art. 3 comma 3, le indicazioni tecniche per il calcolo e la verifica delle fasce di rispetto stradale secondo quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia, dai piani e regolamenti comunali e dai criteri applicativi eventualmente determinati dai preposti uffici comunali. Per le suddette fasce si applicano i limiti ed i vincoli all'edificabilità e alla trasformazione secondo quanto disposto dal Codice della strada (di cui D.Lgs n. 285/1992, come da ultimo modificato dalla L. n. 145/2018) e dal relativo Regolamento di attuazione (di cui al DPR n. 495/1992 e smi).

4. Fasce di rispetto. Ulteriori previsioni del PO. Le fasce di rispetto stradali - previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, nonché dai piani e regolamenti comunali di Settore, costituiscono le porzioni di territorio suscettibili di trasformazione e utilizzazione ai fini dell'adeguamento infrastrutturale dei tracciati viari, ovvero per la realizzazione di opere di mitigazione degli effetti e/o corretta ambientazione paesaggistica. A tal fine nelle fasce di rispetto stradale sono ammissibili le trasformazioni fisiche volte a realizzare:

  • - adeguamenti stradali ed opere infrastrutturali di interesse pubblico a servizio dell'edificato posto all'esterno della fascia di rispetto;
  • - adeguamenti delle opere infrastrutturali di raccordo o di integrazione delle intersezioni tra i diversi tracciati viari;
  • - percorsi ed itinerari di viabilità lenta (ciclo - pedonale), opere di mitigazione del traffico e di riqualificazione della viabilità esistente;
  • - reti e dotazioni tecnologiche e di servizio agli insediamenti (acquedotti, fognature, metanodotti, elettrodotti, line telefoniche e di trasferimento di dati);
  • - sostegni, cabine, armadi, stazioni di supporto e gestione delle suddette reti;
  • - canalizzazioni irrigue e altre sistemazioni idrauliche o di gestione del reticolo superficiale;
  • - recinzioni, aiuole, siepi, alberature segnaletiche ed altri allineamenti arborei funzionali e complementari alla viabilità pubblica.

Per le "Aree di salvaguardia infrastrutturale per la viabilità di progetto" ricomprese nel perimetro del territorio urbanizzato si fa salvo quanto disposto al successivo art. 98.

5. Disciplina delle funzioni. La sola categoria funzionale ammessa è e) "Direzionale e di servizio", limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio" limitatamente alla e.b.9, e.b.10.; e.b.11.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante non è ammesso.

Art. 78. Parcheggi e aree di sosta (I2)

1. Definizione. Comprendono le "Zone" destinate a parcheggi e aree di sosta pubbliche o di uso pubblico, ovvero ad attrezzature e dotazioni di supporto e servizio alla rete infrastrutturale della mobilità, comprendenti anche immobili attività e servizi comunque a destinazione modale e/o uso pubblico quali, ad esempio, interscambio modale, noleggio, spazi e attività di car sharing, finalizzate ad incrementare la dotazione di standard urbanistici corrispondenti a quelli indicati alla lettera d) dell'articolo 3 del DM 1444/1968. In particolare il PO distingue con specifica simbologia grafica, le seguenti tipologie di parcheggio:

  • - Parcheggi e aree di sosta di rilevanza strategica e strutturale esistenti e di progetto (I2.s);
  • - Parcheggi e aree di sosta di qualificazione degli insediamenti esistenti e di progetto (I2.i).

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Per queste zone il PO, oltre all'attività edilizia libera, prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica dei parcheggi e delle aree di sosta esistenti, identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione dei parcheggi e delle aree di sosta di nuova previsione, sottoposti a vincolo espropriativo e identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore rosso.

Gli interventi e le opere realizzabili, sia sulle aree e gli spazi esistenti che su quelle di progetto dovranno essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o privato convenzionato.

La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sui parcheggi ed aree di sosta esistenti, potranno essere realizzati anche su iniziativa privata previa concessione delle aree e degli spazi pubblici e il rilascio di un Permesso di Costruire (PdC) Convenzionato.

I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi nelle singole "Zone" sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, tenendo in particolare conto dell'interazione con le adiacenti zone destinate alla viabilità pubblica o di uso pubblico, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

3. Categorie di intervento. Per gli eventuali edifici e manufatti esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva"
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento volumetrico "una tantum" anche all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se), non superiore al 50% di quella esistente per ogni UI esistente;
  • - la "sostituzione edilizia", in alternativa alle "addizioni volumetriche", con contestuale incremento volumetrico della misura pari all'addizione volumetrica indicata al precedente punto (50% di Superficie coperta esistente o in alternativa Superficie edificabile (o edificata) (Se)).

Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" anche con strutture interrate e multipiano, secondo quanto indicato al precedente comma 2, nonché la "realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune" secondo i parametri edilizi e urbanistici di cui al precedente comma 2 e comunque secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti. dalle eventuali specifiche dalle norme e regolamenti di settore in materia relativamente alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture di sosta.

E' sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, volumi, strutture e manufatti tecnici e di servizio delle dotazioni territoriali e delle reti tecnologiche, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 10% rispetto al suo lotto urbanistico. E' altresì ammessa la nuova edificazione di manufatti accessori (chioschi) e strutture di servizio destinati a servizi per la mobilità, a spazi per piccole attività commerciali al dettaglio come ad esempio edicole, somministrazione alimenti e bevande, nonché di locali e altri manufatti di servizio (servizi igienici), secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche norme di regolamentazione o gestione, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 10% rispetto al suo lotto urbanistico.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) circoscritta alle fattispecie di cui alla lettera e.b.11 e ad esse assimilabili, comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.
  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente c.5); c.6).

5. Ulteriori prescrizioni per i progetti. Il PO individua le seguenti prescrizioni:

  • - i parcheggi a raso devono essere corredati di filari alberati e/o alberature di alto fusto, piante ornamentali o arbusti. Ove possibile deve essere altresì garantita una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'area interessata e assicurata la massima superficie filtrante del terreno;
  • - i progetti, nell'osservanza delle indicazioni desumibili dall'allegato QC.Sb. "Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano" e delle vigenti leggi in materia di accessibilità, devono garantire soluzioni progettuali integrate secondo i principi del "design for all" al fine di concretizzare nella progettazione dell'opera pubblica azioni inclusive del concetto di comunità.

Art. 79. Linea, stazione, spazi per la logistica ferroviari e fermate (I3)

1. Definizione. Comprendono gli immobili qualificati dal PS come "Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e della mobilità" corrispondenti, in particolare, la "Rete ferroviaria" del PS. Il PO, oltre alle linee ferroviarie Firenze-Pisa-Viareggio e Lucca-Aulla, riconosce con specifica simbologia grafica le "Zone" destinate ad aree, immobili e spazi funzionali, ovvero pertinenziali ed accessori alla rete ferroviaria, comprensive delle relative dotazioni infrastrutturali, degli scali merci e tronchetti ferroviari, delle stazioni e fermate esistenti e di previsione in attuazione delle disposizioni applicative del PS.

2. Categorie di intervento e disposizioni generali. Gli interventi ammissibili in queste zone, anche di trasformazione e nuova edificazione, sono disciplinati dalle norme nazionali, regionali e dagli specifici strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalle vigenti leggi, dalle intese o accordi tra i soggetti competenti nella gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie ed i soggetti competenti in materia di governo del territorio. Interventi ed opere devono comunque essere riferiti ad esigenze di adeguamento, miglioramento ed integrazione funzionale e prestazionale della rete ferroviaria e delle complementari attività e funzioni necessarie alla qualificazione del trasporto ferroviario.

3. Categorie di intervento. Indicazioni di dettaglio. Il PO nell'ambito delle "Zone" destinate alla "rete ferroviaria" individua le aree destinate allo sviluppo di progetti finalizzati alla realizzazione delle nuove fermate ferroviarie di Sant'Anna/San Donato e di Campo di Marte, nonché alla riqualificazione di quelle esistenti, Montuolo, Nozzano, S. Pietro a Vico, Ponte a Moriano, Piaggione, anche attraverso interventi di nuova edificazione. I progetti, oltre alle dotazioni necessarie al corretto funzionamento ed utilizzazione delle nuove fermate, assicurano l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni in grado di garantire le relazioni funzionali e di accessibilità alle fermate attraverso sottopassi, sovrappassi, parcheggi e aree di sosta, pensiline, servizi e manufatti accessori e complementari, assicurando l'interscambio tra la rete ferroviaria e le diverse modalità di trasporto di merci e persone, con particolare riferimento per le modalità ciclo - pedonali.

Sono inoltre sempre ammessi interventi di "nuova edificazione" per l'adeguamento e l'integrazione della rete infrastrutturale finalizzati all'incremento delle modalità di trasporto merci, con particolare riferimento alla tratta Lucca-Aulla in corrispondenza dei tronchetti ferroviari di San Pietro a Vico, Ponte a Moriano e Piaggione e l'inserimento di un nuovo tronchetto per l'area industriale di Ponte a Moriano.

4. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il PO individua nell'elaborato QC.VII. "Vincoli igienico - sanitari" (cartografie in scala 1:10.000) di cui di cui al precedente art. 3 comma 3, a fini esclusivamente ricognitivi, le fasce di rispetto ferroviario calcolate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale, per le quali si applicano i limiti ed i vincoli all'edificabilità e alla trasformazione di cui al DPR n. 753/1980.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) "Direzionale e di servizio", limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • c) Commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita.

