QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 100. Valutazione ambientale e strategica (VAS)

1. Il PO è sottoposto a specifica ed appropriata valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della LR 10/2010 e smi.

2. Le analisi, le verifiche e gli esiti della VAS sono contenuti nel Quadro valutativo (QV) e appositamente descritte nel Rapporto Ambientale (RA), di cui all'art. 3 comma 5 delle presenti Norme. Il RA, unitamente ai relativi allegati cartografici, grafici a documentali, costituisce parte integrante e sostanziale del PO e riferimento per la valutazione di sostenibilità ambientale delle trasformazioni da esso previste.

3. Gli interventi comportanti incremento di carico urbanistico verificano il rispetto delle "Condizioni generali di fattibilità ambientale" dell'Appendice 2 del RA.

4. Gli strumenti urbanistici attuativi (PA o PUC) del PO, ovvero i titoli abilitativi ed autorizzativi conseguenti all'attuazione delle previsioni dello stesso PO, di cui al precedente art. 5, assicurano il rispetto delle prescrizioni e delle misure (di mitigazione, compensazione, perequazione) indicate nel RA. A tal fine, per le diverse previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni, di cui al precedente Titolo VII, l'Appendice 2 del RA contiene, oltre alle condizioni di cui al comma 3, la "Tabella delle Schede Norma del Piano, con indicazione delle criticità ambientali rilevate alla scala di pianificazione" e le "Schede di approfondimento degli aspetti ambientali relativamente alle singole aree assoggettate a Piano Attuativo".

5. In applicazione delle disposizioni e delle indicazioni impartite delle autorità competenti in materia di acque, qualora le opere di urbanizzazione da realizzare per l'attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi previsti per le d verse "Zone" di trasformazione di cui al Titolo VII delle presenti Norme, ed in particolare di quelle connesse con l'approvvigionamento e lo smaltimento idrico, non siano previste nel piano degli investimenti triennali approvato dall'Autorità Idrica Toscana (AIT), esse dovranno essere obbligatoriamente realizzate a cure e spese dei proponenti nell'ambito dell'attuazione delle previsioni del presente PO quali misure di mitigazione e compensazione degli effetti territoriali e ambientali e quindi oggetto di convenzione tra il soggetto attuatore, il Comune ed il Concessionario (soggetto gestore delle reti), secondo le prescrizioni che verranno preventivamente indicate e definite dal Servizio idrico integrato, sentito obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni sovraordinate vigenti in materia.

Art. 101. Siti della Rete Natura 2000 (ZSC) e Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)

1. Il territorio del Comune di Lucca è interessato ai seguenti Siti della Rete Natura 2000 formalmente riconosciuti (ZSC), secondo quanto indicato nelle apposite cartografie del quadro conoscitivo del PO, di cui all'art. 3 comma 3 delle presenti Norme:

  • - ZSC Padule di Verciano, Prati alle fontane, Padule delle Monache (IT 5120020)
  • - ZSC Monte Pisano (IT 5120019).

2. In attuazione dell'art. 5, C. 3, del DPR n. 357/1997 ed in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III Capo IV della LR 30/2015, gli strumenti attuativi del PO, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte i Siti della Rete Natura 2000 formalmente riconosciuti (ZSC), o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono apposito Studio finalizzato alla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997, volto a individuare i principali effetti (diretti e indiretti) sugli habitat e le specie e sull'integrità del sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, nonché dei contenuti e delle risultanze dello Studio di incidenza che correda la VINCA del PO.

3. Per gli interventi e i progetti comunque denominati si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, C. 3, del DPR n. 357/1997 e al Titolo III Capo IV della LR 30/2015, tenuto conto dei contenuti delle risultanze dello Studio di incidenza che correda la VINCA del PO.

4. Non sono assoggettati a VINCA o sono assoggettati a procedura semplificata di VINCA gli interventi di cui all'Allegato A della DGR 119/2018 fino al definitivo adeguamento della innovata legislazione e regolamentazione nazionale in materia.

