QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 11. Articolazione territoriale in "Zone" (zonizzazione) e "zone territoriali omogenee"

1. Il PO articola l'intero territorio comunale in "Zone" - comprendenti, aree, manufatti, opere, edifici e corrispondenti spazi pertinenziali, spazi aperti e inedificati - a cui corrisponde la specifica disciplina urbanistica e le corrispondenti disposizioni normative di cui ai successivi Titoli II, III, IV, V, VI e VII.

2. Le "Zone" sono indicate e rappresentate con apposita simbologia e caratterizzazione grafica - a cui corrisponde specifica campitura e colorazione dell'areale individuato e del suo conseguente perimetro, nonché univoco codice alfanumerico - nelle carte del "Quadro generale delle previsioni" (QP.I) in scala 1.2.000 e nel "Quadro di dettaglio delle previsioni: Città antica, centri e nuclei storici" (QP.II) in scala 1:1.000

3. Con riferimento alle "Zone territoriali omogenee" del DM 1444/68 si individuano le seguenti corrispondenze:

  • a) Zone omogenee "A", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • - Insediamenti storici (A)
      • - Città antica entro il perimetro delle mura (A1)
      • - Citta storica pianificata oltre il perimetro delle mura (A2);
      • - Centri di antica formazione (A3)
      • - Agglomerati di matrice storica (A4)
      • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac)
      • - Edificato puntuale di impianto storico e/o di valore documentale (Ap)
      • - Tipi insediativi di valore storico documentale (Av)
      • - Opifici e manifatture di impianto storico e interesse testimoniale (Ao)
    • - Insediamenti del territorio rurale (N)
      • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
      • - Nuclei rurali di impianto storico (Ns)
      • - Tipi insediativi di valore storico documentale - Ville (Nv)
      • - Grandi strutture architettoniche (Ng)
      • - Nuclei rurali di matrice storica (Nm.a)
  • b) Zone omogenee "B", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • - Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente residenziali e miste (B)
      • - Tessuti degli isolati chiusi, della città pianificata e compatta (B1)
      • - Tessuti degli insediamenti sfrangiati e dei contesti marginali (B2)
      • - Tessuti delle commistioni di impianto tra storico e contemporaneo (B3)
      • - Tessuti radi ad alto gradiente verde delle lottizzazioni isolate ed estensive (B4)
    • - Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente produttive o specialistiche (D)
      • - Insule ed insediamenti turistico - ricettivi a carattere puntuale (D5)
    • - Contesti prevalentemente inedificati o non trasformati in territorio urbanizzato (H)
      • - Aree a verde privato, orti e spazi aperti residuali e/o marginali agli insediamenti (H1)
      • - Aree di qualificazione paesaggistica e ambientale degli insediamenti (H2)
      • - Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PS (H3)
    • - Insediamenti del territorio rurale (N)
      • - Nuclei rurali di matrice storica (Nm.b)
    • - Previsioni di sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)
      • - Aree degradate e dequalificate di recupero e rigenerazione urbana (Ur)
      • - Aree dequalificate di recupero e rinnovo urbano (Uq)
    • - Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)
      • Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr)
  • c) Zone omogenee "C", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • - Previsioni di sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)
      • - Aree inutilizzate di riqualificazione e valorizzazione urbana (Uv)
    • - Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)
      • - Aree per nuove funzioni e nuovi insediamenti produttivi o specialistici (Rp)
      • - Aree per l'ampliamento di funzioni ed insediamenti produttivi o specialistici (Rf)
  • d) Zone omogenee "D", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • - Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente produttive o specialistiche (D)
      • - Tessuti a proliferazione produttiva (mista) lineare lungo strada (D1)
      • - Tessuti a piattaforme produttive commerciali - direzionali (D2)
      • - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D3)
      • - Insule ed insediamenti produttivi a carattere puntuale (D4)
    • - Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)
      • - Aree delle attività estrattive (PRC) e delle cave (attive e non attive) (Rc)
  • e) Zone omogenee "E", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • - Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale e paesaggi di valore (P)
      • - Parco fluviale (interprovinciale) del Serchio (P1)
      • - Parco fluviale delle acque e delle aree umide e ripariali dell'Ozzeri (P2)
      • - Parco agricolo e monumentale dell'acquedotto ottocentesco (P3)
    • - Aree agricole e forestali (E)
      • - Aree prevalentemente forestali (E1)
      • - Aree prevalentemente agricole della piana (E2)
      • - Aree prevalentemente agricole della collina (E3)
      • - Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4)
      • - Aree agricole periurbane della piana (E5)
      • - Aree agricole intercluse (E6)
      • - Aree umide, fluviali e perifluviali (E7)
    • - Reticolo idrografico regionale e specchi d'acqua superficiali
  • f) Zone omogenee "F", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
    • - Parchi urbani e Aree di riqualificazione e valorizzazione urbana (Q)
      • - Parco urbano delle Mura della città antica (Qm)
      • - Parco lineare del Condotto pubblico (Qc)
      • - Giardini e Parchi urbani di quartiere (Qq)
    • - Attrezzature pubbliche e di interesse generale (F)
      • - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)
      • - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)
      • - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione e l'educazione (F3) (esistenti e di progetto)
      • - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)
    • - Servizi ed impianti per l'efficienza del territorio (G)
      • - Impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1)
      • - Cimiteri, spazi di pertinenza funzionale (G2)
    • - Poli specializzati per le funzioni prevalentemente pubbliche e sovracomunali (S)
      • - Polo di via delle Tagliate (S1)
      • - Polo di S. Filippo e del S. Luca (S2)
      • - Polo di S. Anna (viale Luporini) (S3)
      • - Polo di Sorbano (Parco Urbano dell'Innovazione) (S4)
    • - Rete e servizi della mobilità (viaria, ferroviaria, ecc.) e parcheggi (I)
      • - Autostrade A12 e A11 e relativi caselli e aree di servizio (I1a)
      • - Rete viaria e assi di collegamento principali e locali esistente (I1) (esistenti e di progetto)
      • - Parcheggi e aree di sosta (I2)
      • - Linea, stazione, spazi per la logistica ferroviari (I3) e fermate (esistenti e di progetto)
      • - Distributori di carburante e servizi alla mobilità (I4)
      • - Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutturale (H4)
    • - Previsioni di integrazione e potenziamento dei servizi e dotazioni in territorio rurale (F e I)
      • - Aree per nuove attrezzature, servizi e dotazioni in territorio rurale (F)
      • - Aree per l'ampliamento di attrezzature, servizi e dotazioni in territorio rurale (F)
      • - Nuove infrastrutture della rete della mobilità (I)
      • - Adeguamento e miglioramento delle infrastrutture della rete della mobilità (I)

