QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 30.- Spazi aperti pubblici o di uso pubblico

1. Definizione. Sono costituiti dal sistema di spazi aperti pubblici e di uso pubblico strutturanti i centri storici e i nuclei rurali di impianto storico. Si tratta dei principali luoghi di aggregazione della comunità, per i quali si prevede un integrato, organico e coordinato sistema di interventi di manutenzione, restauro e se necessario di recupero, riqualificazione e valorizzazione, in continuità con gli interventi, le opere e i progetti già realizzati. In particolare si individuano i seguenti spazi aperti:

  • - A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili. Comprendenti la viabilità carrabile, i percorsi pedonali, le aree di sosta e parcheggio, le piazze, i belvedere, gli slarghi, i chiassi, i cortili e le corti, pubbliche e di uso pubblico che innervano centri storici e i nuclei rurali di impianto storico.
  • - A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili. Comprendenti un numero circoscritto di aree a verde pubblico, spesso ricavate in ambiti di origine rurale in prossimità delle strutture religiose, talvolta realizzati ex novo a miglioramento della qualità degli insediamenti. Pertanto non si configurano come un sistema organico di spazi a verde, ma come singoli episodi variamente localizzati, anche in considerazione della morfologia e dell'acclività dei suoli.

In considerazione della diversa caratterizzazione degli spazi aperti pubblici si individuano nel dettaglio le relative disposizioni normative.

2. A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili (costruito)

  • - 2.1. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere perseguita la manutenzione e, se necessario, la riqualificazione funzionale e prestazionale, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione di urbanizzazioni primarie (come fognatura, illuminazione, scolo delle acque, rete idrica, rete telefonica, rete del gas) e delle infrastrutture per la corretta fruizione della viabilità da parte di utenze allargate, secondo una progettualità conforme al contesto storico di riferimento, al fine di meglio integrare nei contesti storici il sistema della viabilità carrabile è da garantire il recupero delle pavimentazioni storiche se persistenti ancorché in forme degradate. In particolare, si prevede che:
    • a) nelle aree di sosta e parcheggio e negli altri spazi carrabili, possano trovare collocazione adeguate attrezzature e strutture di servizio alla mobilità anche ciclo - pedonale ed il necessario sistema di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche e per il miglioramento dell'accessibilità ai diversi centri e nuclei. Non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari in forma permanente;
    • b) nelle piazze e negli slarghi non carrabili possono trovare collocazione adeguati arredi fissi e strutture di ausilio alla fruizione lenta ciclo - pedonale, statue, sculture e opere d'arte, fontane, vasche ed altre strutture o infrastrutture di qualificazione dell'ambiente urbano e dei contesti edificati;
    • c) nei percorsi pedonali dovranno essere mantenuti i caratteri (materiali e tecniche di pavimentazione) originali, ovvero recuperati con tecniche e materiali conformi ai contesti storici.
  • Nella predisposizione dei progetti concernenti interventi ed opere aventi per oggetto questa tipologia degli "spazi aperti pubblici" devono trovare applicazione linee di progetto tese a qualificare gli spazi e le infrastrutture coerentemente e compatibilmente con i contesti storici, valorizzandone attraverso l'opera pubblica i caratteri paesaggistici ed insediativi.
  • - 2.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - il "restauro e risanamento conservativo";
    • - la "ristruttura edilizia conservativa".
  • È sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, line telefoniche e di trasferimento di dati, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia.
  • - 2.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b.9, e.b.10, e.b.11.

3. A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili

  • - 3.1. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere garantita la manutenzione, il restauro, la rimessa in pristino degli assetti originari qualora rintracciabili in fonti archivistiche e documentali; non sono ammesse trasformazioni urbanistiche e frazionamenti delle aree, al fine di meglio integrare nel contesto storico il sistema del verde. In particolare, si prevede che:
    • a) gli interventi debbano garantire la salvaguardia e la tutela morfotipologica degli spazi e dei seguenti beni ad essi relazionati: filari alberati, siepi, arredi, compreso le superfici inerbite, alberature singole e macchie di bosco o raggruppamenti di più elementi arborei ad alto fusto, ciglioni e terrazzi;
    • b) è ammessa la sostituzione di essenze vegetali per comprovati motivi di pubblica incolumità con sostituzione di alberature esistenti. In questi casi la salvaguardia di tali spazi comporta il ricorso solo ed esclusivamente all'uso di essenze vegetali autoctone;
    • c) è vietato procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e testimoniali esistenti;
    • d) è vietata l'utilizzazione delle aree a verde al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e pubblica sosta o parcheggio di automezzi;
    • e) è vietato alterare i profili e le sezioni orografiche e morfologiche dei terreni, nonché i piani di campagna esistenti.
  • - 3.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - il "restauro e risanamento conservativo";
    • - la "ristruttura edilizia conservativa".
  • È ammessa dal PO la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, line telefoniche e di trasferimento di dati, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia.
  • - 3.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b.7, e.b.10.