QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 7.- Palazzi ed edifici a carattere monumentale e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende il vasto sistema di immobili corrispondente ai palazzi e agli edifici a carattere monumentale e specialistico di diversa matrice ed impianto. Accomunati dal rilevante valore storico - architettonico, rappresentano le emergenze costitutive ed i capisaldi urbani della città antica entro le mura. Il sistema dei giardini, dei cortili e degli spazi aperti a carattere monumentale di loro pertinenza qualifica, sotto il profilo storico e paesaggistico, i tessuti urbani caratterizzati dalla presenza dei tipi edilizi di cui al presente articolo.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale, con esclusione delle chiese e degli immobili a carattere e di impianto religioso con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub categoria funzionale b.5.2); b.11); b.12) con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • c) commerciale al dettaglio con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • d) turistico - ricettivo, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • e) direzionale e di servizio con esclusione delle sub categorie funzionali e.a.7.. Limitatamente alle chiese e agli immobili a carattere e di impianto religioso, con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione elaborato QC.III.1.1a, è ammessa la sola sub categoria funzionale e.b., limitatamente alle sub categorie e.b.2.; e.b.3.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
    • a) residenziale, con esclusione delle chiese e dei soli immobili a carattere e di impianto religioso con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.a;
    • c) commerciale al dettaglio con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • d) turistico - ricettiva con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • e) direzionale e di servizio con esclusione delle e.a.7.. Limitatamente alle chiese e agli immobili a carattere e di impianto religioso, con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione elaborato QC.III.1.1a, è ammessa la sola sub categoria funzionale e.b., limitatamente alle sub categorie e.b.2.; e.b.3.

In ragione della stratificazione storica e dell'articolazione morfotipologica degli attuali impianti, per i soli complessi di seguito elencati è altresì ammessa la funzione residenziale:

  • - Complesso denominato "Istituto S.Dorotea" in via del Giardino Botanico;
  • - Complesso denominato "Oratorio di S. Anna delle Cappuccine" in via dei Borghi.

In questi casi gli interventi ammessi si attuano previa realizzazione di un PA (Piano Particolareggiato, Piano di Recupero).

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Sono ulteriori condizioni per gli interventi:

  • a) gli interventi edilizi devono assicurare il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali;
  • b) nell'ambito degli interventi edilizi ammessi è fatto obbligo di:
    • - salvaguardare le caratteristiche tipologiche e quelle degli impianti planimetrici di ciascun edificio, comprendenti i principali spazi coperti, i collegamenti verticali e orizzontali, con particolare riguardo alle caratteristiche distributive relative agli spazi principali e secondari e a quelli caratterizzanti il tipo edilizio di riferimento;
    • - nei casi in cui si dimostri che uno o piů fra gli elementi distributivi e spazi sopra elencati siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il loro ripristino sulla base degli elementi superstiti, della documentazione disponibile o per analogia rispetto ai tipi edilizi cui afferiscono gli immobili oggetto dell'intervento. Parimenti è ammessa l'eliminazione di elementi superfetativi ed aggiunti, oppure incoerenti, incongrui e non compatibili con il tipo edilizio considerato e privi di interesse per la lettura filologica o per la definizione delle caratteristiche tipologiche degli edifici in questione;
  • c) gli interventi sugli elementi strutturali devono in particolare salvaguardare le murature esterne e interne, i solai, le volte, i vani scala e le cupole, le colonne, i pilastri, le arcate, le coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. Qualora, a seguito di documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più recuperabili, se ne ammette la sostituzione parziale o integrale, privilegiando sempre l'uso preminente di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari;
  • d) gli interventi sugli elementi strutturali e in particolare la realizzazione di bucature nelle murature portanti o nei solai non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio. Nei casi in cui, a seguito di approfondite e documentate verifiche tecniche, si dimostri l'impossibilità di rinnovare il sistema degli impianti senza effettuare interventi sugli elementi strutturali, è consentito realizzare minime bucature dei solai e delle murature portanti, purché effettuate nell'assoluto rispetto degli elementi di finitura a vista;
  • e) gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici murarie devono salvaguardare sia i materiali originari impiegati, sia la loro organizzazione, nonché i singoli elementi decorativi, senza comportarne il ripristino nei casi in cui tali elementi risultino mancanti, non recuperabili o alterati;
  • f) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo devono assicurare il restauro e il mantenimento di volte, archi e arcate, affreschi, stucchi, modanature, paraste, pavimenti in marmo e pietra, mattonati e comunque delle componenti architettoniche ed edilizie qualificative del tipo e la connotazione storica dell'edificio;
  • g) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio devono assicurare il consolidamento o il ripristino di eventuali apparati a cassettoni o lacunari laddove presenti e rintracciabili. Nei casi in cui i solai originari risultino gravemente compromessi è necessario affiancare ai solai stessi nuovi elementi strutturali atti a sostituirne le funzioni strutturali, lasciando a quelli originari la mera funzione di soffitto, con la sola eccezione di insuperabili e comprovate limitazioni derivanti dall'adeguamento/miglioramento sismico delle strutture e degli immobili;
  • h) negli interventi sugli elementi architettonici deve essere assicurata la salvaguardia e il restauro degli elementi decorativi di facciata, comprendenti lesene, capitelli, bancali e soglie, finestre ad arco o polifore, cornicioni, doccioni, mensole, cornici di porte e finestre realizzati in pietra, stucco o mattoni, griglie, balconi in pietra o ferro, roste, rilievi, stemmi, edicole, decorazioni a graffite e ad affresco e simili;
  • i) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietato:
    • - procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze architettoniche o archeologiche;
    • - rimuovere gli intonaci esterni esistenti per mettere in evidenza i sistemi costruttivi originariamente impiegati o le eventuali tracce di apparecchiature murarie preesistenti.