QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 5. Piani attuativi e progetti unitari convenzionati

1. Le presenti Norme definiscono le previsioni e gli interventi urbanistico-edilizi riferiti alle diverse "Zone" del PO specificatamente soggette alla preventiva formazione di Piani Attuativi (PA) e Progetti Unitari Convenzionati (PUC), Permessi di costruire convenzionati (PdC convenzionati), Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), secondo le procedure e le modalità indicate dal TUED e dalla Legge Regionale.

2. I Piani attuativi (PA), i Progetti Unitari Convenzionati (PUC) e i PdC convenzionati comportanti l'aumento dei carichi urbanistici che richiedano il conseguente potenziamento e/o l'adeguamento delle reti del "Servizio Idrico Integrato" regionale, nell'ambito del procedimento di approvazione e comunque prima della definitiva approvazione, sono inviati all'Autorità Idrica Toscana (AIT) e al soggetto gestore per l'espressione del parere di fattibilità di rispettiva competenza, in relazione alla disponibilità di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue, ai sensi della legislazione e pianificazione settoriale vigente in materia di tutela delle risorse idriche.

Art. 6. Regolamento edilizio e altri strumenti regolativi comunali

1. Le Norme del PO prevalgono sulle disposizioni normative del Regolamento Edilizio (RE) di cui all'art. 106 della LR 65/2014 e all'art. 4 del DPR n. 380/2001.

2. Il RE, oltre a quanto indicato dalla legislazione richiamata al precedente comma 1, secondo le diverse "Zone" individuate dal PO, definisce specifiche prescrizioni con riferimento a:

  • - il decoro e la cura degli spazi aperti pertinenziali degli "insediamenti storici" e dei "Nuclei rurali";
  • - il decoro e la cura degli spazi aperti pertinenziali delle "Urbanizzazioni recenti prevalentemente residenziali o produttive";
  • - il decoro e la cura dei "resedi di pertinenza" e delle "aree agricole di pertinenza".

3. Nel RE, ovvero con apposito regolamento comunale, si definiscono altresì le disposizioni normative in materia di contributi concernenti il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (secondo quanto disposto dal Titolo VII, Capo I della LR 65/2014), nonché in materia di "monetizzazione" di standard urbanistici ed altri interventi ed opere di interesse pubblico o generale eventualmente previsti dal PO (secondo quanto disposto al successivo art. 14).

Art. 7. Piani e programmi comunali di settore

1. In relazione al "Piano comunale di classificazione acustica" (PCCA), il PO definisce specifiche indicazioni metodologiche, operative e attuative, contenute in allegato al Rapporto Ambientale di VAS, di cui al successivo art. 100, al fine di assicurare la compatibilità acustica delle previsioni di PO, con particolare riferimento a quelle concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al successivo Titolo VII.

2. In relazione al "Piano di protezione civile", il PO recepisce e fa proprie le indicazioni concernenti la localizzazione di spazi, attrezzatture ed infrastrutture funzionali all'attuazione del piano medesimo e fornisce altresì specifiche indicazioni metodologiche, operative e attuative, contenute in allegato alle "Indagini di fattibilità idrogeologica e sismica", di cui al successivo art. 102;

3. Gli altri strumenti di programmazione settoriale e i regolamenti di settore, comunque denominati, aventi influenza od effetti di natura territoriale, sviluppano e specificano le disposizioni contenute nella disciplina del PO, garantendo il coordinamento e la coerenza tra finalità ed obiettivi definiti dalla pianificazione urbanistica e le corrispondenti azioni settoriali.

4. Le presenti Norme definiscono inoltre la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui all'art. 98 della LR 65/2014.

5. Il PO reca le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, secondo quanto disposto al Titolo VIII, Capo II, art. 107, nonché nell'elaborato denominato QC.Sb. Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano.

Art. 8. Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Standard urbanistici

1. Negli interventi di "Ristrutturazione urbanistica" e "Sostituzione edilizia" comportanti la trasformazione di superficie edificabile (o edificata) superiore a 800 mq, da realizzarsi in attuazione delle disposizioni della "Disciplina degli insediamenti esistenti", comportanti contestuale mutamento di destinazione d'uso e frazionamento delle UI esistenti, occorre reperire, attraverso un Permesso di Costruire convenzionato (PdC), la dotazione minima di spazi pubblici di cui al DM 144 4/68, da misurarsi sulla base degli abitanti insediabili ai sensi dell'art. 41 quinquies e sexies della L 1150/42 e smi.