4. In riferimento agli Strumenti attuativi (piani e programmi) convenzionati e non decaduti (SAC) le corrispondenze alle "Zone territoriali omogenee" del DM 1444/68 sono contenute nella disciplina dei singoli strumenti attuativi di cui al successivo art. 86.

Art. 12. Perimetro del territorio urbanizzato, limite dei centri abitati e altri elementi identificativi

1. Il PO riporta con apposita simbologia e caratterizzazione grafica nelle cartografie del quadro progettuale i riferimenti generali al PS vigente ed in particolare lo schema di riferimento delle UTOE (di cui all'art. 17 della Disciplina di piano del PS) e il "Perimetro del Territorio urbanizzato" (di cui all'art. 12 della Disciplina di piano del PS), indicati ai soli fini delle verifiche di coerenza e conformità al PS vigente delle previsioni del PO, tenendo conto delle diverse proiezioni geometriche, delle caratteristiche aerofotogrammetriche, dei relativi ancoraggi topologici conseguenti al passaggio di scala e all'utilizzo di differenti basi cartografiche tra PS e PO, secondo le elaborazioni cartografiche allo scopo effettuate dallo stesso PO.

2. Il Perimetro del territorio urbanizzato costituisce il riferimento, non prescrittivo, per la delimitazione dei "centri abitati" in applicazione del vigente Codice della Strada da effettuare con apposito atto soggetto ad aggiornamento, anche tenendo conto dello stato e degli insediamenti a seguito dell'attuazione delle previsioni dello stesso PO e delle variazioni demografiche e socio-economiche intervenute.

Art. 13. Attuazione del PO, definizioni ed interventi urbanistici ed edilizi

1. Si definisce "Lotto urbanistico di riferimento" la porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni del PO. E' altresì considerata "Lotto urbanistico di riferimento" l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edifico o complesso edilizio medesimo. Vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell'edificio o complesso di edifici.

