QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 36.- Coperture e tetti degli edifici a diversa classificazione

1. Indicazioni di dettaglio. Si definiscono specifiche prescrizioni volte alla tutela delle coperture degli edifici e dei manufatti che compongono i tessuti dei centri storici e dei nuclei rurali di impianto storico, per il controllo degli interventi urbanistico - edilizi e per il contenimento degli effetti di tipo paesaggistico, in considerazione dei contesti storici di pregio in cui si opera.

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base delle analisi di quadro conoscitivo con particolare riferimento agli elaborati QC.III.2.a, QC.III2b, QC.III.3.a e QC.III.3.b, debbono osservarsi le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli interventi edilizi non devono interferire con le coperture omogenee e continue associate agli edifici religiosi e campanili, alle canoniche, ai palazzi e dimore signorili, ovvero con quelle di cui agli edifici di cui al precedente art. 23, nonché con gli allineamenti dell'edificio principale interessato fatto salvo le sole aperture complanari alle falde di tetto come definite e dimensionate dal RE.
  • b) In ragione degli effetti che la realizzazione di aperture sulle coperture degli edifici produce nel rilevante contesto paesaggistico in cui si collocano i centri storici e i nuclei rurali di impianto storico, soprattutto in considerazione delle visuali aperte e libere sui centri offerte dai percorsi storici che innervano le colline o da quelli rettilinei della pianura, il PO quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, prescrive quanto segue:
    • - è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto (apribili o fisse) solo ed esclusivamente secondo un progetto unitario esteso alla copertura uniforme ed omogenea che, nella modifica dell'attuale assetto, garantisca un disegno organico e compatibile con le interferenze paesistico - percettive sopra richiamate, senza limitazione del numero e dimensionate dal RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, al pari del numero, non devono produrre in termini di effetti paesistico - percettivi apprezzabili interferenze;
    • - è sempre ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto strettamente necessarie all'ispezione delle coperture specificatamente definite e dimensionate dal RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, devono essere ridotte alla minima misura atta a consentire il passaggio per l'ispezione delle coperture.
  • c) Non è in nessun caso ammessa la realizzazione di aperture costituite da porzioni di copertura in contropendenza comunque denominate finalizzate sia all'ispezione delle coperture che all'illuminazione dei locali sottotetto. Nel rispetto di quanto prescritto alle precedenti lettere, non è quindi ammissibile la realizzazione di aperture che non siano complanari alle falde di tetto.
  • d) Non è ammessa la modifica della tipologia delle coperture con esclusione dei manufatti superfetativi e precari legittimati. Il rifacimento della copertura non può comportare la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti e dell'aggetto e della tipologia di gronda rispetto all'esistente; deve altresì comportare il mantenimento o la rimessa in pristino del manto di copertura originario. È ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali, isolanti, impermeabilizzanti o per l'efficientamento energetico, purché non modifichino in forma rilevante gli spessori originari delle gronde.
  • e) È sempre e comunque vietata la realizzazione di terrazze a tasca o a vasca.