QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Capo I Disposizioni e norme comuni le "Nuove previsioni urbanistiche"

Art. 84. Definizione tematica, articolazione e "Zone" delle nuove previsioni urbanistiche

1. La "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", ai sensi dall'art. 95 commi 3 e 8 della LR 65/2014, costituisce disciplina del PO destinata a perseguire gli obiettivi specifici e ad attuare le disposizioni applicative della Strategia di sviluppo sostenibile del PS, in specifico riferimento alle disposizioni concernenti le UTOE e i relativi "Ambiti per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti" nel territorio urbanizzato delle UTOE e gli "Ambiti specializzati in territorio rurale (con funzioni non agricole)" nel territorio rurale delle UTOE. La disciplina è definita secondo un'azione programmata delle previsioni che tiene conto dell'arco temporale di validità del PO per il quale è definito il corrispondente "Quadro previsionale strategico quinquennale" nel rispetto delle "Dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni" dello stesso PS.

2. Tenendo a riferimento gli esiti del Quadro valutativo (QV) e del Quadro geologico tecnico (QG) di cui al precedente art. 3, gli obiettivi di avvio del procedimento di formazione del PO e i contributi conseguenti l'avviso pubblico di cui all'art. 95 comma 8 della LR 65/2104 e dell'art. 13 del Regolamento di cui alla DPGR n. 32R/2017, il PO individua con apposite simbologie grafiche e codici univoci alfanumerici le seguenti "Zone":

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)

  • - Aree inutilizzate di riqualificazione e valorizzazione urbana (Uv)
  • - Aree degradate e dequalificate di recupero e rigenerazione urbana (Ur)
  • - Aree di rigenerazione di attrezzature, servizi e dotazioni territoriali Uf)
  • - Aree dequalificate di recupero e rinnovo urbano (Uq)

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)

  • - Aree per nuovi insediamenti produttivi o specialistici (Rp)
  • - Aree per l'ampliamento di insediamenti produttivi o specialistici (Rf)
  • - Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr)
  • - Aree delle attività estrattive del PRC (Rc.a), aree dei siti estrattivi dismessi (Rc.b) e M.O.S.

Previsioni di integrazione e potenziamento dei servizi e delle dotazioni in territorio rurale (F, I, S)

  • - Aree per nuove attrezzature, servizi e dotazioni (F - S)
  • - Aree per l'ampliamento di attrezzature, servizi e dotazioni (F)
  • - Nuove infrastrutture della rete della mobilità (I)
  • - Adeguamento delle infrastrutture della rete della mobilità (I)
  • - Corridoi di salvaguardia infrastrutturale per la viabilità di livello sovralocale e fasce di tutela assoluta

3. La "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" è finalizzata alla riqualificazione insediativa e territoriale, al recupero ambientale e paesaggistico, al potenziamento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche, allo sviluppo delle attività produttive, all'adeguamento e all'integrazione delle dotazioni territoriali ed infrastrutturali, al miglioramento e all'incremento dell'offerta abitativa privata e sociale e di lavoro. A tal fine alle "Zone" precedentemente indicate si applicano espressamente le prescrizioni di cui all'art. 9 delle presenti Norme (Disciplina delle trasformazioni. Standard urbanistici e ulteriori misure) volte ad assicurare, nell'ambito del procedimento di attuazione delle previsioni di questo stesso Titolo VII, la realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè l'esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici".

4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5 in termini di tolleranze nell'indicazione delle superfici di riferimento per l'attuazione delle previsioni del PO, i Piani attuativi (PA), i Progetti Unitari convenzionati (PUC) o i Permessi a costruire convenzionati (PdC) devono essere estesi all'intera "Zona" indicata nelle cartografie di quadro progettuale del PO e più in dettaglio nelle singole "Schede norma" di cui all'elaborato QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche, facenti parte integrante e sostanziale delle presenti Norme.

5. Nell'ambito dell'attuazione delle previsioni individuate dal PO nella presente "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", nei casi in cui le misurazioni reali effettuate a scala di maggiore dettaglio delle "superfici territoriali" si rivelassero diverse da quelle indicate nelle "Schede - norma", di cui all'elaborato QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche, è ammesso l'adeguamento della Superficie territoriale alle misurazioni reali determinate dal rilievo diretto delle "Zone" interessate e la conseguente modifica delle altre superfici di riferimento ("Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni" e "Superficie minima di spazi pubblici da cedere gratuitamente al comune"), tanto più quanto in meno, in maniera proporzionale a quanto indicato nelle singole schede - norma. Resta fermo il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" e le altre indicazioni della scheda - norma che rimangono invariati e devono essere rispettati.

Art. 85. Previsioni oggetto di "Conferenza di co-pianificazione". Contenuti ed esiti

1. Il PO, al fine di perseguire gli obiettivi e di attuare le specifiche indicazioni definite dal PS, individua con apposita simbologia e caratterizzazione grafica e codice identificativo alfanumerico le previsioni di trasformazione non residenziali comportanti impegno di suolo non edificato poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, che la Conferenza di copianificazione (ai sensi degli art.li 4 e 25 della LR 65/2014) ha ritenuto conformi alla disciplina del PIT/PPR e alle disposizioni della LR 65/2014.

2. Sono in particolare previsioni del PO, di cui al precedente comma 1, oggetto di copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 della LR 65/2014 secondo il verbale della Conferenza tenutasi in data 21.06.2021:

  • - le "Aree per nuovi insediamenti produttivi o specialistici" (Rp), di cui all'art. 91 delle presenti Norme;
  • - le "Aree per nuove attrezzature, servizi e dotazioni" (F - S), di cui all'art. 95 delle presenti Norme;
  • - le previsioni di "Nuove infrastrutture della rete della mobilità (I), di cui all'art. 97 delle presenti Norme;
  • - i "Corridoi di salvaguardia infrastrutturale per la viabilità di livello sovralocale", di cui all'art. 99 delle presenti Norme.

3. Sono inoltre previsioni del PO, di cui al precedente comma 1, poste all'attenzione della copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 2 della LR 65/2014 secondo il verbale della Conferenza tenutasi in data 21.06.2021:

  • - le "Aree per l'ampliamento di insediamenti produttivi o specialistici" (Rf), di cui all'art. 92 delle presenti Norme;
  • - le "Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale" (Rr), di cui all'art. 93 delle presenti Norme;
  • - le "Aree per l'ampliamento di attrezzature, servizi in territorio rurale" (F), di cui all'art. 96 delle presenti norme;
  • - le previsioni di "Adeguamento delle infrastrutture della rete della mobilità" (I), di cui all'art. 98 delle presenti Norme.

4. Per le suddette previsioni sono altresì fatte salve le specifiche indicazioni, prescrizioni e misure definite nell'ambito della stessa conferenza di copianificazione secondo quanto a tal fine riportato nell'elaborato QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche, di cui al precedente art. 3 comma 3.

Art. 86. Strumenti attuativi convenzionati e non decaduti e Varianti al RU (SAC)

1. Varianti recepite dal PO. Il PO conferma l'efficacia delle previsioni delle "Varianti al previgente RU" di seguito elencate che risultano identificate nella cartografia del Quadro progettuale con apposita simbologia, campitura grafica e codice alfanumerico. In particolare:

OGGETTOAPPROVAZIONE
Delibera approvazione
Variante mediante Autorizzazione Unica della Regione Toscana, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato sul fiume Serchio -proponente IES s.r.l.G.C. n.95 del 17.04.2018

C.C. n. 23 del 19.04.2018
Variante mediante approvazione del progetto di realizzazione della condotta fognaria Nozzano - Pontetetto n. Decreto AIT 6 del 18.01.2018 (per la parte non oggetto di variante urbanistica)

