QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 35. Tessuti a proliferazione produttiva (mista) lineare lungo strada (D1)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti lungo strada a proliferazione lineare produttiva e/o mista", degli Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica (riconducibili agli equivalenti morfotipi TPS1 del PIT/PPR). Tali tessuti sono prevalentemente produttivi e/o commerciali - direzionali con lotti di capannoni di grandi e medie dimensioni disposti lungo un'arteria stradale e con la presenza sporadica di lotti residenziali isolati.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se), non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI;

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. E' ammessa dal PO la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" l'indice di copertura non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" non può essere superiore a mt. 10,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' ammesso il solo frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione della "media struttura di vendita" alimentari;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "Industriale - artigianale" in "Commerciale al Dettaglio", ovvero in "Direzionale di servizio", è soggetto al rispetto, all'interno dell'area di intervento, degli spazi a parcheggio previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia;
  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "Industriale - artigianale" nella destinazione d'uso "Commerciale al dettaglio" o "Direzionale e di servizio" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.

Art. 36. Tessuti a piattaforme produttive - commerciali - direzionali (D2)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti a piattaforme produttive" con prevalente destinazione commerciale - direzionale, degli Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica (riconducibili agli equivalenti morfotipi TPS2 del PIT/PPR). Tali tessuti rappresentano le grandi piattaforme produttive, commerciali e direzionali discontinue ad alta densità, caratterizzati da una maglia strutturata secondo un reticolo geometrico di strade di accesso ai singoli lotti.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento volumetrico "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se), non superiore al 20% di quella esistente per ogni UI esistente;
  • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico corrispondente alla misura non superiore al 20% della superficie coperta o in alternativa al 20% della superficie edificata esistente per l'altezza massima del manufatto oggetto di intervento.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. E' ammessa dal PO la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecnici necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 60% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 12,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essa aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' ammesso il solo frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione della categoria funzionale c.2);
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Art. 37. Tessuti delle insule specializzate: piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D3)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti a piattaforme produttive" con prevalente destinazione industriale - artigianale, degli "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica", riconducibili agli equivalenti morfotipi TPS3 del PIT/PPR. Tali tessuti rappresentano le grandi piattaforme produttive, industriali artigianali discontinue e ad alta densità caratterizzate da una maglia strutturata secondo un reticolo geometrico di strade di accesso ai singoli lotti. Per le specifiche caratteristiche funzionali, essi comprendono inoltre i poli produttivi riconosciuti dal PS, corrispondenti agli insediamenti dell'Acquacalda, di San Pietro Vico, Mugnano, Ponte a Moriano.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando quanto espresso all'art. 13 delle presenti norme, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se), non superiore al 20% di quella esistente per ogni UI;
  • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico corrispondente alla misura non superiore al 20% della superficie coperta o in alternativa al 20% della superficie edificata esistente per l'altezza massima del manufatto oggetto di intervento.

3. Categorie di intervento. Interventi premiali di qualificazione APEA. Fermo restando quanto espresso all'art. 13 delle presenti norme, al fine di favorire il riconoscimento di "area produttiva ecologicamente attrezzata" (APEA), tramite preventivo Progetto Unitario Convenzionato (PUC) sono altresì ammesse le "addizioni volumetriche" ovvero la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico, non superiore al 30% della Superficie coperta (Sc) o in alternativa della Superficie edificata (edificabile) (Se) esistente per ogni UI.

Il complessivo intervento di "addizioni volumetriche", ovvero di "sostituzione edilizia" con incremento volumetrico è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione nella quale sono stabilite le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti pertinenziali e la corretta ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali dell'attività produttiva, l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché le eventuali condizioni e gli impegni, anche gestionali e di processo (asseverati mediante apposita relazione tecnica) volti ad assicurare lo svolgimento della specifica attività produttiva e il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli edifici e più in generale dell'insediamento.

4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. E' altresì sempre ammessa dal PO la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE comunale, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecnici necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi.

5. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 65% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 12,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essa aderenti.

Nel solo caso degli interventi di sostituzione edilizia con interventi premiali di qualificazione APEA, di cui al precedente comma 3, l'altezza massima potrà essere motivatamente derogata in ragione di specifiche e documentate esigenze produttive, asseverate mediante apposita relazione tecnica e economico - aziendale, la cui compatibilità territoriale e paesaggistica sarà da valutare caso per caso nell'ambito del PUC, in relazione all'ubicazione ed al contesto territoriale interessato.

6. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' ammesso il solo frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

7. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale e artigianale;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso da "Industriale e artigianale" a "Direzionale e di servizio", ovvero a "Commerciale all'ingrosso e depositi" è soggetto al rispetto, all'interno dell'area di intervento, degli spazi a parcheggio previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia;
  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "Industriale - artigianale" nella destinazione d'uso "Direzionale e di servizio" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.

Art. 38. Insule ed insediamenti specializzati a carattere puntuale (D4)

1. Definizione. Comprende gli immobili che, ancorché ricadenti negli "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale mista" del PS, sono riconoscibili ed identificabili per l'esclusiva o prevalente funzione produttiva. Possono comprendere altresì i "Tessuti delle "Insule specializzate" - TP3 del PS vigente (riconducibili agli equivalenti morfotipi - TPS3 del PIT/PPR), rappresentanti aree con funzioni produttive diverse da quelle di cui agli art.li 35, 36, 37 delle presenti Norme. Il PO distingue la seguente classificazione tipologica e funzionale degli insediamenti, indicata con apposita simbologia e codice alfa-numerico negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Edificato puntuale industriale - artigianale (D4.i);
  • - Edificato puntuale commerciale - direzionale e di servizio (D4.c).

