QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 15. Operatività, contenuti generali e campo di applicazione

1. Fino all'eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale, il PO definisce la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui all'art. 98 della LR 65/2014.

2. Con riferimento a ciascuna "Zona" del PO, la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" individua e definisce:

  • a) le categorie funzionali ammesse;
  • b) le eventuali limitazioni all'insediamento di alcune sub-articolazioni delle stesse categorie funzionali, ovvero l'indicazione di esclusive sub articolazioni ammesse;
  • c) le eventuali limitazioni al mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente non rilevante all'interno della stessa categoria funzionale tenendo a riferimento la relativa sub articolazione;
  • d) i mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti soggetti a titolo abilitativo, comprese eventuali fattispecie nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili è ammesso in assenza di opere edilizie.

Art. 16. Categorie funzionali (destinazioni d'uso) degli immobili. Definizioni

1. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall'una all'altra delle seguenti "categorie funzionali" principali:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Al fine di una corretta applicazione della disciplina del presente capo ed in ragione del perseguimento di obiettivi specifici e disposizioni applicative del PS concernenti le attrezzature, i servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici, il PO suddivide formalmente la categoria funzionale principale denominata "Direzionale e di servizio", di cui al comma 1, nelle seguenti sub-categorie funzionali:

  • e.a) direzionale;
  • e.b) di servizio;

cui corrispondono separate indicazioni secondo quanto disposto al successivo comma 4. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall'una all'altra delle sub categorie funzionali sopra in elenco.

3. Al successivo art. 17 è definita, in forma esemplificativa e non esaustiva, l'articolazione delle suddette categorie funzionali principali in corrispondenti sub categorie funzionali ("destinazioni d'uso"), ritenute espressive e caratterizzanti le differenti attività e gli usi che si ritengono compatibili, complementari, assimilabili e/o che si ritiene possano essere svolti e praticati nell'ambito della medesima categoria funzionale principale.

4. Ferme restando le destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del PO e di quanto disposto al successivo comma 5, in ordine a divieti generali e a limitazioni per specifiche UTOE del PS, per ciascuna "Zona" il PO indica le "Categorie funzionali" ammesse.

5.In ragione degli esiti delle attività valutative di cui al successivo Titolo VIII Capo I e della Disciplina del PS vigente, in tutto il territorio comunale di Lucca è vietato:

  • - l'insediamento di "aziende a rischio di incidente rilevante", di cui al D.Lgs 334/1999, come da ultimo modificato dal D.Lgs 238/2005;
  • - l'insediamento di "Grandi strutture di vendita commerciali".

Art. 17. Categorie funzionali (destinazioni d'uso) degli immobili. Contenuti esemplificativi

1. Il PO elenca la seguente articolazione delle "categorie funzionali" principali in corrispondenti "sub categorie funzionali" (destinazioni d'uso) al fine di consentire la corretta applicazione della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni".

