QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 11.- Edifici a diversa connotazione storica e/o specialistici e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende immobili che, seppure di impianto storico, sono stati realizzati in epoche più recenti le cui architetture riflettono sia il gusto dell'epoca in cui sono stati realizzati e progettualità singole ed isolate, sia accezioni specialistiche dei tipi edilizi. Tali immobili aventi valore storico - documentale costituiscono singoli episodi nell'ambito dei tessuti urbani della città antica entro le mura.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale;
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • d) turistico - ricettivo;
    • e) direzionale e di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale;
    • d) turistico - ricettivo;
    • e) direzionale e di servizio.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel prioritario rispetto e alle condizioni definite nelle "indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi di cui al successivo Capo III.