2. Si definisce "Resede di pertinenza" indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, l'area delimitata da un limite massimo ricompreso in un raggio di 50 mt. dall'impronta a terra determinata dalle murature portanti esterne dell'edifico o complesso di edifici, con esclusione dei manufatti accessori e/o pertinenziali. Per gli "edifici specialistici con funzioni non agricole" e per gli "Insediamenti del territorio rurale" di cui al Titolo III capo IV, il resede di pertinenza corrisponde invece alla perimetrazione appositamente indicata nelle cartografie di PO (QP.I. Quadro generale delle previsioni (cartografie in scala 1:2.000).

3. Con esclusione degli interventi concernenti i "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale" di cui all'art. 47 delle presenti norme, le previsioni del PO e le categorie di intervento si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" o del "Resede di pertinenza", come di seguito indicato per le diverse discipline di cui ai Titoli II, III, V e VI delle presenti Norme:

  • a) Nell'ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato" (di cui al successivo Titolo II), gli interventi si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, ricade all'interno di una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO.
  • b) Nell'ambito della " Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al successivo Titolo III) , gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (PPE) si attuano, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 77 della LR 65/2014, all'interno del "Resede di pertinenza".
  • c) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, dotazioni e servizi" (di cui al successivo Titolo V) gli interventi si attuano all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, coincide con una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO.
  • d) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Reti e nodi infrastrutturali e della mobilità" (di cui al successivo Titolo VI), gli interventi si attuano nell'area scoperta direttamente e funzionalmente relazionata alla struttura, impianto o infrastruttura, ovvero ai complementari edifici, manufatti ed opere d'arte. Tale area, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, corrisponde alla "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO, assimilabile, in ragione delle specifiche caratteristiche fisiche e morfotipologiche, al "lotto urbanistico di riferimento" o al "resede di pertinenza" come definiti alle precedenti lettere di questo stesso comma.

4. E' fatta salva la deroga al limite perimetrale indicato al precedente comma 3, lettera b) nel solo caso in cui la categoria di intervento della "Sostituzione edilizia" (cui all'art. 134 c. 1 let. l) LR 65/2014 e smi), ovvero della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (cui all'art. 134 c. 1 let. h) LR 65/2014 e smi - qualora ammessa dal PO per le singole "Zone" - sia condizione per il superamento di limiti alla trasformazione edilizia conseguenti a disposizioni o prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica sovraordinate. Tale deroga è concessa dal consiglio comunale sulla base di un progetto, corredato di appositi studi specialistici (idraulici e geomorfologici) di dettaglio che dimostrino il superamento dei suddetti limiti.

5. Ai fini del mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola ricadenti in territorio rurale, di cui al successivo art. 46, si definiscono altresì "Aree agricole di pertinenza" le superfici totali e i corrispondenti terreni o fondi agricolo - forestali, anche diversi e più estesi del "Resede di pertinenza", attribuiti catastalmente ad un edificio o complesso di edifici non più utilizzati a fini agricoli - come risultanti da atto pubblico o atto d'obbligo stipulato ai fini della deruralizzazione dell'edificio o complesso di edifici - per le quali sono obbligatoriamente da realizzare gli interventi di sistemazione ambientale previsti dalla LR 65/2014 e sulle quali gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale.

6. Il RE di cui all'art. 6 delle presenti norme, dà disposizioni circa il "resede di pertinenza" e dell'"area agricola di pertinenza", in applicazione della disciplina di cui al Titolo IV capo II della LR 65/14 e smi individuando:

  • - le indicazioni per il decoro e la cura degli spazi aperti costituenti il "resede di pertinenza" in ordine a tipologie delle recinzioni e degli arredi fissi, manutenzione degli spazi aperti e a comune, materiali da utilizzare, essenze vegetazionali da impiegare, modalità di esecuzione degli interventi urbanisti o - edilizi;
  • - le indicazioni per gli interventi di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza" in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 83 della LR 65/2014 con particolare riferimento per la manutenzione e il recupero delle strutture e le componenti riconosciute come Patrimonio territoriale dal PS vigente.