  • a) Residenziale. Comprende le abitazioni ordinarie ad uso di civile abitazione, permanenti e temporanee, le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - a.1) abitazioni di qualsiasi tipo e natura e relative pertinenze, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (case studio con destinazione prevalente abitativa, cohousing), residenze convenzionate, agevolate e sovvenzionate;
    • - a.2) abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni, case famiglia, alloggi per anziani o diversamente abili (anche "dopo di noi") con destinazione vincolata per convenzione (senza gestione autonoma), residence con destinazione e gestione vincolati;
    • - a.3) attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).
    • Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo delle aziende agricole, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.
  • b) Industriale e artigianale. Comprende le attività industriali e manifatturiere e le attività artigianali in genere, con i rispettivi uffici e gli spazi per le attività connesse alla produzione, come i laboratori di ricerca con i rispettivi uffici tecnici, amministrativi e commerciali; fabbriche, officine e autofficine, attività manutenzione e riparazione di macchinari in genere, comprendenti laboratori, mense e spazi espositivi connessi, foresterie a servizio delle attività industriali e artigianali non costituenti unità immobiliari autonome. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - b.1) produzione industriale di beni o servizi oppure di trasformazione, lavorazione e produzione di beni, anche alimentari e zootecnici e forestali; laboratori artigiani, imprese di trasformazione e produzione di materiali e prodotti per l'edilizia;
    • - b.2) officine, meccanici e carrozzerie, di riparazione, manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto e veicoli, autodemolizione o stoccaggio e trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili;
    • - b.3) magazzini, locali di deposito, spazi espositivi, residenze di guardianaggio, immobili pertinenziali o accessori all'attività artigianale e industriale;
    • - b.5) laboratori, officine, botteghe ed attività artigianali, anche con vendita diretta al dettaglio di beni, prodotti e servizi, esercitate in spazi che contemplano comunque e in via prevalente la produzione, tra le quali:
      • - b.5.1.) falegnameria e lavorazione del legno, fabbri e lavorazione del ferro, impiantistica elettrica e termoidraulica, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili;
      • - b.5.2.) produzione di beni artistici, oreficerie e lavorazione di metalli preziosi, laboratori di ceramica laboratori d'arte, attività di restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio artistico, architettonico, bibliografico o archivistico; sartoria artigianale, tappezzeria, vetraio, corniciaio;
    • - b.6) piazzali e depositi di materiali e altri prodotti di lavorazione e produzione;
    • - b.7) attività di rottamazione e/o recupero beni durevoli, conferimento, stoccaggio, trattamento, lavorazione e smaltimento di materiali e rifiuti;
    • - b.8) corrieri, servizi per la logistica, la spedizione e l'autotrasporto, attività di noleggio e leasing operativo di veicoli, macchinari e merci ingombranti in genere, con esposizione, custodia e/o consegna sul posto;
    • - b.9) attività estrattive, di lavorazione e trasformazione dei prodotti lapidei;
    • - b.10) lavorazione delle terre e dei minerali (con esclusione del trattamento dei rifiuti);
    • - b.11) produzione di software e altri prodotti informatici.
    • - b.12) servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.);
  • c) Commerciale al dettaglio. Comprende le attività commerciali e i pubblici esercizi, mercati, negozi, supermercati, attività al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande, impianti per la distribuzione di carburanti, gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della LR 62/2018 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - c.1) commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita (oltre 1.500 mq Sv);
    • - c.2) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita alimentari (tra 300 e 1.500 mq Sv);
    • - c.3) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita non alimentari (tra 300 e 1.500 mq Sv);
    • - c.4) commercio al dettaglio (inferiore a 300 mq) in esercizi di vicinato di prodotti alimentari;
    • - c.5) attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, osterie, mense);
    • - c.6) esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari (articoli e beni di vario genere e merceologia);
    • - c.7) esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, di cui all'art. 28 della LR 62/2018 e smi (concessionari autoveicoli, motocicli e simili), se non superano i limiti dimensionali stabiliti per gli esercizi di vicinato, in applicazione della riduzione delle superfici di vendita da calcolare secondo quanto previsto dalle norme regionali;
    • - c.8) magazzini, locali deposito spazi espositivi pertinenziali all'attività commerciale.
    • - c.9) impianti per la distribuzione dei carburanti, comprensivi dei servizi integrativi e complementari alle stazioni e le attività indicate dalla regolamentazione in materia;
    • - c.10) farmacie e vendita al dettaglio di prodotti e beni igienici e sanitari;
    • - c.11) servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.);
    • - c.12) attività di noleggio di beni, strutture e strumenti (supporti registrati audio, video e videogiochi, biciclette, auto e moto);
    • - c.13) vendita al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio;
    • - c.14) mercati;
    • - c.15) botteghe anche artigiane con prevalente vendita diretta al dettaglio di prodotti e/o servizi (sartorie, pelletterie, ricamo, gioielleria, oreficeria, ceramica, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, panetterie, rosticcerie);
  • d) Turistico - ricettiva. Comprende le strutture ricettive alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici e le strutture extra-alberghiere, ai sensi della LR 86/2016 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - d.1) ospitalità alberghiera, ovvero alberghi, pensioni, residenze turistico - alberghiere, motel, condhotel, alberghi diffusi;
    • - d.2) ospitalità extralberghiera, ovvero case per ferie, ostelli per la gioventù a gestione privata, rifugi escursionistici, bivacchi fissi e quant'altro indicato nella normativa di settore;
    • - d.3) campeggi comprensivi delle relative attrezzature di servizio (uffici, spaccio, bar/ristorante) ed aree sosta attrezzate, aree di sosta per autocaravan con dotazioni di servizio;
