QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 1.- Disposizioni di raccordo con la "Disciplina generale"

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1. Le presenti disposizioni normative costituiscono integrazione e dettaglio delle previsioni concernenti:

  • a) la "Città antica entro il perimetro delle mura" (A1), di cui all'art. 23 delle Norme tecniche di attuazione e gestione dello stesso PO, secondo quanto a tal fine disposto al successivo Titolo II;
  • b) i "Centri di antica formazione" (A3) e i "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns) di cui agli art.li 25 e 59 delle Norme tecniche di attuazione e gestione dello stesso PO, secondo quanto a tal fine disposto al successivo Titolo III.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 lettera a) perseguono in particolare gli obiettivi specifici e costituiscono attuazione delle disposizioni applicative concernenti gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti della Città antica e pianificata" e "Ambiti dei settori strategici", in particolare quelli comprendenti la città antica delimitata e definita dal perimetro delle mura urbane cinquecentesche.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 lettera b) perseguono in particolare gli obiettivi specifici e costituiscono attuazione delle disposizioni applicative concernenti gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei Centri di antica formazione" e "Ambiti dei Presidi territoriali delle frazioni", nonché "Ambiti degli Insediamenti del territorio rurale" ed in particolare "Ambiti dei Nuclei rurali di impianto storico".

4. In conformità a quanto disposto all'art. 4 delle Norme tecniche di attuazione e gestione del PO, nel caso di contrasto tra le Norme tecniche di attuazione e gestione e le presenti disposizioni di dettaglio prevalgono queste ultime. Nel caso di contrasto tra le indicazioni degli elaborati cartografici QP.I. Quadro generale delle previsioni e gli elaborati di cui al successivo art. 2, prevalgono questi ultimi in quanto di maggior dettaglio.

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