Decreto AIT n. 79 del 30.07.2018 (per la parte oggetto di variante urbanistica)
Variante relativa alla diversa localizzazione delle attrezzature collettive e delle aree verdi ad AntraccoliC.C. n. 61 del 31.07.2018
Variante di porzione di park pubblico in via C. Gianni oggetto di accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. 267/2000C.C. n. 70 del 18.09.2018
Variante mediante approvazione del progetto di nuovo sollevamento iniziale e potenziamento grigliatura grossolana di depurazione di PontetettoDecreto AIT (Autorità Idrica Toscana) n. 110 del 30/12/2019
Variante semplificata denominata "Variante Quartieri Social S. Concordio-Area Ex Gesam"Avviso di efficacia sul BURT n.42 Parte II del 17.10.2018
Variante relativa alla riorganizzazione aziendale della Manifattura Sigaro Toscana s.p.a.C.C. n. 77 del 22.10.2019
Variante per il recupero dell'Ex Ospedale di Carignano "Il Sanatorio"C.C. n. 58 del 15.07.2019
Variante denominata "Aree produttive di S. Pietro a Vico comprese tra via dell'Acquacalda e via Massagli"C.C. n. 78 del 22.10.2019
Variante al RU denominata "Realizzazione dell'impianto di sollevamento di Nozzano"C.C. n. 13 del 23.02.2021
Variante al RU denominata "Realizzazione di parcheggio presso la scuola Primaria di Antraccoli"Avviso di efficacia sul BURT n. 2 Parte II del 13/01/2021
Variante al RU mediante approvazione del progetto denominato "installazione impianto UV sorgente Le Vene" in Comune di LuccaDecreto del Direttore Generale n.8 del 5 febbraio 2021
Variante al RU denominata "Realizzazione del Ponte sul Serchio per il collegamento stradale tra la S.S. 12 dell'Abetone e la S.P. Via Francigena e presa d'atto del decreto del Presidente della Provincia di Lucca di approvazione del progetto di opera pubblica"Avviso di efficacia sul BURT n.44 Parte II del 28.10.2020
Variante al RU mediante modifica all'Autorizzazione Unica n. 1609 del 13.04.2015 rilasciata dalla Provincia di Lucca per la realizzazione di un impianto idroelettrico denominato "Pubblico Condotto" in località Ponte a Moriano fraz. Saltocchio (Progetto Renova Power srl)CC per presa d'atto n. 20 del 28 marzo 2017
Variante al RU relativa al "Palazzo Bertolli ex caserma della Guardia di Finanza ed ex Oleificio Borella (Variante riconfermata esclusivamente per la parte relativa al "Palazzo Bertolli ex caserma della Guardia di Finanza")Avviso di efficacia sul BURT n.11 Parte II del 15.03.2017
Variante al RU relativa alla riorganizzazione aziendale del "Pastificio Mennucci" CC n.13 del 14/03/2017
Variante al RU mediante approvazione del progetto definitivo di estensione della rete fognaria in Via Corte Sandori ai sensi dell'art. 34 della L.R.T. 65/2014Decreto del Direttore Generale n. 27 del 21 Giugno 2017
Variante al RU mediante approvazione del progetto definitivo di espansione della rete fognaria in zona Oltreserchio loc. S. Alessio I° lotto funzionaleDecreto del Direttore generale n.50 del 08/08/2016
Variante al RU denominata "Variante Ex Manifattura Tabacchi"CC n. 58 del 17/09/2020
Variante per la realizzazione del Ponte sul Serchio per il collegamento stradale tra la S.S.12 dell'Abetone e la S.P. Via Francigena e presa d'atto del decreto del Presidente della Provincia di Lucca di approvazione del progetto di opera pubblicaAvviso di efficacia sul BURT n.44 Parte II del 28.10.2020

Nell'arco di validità temporale del PO, le previsioni, la disciplina e le eventuali relative convenzioni costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Norme.

2. Piani attuativi convenzionati e non decaduti. Il PO conferma e mantiene l'efficacia dei "Piani attuativi" (comunque denominati) non decaduti in forza e fino alla scadenza delle relative convenzioni o atti d'obbligo stipulati. Nell'arco di validità stabilito dalle relative convenzioni, sono confermate le previsioni, la disciplina e gli allegati grafici e cartografici di tali piani attuativi.

3. Ulteriori strumenti attuativi recepiti dal PO. Sono fatte salve le previsioni dei "Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo e ambientale" (PAPMAA), approvati e non ancora decaduti, unitamente ai relativi allegati grafici e cartografici.

4. Disciplina transitoria e di decadenza. Per i diversi atti di governo del territorio, di cui ai precedenti commi 2 e 3, recepiti dal PO, restano valide le definizioni urbanistiche ed edilizie contenute nel previgente RU, come eventualmente meglio specificate nel RE vigente alla data di approvazione dei relativi atti.

Sono ammesse varianti ai "PA" e ai "PAPMAA" fatti salvi, purché conformi alla disciplina del PS e nel rispetto, in particolare, delle disposizioni concernenti le "Dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni" (art. 20 della Disciplina di piano del PS) ed i "Servizi, dotazioni territoriali e verifica degli Standard Urbanistici" (art. 21 della Disciplina di piano del PS).

Alla scadenza di efficacia degli atti indicati nel presente articolo si applicano le disposizioni relative alle aree non pianificate di cui all'art. 108 delle presenti Norme.

Successivamente alla attuazione anche parziale dei PA e dei PUC, per quanto attuato non è ammesso il frazionamento delle UI realizzate e sono invece esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".

Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato neo PA o nei PUC.

Capo II Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti.

Art. 87. Aree inutilizzate di riqualificazione e valorizzazione urbana (Uv). Schede norma

1. Definizione. Comprendono aree inedificate e lotti liberi interclusi, dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria, posti esclusivamente all'interno del "Territorio urbanizzato" delle UTOE del PS, individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi specifici ed attuare disposizioni applicative concernenti la disciplina degli "Ambiti per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti" ovvero degli "Ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee" del PS.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi di "nuova edificazione", da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) di cui all'art. 5 delle presenti Norme, ovvero di Permessi di Costruire (PdC) convenzionati o interventi diretti di iniziativa pubblica, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 Disciplina di piano del PS e dell'art. 9 delle presenti Norme, alla contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè all'esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative per la formazione dei PA, o dei PUC, ovvero dei PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate la realizzazione e cessione di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato agli articoli 9 e 84 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede norma" sono riportate e individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  • e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. E' comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 84 comma 5, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano vincolanti ai fini della formazione del PA, del PUC, ovvero dei PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica. Per ogni singola "Zona", nelle specifiche "Schede norma" di cui all'elaborato QP.IV.b. "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", il PO indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio del PO", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA, dei PUC, ovvero del PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:

  • a) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
  • b) Le altre Superfici destinate a spazi pubblici "di progetto" da realizzare e cedere gratuitamente al Comune

Per queste "Zone" devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:

  • - Distanze dai confini non inferiori a mt. 5;
  • - Superficie permeabile non inferiore al 35% della fondiaria.

Sono ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati).

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche.

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC, ovvero dei PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione e la cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attivazione della scheda norma, fermo restando l'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso degli immobili.

Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 108, salvo quanto previsto al comma che segue.

Successivamente alla attuazione o alla decadenza dei PA, dei PUC, ovvero dei PdC, non è ammesso il frazionamento delle UI realizzate e sono invece esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto stabilito nelle singole schede - norma.

Art. 88. Aree degradate e dequalificate di recupero e rigenerazione urbana (Ur). Schede norma

1. Definizione. Comprendono tessuti edificati con funzioni non compatibili con il contesto urbano entro cui risultano inserite, spazi aperti abbandonati e degradati, nonché contesti urbani caratterizzati da fenomeni di abbandono, degrado fisico, igienico - sanitario, tipologico e funzionale, posti esclusivamente all'interno del "Territorio urbanizzato" delle UTOE del PS, individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi specifici ed attuare disposizioni applicative concernenti la disciplina degli "Ambiti per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti" ed in particolare degli "Ambiti degradati o defunzionalizzati destinati ad azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana", ovvero degli "Ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee" del PS.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto indicato al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di "Piano Attuativi" (PA) o "Progetti Unitari Convenzionati (PUC), ovvero "Permessi di Costruire" (PdC) convenzionati e interventi diretti di iniziativa pubblica, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 Disciplina di piano del PS e dell'art. 9 delle presenti Norme, alla contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonché all'esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione dei PA o dei PUC, ovvero dei PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate le realizzazioni e cessioni di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato agli articoli 9 e 84 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede norma" sono individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuove funzioni);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  • e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma" prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. E' comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 84 comma 5, l'"Articolazione territoriale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano vincolanti ai fini della formazione del PA, del PUC ovvero dei PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica. Per ogni singola zona nelle specifiche "Schede norma" di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", il PO indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio del PO", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA, dei PUC, ovvero del PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:

  • c) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
  • d) Le altre Superfici destinate a spazi pubblici "di progetto" da realizzare e cedere gratuitamente al Comune.

Per tutte le "Zone" sono ammesse le deroghe, adeguatamente giustificate, di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati).

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei PA e dei PUC, ovvero dei PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione e la cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attivazione della scheda norma, fermo restando l'attività edilizia libera, sono ammesse le categorie di intervento della "manutenzione straordinaria" e del "restauro e risanamento conservativo" e gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", senza cambio di destinazione d'uso delle aree, degli immobili e degli spazi.

Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 108.

Successivamente alla attuazione o alla decadenza dei PA e dei PUC, non è ammesso il frazionamento delle UI realizzate e sono invece esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".

Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nelle singole schede - norma.