    • - d.4) villaggi turistici, parchi vacanze, camping village e resort;
    • Le strutture turistico-ricettive possono comprendere bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, locali e sale wellness - SPA, sale congressi e aule e spazi attrezzati per attività formative, sempre se inseriti all'interno del complesso degli immobili e senza gestione autonoma.
  • e) Direzionale e di servizio. Comprende le attività direzionali, le attività di servizio alle imprese e alle persone e le strutture specializzate per servizi privati.
  • In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la sub- categoria e.a) direzionale:
    • - e.a.1) attività quali banche, assicurazioni, immobiliari, attività di intermediazione, sedi di società private in genere, servizi di supporto alle imprese; servizi privati per la formazione, scuole private, centri di ricerca, incubatori d'impresa; uffici privati in genere, studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionali; agenzie varie: di viaggi, di pulizia, di servizi postali; autoscuole, onoranze funebri, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, servizi per lo spettacolo, box office;
    • - e.a.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata quali case di riposo, case di cura, diurni e notturni residenze protette e sanitarie assistite, cliniche private, centri medici, laboratori di analisi, centri fisioterapici, ambulatori medici, veterinari;
    • - e.a.3) uffici professionali ed imprenditoriali, incubatori di impresa;
    • - e.a.4) servizi ricreativi e per la cura, palestre e centri per il fitness e per la pratica sportiva, SPA, piscine, scuole di danza, sale da ballo e discoteche, sale da gioco e sale scommesse, istituti di bellezza, centri benessere;
    • - e.a.5) servizi di ospitalità temporanea diversi dalle attività ricettive e dalle residenze, con prevalente funzione di servizio, quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali dotati di servizi a comune e foresterie;
    • - e.a.6) servizi privati di interesse sociale e culturale, sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive e ludico - ricreative;
    • - e.a.7) autorimesse, garage e parcheggi privati, con attività di affitto di posti auto e simili, servizi di autotrasporto di merci e di persone.
    • In particolare per la categoria e.b) di Servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - e.b.1) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l'istruzione di base, l'educazione e la formazione (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo), istruzione superiore, universitaria e di alta formazione, centri di ricerca e sviluppo;
    • - e.b.2) servizi, impianti, strutture e attrezzature di interesse comune, di tipo amministrativo, istituzionale (dello stato, della regione, delle province e dei comuni), religiose e di culto, per pubblici servizi, poste, per l'esercito e polizia, vigili del fuoco, protezione civile, ecc.;
    • - e.b.3) servizi, impianti, strutture e attrezzature culturali: musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, spazi per mostre ed esposizioni e fiere;
    • - e.b.4) servizi, impianti, strutture e attrezzature sociali: centri sociali, spazi e attività associative, centri ricreativi, oratori, ludoteche, centri polivalenti, mense, dormitori ed altre attività di assistenza alle utenze disagiate e deboli, servizi di soccorso, misericordie e pubbliche assistenze;
    • - e.b.5) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l'assistenza sanitaria (ospedali, centri di assistenza, servizi ambulatoriali e sociali connessi, obitori, distretti socio - sanitari, pronto soccorso e assistenza di base;
    • - e.b.6) servizi, impianti, strutture e attrezzature sportive e per il gioco di livello generale o di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport dilettantistico o agonistico;
    • - e.b.7) verde attrezzato, parchi urbani, giardini, pubblici o di uso pubblico, spazi attrezzati per il gioco, spazi e attrezzature didattiche all'aperto, di osservazione dell'ambiente naturale, per lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto, orti e boschi sociali ed urbani;
    • - e.b.8) servizi, impianti, strutture e attrezzature tecnici e tecnologici a rete e relative dotazioni territoriali (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, servizi tecnologici, servizi innovativi);
    • - e.b.9) infrastrutture, strutture e spazi della rete della mobilità, compreso attrezzature, servizi, uffici di supporto al trasporto pubblico locale, alla gestione e manutenzione della rete stradale e relativi spazi, attività ed edifici pertinenziali (stazioni e fermate ferroviarie, autostazione, terminal bus, caselli autostradali;
    • - e.b.10) piazze, slarghi e altri spazi aperti pubblici, infrastrutture e strutture per la mobilità lenta compresi le piste e gli itinerari ciclo - pedonali all'interno delle aree urbane;
    • - e.b.11) parcheggi e aree di sosta pubblici o di uso pubblico;
    • - e.b.12.) servizi di tipo igienico sanitario: cimiteri e attrezzature tecnologiche ad essi connessi comprensivi dei cimiteri per gli animali di affezione.
    • Gli spazi, le attrezzature, le dotazioni e i servizi pubblici o di uso pubblico e collettivo ricompresi nella sub categoria e.b. concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68.
  • f) Commerciale all'ingrosso e depositi. Comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - f.1) commerciale all'ingrosso di materie prime, prodotti per l'agricoltura e dell'agricoltura, prodotti alimentari, beni di consumo, macchine ed attrezzature, ecc.), compresa esposizione di merci e/o materiali, all'aperto e/o al coperto, e i relativi uffici;
    • - f.2) depositi, magazzini, rimessaggi, stoccaggio e ricovero merci, materiali, veicoli e manufatti., comprensivi dei relativi uffici, esposizione di merci ingombranti all'aperto (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi e attrezzature da giardino.
  • g) Agricola e funzioni connesse. Comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • - g.1) attività di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio di prodotti agro-alimentari e silvo-pastorali;
    • - g.2) agriturismo e altre attività agro-turistico-ricettive in area agricola ammesse per legge di cui alla LR 30/2003 (agricampeggio, agriospitalità, enoturismo, fattorie didattiche, somministrazione pasti, alimenti e bevande, ecc.);
    • - g.3) spazi, strutture e attività per la vendita e consumazione diretta di prodotti agricoli e agro-alimentari (filiera corta) direttamente connessi con l'attività agricola professionale;
    • - g.4) attività agricole amatoriali e allevamento non professionale di animali da cortile.