2. Ai fini del calcolo degli abitanti insediati o insediabili dovuti per la funzione residenziale, si assume che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di Superficie edificabile (o edificata) pari a circa 80 mc vuoto per pieno.

3. Per le zone omogenee classificate A e B i parametri e le corrispondenti dotazioni minime di spazi pubblici di cui al precedente comma 2 sono ridotte nella misura del 50%. Resta altresì fermo quanto disposto in ordine alla eventuale "monetizzazione" di cui al successivo art. 14.

Art. 9. Disciplina delle trasformazioni. Standard urbanistici e ulteriori misure

1. Il PO al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 21 e 22 della Disciplina di Piano del PS vigente, definisce specifiche prescrizioni per la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione, dotazioni territoriali e standard urbanistici, finalizzate alla qualità degli insediamenti e delle trasformazioni, poste a carico del proponente l'attuazione di previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al Titolo VII delle presenti Norme, riferite in particolare alle seguenti "Zone":

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)

  • - Aree inutilizzate di riqualificazione e valorizzazione urbana (Uv);
  • - Aree degradate e dequalificate di recupero e rigenerazione urbana (Ur);

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)

  • - Aree per nuovi insediamenti produttivi o specialistici (Rp);
  • - Aree per l'ampliamento di funzioni ed insediamenti produttivi o specialistici (Rf);
  • - Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr);

2. In particolare il PO per le previsioni di cui al precedente comma 1, sulla base di quanto disposto e prescritto per ogni singola "Zona" nelle presenti Norme e nelle relative "Schede norma", di cui all'elaborato QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", definisce una o più delle seguenti "Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione" (prescrizioni):

  • - 2.1. Urbanizzazioni primarie, concernenti la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la superficie territoriale della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal PO alla formazione di opere di urbanizzazione primaria (viabilità, servizi e reti di distribuzione, gestione e smaltimento di risorse: acqua, luce, gas, reflui, rifiuti, energia, ecc.).
  • - 2.2. Standard urbanistici e spazi pubblici, concernenti la cessione gratuita al Comune e l'eventuale contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la superficie territoriale della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal PO alla formazione di standard urbanistici e/o di spazi pubblici e di uso pubblico (verde, parcheggi, attrezzature, ecc.), ovvero di opere di urbanizzazione secondaria, anche eccedenti gli standard minimi di cui al DM 1444/68.
  • - 2.3. Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici, concernenti la contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti di interventi ed opere di corretto inserimento paesaggistico e/o di qualificazione ambientale delle trasformazioni, da realizzarsi sia sulle aree e/o gli immobili da cedere gratuitamente al comune indicati alle precedenti linee, sia sulle aree e/o gli immobili che rimangono di proprietà privata.

3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 63 della LR 65/2014, preso atto che il Comune di Lucca è classificato dalla Regione Toscana tra quelli "ad elevata tensione abitativa", è sempre previsto dal PO l'ulteriore "onere aggiuntivo" concernente le realizzazione e cessione gratuita al Comune (quale standard urbanistico a destinazione vincolata) di quota parte della "superficie edificabile" (o edificata) residenziale, prevista per ogni singola "Zona" di cui al precedente comma 1, da destinarsi in via esclusiva all'edilizia residenziale sociale e pubblica, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21 delle presenti Norme.

4. La realizzazione delle previsioni concernenti le "Zone" per le quali sono indicate le prescrizioni di cui ai precedenti commi, presuppone la redazione di uno strumento attuativo (PA o PUC), comprensivo della stipula della stipula della relativa convenzione a norma di legge, o di un titolo abilitativo diretto convenzionato. Il rilascio o l'efficacia dei conseguenti titoli abilitativi è subordinato alla sottoscrizione e trascrizione della convenzione con la quale sono definite le modalità di intervento ed esecuzione delle opere e sono al contempo effettuate le permute o cessioni immobiliari tra il comune ed i soggetti aventi titolo. Il Comune può sempre richiedere idonee garanzie finanziarie ed assicurative da prevedere contestualmente alla stipula della convenzione.

5. Restano valide le modalità di scomputo dei "contributi" (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) eventualmente dovuti. Fermo restando l'eventuale cessione e/o permuta di beni ed immobili, lo scomputo è da applicarsi al solo costo di realizzazione degli interventi o delle opere.

