QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 10.- Schiere dell'Anfiteatro romano e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende i soli immobili del complesso dell'Anfiteatro e l'edilizia di base ricavata da preesistenti strutture medievali (quali ad esempio, mura e porte della seconda cinta muraria), aventi eccezionale valore storico - tipologico. Per origine, caratteri strutturali e qualificazione formale, costituiscono un unicum insediativo della città antica entro le mura, le cui regole di aggregazione e sviluppo nell'ambito dell'edilizia di base sono irripetibili.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali non è ammesso.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.2.
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Sono ulteriori condizioni per gli interventi:

  • a) gli interventi edilizi devono assicurare, il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali;
  • b) gli interventi sugli elementi distributivi (collegamenti orizzontali e verticali) devono garantire la salvaguardia delle caratteristiche distributive e tipologiche e la coerenza con l'impianto originario o con il suo processo di trasformazione organica, accertato anche sulla base della documentazione disponibile e di tracce e reperti visibili.
  • c) le modifiche del sistema distributivo atte a migliorare l'utilizzazione residenziale degli edifici, sono ammesse in misura limitata e circoscritta e purché esse non alterino le caratteristiche, l'integrità tipologica e non disturbino eventuali testimonianze storiche ed archeologiche degli edifici;
  • d) gli interventi di modifica delle parti strutturali sono ammessi in misura limitata e volte ad integrare le testimonianze delle precedenti configurazioni tipologiche e architettoniche all'interno dell'attuale organizzazione distributiva, così come essa risulta a seguito dalle trasformazioni e adattamenti verificatisi nel tempo;
  • e) gli interventi sugli elementi strutturali devono assicurare la salvaguardia di pilastri, arcate, nonché murature portanti interne ed esterne, volte, scale e coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti;
  • f) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietata la rimozione e alterazione testimonianze architettoniche e archeologiche, nonché delle stratificazioni murarie in elevato che rendono conto delle fasi costruttive e delle fasi di trasformazione e alterazione del monumento e degli edifici residenziali ad esso afferenti.