QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Capo I Obiettivi, contenuti ed efficacia

Art. 1. Riferimenti generali, obiettivi e conformità agli strumenti di pianificazione territoriale

1. Il Piano Operativo (PO) è lo strumento di pianificazione urbanistica comunale redatto in conformità al Piano Strutturale (PS), alla disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e in coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale.

2. La conformità e la coerenza del PO alla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale è esplicitata nell'elaborato QP.VI. "Ricognizione delle disposizioni del PIT/PPR ed elementi per la verifica di conformità del PO", di cui all'art. 3 comma 3 delle presenti Norme, mentre la valutazione degli effetti delle previsioni, con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l'uso del territorio, è espressa nei contenuti del "Quadro valutativo" (QV) e del "Quadro geologico - tecnico" (QG) di cui all'art. 3 commi 4 e 5 delle presenti norme, nonché nelle disposizioni di integrità del territorio e controllo delle trasformazioni di cui al Titolo VIII, Capo I delle presenti Norme.

Art. 2. Contenuti, disciplina e validità temporale

1. Il PO, secondo quanto disposto dall’art. 95 della LR 65/2014 e sulla base dell’articolazione (zonizzazione) definita al Titolo I, Capo III delle presenti Norme, si compone di due parti:

  • a) la Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti che individua e definisce:
    • - la disciplina del territorio urbanizzato (di cui al Titolo II delle presenti Norme);
    • - la disciplina del territorio rurale (di cui al Titolo III delle presenti Norme).
    • La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti si qualifica e si integra con:
    • - la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni (di cui al Titolo I, Capo IV delle presenti Norme);
  • b) la Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che individua e definisce:
    • - la disciplina delle attrezzature, dotazioni e servizi, esistenti e di progetto, ovvero delle aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, comprese le aree per gli standard urbanistici, ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato ed in quello rurale (di cui al Titolo V delle presenti Norme);
    • - la disciplina della rete e nodi infrastrutturali e della mobilità, esistenti e di progetto, ovvero delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria, ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato e in quello rurale (di cui al Titolo VI delle presenti Norme).
    • La disciplina delle trasformazioni si integra con le Nuove previsioni urbanistiche definite con specifico riferimento a:
    • - le previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (di cui al Titolo VII, Capo II delle presenti Norme);
    • - le previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (di cui al Titolo VII, Capo III delle presenti Norme);
    • - le previsioni per l’integrazione e il potenziamento dei servizi e dotazioni. Territorio rurale (di cui al Titolo VII, Capo IV delle presenti Norme).
    • La disciplina delle trasformazioni si qualifica e si integra con:
    • - la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, come parte integrante del PO (di cui al Titolo I, Capo IV delle presenti Norme e quanto puntualmente disciplinato nelle singole schede norma di cui allo specifico elaborato QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede – norma delle Nuove previsioni urbanistiche).

2. La "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti" è valida a tempo indeterminato. La "Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. Nuove previsioni urbanistiche" e i vincoli preordinati alla espropriazione della "Disciplina delle trasformazioni" sono soggette a decadenza secondo quanto disposto all'articolo 95 della LR 65/2014.

3. Le previsioni concernenti gli "Strumenti attuativi convenzionati e non decaduti" confermati dal PO, la cui disciplina è definita al successivo Titolo VII, Capo I, art. 86, perdono di efficacia secondo quanto indicato nelle rispettive deliberazioni di approvazione e/o nelle rispettive convenzioni.

4. Alla decadenza delle previsioni di cui comma 1 lettera b) si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 108 (Disciplina delle aree non pianificate).

5. Le Norme del PO prevalgono, qualora in contrasto, sulle disposizioni del Regolamento Edilizio (RE) e degli altri piani, programmi e regolamenti comunali di settore vigenti, di cui all'art. 7 delle presenti Norme.

Art. 3. Elaborati costitutivi (cartografici, normativi e documentali) ed efficacia

1. Il PO è costituito dagli elaborati del Quadro conoscitivo (QC) e del Quadro progettuale (QP) ed è altresì corredato e supportato dagli elaborati del "Quadro geologico - tecnico" (QG) e del Quadro valutativo (QV).

2. Il "Quadro conoscitivo" (QC) del PO, comprendente la ricognizione e classificazione del patrimonio edilizio esistente (PEE), delle aree urbanizzate e delle relative criticità, secondo l'articolazione in "Ambiti" e "Determinazioni spaziali" del territorio urbanizzato e del territorio rurale delle UTOE del PS vigente, è composto dai seguenti elaborati:

  • - QC.I. Insediamenti storici. Ricognizione generale e localizzazione delle schedature del PEE (cartografie in scala 1:2.000). Composto da 85 quadranti cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QC.I.1 al QC.I.85.
  • - QC.II. Rilievo urbanistico degli insediamenti. (cartografia in scala 1:2.000). Composto da 85 quadranti cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QC.II.1 al QC.II.85.
  • - QC.III. Indagini e schedature degli insediamenti storici e degli insediamenti specialistici in territorio rurale. Atlanti di dettaglio.
    • - QC.III.1. Città antica e pianificata:
    • - QC.III.1.1.a "Città antica". Atlante di dettaglio - Schede.Composto da 9 volumi contraddistinti dal n.01 al n.09
    • - QC.III.1.1.b "Città antica". Atlante di dettaglio - Documentazione fotografica. Composto da 9 volumi contraddistinti dal n.01 al n.09
    • - QC.III.1.2.a "Città pianificata". Atlante di dettaglio - Schede. Composto da 3 volumi contraddistinti dal n.01 al n.03
    • - QC.III.1.2.b "Città pianificata". Atlante di dettaglio - Documentazione fotografica. Composto da 3 volumi contraddistinti dal n.01 al n.03
    • - QC.III.2.a "Centri di antica formazione". Atlante di dettaglio - Schede. Composto di 1 volume
    • - QC.III.2.b "Centri di antica formazione". Atlante di dettaglio - Documentazione fotografica
  • Composto di 1 volume
    • - QC.III.3.a "Nuclei rurali di impianto storico". Atlante di dettaglio - Schede. Composto di 1 volume
    • - QC.III.3.b "Nuclei rurali di impianto storico". Atlante di dettaglio - Documentazione fotografica. Composto di 1 volume
    • - QC.III.4 "Tipi insediativi di valore storico - documentale, corti". Schedature di dettaglio. Composto da 3 volumi contraddistinti dal n.01 al n.03
    • - QC.III.5 "Tipi insediativi di valore storico - documentale, agglomerati storici". Schedatura di dettaglio. Composto di 1 volume
    • - QC.III.6a "Tipi insediativi di valore storico - documentale, ville". Relazione illustrativa
    • - QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale, ville". Schedatura di dettaglio. Composto di 13 volumi dal n. 01 al n. 13
    • - QC.III.7 "Grandi strutture architettoniche isolate". Schedatura di dettaglio. Composto di 1 volume
    • - QC.III.8 "Edifici sparsi specialistici di impianto storico". Schedatura di dettaglio. Composto di 1 volume
    • - QC.III.9 "Opifici e manifatture di impianto storico". Schedatura di dettaglio. Composto di 1 volume
    • - QC.III.10 "Edifici sparsi di impianto storico". Schedatura di dettaglio. Composto da 9 volumi contraddistinti dal n.01 al n.09
    • - QC.III.11 "Insediamenti specialistici in territorio rurale". Schedatura di dettaglio. Composto di 1 volume
  • - QC.IV. Rilievo, consistenza e caratterizzazione della città pubblica (cartografie in scala 1:5.000).
    • - QC.IV.1.a. Piana di Lucca (unico quadrante cartografico)
    • - QC.IV.1.b. Piana di Lucca. Dettaglio dei progetti.
    • - QC.IV.2 Ponte a Moriano (unico quadrante cartografico)
    • - QC.IV.3 Frazioni, atlante di dettaglio
  • - QC.V. Standard urbanistici (DM 1444/68), attrezzature e servizi (cartografie in scala 1:10.000). Composto da 5 quadranti cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QC.V.1 al QC.V.5
  • - QC. VI. Vincoli ambientali e igienico - sanitari (cartografie in scala 1:10.000). Composto da 5 quadranti cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QC.VI.1 al QC.VI.5
  • - QC. VII. Recepimento del Piano Regionale Cave (PRC) (cartografie in scala 1:10.000). Composto da 5 quadranti cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QC.VII.1 al QC.VII.5
  • - QC.VIII. Uso del suolo e caratteri del territorio rurale (cartografie in scala 1:10.000). Composto da 5 quadranti cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QC. VIII. 1 al QC. VIII.5

Il Quadro conoscitivo (QC) si integra con le indagini, le analisi e gli studi di dettaglio, comprensivi degli elementi di rischio e dei fattori di vulnerabilità idrogeologici e sismici, contenuti del Quadro geologico - tecnico (QG), nonché delle indagini di caratterizzazione ambientale del territorio comunale contenute nel Quadro valutativo (QV).

