QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 40. Aree a verde privato, orti e spazi aperti residuali e/o marginali agli insediamenti (H1)

1. Definizione. Comprende gli spazi aperti residuali interni ai tessuti edificati di stretta relazione con gli insediamenti esistenti riconducibili alle "Zone" di cui al Titolo II, Capi I, II e III delle presenti Norme, senza escludere quelli marginali e/o liberi dall'edificazione storica o recente. Tali spazi, circoscritti nel numero e nelle dimensioni, ricadono comunque nei diversi "Ambiti del territorio urbanizzato" del PS e per questo non sono riconosciuti quali "Ambiti delle aree agricole intercluse" dello stesso PS.

2. Categorie di intervento. Il PO prevede la conservazione degli assetti inedificati e il contestuale mantenimento degli spazi aperti, al fine di assicurare la tutela del gradiente verde del territorio urbanizzato.

Per gli edifici esistenti, fatta salva l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono:

  • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Non è ammesso il cambio d'uso urbanisticamente rilevante.

Art. 41. Aree di qualificazione paesaggistica e ambientale degli insediamenti (H2)

1. Definizione. Comprende spazi aperti di valenza paesistico percettiva rispetto agli insediamenti esistenti, di originaria destinazione agricola e/o a prevalente caratterizzazione rurale, seppure residuale o marginale. Tali spazi, comunque ricadenti nei diversi "Ambiti del territorio urbanizzato" del PS, sono posti in stretta relazione con le contermini aree agricole del PO. Si tratta di aree e spazi nell'ambito dei quali sono riconosciute dal PS componenti patrimoniali di valenza paesistico percettiva (visuali libere e coni ottici) e di interesse naturalistico e ambientale (macchie di bosco e aree umide) da tutelare e salvaguardare.

2. Categorie di intervento. Fatti salvi gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 13 delle presenti Norme, è prevista la conservazione degli assetti esistenti con il contestuale mantenimento delle aree e degli spazi aperti, anche in relazione al rafforzamento delle eventuali relazioni paesistico - percettive o naturalistico - ambientali con il contermine territorio rurale, al fine di assicurare la tutela del gradiente verde del territorio urbanizzato.

E' altresì vietata la realizzazione di "interventi pertinenziali" anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici esistenti.

E' consentita la realizzazione di edifici e manufatti di cui al successivo art. 47, limitatamente a quelli di cui al comma 6 punto 6.2.1. (Nuovi manufatti agricoli amatoriali), nonché la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse (di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata), esclusivamente finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree (ad esempio boschi urbani, giardini sociali, stanze verdi), anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Per i soli edifici esistenti, fatta salva l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Art. 42. Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PS (H3)

1. Definizione. Comprendono i lotti liberi interclusi e gli spazi non edificati interni al territorio urbanizzato, dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria, diversi della "Aree agricole Intercluse" individuate dal PS. Si tratta anche di spazi aperti e aree di significativa dimensione interclusi rispetto ai contesti insediati, ricadenti all'interno di "Ambiti del territorio urbanizzato" delle UTOE (generalmente "Ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee", ovvero "Ambiti per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti" dello stesso PS), suscettibili di potenziali capacità di trasformazione.

2. Contenuti delle previsioni in rapporto al PS vigente. Trattandosi di "Zone" non rientranti nel quadro previsionale strategico quinquennale del PO, ma comunque interne agli "Ambiti del territorio urbanizzato" delle UTOE del PS, sono destinate ad essere mantenute inedificate al fine di preservare le possibilità di perseguimento di obiettivi specifici e l'attuazione di disposizioni applicative definite dal PS per gli Ambiti del territorio urbanizzato delle UTOE nel successivo PO, in relazione alla definizione di un rinnovato quadro previsionale quinquennale.

Sono anche potenziali aree di riserva per l'eventuale sviluppo di politiche, previsioni e conseguenti interventi di gestione degli equilibri ecosistemici ed ambientali degli insediamenti, ovvero di qualificazione e controllo degli effetti paesaggistici, anche connessi al perseguimento di politiche ed azioni definite dalla programmazione settoriale comunale

3. Categorie di intervento. Il PO prevede la conservazione degli assetti esistenti, fatta salva la sola attività edilizia libera di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

Non è altresì ammessa la realizzazione di edifici e manufatti di cui all'art. 47 delle presenti Norme, nonché la realizzazione di "interventi pertinenziali" anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici e manufatti esistenti e legittimati da titolo abilitativo.

E' consentita la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse (di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata), esclusivamente finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree, come ad esempio boschi urbani, giardini sociali, stanze verdi, anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.