Art. 80. Distributori di carburante e servizi alla mobilità (I4)

1. Definizione. Il PO individua le "Zone" esistenti e di progetto destinate ad Impianti e servizi per la distribuzione dei carburanti e ad altre attività e servizi funzionali alla mobilità, come ad esempio gli autolavaggi. Tali zone, individuate tenendo conto dei requisiti di seguito elencati, costituiscono le localizzazioni da ritenersi idonee ad ospitare impianti per la distribuzione dei carburanti, ovvero attività ad esse complementari, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della LR 62/2018

2. Previsioni del PO. Criteri localizzativi. Le "Zone" individuate dal PO corrispondono ai seguenti criteri generali di localizzazione:

  • - relazione funzionale con le principali direttrici viarie che per caratteristiche ed intensità di transito veicolare si qualificano come viabilità di riferimento dell'intera rete di comunicazione, comunale e sovracomunale;
  • - compatibilità generale alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992) e idonee condizioni di accessibilità veicolare;
  • - assenza di rilevanti valori storico-culturali e/o paesaggistici nel contesto territoriale di riferimento con contestuali idonee caratteristiche morfologiche e orografiche del sito;
  • - compatibilità generale con le norme di tutela ambientale e con le prescrizioni igienico-sanitarie;
  • - condizioni favorevoli di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico.

3. Nuove previsioni. Indicazioni e criteri localizzativi. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti in "Zone" diverse da quelle specificatamente indicate nella cartografia di PO è ammessa nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma che dovranno essere puntualmente verificati, caso per caso, in sede di formazione dei relativi titoli abilitativi, nonché nel rispetto delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della LR 62/2018. In particolare, in ragione delle specifiche caratteristiche storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio di Lucca, non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti, in quanto ritenuti incompatibili con il contesto territoriale di riferimento, nei seguenti casi:

  • - Aree a vincolo paesaggistico ex actu di cui all'art. 136 del D.Lgs n. 42/2004;
  • - Aree a vincolo paesaggistico ex lege (ex Galasso), di cui all'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004;
  • - Aree ricomprese nelle zone omogenee "A" di cui al DM 1444/68, elencate al precedente art. 8;
  • - Aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica elevata e molto elevata, come indicate dalle apposite indagini del PS vigente così come indicate all'art.3 comma 4 delle presenti norme e/o dagli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (PAI e PGRA).

4. Categorie di intervento e ulteriori indicazioni. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 3, la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti, se convenzionati ed iscritti all'apposita anagrafe di cui all'art. 1, comma 100, della L. 124/2017, è ammessa nei limiti e alle condizioni disciplinate al Titolo II Capo VIII della LR 62/2018 e più in dettaglio nel Regolamento di cui al DPGR n. 23R/2020.

Alla scadenza delle convenzioni in essere, in assenza di specifici interventi di riqualificazione paesaggistica e di adeguamento funzionale e della contestuale stipula di una nuova convenzione, è prevista la dismissione e la bonifica degli impianti e la conseguente formazione di spazi pubblici o di uso pubblico di cui all'art. 78 delle presenti Norme.

5. Disciplina delle funzioni. La sola categoria funzionale ammessa è c) Commerciale al dettaglio, limitatamente alla sub categoria funzionale c.9. e alla sola destinazione d'uso dei Distributori di carburante di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della LR 62/2018.

Art. 81. Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutturale

1. Definizione. Comprendono gli immobili qualificati dal PS come "Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e della mobilità" corrispondenti, in particolare, alla "Rete viaria". In particolare si tratta degli spazi a verde, delle aree inedificate poste a corredo o di pertinenza funzionale della viabilità e delle altre infrastrutture esistenti, generalmente viarie, come ad esempio spartitraffico, argini e scarpate, ovvero ambiti marginali e/o interclusi tra gli insediamenti esistenti e le stesse infrastrutture viarie, di norma non utilizzati o trasformati. Costituiscono "Zone" destinate al potenziale miglioramento delle prestazioni funzionali e delle dotazioni delle infrastrutture di cui sono a corredo, ovvero al miglioramento paesaggistico e degli elementi di ambientazione

2. Categorie di intervento. Fatta salva l'attività edilizia libera, nell'esclusiva realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale, tra cui la realizzazione di parcheggi ed aree di sosta pubblici e/o di uso pubblico, secondo le disposizioni di cui all'art. 78 delle presenti Norme, nell'adeguamento della viabilità esistente e nella realizzazione di itinerari e percorsi ciclo-pedonali di cui all'art. 77 delle presenti norme, sono ammessi i seguenti interventi:

  • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la realizzazione di "opere di urbanizzazione primaria e secondaria";
  • - la realizzazione "di infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

3. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle subcategorie funzionali c.5); c.6).
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) circoscritta alle fattispecie di cui alla lettera e.b. 9, e.b.10, e.b.11, comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.