Corredano altresì il Quadro conoscitivo (QC) gli studi specialistici (QC.S) eseguiti in attuazione di specifiche disposizioni applicative del PS vigente ed in particolare:

  • QC.Sa.1 Studio per la verifica di fattibilità nuovo casello autostradale (A11) in località Mugnano.
  • QC.Sa.2 Studio per la verifica di fattibilità nuovo casello autostradale (A11) in località Mugnano. Misure compensative
  • QC.Sb. Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano.
  • QC.Sc. Studio per lo sviluppo di azioni per il contrasto all'emergenza climatica (Agenda 2030)

3. Il "Quadro progettuale" (QP) del PO è composto dai seguenti elaborati:

  • - QP.I Quadro generale delle previsioni (cartografie in scala 1:2.000). Composto da 85 quadranti cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QP.I.1 al QP.I.85.
  • - QP.II Quadro di dettaglio delle previsioni: Atlanti della città, centri e nuclei storici (Cartografie di dettaglio in scala 1:1.000) così composto:
    • - per la "Città antica entro il perimetro delle mura" (A1):
      • - "Sub-articolazione morfotipologica e corrispondenti Zone", composta da 2 quadranti cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QP.II.1a al QP.II.1b.
      • - "Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi", composta da 2 quadranti cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QP.II.1c al QP.II.1d.
    • - per i "Centri di antica formazione" (A3):
      • - "Sub-articolazione morfotipologica e corrispondenti Zone", composta da 4 elaborati cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QP.II.2.a. al QP.II.2.d.
    • - per i "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns):
      • - "Sub-articolazione morfotipologica e corrispondenti Zone", composta da 13 elaborati cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QP.II. 3.a. al QP.II.3.o .
  • - QP.III. Progetto della città pubblica (cartografie in scala 1:5.000) composto da
    • - QP.III.1. Piana di Lucca (unico quadrante cartografico)
    • - QP.III.2 Ponte a Moriano (unico quadrante cartografico)
    • - QP.III.3 Frazioni, atlante di dettaglio
  • - QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione e relativi allegati integrativi:
    • - QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici;
    • - QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche;
    • - QP.IV.c. Disciplina delle trasformazioni. Elenco beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi
    • - QP.IV.d. Ricognizione della disciplina dei Beni Paesaggistici, prescrizioni.
  • - QP.V Relazione tecnico - illustrativa comprendente le seguenti appendici:
    • - Quadro previsionale strategico quinquennale del PO. Tabelle di sintesi;
    • - Verifica standard urbanistici del PO. Tabelle di sintesi;
    • - Politiche della casa ed edilizia residenziale sociale;
  • - QP. VI. Ricognizione delle disposizioni del PIT/PPR ed elementi per la verifica di conformità del PO.
    • - QP.VI.a Schede tecniche di verifica

4. Il "Quadro geologico - tecnico" (QG), ovvero le indagini di fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica, redatte ai sensi dell'articolo 104, comma 3 della LR 65/2014 e in applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui alla DPGR. 5R/2020, è composto dai seguenti elaborati:

  • - QG.I. Relazione generale di fattibilità geologica tecnica
  • - QG.II. Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali
  • - QG.III. Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici
  • - QG.IV. Carta della vulnerabilità sismica
  • - QG.V. Carta dell'esposizione sismica
  • - QG.VI. Carta delle aree a rischio sismico

Il quadro geologico-tecnico (QG) è altresì corredato e supportato da approfondimenti di indagine, studi specialistici ed analisi che integrano ed aggiornano - in coerenza con l'art. 2 dell'Allegato C alla disciplina di piano del PS vigente, con il "Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale" e con il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI frane) per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" - le "Indagini di pericolosità idrogeologica e sismica" (QG) dello stesso PS vigente. In particolare secondo il codice unico alfanumerico indicato dal PS:

  • - QG 02 - Carta geomorfologica
  • - QG 03a - Carta delle indagini e dei dati di base
  • - QG 03b - Carta geologico-tecnica
  • - QG 05 - Carta della pericolosità geologica
  • - QG 06 - Carta delle frequenze fondamentali dei terreni
  • - QG 07a - Carta di microzonazione sismica di livello 2 - FHa 0.1"-0.5"
  • - QG 07b -Carta di microzonazione sismica di livello 2 - FHa 0.5"-1"
  • - QG 07c - Carta di microzonazione sismica di livello 2 - FHa max
  • - QG 08 - Carta delle MOPS
  • - QG 09 - Sezioni geologico-tecniche
  • - QG 11 - Carta della pericolosità sismica locale
  • - QG 12 - Carta dei battenti Tr 30 anni
  • - QG 12a - Carta della velocità della corrente Tr 30 anni
  • - QG 13 - Carta dei battenti Tr 200 anni
  • - QG 13a - Carta della velocità della corrente Tr 200 anni
  • - QG 15 - Carta della pericolosità da alluvioni
  • - QG 15a - Carta della magnitudine idraulica
  • - QG 16 - Carta degli ambiti, delle pertinenze fluviali e delle aree destinate agli interventi di laminazione delle piene
  • - QG 17 - Relazione misure HVSR 2020
  • - QG 18 - Relazione idrologico-idraulica
  • - QG 18.1 - Relazione idrologico-idraulica integrativa
  • - QG 19 - Relazione illustrativa delle indagini geologiche
  • - QG.20 - Carta delle aree presidiate da sistemi arginali
  • - ALL. G1 - Dati geognostici e geofisici
  • - ALL. G2 - Approfondimenti idro-geomorfologici sui corsi d'acqua minori
  • - ALL. G3 - Approfondimenti geomorfologici nel territorio urbanizzato
  • - ALL. I1 - Idrologia - Calcoli delle portate di massima piena
  • - ALL. I1.1 - Idrologia - Calcoli delle portate di massima piena -Relazione integrativa
  • - ALL. I2 - Idraulica - Simulazioni sul sistema di Sesto di Moriano
  • - ALL. I2.1 - Idraulica - Simulazioni sul sistema Rio Mulerna
  • - ALL. I3 - Idraulica - Simulazioni sul sistema di Ponte a Moriano-Saltocchio
  • - ALL. I3.1 - Idraulica - Simulazioni sul sistema Rio Carraia
  • - ALL. I4 - Idraulica - Simulazioni sul sistema del Rio del Topo
  • - ALL. I4.1 - Idraulica - Simulazioni sul sistema Rio Freddanella S.Alessio
  • - ALL. I5 - Idraulica - Simulazioni sul sistema del Rio Cerchia
  • - ALL. I6 - Idraulica - Simulazioni sul sistema del Rio Canabbia
  • - ALL. I7 - Idraulica - Simulazioni sul sistema del Rio Guappero
  • - ALL. I8 - Carta delle sezioni (Ponte a Moriano - Saltocchio)
  • - ALL. I8.1 - Carta delle sezioni (Rio Mulerna e Rio Carraia)
  • - ALL. I9 - Carta delle sezioni (Rio Topo)
  • - ALL. I9.1 - Carta delle sezioni (Rio Freddanella e Rio Topo)
  • - ALL. I10 - Carta delle sezioni (Rio Cerchia)
  • - ALL. I11 - Carta delle sezioni (Rio Canabbia)
  • - ALL. I12 - Carta delle sezioni (Rio Guappero)

Rimangono in questo quadro invariati e pertanto non modificati in esito alle indagini del PO i seguenti elaborati del Piano Strutturale vigente facenti parte integrante e sostanziale del QG in oggetto (non allegati al Piano Operativo):

  • QG 01 Nord, centro e sud - Carta geologica
  • QG 04 Nord, centro e sud - Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi
  • QG 10 Nord, centro e sud - Carta delle categorie di sottosuolo
  • QG 14 Centro - Carta delle aree soggette a potenziale ristagno
  • QG.14.1 - Carta di approfondimento delle aree depresse
  • QG 19 bis - Relazione illustrativa degli approfondimenti sulla pericolosità da dinamica torrentizia

5. Il "Quadro valutativo" (QV), redatto ai sensi dell'art. 14 della LR 65/2014 e secondo le specifiche disposizioni di cui alla LR 10/2010, nonchè in applicazione alle indicazioni di cui all'art. 24 della Disciplina Generale di Piano del PS vigente, è composto dai seguenti elaborati:

  • QV.I. Rapporto ambientale (RA) di VAS (di cui all'art. 24 della stessa LR 10/2010);
  • corredato dei relativi allegati tecnici (matrici, schede prescrittive di valutazione, ecc.);
  • QV.I.a - Elementi di controllo e requisiti di compatibilità acustica.
  • QV.II. Studio di incidenza per la VIncA (di cui all'art. 87 della LR 30/2015;
  • QV.III. Sintesi non tecnica, concernente delle attività di valutazione del PO.

6. Fermo restando la prevalenza della Disciplina dei "Beni Paesaggistici" del PIT/PPR e della Disciplina del PS vigente, i contenuti degli elaborati del Quadro conoscitivo (QC), del Quadro valutativo (QV), del Quadro geologico-tecnico (QG) hanno valore di direttiva, ovvero di riferimento per la formazione degli strumenti attuativi previsti dal PO, dei piani e programmi settoriali comunali e degli altri atti di governo del territorio (comunque denominati) che dovranno pertanto considerare i contenuti dei suddetti elaborati, applicarne le relative indicazioni e giustificarne, con specifici ed adeguati approfondimenti, eventuali discordanze e/o divergenze.

7. Gli elaborati del Quadro progettuale (QP) hanno invece valore prescrittivo.

8. L'aggiornamento del Quadro conoscitivo (QC) e del Quadro geologico - tecnico (QG), purché non comportante conseguenze sulla presente disciplina, nonché la correzione degli errori materiali non costituiscono variante al PO e in tal caso si procede con delibera del Consiglio Comunale che ne dà espressamente atto.

Art. 4. Gerarchia degli elaborati e della disciplina

1. Nel caso di contrasto tra le presenti norme e gli elaborati cartografici del PO prevalgono le prime.

2. Nel caso di contrasto tra i diversi elaborati grafici e cartografici del PO prevalgono quelli di maggior dettaglio (esempio la scala 1:2.000 prevale su quella a 1:10.000).