Art. 89. Aree per la rigenerazione di attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (Uf)

1. Definizione. Comprendono attrezzature, servizi e dotazioni territoriali a prevalente destinazione pubblica dequalificati, per lo più inutilizzati, caratterizzati da fenomeni di abbandono, degrado fisico, igienico - sanitario, tipologico e funzionale, posti all'interno del "Territorio urbanizzato" delle UTOE del PS, individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi specifici ed attuare disposizioni applicative concernenti la disciplina degli "Ambiti per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti" ed in particolare degli "Ambiti degradati o defunzionalizzati destinati ad azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana", del PS. In particolare il PO individua con apposita simbologia e codice unico alfanumerico le seguenti "Zone":

  • - Uf.1.1 Area ex scalo merci ferroviario (terminal bus)
  • - Uf.1.2 Mercato ortofrutticolo di Pulia
  • - Uf.1.3 Area ospedale Campo di Marte
  • - Uf.1.4 Area mensa ospedale Campo di Marte
  • - Uf.1.5 Area parcheggio ad est dell'obitorio e aree a verde limitrofe
  • - Uf.1.6 Area ex Oleificio Borrella
  • - Uf.3.1 Area da riqualificare dell'Ex Gesam a San Concordio

2. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per queste zone il PO prevede l'intervento diretto di iniziativa pubblica o il PUC di iniziativa privata, che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del quadro conoscitivo del PO, al fine di fornire adeguate informazioni urbanistiche, infrastrutturali ed ambientali propedeutiche alle definizione di interventi ed opere finalizzati alla riqualificazione architettonica, tipologica e paesaggistica dello spazio pubblico e ad accogliere funzioni e attrezzature di pubblica utilità, di interesse collettivo e generale, anche di livello territoriale o di riferimento comprensoriale, secondo obiettivi specifici e disposizioni applicative definite in termini generali dal PS e puntualizzate nelle seguenti prescrizioni del PO. In particolare, fermo restando le funzioni e le attività esistenti:

  • 2.1 la "Zona" Uf.1.1 Area ex scalo merci ferroviario (terminal bus), è destinata alla realizzazione di un nodo di interscambio modale, di integrazione dei servizi di trasposto pubblico locale e sovralocale, corredata di spazi di sosta e parcheggio funzionali all'accoglienza delle diverse forme di modalità e trasporto e dei servizi ad essi complementari. Deve inoltre essere garantito il collegamento con le contermini nuove previsioni di natura infrastrutturale (rotatoria e sovrappasso ferroviario) e l'integrazione con percorsi a mobilità lenta ciclo - pedonale. Le categorie di intervento ammesse sono: "ristrutturazione urbanistica", "nuova edificazione", fatto salvo le diverse prescrizioni ed i vincoli circa i beni formalmente tutelati. Nelle more della formazione dei progetti di rigenerazione da attuarsi secondo le disposizioni di cui al presente comma, per gli edifici e i manufatti esistenti sono ammessi interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo".
  • 2.2 la "Zona" Uf.1.2 Mercato ortofrutticolo di Pulia, è destinata alla realizzazione di un ampio spazio aperto attrezzato, ovvero di una piazza per lo spettacolo e promozione di eventi, fiere, mercati, manifestazioni culturali ed attività ad esse collegate, corredata di strutture, edifici e manufatti di servizio e complementari spazi di sosta e parcheggio. Deve essere garantita la non densificazione dell'area con il mantenimento, ovvero il ripristino, di ampi spazi aperti a verde, assicurando un disegno dello spazio pubblico con prevalenza dei vuoti rispetto ai pieni e l'integrazione con percorsi a mobilità lenta ciclo - pedonale. Le categorie di intervento ammesse sono: "ristrutturazione urbanistica", "nuova costruzione". Nelle more della formazione dei progetti di rigenerazione da attuarsi secondo le disposizioni di cui al presente comma, per gli edifici e i manufatti esistenti sono ammessi interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo"
  • 2.3 la "Zona" Uf.1.3 Area ospedale Campo di Marte, è destinata ad attrezzature generali, con prioritario orientamento per quelle sanitarie, socio - assistenziali e ad esse complementari, ovvero per quelle scolastiche per l'educazione e l'istruzione, anche corredate di complementari spazi di sosta e parcheggio. Gli interventi devono garantire la ricostruzione dell'originaria maglia di impianto storico e la realizzazione di un sistema qualificato di spazi a verde pubblico e di corredo alle funzioni da insediare. Le categorie di intervento ammesse sono: "ristrutturazione edilizia", "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico e "ristrutturazione urbanistica" senza incremento volumetrico. Nelle more della formazione dei progetti di rigenerazione da attuarsi secondo le disposizioni di cui al presente comma, per gli edifici e i manufatti esistenti sono ammessi interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo"
  • 2.4 la "Zona" Uf.1.4 Area mensa ospedale Campo di Marte, è destinata a prevalenti funzioni direzionali e di servizio, anche complementari a quelle previste nelle contermini aree Uf.1.3 e Uf.1.5, corredate dei necessari spazi di sosta e parcheggio. Deve essere garantita la realizzazione di un sistema qualificato di spazi a verde pubblico e di corredo alle funzioni da insediare. Le categorie di intervento ammesse sono: "ristrutturazione edilizia, "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico, "nuova costruzione" previa demolizione degli edifici e dei manufatti esistenti a parità di Superficie edificabile (o edificata) esistente. Nelle more della formazione dei progetti di rigenerazione da attuarsi secondo le disposizioni di cui al presente comma, per gli edifici e i manufatti esistenti sono ammessi interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" e "manutenzione straordinaria".
  • 2.5 la "Zona" Uf.1.5 Area parcheggio ad est dell'obitorio e aree a verde limitrofe, è prioritariamente destinata a funzioni ed attività di interscambio modale, alla riorganizzazione e all'incremento delle aree a di sosta e parcheggio, funzionali alla realizzazione della contermine nuova fermata ferroviaria. Deve essere garantita la realizzazione di un sistema qualificato di spazi a verde pubblico e di corredo alle funzioni da insediare, privilegiando il recupero di quelle esistenti. Le categorie di intervento ammesse sono: "nuova costruzione" con eventuale demolizione degli edifici e dei manufatti esistenti. Nelle more della formazione dei progetti di rigenerazione da attuarsi secondo le disposizioni di cui al presente comma, per gli immobili esistenti sono ammessi interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" e "manutenzione straordinaria".
  • 2.6 la "Zona" Uf.1.6 Area ex Oleificio Borella, è destinata alla riqualificazione dell'ex impianto produttivo e relativi spazi contermini ormai in condizione di rudere, per la realizzazione di un nuovo insediamento a carattere pubblico di edilizia sociale e servizi ad essa collegati, volti a migliorare la coabitazione e l'integrazione con il quartiere, corredato inoltre di infrastrutture di servizio e per la mobilità compreso un eventuale sottopasso per il superamento della limitrofa linea ferroviaria. Deve essere garantita la riqualificazione dell'area e il completo rinnovamento dei preesistenti edifici e manufatti ormai in condizioni di rudere, con la dotazione di adeguati spazi aperti a verde, assicurando un disegno delle parti costruite organico e complementare agli spazi di carattere pubblico contermini, con l'integrazione modale attraverso percorsi a mobilità lenta ciclo - pedonale e soluzioni di miglioramento degli attraversamenti e della dotazione infrastrutturale esistente (sottopasso) per la migliore connessione con il quartiere. Le categorie di intervento ammesse sono: "ristrutturazione urbanistica", "nuova costruzione". Nelle more della formazione dei progetti di rigenerazione da attuarsi secondo le disposizioni di cui al presente comma, per gli edifici e i manufatti esistenti sono ammessi interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo".
  • 2.7 la "Zona" Uf.3.1 Area da riqualificare dell'Ex Gesam a San Concordio, è destinata ad attività sociali, ludico - ricreative, culturali e documentali, ad attrezzature e spazi di servizio al quartiere, corredati di complementari aree di sosta e parcheggio. Deve essere garantita la riduzione della densità edilizia e la riqualificazione dello spazio pubblico mediante la demolizione dei manufatti decontestualizzati e dequalificati a favore della riconfigurazione di una piazza e di uno spazio pubblico all'aperto anche funzionale al contestuale recupero degli edifici e manufatti di interesse storico - documentale (chiesone), a completamento degli interventi e delle opere già programmati. Le categorie di intervento ammesse sono: "ristrutturazione edilizia" e sostituzione edilizia senza incremento volumetrico con esclusione degli edifici di impianto storico di cui all'elaborato QC.III.10 di cui all'art. 3 comma 2 delle presenti norme.

I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione delle categorie di intervento e delle opere pubbliche nelle singole "Zone" sono stabiliti, caso per caso, in sede di formazione degli interventi diretti di iniziativa pubblica o dei PUC se di iniziativa privata, sulla base delle esigenze funzionali, prestazionali, amministrative e di programmazione, secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia, privilegiando comunque il prioritario sviluppo delle funzioni pubbliche e/o di interesse collettivo o generale. Ai fini del corretto inserimento dei progetti di rigenerazione di cui ai commi precedenti, la realizzazione degli edifici e dei manufatti conseguenti gli interventi di "nuova edificazione" e di "ristrutturazione urbanistica" deve inserirsi coerentemente nel contesto urbano in cui ricadono le zone "Uf", facendo proprie le regole compositive degli spazi urbani esistenti e di impianto storico. In particolare dunque gli spazi urbani contermini, adiacenti e limitrofi alle zone "Uf" diventano elementi regolatori per la definizione degli allineamenti, delle altezze e dell'attacco a terra degli edifici di nuovo impianto.

3. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • e) direzionale e di servizio.

Limitatamente alla sola zona Uf.1.6 è ammessa anche la sub categoria funzionale a.2).

Limitatamente alla sola zona Uf.1.2 è ammessa anche la sub categoria funzionale c.14).

In forma non prevalente, ovvero nella misura massima del 10% della Superficie edificabile (o edificata) realizzata, per assicurare una pluralità di funzioni accessorie a quelle prevalenti, ovvero di prossimità e servizio alle contermini aree residenziali, sono ammesse categorie funzionali commerciali al dettaglio esclusivamente di vicinato e artigianali limitatamente ai servizi alla persona. Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante non è ammesso.

4. Disposizioni transitorie. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione degli interventi diretti di iniziativa pubblica o dei PUC se di iniziativa privata e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti. Successivamente all'attuazione degli interventi si applicano le disposizioni normative concernenti le "Aree, spazi, attrezzature di interesse collettivo" (F4), di cui al precedente art. 69.

Art. 90. Aree dequalificate di recupero e rinnovo urbano (Uq)

1. Definizione. Comprendono tessuti edificati dequalificati o degradati caratterizzati da fenomeni di degrado tipologico e funzionale, posti all'interno del "Territorio urbanizzato" delle UTOE del PS, individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi specifici ed attuare disposizioni applicative concernenti la disciplina degli "Ambiti abbandonati o decontestualizzati, ovvero dequalificati, destinati ad azioni di recupero e rinnovo urbano" del PS. In particolare il PO individua con apposita simbologia e codice unico alfanumerico le seguenti "Zone":

  • - Uq.1.1 Area degradata di via Borgo Giannotti
  • - Uq.2.1 Area dequalificata di via del Tiro a Segno a Sant'Anna
  • - Uq.2.2 Area dequalificata di viale Puccini a Sant'Anna
  • - Uq.3.1 Area dequalificata di via Ronco a Pontetetto
  • - Uq.3.2 Area dequalificata di viale S. Concordio
  • - Uq.4.1 Area degradata di via Chiasso Bernadesco
  • - Uq.8.1 Area degradata di via della Chiesa a Saltocchio

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi di "Sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico fino ad un aumento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 30% di quella esistente, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di "Progetto Unitario Convenzionati (PUC) di cui all'art. 5 delle presenti Norme, subordinato alle specifiche prescrizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 Disciplina di piano del PS e dell'art. 9 delle presenti Norme, alla contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente, funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei contesti urbani interessati.

Mediante il PUC e attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione, sono in particolare regolati gli interventi e le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, a carico del proponente, comprensivi delle eventuali condizioni per l'uso pubblico delle strutture all'aperto pertinenziali, con particolare riferimento alle aree di sosta e parcheggio e alle modalità di manutenzione delle opere di urbanizzazione anche successivamente alla realizzazione degli interventi e per un arco temporale congruo a monitorare gli effetti delle trasformazioni urbanistico - edilizie effettuate.

Tramite il PUC è inoltre verificato il rispetto degli Standard urbanistici in relazione alle categorie funzionali esistenti o da insediare.

3. Prescrizioni attuative ed operative. La realizzazione degli interventi previsti al precedente comma 2 è subordinata alla realizzazione e cessione gratuita al comune delle seguenti opere di urbanizzazione primaria:

  • 3.1 Per la "Zona" Uq.1.1 Area degradata di via Borgo Giannotti: realizzazione di aree di sosta e parcheggio, anche multipiano e interrate, della superficie non inferiore a mq 3.000, collegate tramite percorso pedonale a via Borgo Giannotti.
  • 3.2 Per la "Zona" Uq.2.1 Area dequalificata di via del Tiro a Segno a Sant'Anna: realizzazione di uno spazio pubblico all'aperto corredato di aree di sosta e parcheggio, della superficie non inferiore a mq 500, accessibili da via del Tiro a Segno.
  • 3.3 Per la "Zona" Uq.2.2 Area dequalificata di viale Puccini a Sant'Anna: realizzazione di percorso ciclo pedonale e spazio pubblico all'aperto di collegamento tra viale Puccini e la retrostante corte (posta a sud della Zona Uq), della superficie non inferiore a mq 300, funzionale ad assicurare l'accessibilità al "Parco urbano" (Qq.1) previsto dal PO.
  • 3.4 Per la "Zona" Uq.3.1 Area dequalificata di via Ronco a Pontetetto: realizzazione di aree di sosta e parcheggio della superficie non inferiore a mq 700 da dislocare nelle aree più prossime alla prospiciente corte rurale (posta a sud della Zona Uq).
  • 3.5 Per la "Zona" Uq.3.2 Area dequalificata di viale S. Concordio: realizzazione di aree di sosta e parcheggio, anche interrate, della superficie non inferiore a mq 1.000, collegate tramite percorso pedonale a viale S. Concordio e a Traversa di via Francesconi.
  • 3.6 Per la "Zona" Uq.4.1 Area degradata di via Chiasso Bernadesco: realizzazione di aree di sosta e parcheggio della superfice non inferiore a mq 700 da dislocare nelle aree più prossime alla via Chiasso Bernardesco (a nord della Zona Uq).
  • 3.7 Per la "Zona" Uq.8.1 Area degradata di via della Chiesa a Saltocchio: realizzazione di aree di sosta e parcheggio della superfice non inferiore a mq 1.500, collegate tramite percorso pedonale a via della Chiesa.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Negli interventi di "sostituzione edilizia" deve essere garantito un indice di copertura non superiore a 70% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento. L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a 10,50 mt e comunque non superiore a quella massima degli edifici esistenti se più alti.

Per tutte le "Zone" sono ammesse le deroghe di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati).

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione della media struttura di vendita;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

7. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei PUC, per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti e per la realizzazione e la cessione degli spazi pubblici. In alternativa alla realizzazione dei progetti di "recupero e rinnovo urbano", fermo restando l'attività edilizia libera, sono ammesse le categorie di intervento di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo" , senza cambio di destinazione d'uso delle aree, degli immobili e degli spazi.

Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 108, salvo quanto previsto al comma che segue.

Successivamente alla realizzazione anche parziale o decadenza dei PA e dei PUC, non è ammesso il frazionamento delle UI realizzate e sono invece esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".

Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato al precedente comma 6.

Capo III Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole.

Art. 91. Aree per nuovi insediamenti produttivi o specialistici (Rp). Schede norma

1. Definizione. Comprendono le previsioni di trasformazione del PO oggetto di copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 della LR 65/2104 che declinano e dettagliano le specifiche localizzazioni denominate "C. Ambiti finalizzati a previsioni, azioni e interventi su diverse aree da destinare a nuove funzioni produttive (prevalentemente industriali, artigianali, commercio all'ingrosso, direzionali e di servizio)" del PS. In particolare il PO in esito alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 85 delle presenti Norme, individua le seguenti "Zone":

  • - Area per nuove funzioni produttive in località San Pietro a Vico (via Pasquinetti) (Rp);
  • - Area per nuove funzioni produttive in località San Pietro a Vico (via dell'Acquacalda) (Rp);
  • - Area per nuove funzioni produttive in località San Pietro a Vico (via dell'Acquacalda Nord) (Rp);
  • - Area per nuove funzioni produttive in località San Pietro a Vico (via dell'Acquacalda Sud) (Rp).

Tali "Zone" sono prioritariamente finalizzate a favorire il riordino dell'infrastrutturazione esistente non conclusa, la contestuale riorganizzazione dei tessuti non utilizzati e/o degradati, la formazione di adeguate fasce a verde di tutela e qualificazione degli insediamenti preesistenti.

Per le categorie funzionali previste (artigianali - industriali), per i caratteri della localizzazione e quelli territoriali, sono le "Zone" anche destinate ad accogliere la possibile delocalizzazione di attività esistenti ritenute incompatibili ed in particolare quelle riconosciute dal PO quali "Aree con funzioni e attività ritenute incompatibili con il Parco fluviale" (P1.d) ricadenti all'interno del "Parco fluviale del Serchio (P1)", di cui all'art. 55 delle presenti Norme.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi di "nuova edificazione", da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC), ovvero di permessi di Costruire (PdC) convenzionati sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 Disciplina di piano del PS e dell'art. 9 delle presenti Norme, alla contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè all'esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione dei PA o dei PUC, ovvero di permessi di Costruire (PdC) convenzionati mediante le quali sono anche riconosciute e regolate le realizzazioni e cessioni di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato agli articoli 9 e 84 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede norma" sono riportate e individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  • e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. E' comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 84 comma 5, l'"Articolazione territoriale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano vincolanti ai fini della formazione del PA o del PUC, ovvero di permessi di Costruire (PdC) convenzionati. Per ogni singola partizione spaziale nelle specifiche "Schede norma" di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", il PO indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio del PO", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA o dei PUC, ovvero dei permessi di Costruire (PdC) convenzionati, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:

  • a) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
  • b) Le altre Superfici destinate a spazi pubblici "di progetto" da realizzare e cedere gratuitamente al Comune.