7. Fermo restando la disciplina e le categorie di intervento ammesse dal PO per le singole "Zone", il RE specifica ed articola in termini dimensionali, morfo-tipologici e funzionali, le caratteristiche degli "interventi pertinenziali", delle "Piscine ed impianti sportivi", dei volumi tecnici, delle installazioni e delle opere e delle strutture accessorie eventualmente realizzabili nei "Lotti urbanistici di riferimento" e nei "Resedi di pertinenza", nonché le indicazioni per la definizione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei manufatti di natura accessoria o pertinenziale "Privi di rilevanza edilizia" (di cui all'art, 137 della LR 65/2104), in relazione alle diverse categorie funzionali esistenti e/o insediabili (residenziale, artigianale - industriale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, turistico - ricettive).

8. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 3, le opere, gli interventi e le installazioni, comunque denominate, considerati "attività edilizia libera" ai sensi dell'articolo 136 della LR 65/2014 e con esclusione dei manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6 bis, della LR 3/1994 (di cui al successivo art. 47), sono sempre ammesse dal PO nel rispetto delle disposizioni definite per le diverse "Zone" dalle presenti Norme e dalle eventuali ulteriori disposizioni contenute nel RE.

9. Nei casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "sostituzione edilizia", e comunque in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, la consistenza dimensionale degli edifici è da calcolarsi a parità di "Volume totale o volumetria complessiva" legittima, come definiti dal Regolamento 39R/2018. Nei soli casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "sostituzione edilizia" di edifici e manufatti a destinazione funzionale industriale - artigianale e/o commerciale all'ingrosso, con contestuale mutamento di destinazione in altre categorie funzionali la consistenza dimensionale è invece da calcolarsi a parità di "volume virtuale" come definito dallo stesso Regolamento 39R/2018.

Art. 14. Monetizzazione degli standard urbanistici, degli interventi e delle misure

1. La "monetizzazione" consiste nella corresponsione di una somma di denaro, equivalente al valore economico degli standard urbanistici che l'interessato deve cedere gratuitamente al comune, nei casi in cui non risulti possibile la realizzazione degli stessi standard dovuti e per le sole fattispecie di seguito indicate.

2. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell'ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato", di cui al Titolo II e della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo III, nonché negli altri casi previsti dalle presenti Norme è ammessa la "monetizzazione", alle seguenti condizioni:

  • - nell'impossibilità accertata dall'Amministrazione Comunale di reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici o altri spazi pubblici da realizzare;
  • - qualora le aree a standard urbanistici proposte in cessione siano ritenute dal Comune non idonee, per inadeguatezza della localizzazione, per esiguità delle dimensioni e limitata capacità di accogliere gli spazi o le attrezzature, o perché valutate eccessivamente onerose in relazione ai costi di gestione e di manutenzione e comunque tali da non risultare idonee alle finalità di interesse pubblico cui sono preposte.

3. L'entità della "monetizzazione" è definita con apposito atto dall'amministrazione comunale tenendo conto del valore delle aree e del costo di realizzazione degli interventi. In assenza del suddetto atto, quale parametro di riferimento per la monetizzazione si assume il costo a mq dello spazio pubblico, corrispondente ad un costo unitario della superficie calcolato come somma:

  • - dei costi di realizzazione degli interventi e delle opere, desunti sulla base di un computo metrico tipo predisposto dall'ufficio tecnico comunale con prezzi desunti da quelli più recenti pubblicati sul BURT della Regione Toscana;
  • - del valore delle aree di cessione, desunti sulla base dei parametri indicati dall'Osservatorio valori immobiliari (OMI).

4. La monetizzazione è, in ogni caso, una facoltà riservata al Comune, che può concederla o meno, dopo aver accertato che l'attuazione delle previsioni e il progetto degli interventi di che trattasi garantiscano effetti positivi per il territorio interessato circostante anche in assenza degli spazi pubblici previsti dal PO.

5. In applicazione dell'art 63 comma 4 della LR 65/2014, la "monetizzazione" relativa all'edilizia residenziale sociale e/o pubblica è consentita per gli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica di cui allo stesso art. 63, comma 3, lettere a) e b), ritenuti di "modesta rilevanza", come definiti all'art. 21 comma 5 delle presenti Norme.

6. Gli importi riscossi dal Comune di Lucca ai sensi del presente articolo sono obbligatoriamente destinati all'acquisizione di spazi e aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche e servizi destinati al soddisfacimento di previsioni ed interventi concernenti gli standard urbanistici e, a tale scopo, è istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.