3. Nel caso di contrasto tra le presenti norme e le disposizioni normative e specifiche, contenute negli allegati QP.IV.a, QPIV.b, QP.IV.c, prevalgono queste ultime.

4. Ai fini della appropriata identificazione degli immobili concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" (di cui al successivo Titolo VII) ed allo scopo di assicurare la corrispondenza tra rappresentazione della cartografia catastale e rappresentazione della cartografia tecnica regionale, le perimetrazioni e le relative dimensioni delle zone indicate nelle singole schede dell'elaborato QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche, potranno subire in fase di approvazione dei relativi strumenti attuativi una variazione dimensionale in termini di complessiva superficie territoriale (st), tanto in più quanto in meno, fino ad un massimo del 10% di quella indicata negli elaborati cartografici del PO, senza che ciò comporti variante al PO.

Capo II Strumenti di attuazione e gestione

Art. 5. Piani attuativi e progetti unitari convenzionati

1. Le presenti Norme definiscono le previsioni e gli interventi urbanistico-edilizi riferiti alle diverse "Zone" del PO specificatamente soggette alla preventiva formazione di Piani Attuativi (PA) e Progetti Unitari Convenzionati (PUC), Permessi di costruire convenzionati (PdC convenzionati), Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), secondo le procedure e le modalità indicate dal TUED e dalla Legge Regionale.

2. I Piani attuativi (PA), i Progetti Unitari Convenzionati (PUC) e i PdC convenzionati comportanti l'aumento dei carichi urbanistici che richiedano il conseguente potenziamento e/o l'adeguamento delle reti del "Servizio Idrico Integrato" regionale, nell'ambito del procedimento di approvazione e comunque prima della definitiva approvazione, sono inviati all'Autorità Idrica Toscana (AIT) e al soggetto gestore per l'espressione del parere di fattibilità di rispettiva competenza, in relazione alla disponibilità di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue, ai sensi della legislazione e pianificazione settoriale vigente in materia di tutela delle risorse idriche.

Art. 6. Regolamento edilizio e altri strumenti regolativi comunali

1. Le Norme del PO prevalgono sulle disposizioni normative del Regolamento Edilizio (RE) di cui all'art. 106 della LR 65/2014 e all'art. 4 del DPR n. 380/2001.

2. Il RE, oltre a quanto indicato dalla legislazione richiamata al precedente comma 1, secondo le diverse "Zone" individuate dal PO, definisce specifiche prescrizioni con riferimento a:

  • - il decoro e la cura degli spazi aperti pertinenziali degli "insediamenti storici" e dei "Nuclei rurali";
  • - il decoro e la cura degli spazi aperti pertinenziali delle "Urbanizzazioni recenti prevalentemente residenziali o produttive";
  • - il decoro e la cura dei "resedi di pertinenza" e delle "aree agricole di pertinenza".

3. Nel RE, ovvero con apposito regolamento comunale, si definiscono altresì le disposizioni normative in materia di contributi concernenti il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (secondo quanto disposto dal Titolo VII, Capo I della LR 65/2014), nonché in materia di "monetizzazione" di standard urbanistici ed altri interventi ed opere di interesse pubblico o generale eventualmente previsti dal PO (secondo quanto disposto al successivo art. 14).

Art. 7. Piani e programmi comunali di settore

1. In relazione al "Piano comunale di classificazione acustica" (PCCA), il PO definisce specifiche indicazioni metodologiche, operative e attuative, contenute in allegato al Rapporto Ambientale di VAS, di cui al successivo art. 100, al fine di assicurare la compatibilità acustica delle previsioni di PO, con particolare riferimento a quelle concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al successivo Titolo VII.

2. In relazione al "Piano di protezione civile", il PO recepisce e fa proprie le indicazioni concernenti la localizzazione di spazi, attrezzatture ed infrastrutture funzionali all'attuazione del piano medesimo e fornisce altresì specifiche indicazioni metodologiche, operative e attuative, contenute in allegato alle "Indagini di fattibilità idrogeologica e sismica", di cui al successivo art. 102;

3. Gli altri strumenti di programmazione settoriale e i regolamenti di settore, comunque denominati, aventi influenza od effetti di natura territoriale, sviluppano e specificano le disposizioni contenute nella disciplina del PO, garantendo il coordinamento e la coerenza tra finalità ed obiettivi definiti dalla pianificazione urbanistica e le corrispondenti azioni settoriali.

4. Le presenti Norme definiscono inoltre la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui all'art. 98 della LR 65/2014.

5. Il PO reca le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, secondo quanto disposto al Titolo VIII, Capo II, art. 107, nonché nell'elaborato denominato QC.Sb. Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano.

Art. 8. Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Standard urbanistici

1. Negli interventi di "Ristrutturazione urbanistica" e "Sostituzione edilizia" comportanti la trasformazione di superficie edificabile (o edificata) superiore a 800 mq, da realizzarsi in attuazione delle disposizioni della "Disciplina degli insediamenti esistenti", comportanti contestuale mutamento di destinazione d'uso e frazionamento delle UI esistenti, occorre reperire, attraverso un Permesso di Costruire convenzionato (PdC), la dotazione minima di spazi pubblici di cui al DM 144 4/68, da misurarsi sulla base degli abitanti insediabili ai sensi dell'art. 41 quinquies e sexies della L 1150/42 e smi.

2. Ai fini del calcolo degli abitanti insediati o insediabili dovuti per la funzione residenziale, si assume che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di Superficie edificabile (o edificata) pari a circa 80 mc vuoto per pieno.

3. Per le zone omogenee classificate A e B i parametri e le corrispondenti dotazioni minime di spazi pubblici di cui al precedente comma 2 sono ridotte nella misura del 50%. Resta altresì fermo quanto disposto in ordine alla eventuale "monetizzazione" di cui al successivo art. 14.

Art. 9. Disciplina delle trasformazioni. Standard urbanistici e ulteriori misure

1. Il PO al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 21 e 22 della Disciplina di Piano del PS vigente, definisce specifiche prescrizioni per la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione, dotazioni territoriali e standard urbanistici, finalizzate alla qualità degli insediamenti e delle trasformazioni, poste a carico del proponente l'attuazione di previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al Titolo VII delle presenti Norme, riferite in particolare alle seguenti "Zone":

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)

  • - Aree inutilizzate di riqualificazione e valorizzazione urbana (Uv);
  • - Aree degradate e dequalificate di recupero e rigenerazione urbana (Ur);

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)

  • - Aree per nuovi insediamenti produttivi o specialistici (Rp);
  • - Aree per l'ampliamento di funzioni ed insediamenti produttivi o specialistici (Rf);
  • - Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr);

2. In particolare il PO per le previsioni di cui al precedente comma 1, sulla base di quanto disposto e prescritto per ogni singola "Zona" nelle presenti Norme e nelle relative "Schede norma", di cui all'elaborato QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", definisce una o più delle seguenti "Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione" (prescrizioni):

  • - 2.1. Urbanizzazioni primarie, concernenti la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la superficie territoriale della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal PO alla formazione di opere di urbanizzazione primaria (viabilità, servizi e reti di distribuzione, gestione e smaltimento di risorse: acqua, luce, gas, reflui, rifiuti, energia, ecc.).
  • - 2.2. Standard urbanistici e spazi pubblici, concernenti la cessione gratuita al Comune e l'eventuale contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la superficie territoriale della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal PO alla formazione di standard urbanistici e/o di spazi pubblici e di uso pubblico (verde, parcheggi, attrezzature, ecc.), ovvero di opere di urbanizzazione secondaria, anche eccedenti gli standard minimi di cui al DM 1444/68.
  • - 2.3. Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici, concernenti la contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti di interventi ed opere di corretto inserimento paesaggistico e/o di qualificazione ambientale delle trasformazioni, da realizzarsi sia sulle aree e/o gli immobili da cedere gratuitamente al comune indicati alle precedenti linee, sia sulle aree e/o gli immobili che rimangono di proprietà privata.

3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 63 della LR 65/2014, preso atto che il Comune di Lucca è classificato dalla Regione Toscana tra quelli "ad elevata tensione abitativa", è sempre previsto dal PO l'ulteriore "onere aggiuntivo" concernente le realizzazione e cessione gratuita al Comune (quale standard urbanistico a destinazione vincolata) di quota parte della "superficie edificabile" (o edificata) residenziale, prevista per ogni singola "Zona" di cui al precedente comma 1, da destinarsi in via esclusiva all'edilizia residenziale sociale e pubblica, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21 delle presenti Norme.

4. La realizzazione delle previsioni concernenti le "Zone" per le quali sono indicate le prescrizioni di cui ai precedenti commi, presuppone la redazione di uno strumento attuativo (PA o PUC), comprensivo della stipula della stipula della relativa convenzione a norma di legge, o di un titolo abilitativo diretto convenzionato. Il rilascio o l'efficacia dei conseguenti titoli abilitativi è subordinato alla sottoscrizione e trascrizione della convenzione con la quale sono definite le modalità di intervento ed esecuzione delle opere e sono al contempo effettuate le permute o cessioni immobiliari tra il comune ed i soggetti aventi titolo. Il Comune può sempre richiedere idonee garanzie finanziarie ed assicurative da prevedere contestualmente alla stipula della convenzione.

5. Restano valide le modalità di scomputo dei "contributi" (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) eventualmente dovuti. Fermo restando l'eventuale cessione e/o permuta di beni ed immobili, lo scomputo è da applicarsi al solo costo di realizzazione degli interventi o delle opere.

