QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 26.- Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende immobili realizzati in epoche recenti e privi di interesse storico - architettonico, spesso corrispondenti a episodi di saturazione e completamento dei tessuti storici. Difformi per impianto planivolumetrico, caratteri dell'architettura e finiture, questi edifici restano in continuità ed aggregati agli edifici di impianto storico.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera ed escludendosi espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 15, per ogni UI esistente;
  • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico della dimensione non superiore all'addizione volumetrica indicata al precedente punto (mq. 15 di Superficie edificabile o edificata);
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale.
    • c) commerciale al dettaglio;
    • d) turistico - ricettivo,
    • e) direzionale e di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale.
    • d) turistico - ricettivo,
    • e) direzionale e di servizio.