QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 105. Qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione

1. Il PO recepisce e fa proprie le disposizioni concernenti la "Qualità degli insediamenti e delle trasformazioni" del PS (articolo 22 della Disciplina di piano) che costituiscono "direttive" ed indicazioni di riferimento per la formazione degli strumenti attuativi (PA, PUC e PdC) concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" di cui al Titolo VII delle presenti Nome.

2. Il comune promuove la redazione di apposite "Linee guida per la sostenibilità e l'incremento delle prestazioni ambientali degli insediamenti e dell'ecosistema urbano" ad integrazione e specificazione di quanto indicato dal PS, da osservare nell'ambito della formazione degli strumenti attuativi di cui al precedente comma 1, con specifico riferimento a:

  • - Clima acustico e rumore, fermo restando il controllo di conformità alla disciplina del Piano di classificazione acustica (PCA);
  • - Approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue, scarichi e depurazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 delle presenti Norme.
  • - Gestione delle acque meteoriche, tutela delle acque superficiali, del reticolo idrografico e delle acque sotterranee, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 63 delle presenti Norme.
  • - Approvvigionamento energetico e uso di fonti energetiche rinnovabili, anche tenendo conto di quanto ulteriormente disposto all'art. 106 delle presenti Norme;
  • - Mobilità, traffico, interconnessione con la rete viaria pubblica, accessibilità e visitabilità agli edifici e agli spazi aperti; fermo restando quanto disposto all'art. 107 delle presenti Norme.
  • - Caratteristiche planivolumetriche e morfotipologiche dei nuovi edifici, anche in rapporto alle diverse destinazioni d'usi degli immobili da realizzare.
  • - Caratteristiche degli spazi aperti, del verde, delle opere accessorie e pertinenziali anche ai fini del corretto inserimento paesaggistico e ambientale di opere e manufatti.

3. E' comunque sempre fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e delle misure definite dal RA di VAS, di cui all'art. 100, dello Studio di incidenza di cui all'art. 101, nonché delle prescrizioni e delle condizioni di fattibilità (idraulica, geomorfologica e sismica) contenute nelle Indagini geologico - tecniche, di cui all'art. 102 delle presenti Norme.

Art. 106. Edilizia sostenibile e promozione delle fonti energetiche rinnovabili

1. Il PO promuove la bioedilizia e più in generale l'utilizzo delle tecnologie a basso impatto ambientale, in coerenza con quanto disciplinato dal Titolo VIII Capo I della LR 65/2014 (Norme per l'edilizia sostenibile) e con il Regolamento di cui alla DPGR n° 2R/2007, così come modificata dal DPGR n. 32R/2017.

2. Il comune definisce specifici incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria, di cui all'art. 6 delle presenti Norme, in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, secondo quanto a tal fine appositamente disposto nel RE comunale o in apposito regolamento.

3. Il RE comunale definisce altresì norme e soluzioni tecnologiche bioclimatiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il PEE. A tal fine, contiene indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare negli interventi di trasformazione, allo scopo di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.

4. Il RE definisce altresì le indicazioni e gli incentivi per la generazione e l'impiego di energia da fonti rinnovabili, tenendo a riferimento gli allegati del PIT/PPR denominati "Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" e "Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio", nonché delle "Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale-architettura, centri e nuclei storici ed urbani", redatto a cura del MIC.

5. Nelle more dell'approvazione delle Linee guida regionali, di cui all'art. 219 della LR 65/2014, per poter accedere agli incentivi la progettazione degli interventi di cui al precedente comma 2 dovrà tenere conto delle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana", approvate con DGR n. 322/2005 e successivamente modificate con DGR n. 218/2006.

Art. 107. Abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano

1. Il PO è corredato del "Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano" (elaborato QC.Sb), prevalentemente riferito alla città antica e pianificata e che fornisce indicazioni tecniche e direttive di orientamento operativo ed attuativo aventi i contenuti di cui all'art. 95 comma 6 della LR 65/2014.

2. Il Comune, con apposito atto, integra il suddetto "Programma", estendendolo alle restanti parti del territorio urbanizzato e con particolare riferimento ai principali quartieri periferici e frazioni individuando i principali interventi ed opere finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture pubbliche e di uso pubblico, degli spazi comuni della città e delle principali infrastrutture per la mobilità.

3. Il programma di cui al precedente comma 2, previa ricognizione delle attività e degli interventi contenuti in altri strumenti di programmazione comunale aventi attinenza con le problematiche di accessibilità, è corredato (in continuità di contenuti e metodologia con quello contenuto nel quadro conoscitivo del PO):

  • - della ricognizione degli immobili e degli spazi di proprietà del comune, sulla base di quanto in via preliminare indicato ed individuato dal quadro conoscitivo del PO;
  • - dalla verifica puntuale delle condizioni di accessibilità dei suddetti immobili e spazi, con la conseguente identificazioni di eventuali condizioni e fattori di criticità o ridotta accessibilità, da considerarsi anche in relazione alle attività e alle funzioni che vengono in essi erogate;
  • - dall'indicazione sommaria degli interventi, delle misure e delle opere che si ritengono necessari ed adeguati ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e per la contestuale mitigazione delle criticità individuata;
  • - dalla definizione di un ordine di priorità nella esecuzione dei suddetti interventi, misure ed opere tenendo conto delle disponibilità di bilancio comunali e del programma delle opere pubbliche.

4. Le attività di monitoraggio del PO di cui all'art. 104 delle presenti Norme, danno conto dello stato di attuazione del programma di cui ai precedenti commi, individuando le indicazioni per il suo aggiornamento e la sua integrazione.

5. Gli strumenti attutivi (PA, PUC e PdC) delle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VII delle presenti Norme, sono tenuti ad assicurare la riduzione o la mitigazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla LR 47/1991 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), tenendo a riferimento, secondo il criterio dell'analogia, le indicazioni contenute nel programma di cui ai precedenti commi. Nei casi di funzioni pubbliche o di uso pubblico gli interventi di qualsiasi natura devono assicurare la realizzazione di elementi, opere, manufatti e strutture, ovvero l'installazione di ascensori e piattaforme all'interno di fabbricati, nonché la formazione di itinerari con superfici complanari e orizzontali, opportunamente raccordate (rampe, scale mobili, ecc.), idonee a garantire l'accessibilità agli edifici e agli spazi aperti.