6. In assenza di PA, PUC o titolo abilitativo diretto convenzionato, qualora il Comune, per motivi di interesse pubblico, intenda procedere alla realizzazione anticipata degli spazi pubblici previsti nell'elaborato QP. IV.b. "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", paragrafo b) Caratteri generali e identificativi della previsione con valore prescrittivo, può procedere all'esproprio delle aree per l'esecuzione delle opere mediante intervento diretto di iniziativa pubblica. In questo caso i proprietari che metteranno gratuitamente a disposizione le aree per la realizzazione delle opere pubbliche (con la relativa cessione o equivalente forma giuridica), rimarranno titolari dei diritti edificatori o di trasformazione, corrispondenti ai parametri urbanistici specificatamente indicati per le diverse "Zone" nelle relative "Schede norma" di cui all'elaborato QP.IV.b. "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche". In questo caso, ove non sia necessaria la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, l'intervento potrà essere effettuato mediante titoli abilitativi diretti, senza necessaria previa approvazione di un PA, di un PUC o di un PdC convenzionato. In assenza di cessione bonaria l'esecutore dell'intervento dovrà corrispondere all'Amministrazione, a titolo di monetizzazione per gli standard non realizzati, ai sensi dell'art. 14 delle presenti NTGA, un importo non inferiore all'indennità di espropriazione corrisposta.

Art. 10. Deroghe espressamente applicabili al DM 1444/68 (ai sensi dell'art. 140 LR 65/2014)

1. Le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all'art. 140 comma 1, della LR 65/2014 e all'art. 2 bis del TUED, sono applicabili relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia previsti nelle seguenti "zone", di cui al successivo art. 11 delle presenti norme:

  • - Insediamenti storici (A)
    • - Città antica entro il perimetro delle mura (A1)
    • - Citta storica pianificata oltre il perimetro delle mura (A2)
    • - Centri di antica formazione (A3)
    • - Agglomerati di matrice storica (A4)
    • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac)
    • - Edificato puntuale di impianto storico e/o di valore documentale (Ap)
    • - Opifici e manifatture di impianto storico e interesse testimoniale (Ao)
  • - Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente residenziali e miste (B)
    • - Tessuti degli isolati chiusi, della città pianificata e compatta (B1)
    • - Tessuti degli insediamenti sfrangiati e dei contesti marginali (B2)
    • - Tessuti delle commistioni di impianto tra storico e contemporaneo (B3)
  • - Insediamenti del territorio rurale (N)
    • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
    • - Nuclei rurali di impianto storico (Ns)
    • - Nuclei rurali di matrice storica (Nm)
  • - Attrezzature pubbliche e di interesse generale (F)
    • - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione e l'educazione (F3) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)
  • - Poli specializzati per le funzioni prevalentemente pubbliche e sovracomunali (S)
    • - Polo di via delle Tagliate (S1)
    • - Polo di S. Filippo e del S. Luca (S2)
    • - Polo di S. Anna (viale Luporini) (S3)
    • - Polo di Sorbano (Parco Urbano dell'Innovazione) (S4)

2. Sono altresì espressamente applicabili le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all'art. 140 commi 2 e 3 della LR 65/2014 alle categorie di intervento realizzabili nei piani attuativi (PA) e nei progetti unitari convenzionati (PUC) formati in attuazione delle previsioni concernenti le seguenti "zone", di cui al successivo art. 12 delle presenti norme:

  • - Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)
    • - Aree degradate e dequalificate di recupero e rigenerazione urbana (Ur)
    • - Aree inutilizzate di riqualificazione e valorizzazione urbana (Uv)
    • - Opifici e manifatture di impianto storico e interesse testimoniale (Ao)
    • - Aree dequalificate di recupero e rinnovo urbano (Uq)
  • - Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)
    • - Aree per nuove funzioni e nuovi insediamenti produttivi o specialistici (Rp)
    • - Aree per l'ampliamento di funzioni ed insediamenti produttivi o specialistici (Rf)
    • - Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr)

3. Per le zone omogenee denominate "Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente produttive o specialistiche" (D) le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui agli all'art. 140 commi 5 e 6 della LR 65/2014, sono riconosciute dal Consiglio Comunale, caso per caso, se attinenti all'interesse pubblico, sulla base di apposita relazione di fattibilità tecnica ed economica, in quanto finalizzate al mantenimento delle attività produttive ed all'incremento dell'occupazione.

Capo III Articolazione, modalità d'intervento e trasformazione

Art. 11. Articolazione territoriale in "Zone" (zonizzazione) e "zone territoriali omogenee"

1. Il PO articola l'intero territorio comunale in "Zone" - comprendenti, aree, manufatti, opere, edifici e corrispondenti spazi pertinenziali, spazi aperti e inedificati - a cui corrisponde la specifica disciplina urbanistica e le corrispondenti disposizioni normative di cui ai successivi Titoli II, III, IV, V, VI e VII.

2. Le "Zone" sono indicate e rappresentate con apposita simbologia e caratterizzazione grafica - a cui corrisponde specifica campitura e colorazione dell'areale individuato e del suo conseguente perimetro, nonché univoco codice alfanumerico - nelle carte del "Quadro generale delle previsioni" (QP.I) in scala 1.2.000 e nel "Quadro di dettaglio delle previsioni: Città antica, centri e nuclei storici" (QP.II) in scala 1:1.000

3. Con riferimento alle "Zone territoriali omogenee" del DM 1444/68 si individuano le seguenti corrispondenze:

  • a) Zone omogenee "A", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • - Insediamenti storici (A)
      • - Città antica entro il perimetro delle mura (A1)
      • - Citta storica pianificata oltre il perimetro delle mura (A2);
      • - Centri di antica formazione (A3)
      • - Agglomerati di matrice storica (A4)
      • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac)
      • - Edificato puntuale di impianto storico e/o di valore documentale (Ap)
      • - Tipi insediativi di valore storico documentale (Av)
      • - Opifici e manifatture di impianto storico e interesse testimoniale (Ao)
    • - Insediamenti del territorio rurale (N)
      • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
      • - Nuclei rurali di impianto storico (Ns)
      • - Tipi insediativi di valore storico documentale - Ville (Nv)
      • - Grandi strutture architettoniche (Ng)
      • - Nuclei rurali di matrice storica (Nm.a)
  • b) Zone omogenee "B", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • - Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente residenziali e miste (B)
      • - Tessuti degli isolati chiusi, della città pianificata e compatta (B1)
      • - Tessuti degli insediamenti sfrangiati e dei contesti marginali (B2)
      • - Tessuti delle commistioni di impianto tra storico e contemporaneo (B3)
      • - Tessuti radi ad alto gradiente verde delle lottizzazioni isolate ed estensive (B4)
    • - Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente produttive o specialistiche (D)
      • - Insule ed insediamenti turistico - ricettivi a carattere puntuale (D5)
    • - Contesti prevalentemente inedificati o non trasformati in territorio urbanizzato (H)
      • - Aree a verde privato, orti e spazi aperti residuali e/o marginali agli insediamenti (H1)
      • - Aree di qualificazione paesaggistica e ambientale degli insediamenti (H2)
      • - Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PS (H3)
    • - Insediamenti del territorio rurale (N)
      • - Nuclei rurali di matrice storica (Nm.b)
    • - Previsioni di sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)
      • - Aree degradate e dequalificate di recupero e rigenerazione urbana (Ur)
      • - Aree dequalificate di recupero e rinnovo urbano (Uq)
    • - Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)
      • Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr)
  • c) Zone omogenee "C", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • - Previsioni di sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)
      • - Aree inutilizzate di riqualificazione e valorizzazione urbana (Uv)
    • - Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)
      • - Aree per nuove funzioni e nuovi insediamenti produttivi o specialistici (Rp)
      • - Aree per l'ampliamento di funzioni ed insediamenti produttivi o specialistici (Rf)
  • d) Zone omogenee "D", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • - Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente produttive o specialistiche (D)
      • - Tessuti a proliferazione produttiva (mista) lineare lungo strada (D1)
      • - Tessuti a piattaforme produttive commerciali - direzionali (D2)
      • - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D3)
      • - Insule ed insediamenti produttivi a carattere puntuale (D4)
    • - Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)
      • - Aree delle attività estrattive (PRC) e delle cave (attive e non attive) (Rc)
  • e) Zone omogenee "E", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • - Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale e paesaggi di valore (P)
      • - Parco fluviale (interprovinciale) del Serchio (P1)
      • - Parco fluviale delle acque e delle aree umide e ripariali dell'Ozzeri (P2)
      • - Parco agricolo e monumentale dell'acquedotto ottocentesco (P3)
    • - Aree agricole e forestali (E)
      • - Aree prevalentemente forestali (E1)
      • - Aree prevalentemente agricole della piana (E2)
      • - Aree prevalentemente agricole della collina (E3)
      • - Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4)
      • - Aree agricole periurbane della piana (E5)
      • - Aree agricole intercluse (E6)
      • - Aree umide, fluviali e perifluviali (E7)
    • - Reticolo idrografico regionale e specchi d'acqua superficiali
  • f) Zone omogenee "F", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • - Parchi urbani e Aree di riqualificazione e valorizzazione urbana (Q)
      • - Parco urbano delle Mura della città antica (Qm)
      • - Parco lineare del Condotto pubblico (Qc)
      • - Giardini e Parchi urbani di quartiere (Qq)
    • - Attrezzature pubbliche e di interesse generale (F)
      • - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)
      • - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)
      • - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione e l'educazione (F3) (esistenti e di progetto)
      • - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)
    • - Servizi ed impianti per l'efficienza del territorio (G)
      • - Impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1)
      • - Cimiteri, spazi di pertinenza funzionale (G2)
    • - Poli specializzati per le funzioni prevalentemente pubbliche e sovracomunali (S)
      • - Polo di via delle Tagliate (S1)
      • - Polo di S. Filippo e del S. Luca (S2)
      • - Polo di S. Anna (viale Luporini) (S3)
      • - Polo di Sorbano (Parco Urbano dell'Innovazione) (S4)
    • - Rete e servizi della mobilità (viaria, ferroviaria, ecc.) e parcheggi (I)
      • - Autostrade A12 e A11 e relativi caselli e aree di servizio (I1a)
      • - Rete viaria e assi di collegamento principali e locali esistente (I1) (esistenti e di progetto)
      • - Parcheggi e aree di sosta (I2)
      • - Linea, stazione, spazi per la logistica ferroviari (I3) e fermate (esistenti e di progetto)
      • - Distributori di carburante e servizi alla mobilità (I4)
      • - Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutturale (H4)
    • - Previsioni di integrazione e potenziamento dei servizi e dotazioni in territorio rurale (F e I)
      • - Aree per nuove attrezzature, servizi e dotazioni in territorio rurale (F)
      • - Aree per l'ampliamento di attrezzature, servizi e dotazioni in territorio rurale (F)
      • - Nuove infrastrutture della rete della mobilità (I)
      • - Adeguamento e miglioramento delle infrastrutture della rete della mobilità (I)

