QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 24.- Edifici con tipologie caratterizzanti e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende immobili a prevalente carattere agricolo e tipologia rurale, per lo più fienili, stalle e cantine dominate dalla semplicità delle forme e dalla modularità degli alzati. Non necessariamente aggregati ad altri edifici e manufatti, non sempre utilizzati, costituiscono tipi edilizi caratterizzanti i contesti insediativi storici che enfatizzano, nei cromatismi delle pietre e dei laterizi, gli elementi e le componenti strutturali, fino a renderli una dominante della composizione architettonica.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 15, per ogni UI esistente;
  • - Gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento e senza accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale.
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.2.
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • d) turistico - ricettivo, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
    • a) residenziale;
    • d) turistico - ricettivo, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto e alle condizioni definite nelle "indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi" di cui al successivo Capo III.