QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 20.- Coperture e tetti degli isolati e dei corrispondenti edifici a diversa classificazione

1. Indicazioni di dettaglio. Il PO definisce e identifica in dettaglio la seguente classificazione del sistema delle coperture dei diversi isolati che compongono i tessuti della città antica entro le mura che costituisce riferimento per l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma 2:

  • - Coperture unitarie, omogenee e continue;
  • - Coperture variamente articolate e composte;
  • - Coperture piane e terrazze;
  • - Altre coperture, diverse dalle precedenti.

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base della classificazione delle coperture di cui al comma 1, il PO definisce le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) In ragione degli effetti che la realizzazione di aperture sulle coperture degli edifici produce nel rilevante contesto della città antica, soprattutto in considerazione delle innumerevoli viste sulla città di cui si gode dalle torri, dalla passeggiata urbana delle mura e dagli affacci dei palazzi, il PO, quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, prescrive quanto segue:
    • - nelle "coperture unitarie, omogenee e continue" è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto (apribili o fisse) solo ed esclusivamente secondo un progetto unitario esteso alla copertura uniformemente classificata che garantisca un disegno organico e compatibile con le interferenze paesistico - percettive di cui al precedente punto, senza limitazione del numero e secondo le indicazioni dimensionali del RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, al pari del numero, non devono produrre in termini di effetti paesistico - percettivi apprezzabili interferenze;
    • - nelle "coperture variamente articolate e composte" è ammessa la realizzazione di una sola apertura complanare alle falde di tetto (apribile o fissa) per singola falda di detto secondo le indicazioni dimensionali del RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, non devono essere prevalenti rispetto alla superficie della falda di tetto oggetto dell'intervento;
    • - nei restanti tipi di copertura non è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto, con eccezione di quelle strettamente necessarie all'ispezione delle coperture medesime, specificatamente definite e dimensionate dal RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, devono essere ridotte alla minima misura atta a consentire il passaggio per l'ispezione delle coperture.
  • b) Non è in nessun caso ammessa la realizzazione di aperture costituite da porzioni di copertura in contropendenza, comunque denominate, finalizzate sia all'ispezione delle coperture che all'illuminazione dei locali sottotetto. Nel rispetto di quanto prescritto alle precedenti lettere, non è quindi ammissibile la realizzazione di aperture che non siano complanari alle falde di tetto.
  • c) Non è ammessa la modifica della tipologia delle coperture con esclusione dei manufatti superfetativi e precari legittimati. Il rifacimento della copertura non può comportare la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti e dell'aggetto e della tipologia di gronda rispetto all'esistente; deve altresì comportare il mantenimento o la rimessa in pristino del manto di copertura originario. È ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali, isolanti, impermeabilizzanti o per l'efficientamento energetico, purché non modifichino in forma rilevante gli spessori originari delle gronde.
  • d) È sempre e comunque vietata la realizzazione di terrazze a tasca o a vasca.