QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 25.- Edifici dell'edilizia di base e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende i numerosi immobili a prevalente tipologia a schiera o in linea, cui si aggiungono case coloniche e padronali dominate dalla semplicità delle forme e dalla linearità degli alzati. Le aggregazioni spontanee delle serrate schiere dell'edilizia di base si modellano sulla morfologia dei versanti collinari, assecondandone le forme e l'acclività così da enfatizzare le cortine edificate dominate dallo scarno disegno dei prospetti, dalla semplicità dei paramenti e dalle esigue discontinuità dei vuoti.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale;
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.2.;
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • d) turistico - ricettivo, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;
    • e) direzionale e di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
    • a) residenziale;
    • d) turistico - ricettivo, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto e alle condizioni definite nelle "indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi" di cui al successivo Capo III.