6. In assenza di PA, PUC o titolo abilitativo diretto convenzionato, qualora il Comune, per motivi di interesse pubblico, intenda procedere alla realizzazione anticipata degli spazi pubblici previsti nell'elaborato QP. IV.b. "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", paragrafo b) Caratteri generali e identificativi della previsione con valore prescrittivo, può procedere all'esproprio delle aree per l'esecuzione delle opere mediante intervento diretto di iniziativa pubblica. In questo caso i proprietari che metteranno gratuitamente a disposizione le aree per la realizzazione delle opere pubbliche (con la relativa cessione o equivalente forma giuridica), rimarranno titolari dei diritti edificatori o di trasformazione, corrispondenti ai parametri urbanistici specificatamente indicati per le diverse "Zone" nelle relative "Schede norma" di cui all'elaborato QP.IV.b. "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche". In questo caso, ove non sia necessaria la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, l'intervento potrà essere effettuato mediante titoli abilitativi diretti, senza necessaria previa approvazione di un PA, di un PUC o di un PdC convenzionato. In assenza di cessione bonaria l'esecutore dell'intervento dovrà corrispondere all'Amministrazione, a titolo di monetizzazione per gli standard non realizzati, ai sensi dell'art. 14 delle presenti NTGA, un importo non inferiore all'indennità di espropriazione corrisposta.

Art. 10. Deroghe espressamente applicabili al DM 1444/68 (ai sensi dell'art. 140 LR 65/2014)

1. Le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all'art. 140 comma 1, della LR 65/2014 e all'art. 2 bis del TUED, sono applicabili relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia previsti nelle seguenti "zone", di cui al successivo art. 11 delle presenti norme:

  • - Insediamenti storici (A)
    • - Città antica entro il perimetro delle mura (A1)
    • - Citta storica pianificata oltre il perimetro delle mura (A2)
    • - Centri di antica formazione (A3)
    • - Agglomerati di matrice storica (A4)
    • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac)
    • - Edificato puntuale di impianto storico e/o di valore documentale (Ap)
    • - Opifici e manifatture di impianto storico e interesse testimoniale (Ao)
  • - Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente residenziali e miste (B)
    • - Tessuti degli isolati chiusi, della città pianificata e compatta (B1)
    • - Tessuti degli insediamenti sfrangiati e dei contesti marginali (B2)
    • - Tessuti delle commistioni di impianto tra storico e contemporaneo (B3)
  • - Insediamenti del territorio rurale (N)
    • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
    • - Nuclei rurali di impianto storico (Ns)
    • - Nuclei rurali di matrice storica (Nm)
  • - Attrezzature pubbliche e di interesse generale (F)
    • - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione e l'educazione (F3) (esistenti e di progetto)
    • - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)
  • - Poli specializzati per le funzioni prevalentemente pubbliche e sovracomunali (S)
    • - Polo di via delle Tagliate (S1)
    • - Polo di S. Filippo e del S. Luca (S2)
    • - Polo di S. Anna (viale Luporini) (S3)
    • - Polo di Sorbano (Parco Urbano dell'Innovazione) (S4)

2. Sono altresì espressamente applicabili le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all'art. 140 commi 2 e 3 della LR 65/2014 alle categorie di intervento realizzabili nei piani attuativi (PA) e nei progetti unitari convenzionati (PUC) formati in attuazione delle previsioni concernenti le seguenti "zone", di cui al successivo art. 12 delle presenti norme:

  • - Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)
    • - Aree degradate e dequalificate di recupero e rigenerazione urbana (Ur)
    • - Aree inutilizzate di riqualificazione e valorizzazione urbana (Uv)
    • - Opifici e manifatture di impianto storico e interesse testimoniale (Ao)
    • - Aree dequalificate di recupero e rinnovo urbano (Uq)
  • - Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)
    • - Aree per nuove funzioni e nuovi insediamenti produttivi o specialistici (Rp)
    • - Aree per l'ampliamento di funzioni ed insediamenti produttivi o specialistici (Rf)
    • - Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr)

3. Per le zone omogenee denominate "Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente produttive o specialistiche" (D) le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui agli all'art. 140 commi 5 e 6 della LR 65/2014, sono riconosciute dal Consiglio Comunale, caso per caso, se attinenti all'interesse pubblico, sulla base di apposita relazione di fattibilità tecnica ed economica, in quanto finalizzate al mantenimento delle attività produttive ed all'incremento dell'occupazione.