Per tutte le "Zone" devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:

  • - Distanze dai confini non inferiori a mt. 5;
  • - Superficie permeabile non inferiore al 35% della fondiaria.

Sono ammesse le deroghe, adeguatamente giustificate, di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati).

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei PA e dei PUC, ovvero di permessi di Costruire (PdC) convenzionati e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti e per la realizzazione e cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attivazione della scheda norma, - fermo restando l'attività edilizia libera - è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso degli immobili.

Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 108, salvo quanto previsto al comma che segue.

Successivamente alla realizzazione anche parziale o alla decadenza dei PA, dei PUC ovvero dei PdC non è ammesso il frazionamento delle UI e sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";

Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nelle singole schede - norma.

Art. 92. Aree per l'ampliamento di insediamenti produttivi o specialistici (Rf). Schede norma

1. Definizione. Comprendono le previsioni di trasformazione del PO poste all'attenzione della copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 2 della LR 65/2104 che concorrono alla declinazione e attuazione di ulteriori disposizioni applicative di dettaglio degli "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica" del PS. In particolare il PO in esito alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 85 delle presenti Norme, individua le seguenti "Zone":

  • - Rf.2.1. Ampliamento attività produttiva (commerciale) sulla via Sarzanese in loc. Nave;
  • - Rf.3.1. Ampliamento attività produttiva (artigianale - industriale) in loc. S. Concordio in Contrada;
  • - Rf.4.1. Ampliamento attività turistico - ricettiva sulla via Romana (Fraz. Tempagnano di Lunata);
  • - Rf.5.1. Ampliamento attività produttiva (artigianale - industriale) in loc. Mugnano;
  • - Rf.7.1. Ampliamento attività produttiva (artigianale) su via della Billona (Fraz. M. S. Quirico).

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi di "nuova edificazione" o di "Addizione volumetrica", da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) di cui all'art. 5 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 della Disciplina di piano del PS e dell'art. 9 delle presenti Norme, alla contestuale realizzazione e cessione gratuita al Comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè all'esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione del PUC, mediante le quali sono anche riconosciute e regolate le realizzazioni e cessioni di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato agli articoli 9 e 84 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede norma" sono riportate e individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  • e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma" prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. E' comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 84 comma 5, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" di cui alla lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" di cui alla lettera c) del precedente comma 3 risultano vincolanti ai fini della formazione del PUC. Per ogni singola "Zona", nelle specifiche "Schede norma" di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", il PO indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio del PO" contenuto nelle stesse "Schede - norma", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione del PUC l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:

  • a) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
  • b) Le altre Superfici destinate a spazi pubblici "di progetto" da realizzare e cedere gratuitamente al Comune.

Per tutte le "Zone" devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:

  • - Distanze dai confini non inferiori a mt. 5.

Sono ammesse le deroghe di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati).

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei PUC, per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, per la realizzazione e la cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attivazione della scheda norma, fermo restando l'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso degli immobili.

Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 108, salvo quanto previsto al comma che segue.

Successivamente alla realizzazione anche parziale o alla decadenza dei PUC non è ammesso il frazionamento delle UI e sono invece esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";

Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nelle singole schede - norma.

Art. 93. Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr). Schede norma

1. Definizione. Comprendono le previsioni di trasformazione del PO poste all'attenzione della copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 2 della LR 65/2104 che concorrono alla declinazione e attuazione di ulteriori disposizioni applicative di dettaglio degli "Ambiti degradati, di recupero paesaggistico e ambientale" del PS. In particolare il PO, in esito alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 85 delle presenti Norme, individua le seguenti "Zone":

  • - Rr.2.1. Area produttiva dismessa di via Sarzanese in loc. Sant'Angelo in Campo;
  • - Rr.2.2. Area produttiva dismessa di via di Ronco in loc. San Donato;
  • - Rr.3.1. Area produttiva esistente in via La Perduta in loc. S. Concordio in Contrada;
  • - Rr.4.1. Area produttiva (commerciale all'ingrosso) in località Arancio;
  • - Rr.4.2. Area produttiva (commerciale all'ingrosso) in loc. Tempagnano di Lunata;
  • - Rr.7.1. Area produttiva dismessa in via delle Piagge di Sant'Alessio in loc. S. Alessio;
  • - Rr.7.2. Area produttiva esistente in via delle Piagge di Sant'Alessio in loc. S. Alessio.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto indicato al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o "Progetto Unitario Convenzionati (PUC) di cui all'art. 5 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 della Disciplina di piano del PS e dell'art. 9 delle presenti Norme, alla contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè all'esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione dei PA o dei PUC, mediante le quali sono anche riconosciute e regolate le realizzazioni e cessioni di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato agli articoli 9 e 84 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede norma" sono individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuove funzioni);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  • e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma" prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. E' comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5.

4. Disposizioni attuative ed operative. Per tutte le "Zone" sono ammesse le deroghe di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati).

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei PA e dei PUC, per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, per la realizzazione e cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attivazione della scheda norma, fermo restando l'attività edilizia libera, sono ammesse le categorie di intervento di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", senza cambio di destinazione d'uso delle aree, degli immobili e degli spazi, ad eccezione delle schede Rr.4.1, Rr.4.2 e Rr.7.2 dove è ammessa la sola "manutenzione straordinaria", senza frazionamento e cambio d'uso.

Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 108, salvo quanto previsto al comma che segue.

Successivamente alla realizzazione anche parziale o alla decadenza dei PA e dei PUC, non è ammesso il frazionamento delle UI e sono invece esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".

Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nelle singole schede - norma.

Art. 94. Aree delle attività estrattive (PRC), aree dei siti estrattivi dismessi e dei siti MOS (Rc)

1. Definizione. Comprendono le aree qualificate dal PS come "Ambiti delle attività estrattive (PRC) e delle cave attive e non attive" nelle quali perseguire il mantenimento e la qualificazione delle attività produttive esistenti, subordinatamente al mantenimento di idonee condizioni di compatibilità ambientale e alla realizzazione di conseguenti misure di mitigazione e ambientazione paesaggistica, nonché il ripristino e/o la riconversione di quelle non più utilizzate e/o abbandonate. In particolare il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica:

  • - le "Aree delle attività estrattive del PRC" (Rc.a);
  • - le "Aree dei siti estrattivi dismessi"(Rc.b);
  • - le "Aree riconosciute Siti di reperimento MOS" dal PRC.

2. Disposizioni generali. Secondo le diverse "Zone" indicate al precedente comma 1, il PO definisce le seguenti disposizioni volte ad inquadrare i corretti riferimenti legislativi e regolamentari di natura sovraordinata che regolano le conseguenti attività, le categorie funzionali e gli interventi ammissibili. In particolare:

  • - 2.1 Per le "Aree delle attività estrattive del PRC" (Rc.a), Il PO non prevede l'individuazione e l'attivazione di nuove attività estrattive, che in ogni caso sono sottoposte alla previa formazione di Variante di adeguamento al PS vigente, in applicazione della disciplina del Piano Regionale Cave (PRC), approvato con DCR n. 47/2020, unitamente alle disposizioni normative di cui ai Capi I, II e III della LR 35/2015, del relativo Regolamento attuativo di cui alla DPGR n. 72R/2015. In assenza di adeguamento si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo II per le rispettive "zone" agricole e forestali interessate dalle "Aree delle attività estrattive del PRC" (Rc.a), fermo restando il rispetto delle norme transitorie e di salvaguardia del PRC.
  • - 2.2 Per le "Aree dei siti estrattivi dismessi" (Rc.b), fatto salvo quanto ulteriormente indicato al successivo comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 della LR 35/2015. Il Comune, ovvero i soggetti interessati al recupero dei siti estrattivi, procedono alla definizione ed approvazione delle singole schede di cui all'art.31 della Disciplina del PRC che costituiscono mero aggiornamento del quadro conoscitivo del PO.
  • - 2.3 Per le "Aree riconosciute Siti di reperimento MOS" dal PRC, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della LR 35/2015, anche se ricadenti in "Aree agricole e forestali" (E) del territorio rurale, sono in via straordinaria destinate al reperimento di materiali ornamentali da taglio indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze del MIC, ai sensi del Codice dei beni culturali e il paesaggio, di cui al DLgs n. 42/2044 e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 32 della Disciplina PRC.

