QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 4.- Dimensione minima delle Unità immobiliari (UI) residenziali. Norme di dettaglio

1. Nella "Città antica entro il perimetro delle mura" (A1), nei "Centri di antica formazione" (A3) e nei "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns), in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 delle Norme tecniche di attuazione e gestione, con riferimento alla sola categoria funzionale "residenziale", sono stabilite le seguenti dimensioni minime delle Unità Immobiliari (UI) residenziali (alloggi) da osservarsi in qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente (PEE) che comporti frazionamento, accorpamento e cambio d'uso anche in assenza di opere.

2. L'aumento di unità immobiliari (UI) residenziali o il frazionamento di quelle esistenti deve rispettare le seguenti superfici minime, espresse secondo il parametro della "Superficie utile" (Su):

Città Antica entro il perimetro delle mura (A1)

Palazzi ed edifici a carattere monumentale e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 90 di Superficie utile (Su)
Edifici con tipologie caratterizzanti e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su)
Palazzetti ed edifici dell'edilizia di base e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su)
Schiere dell'Anfiteatro romano e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su)
Edifici a diversa connotazione storica e/o specialistici e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su)
Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzatiUI non inferiore a mq. 80 di Superficie utile (Su)
Grandi fabbriche e complessi e complessi architettonici rilevanti (Gf)UI non inferiore a mq. 90 di Superficie utile (Su)

"Centri di antica formazione" (A3) e "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns)

Palazzi ed edifici a carattere storico - monumentale e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 70 di Superficie utile (Su)
Edifici con tipologie caratterizzanti e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su)
Edifici dell'edilizia di base e spazi di pertinenzaUI non inferiore alle dimensioni (misurate in superficie Utile Su) minime indicate all'art. 3 del DM 5 luglio 1975 o come definita dal RE.
Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su)
Edifici allo stato di rudere e spazi di pertinenzaUI non inferiore alle dimensioni (misurate in superficie Utile Su) minime indicate all'art.3 del DM 5 luglio 1975 o come definita dal RE.
Edifici recenti pubblici e di uso pubblicoUI non inferiore alle dimensioni (misurate in superficie Utile Su) minime indicate all'art. 3 del DM 5 luglio 1975 o come definita dal RE.

3. Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni", il numero delle UI residenziali ammissibili è disciplinato, caso per caso, nelle disposizioni di cui ai successivi Titolo II, Capo II e Titolo III, Capo II.

4. Il numero delle UI indicate al precedente comma 3 può essere derogato nei soli casi in cui il proponente, mediante convenzione, si impegni alla realizzazione di edilizia residenziale sociale e/o convenzionata in alternativa a quella privata (a libero mercato). In questo caso la dimensione minima non potrà essere inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su).

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o sociale:

  • - da realizzarsi mediante intervento di iniziativa pubblica, per i quali si applicano le dimensioni minime stabilite dalle norme regionali in materia;
  • - da realizzarsi mediante l'applicazione delle politiche per la casa, di cui all'art. 63 della LR 65/201, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 21 delle Norme tecniche di gestione e attuazione.

6. Salvo quanto disposto al presente articolo, in tutti gli altri casi la dimensione delle unità immobiliari (UI residenziali) non potrà comunque essere inferiore a mq 60 di Superficie utile (Su).