QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 29.- Edifici recenti pubblici e di uso pubblico e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprendono immobili destinati a servizi pubblici, attrezzature e spazi per la comunità, ovvero gli edifici e gli spazi aperti di pertinenza, destinati alle attrezzature amministrative, sociali, culturali, associative ed aggregative, ricreative riconducibili a quelle indicate con la lettera b) dell'articolo 3 dal D.M. 1444/1968. Comprendono altresì, in limitati casi, le attrezzature per l'istruzione e l'educazione quali asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, comprensivi dei relativi spazi aperti di pertinenza quali parchi, giardini, cortili, riconducibili a quelle indicate alla lettera a) dell'articolo 3 del D.M. 1444/1968.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Per queste zone, oltre all'attività edilizia libera, si prevede la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli spazi esistenti, da attuarsi mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica.

I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base delle esigenze funzionali, amministrative e di programmazione, secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Gli interventi e le opere possono essere realizzati anche con iniziativa privata previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia ed il mantenimento dell'uso pubblico. Nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.

3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. Oltre all'attività edilizia libera ed escludendosi espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria;
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta, o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) non superiore al 50% di quella esistente, ovvero fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale;
  • - la "sostituzione edilizia", alternativa alle addizioni volumetriche di cui al precedente punto, con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per gli interventi di "addizioni volumetriche" di cui al precedente punto.

È sempre ammessa la realizzazione di strutture, manufatti e spazi di servizio alle attrezzature, di aree di sosta e parcheggio, di magazzini, spazi variamente attrezzati, comunque funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei servizi generali e di interesse collettivo, ovvero di uso pubblico, che si intendono erogare.

In queste "Zone" possono anche essere realizzate opere, manufatti ed edifici aventi finalità sociali comprensivi di quelle destinate all'emergenza abitativa e la residenza pubblica quali ad esempio, case parcheggio, case volano, residenze sociali, residenze assistite, progetto "dopo di noi", in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 (articoli 258 e 259).

4. Disciplina delle funzioni. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b.2; e.b.3; e.b.4.; e.b.5.

Restano altresì salve le categorie funzionali di cui al precedente comma 3.

5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, ed esclusivamente per gli edifici dismessi o comunque potenzialmente non idonei ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità circa l'uso cui sono preposti, è ammesso il riutilizzo con altre funzioni pubbliche e di interesse generale (amministrative, ricreative, culturali, assistenziali) compatibili con le condizioni degli immobili.

È inoltre ammesso, senza che questo comporti variante al PO, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici previsti per legge e dal PS per le singole UTOE:

  • - la realizzazione di interventi finalizzati al recupero di spazi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale che, indipendentemente dal soggetto attuatore, rimangono equiparati a standard urbanistici, ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014 e pertanto risultano vincolati alla funzione precedentemente indicata (residenziale pubblica);
  • - la dismissione e il mutamento della destinazione d'uso in altre categorie funzionali purché compatibili con quelle del relativo ambito urbano di appartenenza, ovvero quelle assimilabili alle categorie funzionali ammesse nelle zone contermini ed adiacenti.

I proventi che perverranno dalla realizzazione degli interventi precedentemente elencati sono obbligatoriamente impiegati dal Comune per la costruzione di nuove attrezzature pubbliche o di interesse generale o per l'adeguamento o l'ampliamento di quelle esistenti.