3. Ulteriori disposizioni applicative ed attuative. Per le "Aree dei siti estrattivi dismessi" (Rc.b), in alternativa alla disciplina di cui al precedente comma 2, è ammessa la formazione di "Progetti Unitari Convenzionati" (PUC), di iniziativa pubblica o privata, mediante i quali devono essere in via prioritaria assicurati:

  • - l'eliminazione dei fenomeni di eventuale dissesto idrogeologico e di degradazione geologica in atto e il risanamento delle criticità ambientali eventualmente presenti, procedendo alle eventuali e necessarie bonifiche;
  • - l'individuazione di utilizzazioni sostenibili degli spazi aperti, compatibilmente con le prioritarie esigenze di messa in sicurezza e recupero paesaggistico - ambientale, nei limiti delle categorie funzionali di seguito indicate;
  • - il riutilizzo e la rifunzionalizzazione dei manufatti e delle strutture eventualmente esistenti, mediante prioritari interventi di riconfigurazione tipo - morfologica, comprensivi dell'eventuale mutamento di destinazione d'uso, nei limiti delle categorie funzionali di seguito indicate;
  • - la realizzazione di contestuali interventi di corretto inserimento paesaggistico, anche attraverso soluzioni di ingegneria naturalistica che assicurino la mitigazione e l'ambientazione degli elementi di alterazione morfologica determinati dall'attività di escavazione pregressa.

Per gli edifici esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando l'attività edilizia libera, allo scopo di favorire la riqualificazione paesaggistica e il risanamento ambientale di queste aree e la suscettività alla completa riutilizzazione, sono ammesse le categorie di intervento:

  • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico fino ad un aumento della Superficie edificata (edificabile) (Se) non superiore al 15% di quella esistente. L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a mt. 7,50.

Mediante la preventiva formazione del PUC le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Il complessivo intervento di "sostituzione edilizia" con incremento volumetrico è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione nella quale sono stabilite e verificate le modalità di esecuzione e realizzazione delle disposizioni indicate al precedente comma 3, l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché le eventuali condizioni per l'uso pubblico di strutture e spazi all'aperto pertinenziali, con particolare riferimento per le aree di sosta e parcheggio, ovvero agli spazi spazia pubblici e/o di uso pubblico.

Capo IV Previsioni per l'integrazione e il potenziamento di servizi e dotazioni.

Art. 95. Aree per nuove attrezzature, servizi e dotazioni in territorio rurale (F - S). Schede norma

1. Definizione. Comprendono le previsioni di trasformazione del PO oggetto di copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 della LR 65/2104 che declinano e dettagliano le specifiche localizzazioni denominati "C. Ambiti finalizzati a previsioni, azioni e interventi su diverse aree da destinare a nuove funzioni produttive (prevalentemente industriali, artigianali, commercio all'ingrosso, direzionali e di servizio)" e "B. Ambiti finalizzati a previsioni, azioni e interventi su aree da destinare a funzioni direzionali, di servizio [...], ovvero di interscambio modale (eventuale parcheggio scambiatore), nelle aree contermini all'asse suburbano (via Martiri delle Foibe) in località San Vito" del PS. In particolare il PO, in esito alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 85 delle presenti Norme, individua le seguenti "Zone":

  • - Area per lo sviluppo delle attrezzature e dei servizi del Polo fiere di Sorbano (S4),
  • - Area per nuove attrezzature e funzioni direzionali e di servizio di S. Vito (asse suburbano) (F4).

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi di "nuova edificazione" concernenti "Opere di Urbanizzazione secondaria", da realizzarsi mediante Intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica, pertanto queste "Zone" sono sottoposte a vincolo espropriativo. Le previsioni possono essere realizzate anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici e il rilascio di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato. In particolare la durata della concessione alla gestione degli spazi è determinata dal Comune caso per caso, in relazione all'interesse comune e generale, alle modalità di impiego, manutenzione e utilizzazione dei diversi spazi e delle attrezzature in esse realizzate.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione dei titoli abilitativi. In particolare nelle "schede norma" sono riportate e individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  • e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma" prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. E' comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 84 comma 5, l'"Articolazione territoriale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano vincolanti ai fini della formazione dei titoli abilitativi - indicati per ogni singola partizione spaziale nelle specifiche "Schede norma" di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche". Il PO indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio del PO" contenuto nelle stesse "Schede - norma", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA o dei PUC, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse Superfici destinate a spazi pubblici "di progetto".

Per tutte le "Zone" devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:

  • - Distanze dai confini non inferiori a mt. 5;
  • - Superficie permeabile non inferiore al 35% della fondiaria.

Sono ammesse le deroghe di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati).

5. Ulteriori disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto indicato in ogni singola "Scheda - norma" di cui al precedente comma 3 che rimane prescrittivo per l'attuazione della previsione, le categorie di intervento ammesse dal PO e le modalità di attuazione delle previsioni, secondo la differente classificazione di attrezzature e servizi indicata in ogni singola "Scheda - norma", sono quelle delle analoghe "Zone" per caratteristiche di standard urbanistico, di cui al DM 1444/68 e al precedente Titolo V, Capo I delle presenti Norme. In particolare:

  • - Per le nuove previsioni di ampliamento di "Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati" (F1), si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 66;
  • - Per le nuove previsioni di ampliamento di "Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive" (F2), si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 67;
  • - Per le nuove previsioni di ampliamento di "Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione e l'educazione" (F3), si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 68;
  • - Per le nuove previsioni di ampliamento di "Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo" (F4), si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 69.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".

7. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei titoli abilitativi e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si attuano le disposizioni di cui al successivo art. 108.

Successivamente all'attuazione della previsione si applicano invece le disposizioni di cui al precedente comma 5.

Art. 96. Aree per l'ampliamento di attrezzature e servizi in territorio rurale (F). Schede norma

1. Definizione. Comprendono le previsioni di trasformazione del PO poste all'attenzione della copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 2 della LR 65/2104 che concorrono alla declinazione e attuazione di ulteriori disposizioni applicative di dettaglio degli "Ambiti delle Urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista" (con riferimento agli insediamenti del territorio urbanizzato) e degli "Ambiti dei Nuclei rurali di impianto storico", ovvero degli "Ambiti dei Nuclei rurali di matrice storica" (con riferimento agli insediamenti del territorio rurale) del PS. In particolare il PO in esito alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 85 delle presenti Norme, individua le seguenti "Zone":

  • - 1. Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica servizi intercomunali di Sistema Ambiente ai S. Angelo in Campo (F4);
  • - 2. Ampliamento delle aree sportive in adiacenza alle scuole Chelini a San Vito (F2);
  • - 3. Ampliamento delle attrezzature scolastiche e servizi di sosta e parcheggio a Picciorana (F3);
  • - 4. Ampliamento delle attrezzature scolastiche e servizi di sosta e parcheggio a M. S. Quirico (F3);
  • - 5. Ampliamento delle attrezzature scolastiche e servizi di sosta e parcheggio S. Lorenzo di M. (F3);
  • - 6. Ampliamento delle attrezzature scolastiche e servizi di sosta e parcheggio a Saltocchio (F3);
  • - 7. Ampliamento delle attrezzature, dei servizi e degli impianti di Aquilea (F4);
  • - 8. Parco lineare di riconversione ciclo - pedonale ex ferrovia Lucca - Pontedera a Mugnano (F1).

Per la natura stessa delle previsioni, aventi per oggetto l'integrazione e il potenziamento dell'offerta di attrezzature, servizi e dotazioni di livello territoriale, queste "Zone", in base alle previsioni del PS, sono considerate ai fini degli standard urbanistici.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi di "nuova edificazione" concernenti l'ampliamento funzionale di "Opere di Urbanizzazione secondaria", da realizzarsi mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica e pertanto sono "Zone" sottoposte a vincolo espropriativo. Le previsioni possono essere realizzate anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici e rilascio di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato. In particolare la durata della concessione alla gestione degli spazi è determinata dal Comune caso per caso in relazione all'interesse comune e generale, alle modalità di impiego, manutenzione e utilizzazione dei diversi spazi e delle attrezzature in esse realizzate.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione dei progetti e la definizione dei Titoli abilitativi. In particolare nelle "schede norma" sono riportate e individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Le ulteriori indicazioni di riferimento per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni)

Ai fini della corretta identificazione della previsione nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma" prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. E' comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5.

4. Ulteriori disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto indicato in ogni singola "Scheda - norma" di cui al precedente comma 3, le categorie di intervento ammesse dal PO e le modalità di attuazione delle previsioni, secondo la differente classificazione di attrezzature e servizi indicata in ogni singola "Scheda - Norma", sono quelle delle analoghe "Zone" per caratteristiche di standard urbanistico, di cui al DM 1444/68, di cui al precedente Titolo V, Capo I delle presenti Norme. In particolare:

  • - Per le nuove previsioni di ampliamento di "Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati" (F1), si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 66;
  • - Per le nuove previsioni di ampliamento di "Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive" (F2), si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 67;
  • - Per le nuove previsioni di ampliamento di "Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione e l'educazione" (F3), si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 68;
  • - Per le nuove previsioni di ampliamento di "Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo" (F4), si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 69.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio con le seguenti limitazioni:
    • - Per le nuove previsioni di ampliamento di "Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati" (F1), si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 66 comma 4;
    • - Per le nuove previsioni di ampliamento di "Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive" (F2), si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 67 comma 3;
    • - Per le nuove previsioni di ampliamento di "Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione e l'educazione" (F3), si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 68 comma 4;
    • - Per le nuove previsioni di ampliamento di "Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo" (F4), si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 69 comma 4.