2. L'elenco precedentemente riportato non è da considerarsi esaustivo: altri usi ed attività non direttamente citate ed elencate devono essere ricondotte alla categoria funzionale principale secondo il criterio dell'analogia.

3. Nelle suddette destinazioni d'uso debbono anche intendersi comprese le attività e gli usi complementari e secondari, anche ai sensi di specifiche norme di settore, benché afferenti ad altre categorie funzionali, purché strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività prevalente e principale ed aventi spazi accessori ad esse collegate e/o correlate.

Art. 18. Mutamento di destinazione d'uso degli immobili. Disposizioni generali

1. La destinazione d'uso di un edificio o di una unità immobiliare è quella stabilita ai sensi dell'art. 23 ter del dPR 380/2001.

2. Sono da ritenersi compatibili con la "Categoria funzionale" ammessa dal PO per ogni singola "Zona", in riferimento ad ogni singola unità immobiliare, le destinazioni d'uso strumentali e accessorie purché non eccedenti il 30% della Superficie Utile (SU) dello stesso edificio o unità immobiliare. Superfici strumentali e accessorie superiori a quelle precedentemente indicate sono ammesse sulla base di motivate ragioni e comunque non oltre 50% della superficie utile (SU) dell'edificio o unità immobiliare.

3. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, il mutamento di destinazione d'uso, è subordinato in funzione degli interventi urbanistico edilizi da realizzare, alla definizione di Titoli abilitativi (PdC, SCIA, CILA), nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla legislazione e dalla regolamentazione regionale vigente.

4. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso, resta fermo il rispetto delle caratteristiche di agibilità richieste per la nuova destinazione d'uso.

5. Ai sensi dell'art. 99 comma 3 della LR 65/2014, sono tra loro assimilabili le seguenti categorie funzionali:

  • a) "Industriale - artigianale" e "Commerciale all'ingrosso e depositi", nelle seguenti "Zone":
    • - Tessuti a proliferazione produttiva (mista) lineare lungo strada (D1);
    • - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D3)
    • - Insule ed insediamenti produttivi a carattere puntuale (D4)
  • b) "Commerciale al dettaglio" e "Direzionale e di servizio", nelle seguenti "Zone":
    • - Aree prevalentemente forestali (E1);
    • - Aree prevalentemente agricole della piana (E2);
    • - Aree prevalentemente agricole della collina (E3);
    • - Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4);
    • - Aree agricole periurbane della piana (E5);
    • - Aree agricole intercluse (E6);
    • - Aree umide, fluviali e perifluviali (E7)
    • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac);
    • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
    • - Nuclei rurali di impianto storico (Ns);
    • - Nuclei rurali di matrice storica (Nm).

6. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per i mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti, in assenza di opere edilizie sono calcolati in analogia agli oneri previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia

Art. 19. Disciplina e disposizioni di dettaglio per specifiche "Zone"

1. Relativamente agli "Insediamenti storici", la Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, si completa con le disposizioni normative di dettaglio contenute nell'elaborato QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici. In particolare per le seguenti "Zone":

  • - "Città antica entro il perimetro delle mura" (A1);
  • - "Centri di antica formazione" (A3),
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns),

la suddetta disciplina definisce in dettaglio le "categorie funzionali" principali ammesse, nonché i casi, le condizioni e le modalità per il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, con specifico riferimento alle diverse classificazioni morfotipologiche individuate dal PO.

2. Relativamente al PEE ricadente in territorio rurale, la Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, si completa con le disposizioni normative di dettaglio di cui all'art. 47 delle presenti Norme. In particolare il PO definisce:

  • - le condizioni e le modalità per il mutamento di destinazione d'uso degli "edifici sparsi e/o isolati" a destinazione d'uso agricola, tenendo conto delle limitazioni e condizioni poste dagli art.li 81, 82 e 83 della LR 65/2104 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016 e con specifico riferimento alle diverse classificazioni morfotipologiche individuate dal PO;
  • - le condizioni e le modalità per il mutamento di destinazione d'uso degli "edifici sparsi e/o isolati" a destinazione d'uso diversa da quella agricola, con specifico riferimento alle diverse classificazioni morfotipologiche e/o funzionali individuate dal PO.