4. In riferimento agli Strumenti attuativi (piani e programmi) convenzionati e non decaduti (SAC) le corrispondenze alle "Zone territoriali omogenee" del DM 1444/68 sono contenute nella disciplina dei singoli strumenti attuativi di cui al successivo art. 86.

Art. 12. Perimetro del territorio urbanizzato, limite dei centri abitati e altri elementi identificativi

1. Il PO riporta con apposita simbologia e caratterizzazione grafica nelle cartografie del quadro progettuale i riferimenti generali al PS vigente ed in particolare lo schema di riferimento delle UTOE (di cui all'art. 17 della Disciplina di piano del PS) e il "Perimetro del Territorio urbanizzato" (di cui all'art. 12 della Disciplina di piano del PS), indicati ai soli fini delle verifiche di coerenza e conformità al PS vigente delle previsioni del PO, tenendo conto delle diverse proiezioni geometriche, delle caratteristiche aerofotogrammetriche, dei relativi ancoraggi topologici conseguenti al passaggio di scala e all'utilizzo di differenti basi cartografiche tra PS e PO, secondo le elaborazioni cartografiche allo scopo effettuate dallo stesso PO.

2. Il Perimetro del territorio urbanizzato costituisce il riferimento, non prescrittivo, per la delimitazione dei "centri abitati" in applicazione del vigente Codice della Strada da effettuare con apposito atto soggetto ad aggiornamento, anche tenendo conto dello stato e degli insediamenti a seguito dell'attuazione delle previsioni dello stesso PO e delle variazioni demografiche e socio-economiche intervenute.

Art. 13. Attuazione del PO, definizioni ed interventi urbanistici ed edilizi

1. Si definisce "Lotto urbanistico di riferimento" la porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni del PO. E' altresì considerata "Lotto urbanistico di riferimento" l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edifico o complesso edilizio medesimo. Vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell'edificio o complesso di edifici.

2. Si definisce "Resede di pertinenza" indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, l'area delimitata da un limite massimo ricompreso in un raggio di 50 mt. dall'impronta a terra determinata dalle murature portanti esterne dell'edifico o complesso di edifici, con esclusione dei manufatti accessori e/o pertinenziali. Per gli "edifici specialistici con funzioni non agricole" e per gli "Insediamenti del territorio rurale" di cui al Titolo III capo IV, il resede di pertinenza corrisponde invece alla perimetrazione appositamente indicata nelle cartografie di PO (QP.I. Quadro generale delle previsioni (cartografie in scala 1:2.000).

3. Con esclusione degli interventi concernenti i "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale" di cui all'art. 47 delle presenti norme, le previsioni del PO e le categorie di intervento si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" o del "Resede di pertinenza", come di seguito indicato per le diverse discipline di cui ai Titoli II, III, V e VI delle presenti Norme:

  • a) Nell'ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato" (di cui al successivo Titolo II), gli interventi si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, ricade all'interno di una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO.
  • b) Nell'ambito della " Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al successivo Titolo III) , gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (PPE) si attuano, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 77 della LR 65/2014, all'interno del "Resede di pertinenza".
  • c) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, dotazioni e servizi" (di cui al successivo Titolo V) gli interventi si attuano all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, coincide con una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO.
  • d) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Reti e nodi infrastrutturali e della mobilità" (di cui al successivo Titolo VI), gli interventi si attuano nell'area scoperta direttamente e funzionalmente relazionata alla struttura, impianto o infrastruttura, ovvero ai complementari edifici, manufatti ed opere d'arte. Tale area, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, corrisponde alla "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO, assimilabile, in ragione delle specifiche caratteristiche fisiche e morfotipologiche, al "lotto urbanistico di riferimento" o al "resede di pertinenza" come definiti alle precedenti lettere di questo stesso comma.

4. E' fatta salva la deroga al limite perimetrale indicato al precedente comma 3, lettera b) nel solo caso in cui la categoria di intervento della "Sostituzione edilizia" (cui all'art. 134 c. 1 let. l) LR 65/2014 e smi), ovvero della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (cui all'art. 134 c. 1 let. h) LR 65/2014 e smi - qualora ammessa dal PO per le singole "Zone" - sia condizione per il superamento di limiti alla trasformazione edilizia conseguenti a disposizioni o prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica sovraordinate. Tale deroga è concessa dal consiglio comunale sulla base di un progetto, corredato di appositi studi specialistici (idraulici e geomorfologici) di dettaglio che dimostrino il superamento dei suddetti limiti.

5. Ai fini del mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola ricadenti in territorio rurale, di cui al successivo art. 46, si definiscono altresì "Aree agricole di pertinenza" le superfici totali e i corrispondenti terreni o fondi agricolo - forestali, anche diversi e più estesi del "Resede di pertinenza", attribuiti catastalmente ad un edificio o complesso di edifici non più utilizzati a fini agricoli - come risultanti da atto pubblico o atto d'obbligo stipulato ai fini della deruralizzazione dell'edificio o complesso di edifici - per le quali sono obbligatoriamente da realizzare gli interventi di sistemazione ambientale previsti dalla LR 65/2014 e sulle quali gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale.

6. Il RE di cui all'art. 6 delle presenti norme, dà disposizioni circa il "resede di pertinenza" e dell'"area agricola di pertinenza", in applicazione della disciplina di cui al Titolo IV capo II della LR 65/14 e smi individuando:

  • - le indicazioni per il decoro e la cura degli spazi aperti costituenti il "resede di pertinenza" in ordine a tipologie delle recinzioni e degli arredi fissi, manutenzione degli spazi aperti e a comune, materiali da utilizzare, essenze vegetazionali da impiegare, modalità di esecuzione degli interventi urbanisti o - edilizi;
  • - le indicazioni per gli interventi di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza" in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 83 della LR 65/2014 con particolare riferimento per la manutenzione e il recupero delle strutture e le componenti riconosciute come Patrimonio territoriale dal PS vigente.

7. Fermo restando la disciplina e le categorie di intervento ammesse dal PO per le singole "Zone", il RE specifica ed articola in termini dimensionali, morfo-tipologici e funzionali, le caratteristiche degli "interventi pertinenziali", delle "Piscine ed impianti sportivi", dei volumi tecnici, delle installazioni e delle opere e delle strutture accessorie eventualmente realizzabili nei "Lotti urbanistici di riferimento" e nei "Resedi di pertinenza", nonché le indicazioni per la definizione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei manufatti di natura accessoria o pertinenziale "Privi di rilevanza edilizia" (di cui all'art, 137 della LR 65/2104), in relazione alle diverse categorie funzionali esistenti e/o insediabili (residenziale, artigianale - industriale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, turistico - ricettive).

8. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 3, le opere, gli interventi e le installazioni, comunque denominate, considerati "attività edilizia libera" ai sensi dell'articolo 136 della LR 65/2014 e con esclusione dei manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6 bis, della LR 3/1994 (di cui al successivo art. 47), sono sempre ammesse dal PO nel rispetto delle disposizioni definite per le diverse "Zone" dalle presenti Norme e dalle eventuali ulteriori disposizioni contenute nel RE.

9. Nei casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "sostituzione edilizia", e comunque in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, la consistenza dimensionale degli edifici è da calcolarsi a parità di "Volume totale o volumetria complessiva" legittima, come definiti dal Regolamento 39R/2018. Nei soli casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "sostituzione edilizia" di edifici e manufatti a destinazione funzionale industriale - artigianale e/o commerciale all'ingrosso, con contestuale mutamento di destinazione in altre categorie funzionali la consistenza dimensionale è invece da calcolarsi a parità di "volume virtuale" come definito dallo stesso Regolamento 39R/2018.

Art. 14. Monetizzazione degli standard urbanistici, degli interventi e delle misure

1. La "monetizzazione" consiste nella corresponsione di una somma di denaro, equivalente al valore economico degli standard urbanistici che l'interessato deve cedere gratuitamente al comune, nei casi in cui non risulti possibile la realizzazione degli stessi standard dovuti e per le sole fattispecie di seguito indicate.

2. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell'ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato", di cui al Titolo II e della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo III, nonché negli altri casi previsti dalle presenti Norme è ammessa la "monetizzazione", alle seguenti condizioni:

  • - nell'impossibilità accertata dall'Amministrazione Comunale di reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici o altri spazi pubblici da realizzare;
  • - qualora le aree a standard urbanistici proposte in cessione siano ritenute dal Comune non idonee, per inadeguatezza della localizzazione, per esiguità delle dimensioni e limitata capacità di accogliere gli spazi o le attrezzature, o perché valutate eccessivamente onerose in relazione ai costi di gestione e di manutenzione e comunque tali da non risultare idonee alle finalità di interesse pubblico cui sono preposte.

