QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 35.- Fronti (prospetti) degli edifici a diversa classificazione

1. Indicazioni di dettaglio. Si definiscono specifiche prescrizioni volte alla tutela dei fronti degli edifici e dei manufatti che compongono i tessuti dei centri storici e dei nuclei rurali di impianto storico, per il controllo degli interventi urbanistico - edilizi e per il contenimento degli effetti di tipo paesaggistico, in considerazione dei contesti storici di pregio in cui si opera.

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base delle analisi di quadro conoscitivo (elaborati QC.III.2.a, QC.III2b, QC.III.3.a e QC.III.3.b), debbono osservarsi le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli interventi edilizi che interessano il sistema delle aperture devono rispettare il disegno degli alzati, l'impaginazione dei prospetti e la scansione della facciata, intesa come il sistema degli allineamenti sia orizzontali, che verticali delle aperture medesime e quello dei rapporti tra pieni e vuoti esistenti. In particolare la modifica delle aperture esistenti sui fronti principali e su quelli prospicienti la strada pubblica, le piazze ed i belvedere è ammessa nel solo caso in cui sia finalizzata al ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate. La realizzazione di nuove aperture è ammessa nei soli casi in cui si completi il disegno della facciata e si introducano aperture coerenti e conformi all'impaginazione dei prospetti per allineamento, posizionamento nel sistema degli alzati, forma, dimensione e caratterizzazione formale, compreso le finiture, la tipologia degli infissi e dei sistemi di oscuramento esterni. Sui fronti secondari (come individuati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti) o su quelli prospicienti cortili interni, chiostrine, cortili chiusi è ammessa la realizzazione di nuove aperture e/o il ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o la riapertura di portali, porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate, producendo comunque modifiche coerenti e contestualizzate con il disegno e le impostazioni dei prospetti.
  • b) La realizzazione degli interventi pertinenziali e degli eventuali accorpamenti di volumi secondari ed accessori, deve produrre un volume che risulti compatibile nel suo impianto planivolumetrico con il tipo edilizio cui afferisce, secondo regole compositive proprie del processo di crescita del tipo medesimo, sia che si scelga una linea progettuale di integrazione e mimesi con l'edifico principale di riferimento, sia che si opti per una soluzione progettuale che evidenzi l'intervento con soluzioni architettoniche più contemporanee. In particolare, quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi deve essere eseguita esclusivamente in aderenza ai soli fronti secondari (come evidenziati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti), sui retri o su quelli prospicienti cortili interni, chiostrine, cortili chiusi, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella dello stesso fronte e senza interferire con il sistema delle coperture a prescindere dalla tipologia di queste ultime;
    • - qualora gli interventi non comportino l'accorpamento di volumi all'edificio principale, ma generino un corpo isolato nell'area di pertinenza dell'edificio cui afferiscono, la volumetria pertinenziale generata, a prescindere dalle soluzioni progettuali selezionate che non costituiscono oggetto di questa disciplina, deve essere realizzata secondo impianti planivolumetrici volti alla massima semplicità, mutuando dai tipi edilizi storici le regole compositive soprattutto in riferimento agli allineamenti all'interno degli spazi pertinenziali, al passo costruttivo e agli attacchi a terra degli edifici;
    • - è comunque vietata la realizzazione di volumetrie pertinenziali con copertura piana.
  • c) Nella realizzazione degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" al fine di esprimere un'idea inclusiva degli insediamenti storici, si fa obbligo al ricorso a soluzioni progettuali ampie ed aperte che vedano il tema dell'accessibilità come parte sostanziale del progetto e quindi offrano soluzioni integrate con le singole architetture, coerenti con il contesto storico ed il più possibile utilizzabili da tutti, non ponendo il PO limitazioni di parametri, indici ed ingombri. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi volti a favorire l'accessibilità alle utenze allargate, diversamente abili o utenze deboli ricompresi negli interventi ammessi di cui al Capo I, non deve di norma interferire con elementi di valore architettonico, siano essi decorativi, strutturali o funzionali;
    • - il posizionamento delle strutture e dei manufatti aventi rilevanza e consistenza volumetrica (ascensori, montacarichi, ecc.), deve ove possibile allocarsi senza interferenze con i fronti principali (come individuati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti) e su quelli prospicienti, la strada pubblica, le piazze ed i belvedere, generando altresì aree, spazi, manufatti e soluzioni comunque denominate integrate con l'organismo edilizio storico cui si opera.
  • d) Gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di manufatti tecnici, tecnologici, di adeguamento, sostituzione, rinnovo e realizzazione degli impianti o destinati all'efficientamento energetico degli edifici non possono interferire con i fronti principali (come evidenziati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti) e su quelli prospicienti, la strada pubblica, le piazze ed i belvedere.
  • e) Fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera c) è sempre e comunque vietata la realizzazione:
    • - di scale esterne ad eccezione di quelle antincendio;
    • - balconi, terrazzi, terrazze.
  • Le scale antincendio di norma non devono interferire con i principali e con quelli prospicienti, la strada pubblica, le piazze ed i belvedere, fatto salvo diverse e comprovate esigenze determinate da normative sovraordinate e di settore, o di pubblica sicurezza.
  • f) Indipendentemente dalla tipologia dei fronti, è vietata la demolizione ed asportazione di superfici intonacate in buono stato di conservazione allo scopo di mettere in evidenza gli apparati murari sottostanti, con l'eccezione di quegli organismi edilizi che per tipologia o per caratteri costruttivi sono originariamente nati privi di intonaco, ovvero in presenza di elementi di speciale interesse architettonico.