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei titoli abilitativi e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si attuano le disposizioni di cui al successivo art. 108.

Successivamente all'attuazione della previsione si applicano invece le disposizioni di cui al precedente comma 4.

Art. 97. Nuove infrastrutture della rete della mobilità (I). Schede norma

1. Definizione. Comprendono le previsioni di trasformazione del PO oggetto di copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 della LR 65/2104 che declinano le specifiche localizzazioni denominate "E. Determinazioni spaziali concernenti specifici corridoi infrastrutturali di salvaguardia riferiti a previsioni viarie e modali di livello locale" e le "Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e della mobilità", nonché e in forma complementare le disposizioni applicative degli "Ambiti dei Nuclei rurali di impianto storico" e degli "Ambiti dei Nuclei rurali di matrice storica" ricadenti in territori rurale del PS. In particolare il PO in esito alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 85 delle presenti Norme, individua le seguenti "Zone":

  • - 7. Nuova viabilità di raccordo tra le vie Sauro, via di Mugnano e via Mattei a Mugnano (I1);
  • - 8. Nuova viabilità di completamento dell'Asse Suburbano e tratte di raccordo (I1);
  • - 9. Nuova viabilità di collegamento tra Via delle Ville nord, Via Martiri delle Foibe a San Marco (I1);
  • - 10. Nuova viabilità per l'accesso ai servizi intercomunali di Sistema Ambiente a S. Angelo in C. (I1).
  • - 11. Nuovo parcheggio di servizio nucleo rurale di impianto storico di Aquilea (ovest) (I2);
  • - 12 Nuovo parcheggio e verde di servizio al nucleo rurale di impianto storico di Aquilea (est) (I2);
  • - 13. Nuovo parcheggio di servizio al nucleo rurale di impianto storico di Catro (I2);
  • - 14. Nuovo parcheggio di servizio al nucleo rurale di impianto storico di Acquarella (I2);
  • - 15. Nuovo parcheggio di servizio al nucleo rurale di impianto storico di Piazzano (I2).
  • - 12. Adeguamento strada di servizio al Polo di Sorbano;
  • - 13. Rifunzionalizzazione della ex bretella autostradale per il raccordo tra Pontetetto e San Donato;
  • - 14. Adeguamento della viabilità di accesso al Polo produttivo di San Pietro a Vico;

Per la natura stessa delle previsioni, aventi per oggetto l'integrazione e il potenziamento dell'offerta di attrezzature, servizi e dotazioni di livello territoriale, esse concorrono all'attuazione di specifiche disposizioni applicative concernenti i "Servizi, dotazioni territoriali e la verifica degli Standard Urbanistici" del PS.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica concernenti la realizzazione di "Opere di urbanizzazione primaria" e pertanto queste "Zone" sono sottoposte a vincolo espropriativo, previa definizione di progetti di opera pubblica.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione dei titoli abilitativi. In particolare nelle "schede - norma" sono riportate e individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  • e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
    • - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma" prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. E' comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5.

4. Disposizioni attuative ed operative. Per le "Zone" concernenti le nuove viabilità (I1) i tracciati e le altre indicazioni cartografiche quali, ad esempio, nodi di intersezione raccordi, definite dal PO hanno valore indicativo e la progettazione dell'opera pubblica potrà introdurre modifiche di minima entità e non sostanziali, tali da non pregiudicare l'itinerario individuato dal PO stesso con particolare riferimento ai punti origine - destinazione, conformemente e secondo quanto a tal fine disposto all'art. 77 delle presenti Norme.

I parametri e le caratteristiche tecniche e prestazionali per la definizione degli interventi nelle singole previsioni sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, tenendo in particolare conto dell'interazione ed intersezione con le corrispondenti e complementari "Zone" contermini, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.

Per le "Zone" concernenti i nuovi parcheggi (I2) le relative indicazioni cartografiche si applica quanto disposto al precedente comma 3, conformemente e secondo quanto a tal fine disposto all'art. 78 delle presenti Norme.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si attuano le disposizioni di cui al successivo art. 108.

Successivamente all'attuazione della previsione si applicano invece le disposizioni di cui all'art. 77 per le Zone concernenti la nuova viabilità (I1) e all'art. 78 per le Zone concernenti i nuovi parcheggi e aree di sosta (I2) delle presenti Norme.

Art. 98. Adeguamento delle infrastrutture della rete della mobilità (I)

1. Definizione. Comprendono le previsioni di trasformazione del PO oggetto di copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 2 della LR 65/2104 che declinano le specifiche localizzazioni denominate "Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e della mobilità" ed in particolare alla "Rete viaria", nonché e in forma complementare per gli "Ambiti dei Nuclei rurali di impianto storico" e gli "Ambiti dei Nuclei rurali di matrice storica" ricadenti in territorio rurale, del PS. In particolare il PO in esito alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 85 delle presenti Norme, individua le seguenti "Zone":

Adeguamento delle infrastrutture viarie (I1)

  • - 9. Adeguamento della viabilità a Sant'Anna (via dei Cavalletti - via delle Tagliate);
  • - 10. Adeguamento nodo di intersezione di via Salicchi e via Galilei a S. Marco;
  • - 15. Adeguamento della viabilità e verde attrezzato di servizio al quartiere di San Vito;
  • - 17. Adeguamento della viabilità di via delle Piagge di S. Alessio a S. Alessio;
  • - 19. Inserimento nodo di inversione di marcia su via del Brennero nord a Piaggione;
  • - 20. Adeguamento degli spazi di manovra e sosta per il TPL in via della Maolina a Caturegli;
  • - 21. Adeguamento nodo di intersezione della via Nuova per Pisa a Massa Pisana;
  • - 22. Integrazione della viabilità e dei nodi di raccordo assi est ovest e Nord - Sud in Loc. Mugnano;
  • - 23. Adeguamento del nodo di intersezione tra via P. Meuron e via del Brennero a S. Marco.

Adeguamento parcheggi e aree di sosta (I2)

  • - 24. Adeguamento dei servizi a parcheggio delle attrezzature su Via del Tanaro a San Vito;
  • - 26. Adeguamento degli spazi di manovra e sosta delle attrezzature e dei servizi in località Balbano;
  • - 27. Adeguamento dei servizi a parcheggio delle attrezzature in loc. S. Pancrazio;
  • - 28. Adeguamento dei servizi a parcheggio su via Nuova per Pisa in località Massa Pisana;
  • - 30. Adeguamento dei servizi a parcheggio delle attrezzature in Via Mastiano loc. S. Stefano di M.

Per la natura stessa delle previsioni aventi per oggetto l'integrazione e il potenziamento dell'offerta di attrezzature, servizi e dotazioni di livello territoriale, esse concorrono all'attuazione di specifiche disposizioni applicative concernenti i "Servizi, dotazioni territoriali e la verifica degli Standard Urbanistici" del PS.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica concernenti la realizzazione di "Opere di urbanizzazione primaria" e pertanto queste "Zone" sono sottoposte a vincolo espropriativo, previa definizione di progetti di opera pubblica.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrate e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione dei titoli abilitativi. In particolare nelle "schede norma" sono riportate e individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Le ulteriori indicazioni di riferimento per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni)

Ai fini della corretta identificazione della previsione nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma" prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma.

4. Disposizioni attuative ed operative. Per le "Zone" concernenti l'adeguamento delle infrastrutture viarie (I1) i tracciati e le altre indicazioni cartografiche quali ad esempio nodi di intersezione raccordi, definite dal PO hanno valore indicativo e la progettazione dell'opera pubblica potrà eventualmente introdurre modifiche di minima entità e non sostanziali, tali da non pregiudicare in particolare l'itinerario individuato dal PO con particolare riferimento al punto di origine - destinazione conformemente e secondo quanto a tal fine disposto all'art. 77 delle presenti Norme.

I parametri e le caratteristiche tecniche e prestazionali per la definizione degli interventi nelle singole previsioni sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, tenendo in particolare conto dell'interazione ed intersezione con le corrispondenti e complementari "Zone" contermini, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.

Per le "Zone" concernenti l'adeguamento di parcheggi e aree di sosta (I2) e le relative indicazioni cartografiche si applica quanto disposto al precedente comma 3, conformemente e secondo quanto a tal fine disposto all'art. 78 delle presenti Norme.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, con le limitazioni di cui all'art. 77 per le "Zone" concernenti l'adeguamento delle infrastrutture viarie (I1) e all'art. 78 per le "Zone" di adeguamento di parcheggi e aree di sosta (I2).