3. L'entità della "monetizzazione" è definita con apposito atto dall'amministrazione comunale tenendo conto del valore delle aree e del costo di realizzazione degli interventi. In assenza del suddetto atto, quale parametro di riferimento per la monetizzazione si assume il costo a mq dello spazio pubblico, corrispondente ad un costo unitario della superficie calcolato come somma:

  • - dei costi di realizzazione degli interventi e delle opere, desunti sulla base di un computo metrico tipo predisposto dall'ufficio tecnico comunale con prezzi desunti da quelli più recenti pubblicati sul BURT della Regione Toscana;
  • - del valore delle aree di cessione, desunti sulla base dei parametri indicati dall'Osservatorio valori immobiliari (OMI).

4. La monetizzazione è, in ogni caso, una facoltà riservata al Comune, che può concederla o meno, dopo aver accertato che l'attuazione delle previsioni e il progetto degli interventi di che trattasi garantiscano effetti positivi per il territorio interessato circostante anche in assenza degli spazi pubblici previsti dal PO.

5. In applicazione dell'art 63 comma 4 della LR 65/2014, la "monetizzazione" relativa all'edilizia residenziale sociale e/o pubblica è consentita per gli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica di cui allo stesso art. 63, comma 3, lettere a) e b), ritenuti di "modesta rilevanza", come definiti all'art. 21 comma 5 delle presenti Norme.

6. Gli importi riscossi dal Comune di Lucca ai sensi del presente articolo sono obbligatoriamente destinati all'acquisizione di spazi e aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche e servizi destinati al soddisfacimento di previsioni ed interventi concernenti gli standard urbanistici e, a tale scopo, è istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.

Capo IV Distribuzione e localizzazione delle funzioni

Art. 15. Operatività, contenuti generali e campo di applicazione

1. Fino all'eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale, il PO definisce la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui all'art. 98 della LR 65/2014.

2. Con riferimento a ciascuna "Zona" del PO, la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" individua e definisce:

  • a) le categorie funzionali ammesse;
  • b) le eventuali limitazioni all'insediamento di alcune sub-articolazioni delle stesse categorie funzionali, ovvero l'indicazione di esclusive sub articolazioni ammesse;
  • c) le eventuali limitazioni al mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente non rilevante all'interno della stessa categoria funzionale tenendo a riferimento la relativa sub articolazione;
  • d) i mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti soggetti a titolo abilitativo, comprese eventuali fattispecie nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili è ammesso in assenza di opere edilizie.

Art. 16. Categorie funzionali (destinazioni d'uso) degli immobili. Definizioni

1. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall'una all'altra delle seguenti "categorie funzionali" principali:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Al fine di una corretta applicazione della disciplina del presente capo ed in ragione del perseguimento di obiettivi specifici e disposizioni applicative del PS concernenti le attrezzature, i servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici, il PO suddivide formalmente la categoria funzionale principale denominata "Direzionale e di servizio", di cui al comma 1, nelle seguenti sub-categorie funzionali:

  • e.a) direzionale;
  • e.b) di servizio;

cui corrispondono separate indicazioni secondo quanto disposto al successivo comma 4. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall'una all'altra delle sub categorie funzionali sopra in elenco.

3. Al successivo art. 17 è definita, in forma esemplificativa e non esaustiva, l'articolazione delle suddette categorie funzionali principali in corrispondenti sub categorie funzionali ("destinazioni d'uso"), ritenute espressive e caratterizzanti le differenti attività e gli usi che si ritengono compatibili, complementari, assimilabili e/o che si ritiene possano essere svolti e praticati nell'ambito della medesima categoria funzionale principale.

4. Ferme restando le destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del PO e di quanto disposto al successivo comma 5, in ordine a divieti generali e a limitazioni per specifiche UTOE del PS, per ciascuna "Zona" il PO indica le "Categorie funzionali" ammesse.

5.In ragione degli esiti delle attività valutative di cui al successivo Titolo VIII Capo I e della Disciplina del PS vigente, in tutto il territorio comunale di Lucca è vietato:

  • - l'insediamento di "aziende a rischio di incidente rilevante", di cui al D.Lgs 334/1999, come da ultimo modificato dal D.Lgs 238/2005;
  • - l'insediamento di "Grandi strutture di vendita commerciali".

Art. 17. Categorie funzionali (destinazioni d'uso) degli immobili. Contenuti esemplificativi

1. Il PO elenca la seguente articolazione delle "categorie funzionali" principali in corrispondenti "sub categorie funzionali" (destinazioni d'uso) al fine di consentire la corretta applicazione della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni".

