QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 37.- Spazi aperti pertinenziali (diversi dallo spazio pubblico)

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1. Indicazioni di dettaglio. Si definiscono specifiche prescrizioni volte alla tutela degli spazi aperti pertinenziali dei centri storici e dei nuclei rurali di impianto storico, per il controllo degli interventi urbanistico - edilizi e per il contenimento degli effetti di tipo paesaggistico, in considerazione dei contesti storici di pregio in cui si opera

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base delle analisi di quadro conoscitivo con particolare riferimento agli elaborati QC.III.2.a, QC.III2b, QC.III.3.a e QC.III.3.b, debbono osservarsi le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli spazi aperti comunque classificati sono sempre parte integrante di uno o più edifici delle diverse aggregazioni o cortine edilizie degli insediamenti considerati, pertanto - fatto salvo l'esistente e le strutture storiche quali muri, recinzioni, cancellate di impianto storico o ormai storicizzate rispetto al contesto storico in cui si opera - non possono essere alterati, suddivisi o trattati separatamente dall'edificio cui costituiscono pertinenza.
  • b) Gli interventi edilizi devono produrre assetti formali e tipologici coerenti e compatibili con la caratterizzazione degli assetti storici originari, anche in considerazione della caratterizzazione rurale degli insediamenti, considerando in particolare le sistemazioni arboree, il disegno dei giardini, le tipologie e ai materiali delle pavimentazioni esterne, i dettagli costruttivi, le sistemazioni e tipologie degli accessi agli spazi interclusi che costituiscono riferimento per il progetto, al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie, avendo nel RE lo strumento che ne specifica i materiali, gli arredi e le finiture da utilizzare. Quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, si prescrive quanto segue:
    • - la conservazione e il ripristino delle tradizionali pavimentazioni in pietra o laterizio, ove presenti, nonché la conservazione degli elementi caratterizzanti e/o esistenti all'interno di tali spazi;
    • - la salvaguardia e la conservazione di eventuali elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno, quali muri in pietra o mattoni e cancellate o cancelli in ferro battuto. Nei casi in cui tali elementi siano stati precedentemente demoliti, alterati o sostituiti con elementi incongrui, se ne prescrive il ripristino secondo le disposizioni del RE.
  • c) Al fine di recuperare l'assetto originario degli spazi aperti pertinenziali, gli interventi edilizi devono tendere ad eliminare o riconfigurare i manufatti decontestualizzati e precari, le superfetazioni che ne compromettono le caratteristiche dimensionali e formali, nonché, ove presenti, gli elementi incongrui di divisione interna per la riqualificazione degli spazi in oggetto.
  • d) La realizzazione di nuovi elementi di ricovero e arredo quali magazzini, ripostigli e simili, non è ammessa negli spazi aperti pertinenziali degli edifici di cui al precedente art. 23. In tutti gli altri casi, essi possono essere realizzati secondo le indicazioni del RE.
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