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante non è ammesso.

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si attuano le disposizioni di cui al successivo art. 108.

Successivamente all'attuazione della previsione si applicano invece le disposizioni di cui all'art. 77 per le Zone concernenti l'adeguamento delle infrastrutture viarie (I1) e all'art. 78 per le Zone concernenti l'adeguamento dei parcheggi e aree di sosta (I2) delle presenti Norme.

7. Corridoi di salvaguardia. Per alcune specifiche determinazioni spaziali di adeguamento della viabilità di livello comunale o locale, oggetto di copianificazione nel PS, per garantire la preliminare definizione di studi e indagini di dettaglio necessari a verificare la fattibilità delle previsioni e dei progetti sotto il profilo idrogeologico ed idraulico, il PO dettaglia i relativi "corridoi di salvaguardia" in specifiche indicazioni cartografiche, distinte con apposita simbologia e campitura grafica nelle cartografie del quadro progettuale, tenendo conto dei contenuti degli studi che corredano il quadro conoscitivo e il quadro geologico - tecnico del PO e/o dello stato di avanzamento dei livelli di progettazione attualmente predisposti. In particolare i "corridoi di salvaguardia" sono riferiti alle seguenti localizzazioni:

  • - Adeguamento della viabilità di Via di Mezzo a Santa Maria a Colle;
  • - Nuova viabilità per l'accesso ai servizi intercomunali di Sistema Ambiente a S. Angelo in Campo;
  • - Rifunzionalizzazione della ex bretella autostradale per il raccordo tra Pontetetto e S. Donato.

I "corridoi di salvaguardia" rappresentano gli ambiti territoriali entro i quali predisporre ed approvare progetti di opera pubblica, finalizzati alla realizzazione di "Opere di urbanizzazione primaria".

Fino all'approvazione dei progetti di opera pubblica, il PO definisce le seguenti prescrizioni volte a limitare la trasformabilità dei suoli e la realizzazione degli interventi urbanistico - edilizi ammessi dalle disposizioni normative definite per le singole "Zone" dal PO di cui all'art. 11 delle presenti Norme. In particolare sono vietati gli interventi di:

  • - "sostituzione edilizia";
  • - "nuova edificazione";
  • - "ristrutturazione urbanistica".

All'interno dei corridoi di salvaguardia la realizzazione di "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola" in territorio rurale, di cui all'art. 47 delle presenti Norme, qualora ammessa dal PO per le singole "Zone", di cui al Titolo III delle presenti Norme, è, invece, subordinata all'approvazione di un "titolo abilitativo" convenzionato, nell'ambito del quale - attraverso la convenzione - è garantita la demolizione di manufatti, edifici ed opere realizzati qualora essi vengano interessati dai progetti concernenti la nuova viabilità e senza alcun onere a carico del Comune o di altri Enti locali e soggetti pubblici. A tal fine la convenzione è corredata di eventuali idonee garanzie in relazione agli interventi da realizzare.

Art. 99. Corridoi di salvaguardia e fasce di tutela per la viabilità di livello sovralocale

1. Definizione. Comprende le aree finalizzate alla conferma, mediante la necessaria puntualizzazione nella scala del PO, delle specifiche localizzazioni di corridoi di salvaguardia e fasce di tutela assoluta concernenti le "D. Determinazioni spaziali finalizzate a previsioni, azioni e interventi necessari alla individuazione di nuove infrastrutture viarie e per la mobilità generalmente di ruolo e livello sovralocale" del PS. In particolare il PO individua le seguenti "Zone":

  • - Aree per la fattibilità del nuovo casello autostradale A11 in loc. Mugnano;
  • - Aree per lo sviluppo del progetto dei nuovi assi viari (nord - sud).

2. Disposizioni generali. Il PO dettaglia le suddette determinazioni spaziali articolate in "corridoi di salvaguardia" e "fasce di tutela assoluta", in specifiche indicazioni cartografiche, distinte con apposita simbologia e campitura grafica nelle cartografie del quadro progettuale, tenendo conto dei contenuti degli studi che corredano il quadro conoscitivo del PO e/o dello stato di avanzamento dei livelli di progettazione attualmente predisposti.

I "corridoi di salvaguardia" e le "fasce di tutela assoluta" rappresentano gli ambiti territoriali entro i quali predisporre ed approvare, mediante le procedure dell'Accordo di Programma e/o dell'Accordo di pianificazione, progetti di opera pubblica, finalizzati alla realizzazione di "Opere di urbanizzazione primaria".

3. Categorie di intervento. Fino all'approvazione degli Accordi di Programma e/o degli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2, il PO definisce le seguenti prescrizioni volte a limitare la trasformabilità dei suoli e la realizzazione degli interventi urbanistico - edilizi ammessi dalle disposizioni normative definite per le singole "Zone" dal PO di cui all'art. 11 delle presenti Norme. In particolare:

  • c) all'interno dei "corridoi di salvaguardia" non sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - la "nuova edificazione";
    • - la "ristrutturazione urbanistica";
  • d) all'interno delle "fasce di tutela assoluta" non sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - la "nuova edificazione";
    • - la "ristrutturazione urbanistica";
    • - la "sostituzione edilizia" con incremento volumetrico.
    • - le "addizioni volumetriche";
    • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi".

All'interno dei "corridoi di salvaguardia" la realizzazione di "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola" in territorio rurale, di cui all'art. 47 delle presenti Norme, qualora ammessa dal PO per le singole "Zone", di cui al Titolo III delle presenti Norme, è subordinata all'approvazione di un "titolo abilitativo" convenzionato, nell'ambito del quale - attraverso la convenzione - è garantita la demolizione di manufatti, edifici ed opere realizzati qualora essi vengano interessati dai progetti concernenti la nuova viabilità e senza alcun onere a carico del Comune o di altri Enti locali e soggetti pubblici. A tal fine la convenzione è corredata di eventuali idonee garanzie in relazione agli interventi da realizzare.

4. Ulteriori indicazioni e misure. Gli Accordi di Programma e/o gli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2 e i corrispondenti progetti di opera pubblica sono tenuti a definire le adeguate misure di mitigazione e compensazione, da realizzarsi in "Zone" anche esterne alle aree eventualmente oggetto di progettazione, ritenute necessarie a garantire elevati livelli di compatibilità ambientale e il corretto inserimento paesaggistico delle nuove infrastrutture in relazione ai territori e/o agli insediamenti interessati. In particolare il PO individua, con valore di indirizzo ed orientamento, le seguenti misure già in parte corrispondenti a specifiche previsioni di cui all'art. 11 delle presenti Norme:

  • a) Misure di mitigazione e compensazione di tipo infrastrutturale.
    • - Realizzazione della nuova viabilità, corredata di itinerario ciclo - pedonale e dei relativi nodi di raccordo (rotonde) tra il nuovo casello e la via N. Sauro, con intersezione su via Mattei e via Ingrillini, comprensiva delle opere di sovrappasso ferroviario.
    • - Realizzazione delle opere e degli interventi di integrazione e adeguamento della via nuova di Mugnano quale viabilità di raccordo (nuovo asse est - ovest) tra il casello e l'asse nord - sud, comprensiva dei nodi di intersezione con la viabilità ordinaria nel Comune di Capannori.
  • b) Misure di mitigazione e compensazione di tipo ambientale:
    • - Realizzazione di una "Green Belt" ad elevata prestazione forestale e con prevalente gradiente verde (bosco urbano), di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico del nuovo casello, nelle aree individuate quale corridoio di salvaguardia, eventualmente corredate di sistemazioni per il controllo dell'invarianza idraulica.
    • - Realizzazione di una fascia a verde di qualificazione della nuova via di Mugnano, costituita da argini vegetati, doppi filari di alberature d'alto fusto, sistemi arborei ed arbustivi lineari, eventualmente corredati di sistemazioni per il controllo dell'invarianza idraulica.
    • - Realizzazione di un "parco lineare" di riconversione della ex ferrovia Lucca - Pontedera, qualificato da un itinerario ciclo - pedonale e attrezzato a fini ludico - ricreativi e sportivi, di collegamento tra Mugnano e la città antica (fino alla pista ciclabile di via Ingrillini), corredato degli spazi a verde attrezzato (porta del parco), in prossimità della frazione di Mugnano.
    • - Realizzazione di un parco a verde attrezzato in ampliamento e qualificazione delle attrezzature e dei servizi scolastici della frazione di Sorbano, quale porta di accesso alla "Green Belt".
    • - Realizzazione degli interventi e delle opere di riduzione e mitigazione del traffico (Traffic Calming) sulla via vecchia di Mugnano, comprensivi del rinnovo dell'infrastruttura stradale esistente con elementi di dissuasione e riduzione della velocità di attraversamento, nonché di arredo urbano. Devono inoltre essere introdotte soluzioni progettuali volte a migliorare le prestazioni di accessibilità lenta e ciclo - pedonale (zona 30) e ai servizi di sosta locale.