  • a) Residenziale. Comprende le abitazioni ordinarie ad uso di civile abitazione, permanenti e temporanee, le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - a.1) abitazioni di qualsiasi tipo e natura e relative pertinenze, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (case studio con destinazione prevalente abitativa, cohousing), residenze convenzionate, agevolate e sovvenzionate;
    • - a.2) abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni, case famiglia, alloggi per anziani o diversamente abili (anche "dopo di noi") con destinazione vincolata per convenzione (senza gestione autonoma), residence con destinazione e gestione vincolati;
    • - a.3) attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).
    • Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo delle aziende agricole, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.
  • b) Industriale e artigianale. Comprende le attività industriali e manifatturiere e le attività artigianali in genere, con i rispettivi uffici e gli spazi per le attività connesse alla produzione, come i laboratori di ricerca con i rispettivi uffici tecnici, amministrativi e commerciali; fabbriche, officine e autofficine, attività manutenzione e riparazione di macchinari in genere, comprendenti laboratori, mense e spazi espositivi connessi, foresterie a servizio delle attività industriali e artigianali non costituenti unità immobiliari autonome. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - b.1) produzione industriale di beni o servizi oppure di trasformazione, lavorazione e produzione di beni, anche alimentari e zootecnici e forestali; laboratori artigiani, imprese di trasformazione e produzione di materiali e prodotti per l'edilizia;
    • - b.2) officine, meccanici e carrozzerie, di riparazione, manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto e veicoli, autodemolizione o stoccaggio e trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili;
    • - b.3) magazzini, locali di deposito, spazi espositivi, residenze di guardianaggio, immobili pertinenziali o accessori all'attività artigianale e industriale;
    • - b.5) laboratori, officine, botteghe ed attività artigianali, anche con vendita diretta al dettaglio di beni, prodotti e servizi, esercitate in spazi che contemplano comunque e in via prevalente la produzione, tra le quali:
      • - b.5.1.) falegnameria e lavorazione del legno, fabbri e lavorazione del ferro, impiantistica elettrica e termoidraulica, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili;
      • - b.5.2.) produzione di beni artistici, oreficerie e lavorazione di metalli preziosi, laboratori di ceramica laboratori d'arte, attività di restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio artistico, architettonico, bibliografico o archivistico; sartoria artigianale, tappezzeria, vetraio, corniciaio;
    • - b.6) piazzali e depositi di materiali e altri prodotti di lavorazione e produzione;
    • - b.7) attività di rottamazione e/o recupero beni durevoli, conferimento, stoccaggio, trattamento, lavorazione e smaltimento di materiali e rifiuti;
    • - b.8) corrieri, servizi per la logistica, la spedizione e l'autotrasporto, attività di noleggio e leasing operativo di veicoli, macchinari e merci ingombranti in genere, con esposizione, custodia e/o consegna sul posto;
    • - b.9) attività estrattive, di lavorazione e trasformazione dei prodotti lapidei;
    • - b.10) lavorazione delle terre e dei minerali (con esclusione del trattamento dei rifiuti);
    • - b.11) produzione di software e altri prodotti informatici.
    • - b.12) servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.);
  • c) Commerciale al dettaglio. Comprende le attività commerciali e i pubblici esercizi, mercati, negozi, supermercati, attività al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande, impianti per la distribuzione di carburanti, gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della LR 62/2018 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - c.1) commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita (oltre 1.500 mq Sv);
    • - c.2) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita alimentari (tra 300 e 1.500 mq Sv);
    • - c.3) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita non alimentari (tra 300 e 1.500 mq Sv);
    • - c.4) commercio al dettaglio (inferiore a 300 mq) in esercizi di vicinato di prodotti alimentari;
    • - c.5) attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, osterie, mense);
    • - c.6) esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari (articoli e beni di vario genere e merceologia);
    • - c.7) esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, di cui all'art. 28 della LR 62/2018 e smi (concessionari autoveicoli, motocicli e simili), se non superano i limiti dimensionali stabiliti per gli esercizi di vicinato, in applicazione della riduzione delle superfici di vendita da calcolare secondo quanto previsto dalle norme regionali;
    • - c.8) magazzini, locali deposito spazi espositivi pertinenziali all'attività commerciale.
    • - c.9) impianti per la distribuzione dei carburanti, comprensivi dei servizi integrativi e complementari alle stazioni e le attività indicate dalla regolamentazione in materia;
    • - c.10) farmacie e vendita al dettaglio di prodotti e beni igienici e sanitari;
    • - c.11) servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.);
    • - c.12) attività di noleggio di beni, strutture e strumenti (supporti registrati audio, video e videogiochi, biciclette, auto e moto);
    • - c.13) vendita al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio;
    • - c.14) mercati;
    • - c.15) botteghe anche artigiane con prevalente vendita diretta al dettaglio di prodotti e/o servizi (sartorie, pelletterie, ricamo, gioielleria, oreficeria, ceramica, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, panetterie, rosticcerie);
  • d) Turistico - ricettiva. Comprende le strutture ricettive alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici e le strutture extra-alberghiere, ai sensi della LR 86/2016 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - d.1) ospitalità alberghiera, ovvero alberghi, pensioni, residenze turistico - alberghiere, motel, condhotel, alberghi diffusi;
    • - d.2) ospitalità extralberghiera, ovvero case per ferie, ostelli per la gioventù a gestione privata, rifugi escursionistici, bivacchi fissi e quant'altro indicato nella normativa di settore;
    • - d.3) campeggi comprensivi delle relative attrezzature di servizio (uffici, spaccio, bar/ristorante) ed aree sosta attrezzate, aree di sosta per autocaravan con dotazioni di servizio;
    • - d.4) villaggi turistici, parchi vacanze, camping village e resort;
    • Le strutture turistico-ricettive possono comprendere bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, locali e sale wellness - SPA, sale congressi e aule e spazi attrezzati per attività formative, sempre se inseriti all'interno del complesso degli immobili e senza gestione autonoma.
  • e) Direzionale e di servizio. Comprende le attività direzionali, le attività di servizio alle imprese e alle persone e le strutture specializzate per servizi privati.
  • In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la sub- categoria e.a) direzionale:
    • - e.a.1) attività quali banche, assicurazioni, immobiliari, attività di intermediazione, sedi di società private in genere, servizi di supporto alle imprese; servizi privati per la formazione, scuole private, centri di ricerca, incubatori d'impresa; uffici privati in genere, studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionali; agenzie varie: di viaggi, di pulizia, di servizi postali; autoscuole, onoranze funebri, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, servizi per lo spettacolo, box office;
    • - e.a.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata quali case di riposo, case di cura, diurni e notturni residenze protette e sanitarie assistite, cliniche private, centri medici, laboratori di analisi, centri fisioterapici, ambulatori medici, veterinari;
    • - e.a.3) uffici professionali ed imprenditoriali, incubatori di impresa;
    • - e.a.4) servizi ricreativi e per la cura, palestre e centri per il fitness e per la pratica sportiva, SPA, piscine, scuole di danza, sale da ballo e discoteche, sale da gioco e sale scommesse, istituti di bellezza, centri benessere;
    • - e.a.5) servizi di ospitalità temporanea diversi dalle attività ricettive e dalle residenze, con prevalente funzione di servizio, quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali dotati di servizi a comune e foresterie;
    • - e.a.6) servizi privati di interesse sociale e culturale, sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive e ludico - ricreative;
    • - e.a.7) autorimesse, garage e parcheggi privati, con attività di affitto di posti auto e simili, servizi di autotrasporto di merci e di persone.
    • In particolare per la categoria e.b) di Servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - e.b.1) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l'istruzione di base, l'educazione e la formazione (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo), istruzione superiore, universitaria e di alta formazione, centri di ricerca e sviluppo;
    • - e.b.2) servizi, impianti, strutture e attrezzature di interesse comune, di tipo amministrativo, istituzionale (dello stato, della regione, delle province e dei comuni), religiose e di culto, per pubblici servizi, poste, per l'esercito e polizia, vigili del fuoco, protezione civile, ecc.;
    • - e.b.3) servizi, impianti, strutture e attrezzature culturali: musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, spazi per mostre ed esposizioni e fiere;
    • - e.b.4) servizi, impianti, strutture e attrezzature sociali: centri sociali, spazi e attività associative, centri ricreativi, oratori, ludoteche, centri polivalenti, mense, dormitori ed altre attività di assistenza alle utenze disagiate e deboli, servizi di soccorso, misericordie e pubbliche assistenze;
    • - e.b.5) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l'assistenza sanitaria (ospedali, centri di assistenza, servizi ambulatoriali e sociali connessi, obitori, distretti socio - sanitari, pronto soccorso e assistenza di base;
    • - e.b.6) servizi, impianti, strutture e attrezzature sportive e per il gioco di livello generale o di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport dilettantistico o agonistico;
    • - e.b.7) verde attrezzato, parchi urbani, giardini, pubblici o di uso pubblico, spazi attrezzati per il gioco, spazi e attrezzature didattiche all'aperto, di osservazione dell'ambiente naturale, per lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto, orti e boschi sociali ed urbani;
    • - e.b.8) servizi, impianti, strutture e attrezzature tecnici e tecnologici a rete e relative dotazioni territoriali (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, servizi tecnologici, servizi innovativi);
    • - e.b.9) infrastrutture, strutture e spazi della rete della mobilità, compreso attrezzature, servizi, uffici di supporto al trasporto pubblico locale, alla gestione e manutenzione della rete stradale e relativi spazi, attività ed edifici pertinenziali (stazioni e fermate ferroviarie, autostazione, terminal bus, caselli autostradali;
    • - e.b.10) piazze, slarghi e altri spazi aperti pubblici, infrastrutture e strutture per la mobilità lenta compresi le piste e gli itinerari ciclo - pedonali all'interno delle aree urbane;
    • - e.b.11) parcheggi e aree di sosta pubblici o di uso pubblico;
    • - e.b.12.) servizi di tipo igienico sanitario: cimiteri e attrezzature tecnologiche ad essi connessi comprensivi dei cimiteri per gli animali di affezione.
    • Gli spazi, le attrezzature, le dotazioni e i servizi pubblici o di uso pubblico e collettivo ricompresi nella sub categoria e.b. concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68.
  • f) Commerciale all'ingrosso e depositi. Comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - f.1) commerciale all'ingrosso di materie prime, prodotti per l'agricoltura e dell'agricoltura, prodotti alimentari, beni di consumo, macchine ed attrezzature, ecc.), compresa esposizione di merci e/o materiali, all'aperto e/o al coperto, e i relativi uffici;
    • - f.2) depositi, magazzini, rimessaggi, stoccaggio e ricovero merci, materiali, veicoli e manufatti., comprensivi dei relativi uffici, esposizione di merci ingombranti all'aperto (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi e attrezzature da giardino.
  • g) Agricola e funzioni connesse. Comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - g.1) attività di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio di prodotti agro-alimentari e silvo-pastorali;
    • - g.2) agriturismo e altre attività agro-turistico-ricettive in area agricola ammesse per legge di cui alla LR 30/2003 (agricampeggio, agriospitalità, enoturismo, fattorie didattiche, somministrazione pasti, alimenti e bevande, ecc.);
    • - g.3) spazi, strutture e attività per la vendita e consumazione diretta di prodotti agricoli e agro-alimentari (filiera corta) direttamente connessi con l'attività agricola professionale;
    • - g.4) attività agricole amatoriali e allevamento non professionale di animali da cortile.

2. L'elenco precedentemente riportato non è da considerarsi esaustivo: altri usi ed attività non direttamente citate ed elencate devono essere ricondotte alla categoria funzionale principale secondo il criterio dell'analogia.

3. Nelle suddette destinazioni d'uso debbono anche intendersi comprese le attività e gli usi complementari e secondari, anche ai sensi di specifiche norme di settore, benché afferenti ad altre categorie funzionali, purché strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività prevalente e principale ed aventi spazi accessori ad esse collegate e/o correlate.

Art. 18. Mutamento di destinazione d'uso degli immobili. Disposizioni generali

1. La destinazione d'uso di un edificio o di una unità immobiliare è quella stabilita ai sensi dell'art. 23 ter del dPR 380/2001.

2. Sono da ritenersi compatibili con la "Categoria funzionale" ammessa dal PO per ogni singola "Zona", in riferimento ad ogni singola unità immobiliare, le destinazioni d'uso strumentali e accessorie purché non eccedenti il 30% della Superficie Utile (SU) dello stesso edificio o unità immobiliare. Superfici strumentali e accessorie superiori a quelle precedentemente indicate sono ammesse sulla base di motivate ragioni e comunque non oltre 50% della superficie utile (SU) dell'edificio o unità immobiliare.

3. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, il mutamento di destinazione d'uso, è subordinato in funzione degli interventi urbanistico edilizi da realizzare, alla definizione di Titoli abilitativi (PdC, SCIA, CILA), nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla legislazione e dalla regolamentazione regionale vigente.

4. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso, resta fermo il rispetto delle caratteristiche di agibilità richieste per la nuova destinazione d'uso.

5. Ai sensi dell'art. 99 comma 3 della LR 65/2014, sono tra loro assimilabili le seguenti categorie funzionali:

  • a) "Industriale - artigianale" e "Commerciale all'ingrosso e depositi", nelle seguenti "Zone":
    • - Tessuti a proliferazione produttiva (mista) lineare lungo strada (D1);
    • - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D3)
    • - Insule ed insediamenti produttivi a carattere puntuale (D4)
  • b) "Commerciale al dettaglio" e "Direzionale e di servizio", nelle seguenti "Zone":
    • - Aree prevalentemente forestali (E1);
    • - Aree prevalentemente agricole della piana (E2);
    • - Aree prevalentemente agricole della collina (E3);
    • - Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4);
    • - Aree agricole periurbane della piana (E5);
    • - Aree agricole intercluse (E6);
    • - Aree umide, fluviali e perifluviali (E7)
    • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac);
    • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
    • - Nuclei rurali di impianto storico (Ns);
    • - Nuclei rurali di matrice storica (Nm).

6. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per i mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti, in assenza di opere edilizie sono calcolati in analogia agli oneri previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia

Art. 19. Disciplina e disposizioni di dettaglio per specifiche "Zone"

1. Relativamente agli "Insediamenti storici", la Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, si completa con le disposizioni normative di dettaglio contenute nell'elaborato QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici. In particolare per le seguenti "Zone":

  • - "Città antica entro il perimetro delle mura" (A1);
  • - "Centri di antica formazione" (A3),
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns),

la suddetta disciplina definisce in dettaglio le "categorie funzionali" principali ammesse, nonché i casi, le condizioni e le modalità per il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, con specifico riferimento alle diverse classificazioni morfotipologiche individuate dal PO.

2. Relativamente al PEE ricadente in territorio rurale, la Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, si completa con le disposizioni normative di dettaglio di cui all'art. 47 delle presenti Norme. In particolare il PO definisce:

  • - le condizioni e le modalità per il mutamento di destinazione d'uso degli "edifici sparsi e/o isolati" a destinazione d'uso agricola, tenendo conto delle limitazioni e condizioni poste dagli art.li 81, 82 e 83 della LR 65/2104 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016 e con specifico riferimento alle diverse classificazioni morfotipologiche individuate dal PO;
  • - le condizioni e le modalità per il mutamento di destinazione d'uso degli "edifici sparsi e/o isolati" a destinazione d'uso diversa da quella agricola, con specifico riferimento alle diverse classificazioni morfotipologiche e/o funzionali individuate dal PO.

Capo V Disposizioni generali concernenti gli insediamenti residenziali

Art. 20. Dimensione minima delle Unità immobiliari (UI) residenziali

1. Il PO, con riferimento alla sola categoria funzionale "residenziale", stabilisce le seguenti dimensioni minime delle Unità Immobiliari (UI) residenziali (alloggi) da applicarsi in qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente (PEE) comprendente frazionamento delle UI esistenti, aumento delle UI esistenti (accorpamento) e cambio d'uso urbanisticamente rilevante, ivi compreso il mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere, nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato" (di cui al successivo Titolo II), della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al successivo Titolo III). In particolare l'aumento di unità immobiliari (UI) residenziali (frazionamento) o l'aumento della consistenza delle UI esistenti (accorpamento) o cambio d'uso urbanisticamente rilevante, ivi compreso il mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere - qualora specificatamente ammessi dal PO per le singole "Zone" - devono rispettare le seguenti superfici minime, espresse secondo il parametro della "Superficie utile" (Su):

Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato:

Insediamenti storici (A)
Città antica entro il perimetro delle mura (A1)Secondo quanto disposto in dettaglio nell'elaborato "QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici"
Citta pianificata oltre il perimetro delle mura" (A2)UI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su)
Centri di antica formazione" (A3) Secondo quanto disposto in dettaglio nell'elaborato "QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici"
Agglomerati di matrice storica (A4)UI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su), ad eccezione dell'"Edificato di impianto storico. Edilizia caratterizzante" la cui UI minima corrisponde alle dimensioni minime indicate all'art. 3 del DM 5 luglio 1975 o come definita dal RE.
Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac)UI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su) ad eccezione dell'"Edificato di impianto storico. Edilizia caratterizzante" la cui UI minima corrisponde alle dimensioni minime indicate all'art. 3 del DM 5 luglio 1975 o come definita dal RE.
Edificato puntuale di impianto storico (Ap)UI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su).
Opifici e manifatture di impianto storico e interesse testimoniale (Ao)UI non inferiore a mq. 70 di Superficie utile (Su).
Tipi insediativi di valore storico - documentale (ville) (Av):UI non inferiore a mq. 70 di Superficie utile (Su).
Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente residenziali e miste (B)
Tessuti degli isolati chiusi, della città pianificata e compatta (B1)UI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su)
Tessuti degli insediamenti sfrangiati e dei contesti marginali (B2)UI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su)
Tessuti delle commistioni di impianto tra storico e contemporaneo (B3)UI non inferiore a mq. 70 di Superficie utile (Su)
Tessuti radi ad alto gradiente verde delle lottizzazioni isolate ed estensive (B4)UI non inferiore a mq. 80 di Superficie utile (Su)
Altre "Zone" del territorio urbanizzato
PEE ricadente in altre "Zone" diverse da quelle precedentemente elencate del territorio urbanizzato UI non inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su) Nei casi in cui la formazione delle UI sia conseguente alle categorie di intervento di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", "sostituzione edilizia" o "ristrutturazione urbanistica" la Superficie utile (Su) non potrà essere inferiore a mq. 60

Disciplina degli insediamenti esistenti. Territorio Rurale:

Insediamenti del territorio rurale (N)
Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)UI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su), ad eccezione dell'"Edificato di impianto storico. Edilizia caratterizzante" la cui UI minima corrisponde alle dimensioni minime indicate all'art. 3 del DM 5 luglio 1975 o come definita dal RE.
Nuclei rurali di impianto storico (Ns)Secondo quanto disposto in dettaglio nell'elaborato "QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici",
Nuclei rurali di matrice storica (Nm)UI non inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su)
Tipi insediativi di valore storico - documentale (ville) (Nv)UI non inferiore a mq. 70 di Superficie utile (Su)
Grandi strutture architettoniche isolate (Ng)UI non inferiore a mq 70, fermo restando le limitazioni di cui al successivo art. 62
Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale, ricadente indifferentemente in;
  • - Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale e paesaggi di valore (P)
  • - Aree agricole e forestali (E)
Edificato puntuale di impianto storico (Ap)UI non inferiore a mq. 65 di Superficie utile (Su).
Edifici sparsi e/o isolati di recente formazioneUI non inferiore a mq. 65 di Superficie utile (Su)
Edifici specialistici e con funzioni non agricole in territorio rurale (Es)Non ammesso dal PO il frazionamento delle UI residenziali esistenti
PEE ricadente in altre "Zone" diverse da quelle precedentemente elencate del territorio rurale UI non inferiore a mq. 45 di Superficie utile (Su) Nei casi in cui la formazione delle UI sia conseguente alle categorie di intervento di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", "sostituzione edilizia" o "ristrutturazione urbanistica" la Superficie utile (Su) non potrà essere inferiore a mq. 65

Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)
Aree dequalificate di recupero e rinnovo urbano (Uq)UI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su).

2. Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", le dimensioni e il numero delle UI residenziali ammissibili sono disciplinati nelle relative "schede norma" di cui all'elaborato QP.IV.b. "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".

3. Le dimensioni e il numero delle UI indicate al precedente comma 2 possono essere derogate nei soli casi in cui il proponente, mediante convenzione, si impegni alla realizzazione di edilizia residenziale sociale e/o convenzionata in alternativa a quella privata (a libero mercato). In questo caso la dimensione minima non potrà comunque essere inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su).

4. Salvo quanto disposto al presente articolo, in tutti gli altri casi la dimensione delle unità immobiliari (UI residenziali) non potrà comunque essere inferiore a mq 65 di Superficie utile (Su).

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o sociale:

  • - da realizzarsi mediante intervento di iniziativa pubblica, per i quali si applicano le dimensioni minime stabilite dalle norme regionali in materia;
  • - da realizzarsi mediante l'applicazione delle politiche per la casa, di cui all'art. 63 della LR 65/2014, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 24 delle presenti Norme.

Art. 21. Attuazione delle "Politiche per la casa". Definizioni e Norme applicative

1. Preso atto che il Comune di Lucca è classificato dalla Regione Toscana tra quelli "ad elevata tensione abitativa", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 63 della LR 65/2014, l'alloggio sociale e/o pubblico costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi del DM 1444/68 (di cui agli art.li 10 e 11 delle presenti Norme), da assicurare mediante la cessione gratuita di unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le apposite disposizioni normative di seguito riportate.

2. In applicazione dell'art 63 commi 2 e 3 della LR 65/2014, i proprietari degli immobili interessati da previsioni di nuovi insediamenti e da interventi di ristrutturazione urbanistica comprendenti la categoria funzionale residenziale ed in particolare i soggetti proponenti l'attuazione delle previsioni di trasformazione urbanistico-edilizia di cui al successivo Titolo VII, esclusivamente riferiti alle seguenti "Zone":

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)

  • - Aree degradate e dequalificate di recupero e rigenerazione urbana (Ur);
  • - Aree inutilizzate di riqualificazione e valorizzazione urbana (Uv);

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)

  • - Aree per nuove funzioni e nuovi insediamenti produttivi o specialistici (Rp)
  • - Aree per l'ampliamento di funzioni ed insediamenti produttivi o specialistici (Rf)
  • - Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr);

sono obbligati a realizzare e cedere al Comune una quota parte pari al 5% della "Superficie edificabile" (SE) residenziale.

3. La suddetta superficie edificabile (SE), su richiesta del proponente, ma ad esclusiva valutazione del Comune, può essere anche assicurata mediante la cessione in permuta di immobili già esistenti anche in Zone diverse, comunque in perfetto stato di manutenzione e della superficie edificabile residenziale non inferiore a quella dovuta.

4. In applicazione dell'art 63, comma 4 della LR 65/2014, la "monetizzazione" alternativa alla cessione dell'edilizia residenziale sociale e/o pubblica, è consentita per i soli interventi ritenuti di "modesta rilevanza" aventi dimensionamento complessivo, inferiore a 1.000 mq di superficie edificabile (SE).

5. La "monetizzazione" e la conseguente corresponsione di oneri aggiuntivi di urbanizzazione, di cui all'art. 63, comma 3, lettera c), è altresì dovuta in caso di nuova edificazione a destinazione turistico-ricettiva extralberghiera o grandi strutture di vendita.

6. Le modalità di determinazione dell'ammontare e di corresponsione della "monetizzazione", sono definite nell'apposito regolamento di cui all'art. 14 delle presenti Norme.