Art. 102. Fattibilità idrogeologica e sismica. Rinvio alle apposite indagini e relative prescrizioni

1. Il PO è corredato del Quadro geologico- tecnico" (QG), ovvero delle Indagini idrogeologiche e sismiche, di cui al precedente art. 3 comma 4, redatte ai sensi dell'art. 104 della LR 65/2014, in conformità, oltre che al PS vigente, alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione settoriale sovraordinati quali il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI frane) per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica", la "Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale", la L.R. n. 41/2018 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua", secondo le indicazioni e disposizioni contenute nel regolamento attuativo di cui alla DPGR n° 5R/2020.

2. Il Quadro geologico - tecnico contiene la valutazione delle classi di fattibilità relative alle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia individuate dal PO, effettuate sulla base delle disposizioni dettate dal DPGR n° 5R/2020, in coerenza con le leggi ed i piani sovraordinati elencati al precedente comma 1.

3. Gli strumenti attuativi del PO comunque denominati, le opere e gli interventi edilizi ed urbanistici concernenti i titoli abilitativi, comunque denominati, previsti dal PO, sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e limitazioni riferite alle diverse condizioni di fattibilità (sismica, geomorfologica ed idraulica) così come individuate ed indicate nell'elaborato denominato "QG.I. Relazione generale di fattibilità geologico tecnica" e più in dettaglio nell'Appendice 1 "Schede di fattibilità geologica" al medesimo elaborato QG.I.

Art. 103. Ricognizione disciplina dei Beni paesaggistici e compatibilità paesaggistica

1. Il PO, sulla base delle specifiche indicazioni del PS, prende atto e fa propria la ricognizione delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT/PPR con specifico riferimento ai beni Paesaggistici formalmente riconosciuti a tal fine contenuta nell'elaborato "QP.7B Ricognizione della disciplina dei Beni Paesaggistici (prescrizioni) del PIT/PPR" dello stesso PS, assicurandone a tal fine il rispetto, secondo quanto disposto nel successivo comma 3.

2. Le previsioni e la disciplina del PO si applicano nel rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso contenute nella specifica "Disciplina dei beni paesaggistici" del Piano di Indirizzo territoriale regionale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR) vigente, ai sensi dell'art. 19 dello stesso PIT/PPR e riportate quale parte integrante e sostanziale del PO nell'allegato QP.IV.d. "Ricognizione della disciplina dei Beni Paesaggistici, prescrizioni" alle presenti norme.

Art. 104. Bilancio dimensionale, osservatorio e monitoraggio della pianificazione comunale

1. Il PO, in forma complementare e ad integrazione delle attività di monitoraggio del PS, è egualmente soggetto ad attività di monitoraggio svolte dall'Ufficio competente che ne informa la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale, secondo le modalità ed i contenuti definiti dall'art. 26 della Disciplina di piano del PS.

2. Le attività di monitoraggio del PO, secondo quanto indicato nel RA di VAS, di cui all'art. 100 delle presenti Norme, assicurano in particolare, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 29 della LR 10/2010 e smi:

  • - il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PO, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive;
  • - la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal PS vigente, al fine di individuare le eventuali disfunzionalità e carenze della relativa disciplina e di adottare le opportune politiche correttive.

3. Alla scadenza di validità delle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" del PO, di cui al precedente Titolo VII, il comune redige una apposita relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni (bilancio del dimensionamento effettivamente attuato) in esso contenute e più in generale sullo stato di attuazione e gestione della complessiva disciplina dello stesso PO. In questa sede sono anche verificati gli obiettivi di soddisfacimento degli Standard Urbanistici indicati dal PS vigente, anche ai fini di apportare gli eventuali correttivi e le integrazioni nell'ambito della revisione quinquennale delle previsioni di PO.