QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 12.- Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende immobili realizzati in epoche recenti e privi di interesse storico - architettonico, decontestualizzati, spesso corrispondenti a episodi di saturazione e completamento degli isolati e dei tessuti di impianto storico.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera ed escludendo espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purchè non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorchè in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale;
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • d) turistico - ricettivo;
    • e) direzionale e di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale;
    • d) turistico - ricettivo;
    • e) direzionale e di servizio.