QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 14- Spazi aperti pubblici (strade, piazze, slarghi e altri spazi aperti)

1. Definizione. Sono costituiti dal complesso ed articolato sistema di spazi aperti pubblici e di uso pubblico caratterizzanti la città antica entro le mura. Si tratta dei principali luoghi di identificazione collettiva della comunità, per i quali si definisce un integrato, organico e coordinato sistema di interventi di manutenzione, restauro e se necessario recupero, riqualificazione e valorizzazione, in continuità con gli interventi, le opere e i progetti già realizzati. In particolare si individuano gli spazi aperti:

  • - A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili, comprendenti la viabilità carrabile, i percorsi pedonali, le aree di sosta e parcheggio, le piazze, gli slarghi, i chiassi, i cortili e le corti, pubblici o di uso pubblico che innervano e strutturano i tessuti della città antica.
  • - A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili, comprendenti un numero circoscritto di aree a verde pubblico, per lo più originate da un disegno risalente ai diversi periodi storici di crescita e trasformazione della città antica che permangono come elementi di valore testimoniale. Pertanto tali aree non si configurano come un sistema organico di spazi a verde, ma come singoli episodi variamente distribuiti in prossimità delle porte di accesso alla città antica, di piazze e slarghi o viabilità.

In considerazione della diversa caratterizzazione degli spazi aperti pubblici il PO individua nel dettaglio le relative disposizioni normative.

2. A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili

  • - 2.1. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere garantita la manutenzione e, se necessario, la riqualificazione funzionale e prestazionale, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione di urbanizzazioni primarie (come fognatura, illuminazione, scolo delle acque, rete idrica, rete telefonica, rete del gas) e delle infrastrutture per la corretta fruizione della viabilità da parte di utenze allargate, secondo una progettualità conforme al contesto storico di riferimento. È inoltre da garantire il recupero delle pavimentazioni, al fine di meglio integrare nel contesto storico della città antica il sistema della viabilità carrabile. In particolare, è ammesso che:
    • a) nelle aree di sosta e parcheggio e negli altri spazi carrabili, possano trovare collocazione adeguate attrezzature e strutture di servizio alla mobilità, arredi fissi e strutture di ausilio alla fruizione lenta ciclo - pedonale ed il necessario sistema di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche e per il miglioramento dell'accessibilità ai diversi tessuti urbani. Non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari in forma permanente;
    • b) nelle piazze e negli slarghi non carrabili possono trovare collocazione adeguati arredi fissi e strutture di ausilio alla fruizione lenta ciclo - pedonale, statue, sculture, opere d'arte, fontane, vasche ed altre strutture o infrastrutture di qualificazione dell'ambiente urbano;
    • c) nei percorsi pedonali dovranno essere mantenuti i caratteri (materiali e tecniche di pavimentazione) originali, ovvero recuperati con tecniche e materiali conformi ai contesti storici.
  • La predisposizione dei progetti concernenti interventi ed opere aventi per oggetto questa morfotipologia degli "spazi aperti pubblici" applica soluzioni di natura formale, tecnica e di impiego dei materiali compatibili con la qualificazione formale della città antica, fermo restando le prescrizioni ed i vincoli derivanti dalla presenza di beni sottoposti alle tutele formalmente riconosciute.
  • - 2.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di cui al Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - il "restauro e risanamento conservativo";
    • - la "ristruttura edilizia conservativa".
  • È sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, linee telefoniche e di trasferimento di dati ed energia elettrica, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia e dal RE.
  • - 2.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b.9, e.b.10, e.b.11.

3. A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili

  • - 3.1. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere garantita la manutenzione, il restauro, la rimessa in pristino degli assetti originari al fine di meglio integrare nel contesto storico della città antica il sistema del verde; non sono pertanto ammesse trasformazioni urbanistiche e frazionamenti delle aree. In particolare, si prevede:
    • a) la salvaguardia e la tutela degli spazi e dei seguenti beni ad essi relazionati: filari alberati, siepi, sistemazioni ornamentali e relativi arredi, compreso gli elementi di contenimento delle aiuole e delle superfici inerbite, alberature singole e macchie di bosco o raggruppamenti di più elementi arborei ad alto fusto;
    • b) la sostituzione di essenze vegetali purché non siano alterati i caratteri originari relativi al disegno e alla distribuzione volumetrica e spaziale delle masse di verde. Nei soli casi di necessità e per comprovati motivi di pubblica incolumità, è ammessa la sostituzione delle alberature esistenti. In questi casi la salvaguardia di tali spazi comporta il ricorso solo ed esclusivamente all'uso di essenze vegetali simili o uguali a quelle originarie, a meno di indicazioni specifiche da parte di soggetti tecnici competenti in materia;
    • c) il ripristino di elementi, manufatti, opere d'arte e arredi eventualmente perduti, solo nei casi in cui esistano tracce certe o una documentazione completa dell'assetto preesistente;
    • d) il divieto di procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e testimoniali presenti quali fontane, muri perimetrali, esedre, statue, edicole, lapidi, stemmi, cancellate;
    • e) il divieto di utilizzazione delle aree a verde al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e pubblica sosta o parcheggio di automezzi;
    • f) il divieto di alterazione dei profili e delle sezioni orografiche e morfologiche dei terreni, nonché dei piani di campagna esistenti.
  • - 3.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di cui al Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - il "restauro e risanamento conservativo";
    • - la "ristruttura edilizia conservativa".
  • È ammessa la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, line telefoniche e di trasferimento di dati, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia e del RE.
  • - 3.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b.7, e.b.10.

4. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 5.