QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 8.- Edifici con tipologie caratterizzanti e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende specifici immobili corrispondenti all'edilizia di base derivanti dalla trasformazione e dall'adattamento in epoca storica di ex opifici e manufatti specialistici proto industriali, cui si aggiungono i tipi edilizi già riconosciuti come "casa fondaco", oggi persistenti nelle forme derivanti dalle trasformazioni e fusioni intercorse nel tempo. Gli edifici così riconosciuti dal PO hanno un elevato valore tipologico e sono elementi costitutivi dei tessuti urbani della città antica entro le mura.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale, limitatamente alle sole destinazioni d'uso accessorie, pertinenziali e complementari della residenza.
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.2.; b.11; b.12;
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • e) direzionale e di servizio, con esclusione delle sub categorie funzionali e.a.5. ed e.a.7
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale;
    • e) direzionale e di servizio.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Sono ulteriori condizioni per gli interventi:

  • a) gli interventi edilizi devono assicurare, il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali;
  • b) le modificazioni del sistema distributivo atte a migliorare l'utilizzazione degli edifici sono ammesse in misura circoscritta e limitata, senza comprometterne le caratteristiche e l'integrità tipologica. In particolare riguardo ai collegamenti verticali e orizzontali relativi alle eventuali parti a comune, comunque denominati e come risultanti dalle trasformazioni delle diverse unità edilizie di appartenenza, non possono essere frazionati, alterati, modificati in quanto ritenuti propri del tipo edilizio caratterizzante.
    • - nei casi in cui si dimostri che uno o più fra gli elementi distributivi e spazi comuni siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il ripristino delle loro condizioni originarie sulla base degli elementi superstiti e della documentazione disponibile;
  • c) gli interventi sugli elementi strutturali devono assicurare la salvaguardia di pilastri, architravi e archi di scarico, nonché murature esterne ed interne, solai, volte, scale e coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, con l'impiego prevalente di materiali e tecniche di consolidamento tradizionali.
  • d) negli interventi sugli elementi strutturali la bucatura dei solai e delle murature interne portanti, dovute a motivate esigenze di carattere distributivo, non deve interferire con decorazioni e superfici murarie di pregio;
  • e) negli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici murarie è vietato la rimozione, alterazione e la intonacatura di testimonianze architettoniche, archeologiche e delle stratificazioni murarie che rendono conto delle particolari modalità costruttive che sono alla base dei tipi edilizi considerati, con particolare riferimento per archi in pietra e laterizio, contrafforti ed elementi di appoggio a muri e pilastri. Ove presenti nelle apparecchiature murarie a faccia vista, si avrà cura di mantenere anche le decorazioni in laterizio, pietre di spoglio e eventuali tracce di modificazioni nel tempo della forma degli archi.