QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 19.- Fronti (prospetti) degli isolati e dei corrispondenti edifici a diversa classificazione

1. Indicazioni di dettaglio. Si definisce la seguente classificazione del sistema dei fronti dei diversi isolati che compongono i tessuti della città antica entro le mura che costituisce riferimento per l'applicazione delle prescrizioni di cui al successivo comma 2:

  • - Fronti di valore architettonico;
  • - Fronti di interesse architettonico;
  • - Fronti di valore non rilevante.

2. Prescrizioni di dettaglio. Sulla base della classificazione dei fronti (prospetti) di cui al comma 1, valgono le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli interventi edilizi che interessano il sistema delle aperture devono rispettare il disegno degli alzati, l'impaginazione dei prospetti e la scansione della facciata intesa come il sistema degli allineamenti sia orizzontali, che verticali delle aperture medesime e quello dei rapporti tra pieni e vuoti esistenti. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I e II, si prescrive quanto segue:
    • - nei "fronti di valore architettonico" sono vietate le modifiche delle aperture esistenti e la realizzazione di nuove aperture;
    • - nei "fronti di interesse architettonico" la modifica delle aperture esistenti è ammessa nel solo caso in cui sia finalizzata al ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate. La realizzazione di nuove aperture è ammessa nei soli casi in cui si completi il disegno della facciata e si introducano aperture coerenti e conformi all'impaginazione dei prospetti per allineamento, posizionamento nel sistema degli alzati, forma, dimensione e caratterizzazione formale, compreso le finiture, la tipologia degli infissi e dei sistemi di oscuramento esterni. Il PO, nel solo caso delle zone di cui al precedente art. 9, equipara i fronti di interesse architettonico ai "fronti di valore architettonico" e conseguentemente valgono le prescrizioni di questi ultimi;
    • - nei "fronti di valore non rilevante" è ammessa la realizzazione di nuove aperture, nonché il ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o la riapertura di portali, porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate, producendo comunque modifiche coerenti e contestualizzate con il disegno e le impostazioni dei prospetti.
  • b) La realizzazione degli interventi pertinenziali, ove previsti secondo le disposizioni di cui ai precedenti capi I e II, e degli eventuali accorpamenti di volumi secondari ed accessori, deve produrre un volume che risulti compatibile nel suo impianto planivolumetrico con il tipo edilizio cui afferisce, secondo regole compositive proprie del processo di crescita del tipo medesimo, sia che si scelga una linea progettuale di integrazione e mimesi con l'edifico principale di riferimento, sia che si opti per una soluzione progettuale che evidenzi l'intervento con soluzioni architettoniche più contemporanee. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi pertinenziali deve essere eseguita esclusivamente in aderenza ai soli "fronti di valore non rilevante" dell'edificio, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella dello stesso fronte e senza interferire con il sistema delle coperture a prescindere dalla classificazione di queste ultime;
    • - qualora gli interventi non comportino l'accorpamento di volumi all'edificio principale, ma generino un corpo isolato nell'area di pertinenza dell'edificio cui afferiscono, la volumetria pertinenziale ricostruita, a prescindere dalle soluzioni progettuali selezionate che non costituiscono oggetto di questa disciplina, deve essere realizzata secondo impianti planivolumetrici volti alla massima semplicità, mutuando dai tipi edilizi storici le regole compositive soprattutto in riferimento agli allineamenti all'interno degli spazi pertinenziali, al passo costruttivo e agli attacchi a terra dell'edificio;
    • - è comunque vietata la realizzazione di volumetrie pertinenziali con copertura piana.
  • c) Nella realizzazione degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" al fine di esprimere un'idea inclusiva della città antica entro le mura, si fa obbligo al ricorso di soluzioni progettuali ampie ed aperte che vedano il tema dell'accessibilità come parte sostanziale del progetto e quindi offrano soluzioni integrate con le singole architetture, coerenti con il contesto storico ed il più possibile utilizzabili da tutti, non ponendo il PO limitazioni di parametri, indici ed ingombri. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi volti a favorire l'accessibilità alle utenze allargate, diversamente abili o utenze deboli, ricompresi negli interventi ammessi di cui al Capo I, non deve ove possibile interferire con i "fronti di valore architettonico", tenendo presente che, nel solo caso delle zone di cui al precedente art. 9, i "fronti di interesse architettonico" sono equiparati ai "fronti di valore architettonico" e conseguentemente valgono le prescrizioni di questi ultimi;
    • - il posizionamento delle strutture e dei manufatti aventi rilevanza e consistenza volumetrica (ascensori, montacarichi, ecc.), deve, ove possibile, allocarsi senza interferenze con i "fronti di valore architettonico" e generare aree, spazi, manufatti e soluzioni, comunque denominate, integrate e coerenti rispetto all'organismo edilizio storico su cui si opera.
  • d) Gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di manufatti tecnici, tecnologici, di adeguamento, sostituzione, rinnovo e realizzazione degli impianti o destinati all'efficientamento energetico degli edifici non possono interferire con i "fronti di valore architettonico". L'interferenza con i "fronti di interesse architettonico" non è ammessa nel caso che questi fronteggino la strada pubblica. Nel solo caso delle zone di cui al precedente art. 9, i "fronti di interesse architettonico" sono equiparati ai "fronti di valore architettonico" e conseguentemente valgono le prescrizioni di questi ultimi.
  • e) È sempre e comunque vietata la realizzazione:
    • - di scale esterne, con eccezione delle scale antincendio;
    • - balconi, terrazzi e terrazze
  • Le scale antincendio di norma devono interferire con i soli "fronti di valore non rilevante", fatto salvo diverse e comprovate esigenze determinate da normative sovraordinate e di settore, o di pubblica sicurezza.
  • f) Indipendentemente dalla classificazione dei fronti, è vietata la demolizione di superfici intonacate in buono stato di conservazione allo scopo di mettere in evidenza gli apparati murari sottostanti. Nei casi in cui sia necessaria la asportazione di parti di intonaco cadenti, si avrà cura di reintegrare le parti in questione con malte, tinte e tecniche di applicazione tradizionali. Tali reintegrazioni devono essere precedute da un esame volto ad accertare la composizione e stratigrafia dell'intonaco e delle coloriture asportate in modo da effettuare gli opportuni risarcimenti con malta e tinte simili a quelle originarie. Nei casi in cui, per motivi di avanzato decadimento, sia necessario asportare completamente la superficie intonacata si deve di norma procedere secondo quanto precedentemente indicato. Qualora sia messa in evidenza una apparecchiatura muraria altamente stratificata, con la presenza di elementi di speciale interesse architettonico, l'ipotesi di non procedere alla reintonacatura e l'individuazione della tecnica alternativa di trattamento della superficie dovrà essere valutata, caso per caso, in relazione alla rilevanza degli elementi che si intende valorizzare.