2. Categorie di intervento. Sulla base della classificazione tipologica e funzionale indicata al precedente comma 1 e fatta salva l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per l'Edificato puntuale industriale - artigianale (D4.i):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se), non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI.

2.2. Per l'Edificato puntuale commerciale al dettaglio e/o direzionale di servizio (D4.c):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se), non superiore al 10% di quella esistente per ogni UI.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Mediante "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) sono consentite "addizioni volumetriche", eccedenti a quelle precedentemente disciplinate, comunque non oltre il 30% della Superficie Edificata esistente per ogni UI, qualora finalizzate a garantire lo sviluppo e il mantenimento delle attività produttive, dimostrato mediante apposita relazione di fattibilità.

E' ammessa altresì dal PO la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE comunale, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 10,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' ammesso il solo frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione della categoria funzionale c.2);
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "Industriale - artigianale" in "Commerciale al dettaglio", ovvero in "Direzionale di servizio" è soggetto al rispetto, all'interno dell'area di intervento, degli spazi a parcheggio previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia;
  • - il mutamento di destinazione d'uso di eventuali unità immobiliari a destinazione "Industriale - artigianale", ovvero a "destinazione "Commerciale all'ingrosso e depositi" nella destinazione d'uso "Residenziale" o in quella "Turistico - ricettiva" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.

Art. 39. Insule ed insediamenti turistico - ricettivi a carattere puntuale (D5)

1. Definizione. Comprende gli immobili a prevalente destinazione turistico ricettiva, che, seppur ricadenti negli "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale mista" del PS, sono identificabili per l'esclusiva o prevalente funzione di tipo turistico - ricettiva. Si tratta generalmente di insediamenti (alberghi, pensioni, hotel, ecc.) a carattere puntuale e di tipo specialistico, dotati di corrispondenti spazi aperti pertinenziali di natura specialistica, comunque funzionali all'erogazione dei servizi turistico ricettivi (parcheggi, parchi e giardini, impianti sportivi e ludico - ricreativi, ecc.).

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi".

3. Categorie di intervento. Interventi premiali di qualificazione ricettiva. Al fine di conseguire una più elevata classificazione turistico - ricettiva delle attività, sono ammessi i seguenti ulteriori interventi:

  • - 3.1. Per la sola categoria degli "Alberghi", come qualificati ai sensi dell'art. 18 della LR 86/2016, qualora finalizzate all'esecuzione di opere volte a conseguire i requisiti minimi dimensionali di classificazione stellare previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di turismo, ovvero all'adeguamento igienico - sanitario e al miglioramento dell'efficienza delle strutture ricettive esistenti in rapporto ad una maggiore qualificazione dei servizi alberghieri, sono ammesse le seguenti "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma dell'edificio esistente:
    • - la sopraelevazione "una tantum" di un piano, anche in più interventi successivi, pari al rialzamento di mt. 3 rispetto all'altezza attuale del corpo di fabbrica più alto, anche parziale nel caso di edifici con altezze variabili o a più piani, senza aumento di superficie coperta, fino ad un'altezza massima comunque non superiore a mt. 15,50. In alternativa sono sempre ammesse le addizioni di cui al successivo punto;
    • - l'ampliamento "una tantum" anche in più interventi successivi, fino ad un incremento non superiore al 25% della Superficie edificabile (o edificata) (Se) esistente e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti.
  • - 3.2. Per la sola categoria delle "Residenze Turistico Alberghiere", come qualificate ai sensi dell'art. 19 della LR 86/2016, qualora esclusivamente finalizzate all'esecuzione di opere volte a conseguire i requisiti minimi dimensionali di classificazione stellare previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, ovvero all'adeguamento igienico - sanitario e al miglioramento dell'efficienza delle strutture esistenti in rapporto ad una maggiore qualificazione dei servizi di RTA, sono ammesse le "addizioni volumetriche" , realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma degli edifici esistenti, per una superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 10% di quella esistente. L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" non può essere superiore a mt. 10,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o, in alternativa, non superiore a quella degli edifici ad essa aderenti.
  • - 3.3. Per le sole categorie dei "Campeggi", come qualificati ai sensi dell'art. 24 della LR 86/2016 e delle "Aree di sosta attrezzata", come qualificate ai sensi dell'art. 28 della LR 86/2016, qualora esclusivamente finalizzate all'esecuzione di opere volte a conseguire i requisiti minimi dimensionali di classificazione stellare previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, ovvero all'adeguamento igienico - sanitario e al miglioramento dell'efficienza delle strutture esistenti in rapporto ad una maggiore qualificazione dei servizi di campeggio o di area di sosta attrezzata, sono ammesse le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma degli edifici esistenti, per una Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 20% di quella esistente. L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 4,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essa aderenti.

4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. E' altresì sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi.

5. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e nelle "addizioni volumetriche" l'indice di copertura non può superare il 40% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

6. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento o l'aumento delle UI nell'ambito della medesima categoria funzionale è ammesso nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

7. Disciplina delle funzioni. E' vietato il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante verso altre categorie funzionali.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente non rilevante di "Alberghi" qualificati ai sensi dell'art. 18 della LR 86/2016, anche in forma parziale, in "Residenze Turistico Ricettive" o "Condohotel" è ammesso esclusivamente in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 3.