QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 21.- Spazi aperti pertinenziali diversi dallo spazio pubblico

1. Indicazioni di dettaglio. Il PO definisce ed identifica in dettaglio la seguente classificazione del sistema degli spazi aperti pertinenziali dei diversi isolati che compongono i tessuti della città antica entro le mura che costituisce riferimento per l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma 2:

  • - Cortili chiusi;
  • - Pozzi di luce, cavedi e chiostrine;
  • - Giardini, orti e verde di corredo degli edifici;
  • - Chiostri.

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base della classificazione degli spazi aperti pertinenziali di cui al comma 1, il PO definisce le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli spazi aperti comunque classificati sono sempre parte integrante di uno o più edifici dei diversi isolati, pertanto - fatto salvo l'esistente e le strutture storiche quali muri, recinzioni, cancellate di impianto storico o ormai storicizzate rispetto al contesto della città antica - non possono essere alterati, suddivisi o trattati separatamente dall'edificio di cui costituiscono pertinenza.
  • b) Gli interventi edilizi devono produrre assetti formali e tipologici coerenti e compatibili con la caratterizzazione degli assetti storici originari, da definire mediante specifica documentazione e rilievo critico. Devono, in particolare, essere prese in considerazione le sistemazioni arboree, il disegno dei giardini, le tipologie e i materiali delle pavimentazioni esterne, i dettagli costruttivi, le sistemazioni e le tipologie degli accessi agli spazi interclusi al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie, avendo nel RE lo strumento che ne specifica i materiali, gli arredi e le finiture da utilizzare. Il PO quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, prescrive quanto segue:
    • - la conservazione e il ripristino delle tradizionali pavimentazioni in pietra o laterizio, nonché la conservazione degli elementi caratterizzanti e/o esistenti all'interno di tali spazi, quali portici colonnati, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole e simili;
    • - la salvaguardia e la conservazione di elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno, quali muri in pietra o mattoni e cancellate o cancelli in ferro battuto. Nei casi in cui tali elementi siano stati precedentemente demoliti, alterati o sostituiti con elementi incongrui, se ne prescrive il ripristino.
  • c) Al fine di recuperare l'assetto originario degli spazi aperti pertinenziali, gli interventi edilizi devono tendere ad eliminare o riconfigurare i manufatti decontestualizzati e precari, le superfetazioni che ne compromettono le caratteristiche dimensionali e formali, nonché, ove presenti, gli elementi incongrui di divisione interna.
  • d) Fermo restando quanto prescritto ai precedenti art.li 19 e 20, negli spazi classificati come "pozzi di luce, cavedi e chiostrine" è ammesso l'alloggiamento e l'ubicazione degli impianti, manufatti tecnologici e tecnici comunque denominati e l'alloggiamento di ascensori o montacarichi.
  • e) Ad esclusione delle zone di cui ai precedenti art. 11 e 12, non è ammessa l'apertura di nuovi passi carrabili nei muri perimetrali degli spazi conclusi, configurandosi questi ultimi come qualificanti gli assetti paesaggistici della città antica.
  • f) Negli spazi aperti classificati come "chiostri", in ragione del riconosciuto alto valore storico - architettonico, non sono ammessi interventi che alterino o semplicemente ne modifichino l'integrità e ne compromettano gli assetti storici consolidati, comprensivi degli elementi architettonici, tipologici e di corredo.
  • g) Gli interventi edilizi comportanti il frazionamento di unità immobiliari o la rifunzionalizzazione di immobili devono conservare l'unitarietà degli spazi aperti pertinenziali classificati "Giardini, orti e verde di corredo degli edifici" e "Chiostri", quando riconducibili al disegno storico accertato a mezzo di fonti archivistiche e documentali e in tutti gli immobili di cui agli art.li 7 e 8 delle presenti norme. In tutti gli altri casi, nel rispetto delle prescrizioni del presente capo, sono ammessi interventi di sistemazione degli spazi aperti pertinenziali in forme facilmente reversibili e secondo quanto previsto ai precedenti Capi I e II quando l'intervento proposto si configura come progetto unitario. Deve comunque essere sempre garantito:
    • - la conservazione degli alberi di pregio, delle essenze vegetali e di ogni altra condizione ambientale che caratterizza e qualifica gli spazi aperti della città antica;
    • - il mantenimento, ove presenti, degli elementi decorativi e architettonici isolati ad essi afferenti, quali pavimentazioni, muri perimetrali, fontane, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, serre, limonaie, ricoveri per attrezzi ecc.
  • Ove parzialmente o totalmente perduti, l'insieme di tali elementi potrà essere ricostruito sulla base di tracce certe e/o di una documentazione completa dell'assetto preesistente, sempre con l'uso di essenze simili e di forme, strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari. Nei casi in cui non sussistano elementi di certezza in merito all'assetto originario, il trattamento di tali spazi si ispirerà al recupero di forme tradizionali e di essenze vegetali locali storicamente accertate.
  • h) La realizzazione di nuovi elementi di ricovero e arredo quali magazzini, ripostigli, serre fisse, chioschi, simili, non è ammessa nei "Giardini, orti e verde di corredo degli edifici" e "Chiostri", ancorché corrispondente ad interventi ammessi al Capo I. In tutti gli altri casi, essi possono essere realizzati secondo le indicazioni del RE.