QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 7.- Palazzi ed edifici a carattere monumentale e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende il vasto sistema di immobili corrispondente ai palazzi e agli edifici a carattere monumentale e specialistico di diversa matrice ed impianto. Accomunati dal rilevante valore storico - architettonico, rappresentano le emergenze costitutive ed i capisaldi urbani della città antica entro le mura. Il sistema dei giardini, dei cortili e degli spazi aperti a carattere monumentale di loro pertinenza qualifica, sotto il profilo storico e paesaggistico, i tessuti urbani caratterizzati dalla presenza dei tipi edilizi di cui al presente articolo.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale, con esclusione delle chiese e degli immobili a carattere e di impianto religioso con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub categoria funzionale b.5.2); b.11); b.12) con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • c) commerciale al dettaglio con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • d) turistico - ricettivo, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • e) direzionale e di servizio con esclusione delle sub categorie funzionali e.a.7.. Limitatamente alle chiese e agli immobili a carattere e di impianto religioso, con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione elaborato QC.III.1.1a, è ammessa la sola sub categoria funzionale e.b., limitatamente alle sub categorie e.b.2.; e.b.3.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
    • a) residenziale, con esclusione delle chiese e dei soli immobili a carattere e di impianto religioso con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.a;
    • c) commerciale al dettaglio con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • d) turistico - ricettiva con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • e) direzionale e di servizio con esclusione delle e.a.7.. Limitatamente alle chiese e agli immobili a carattere e di impianto religioso, con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione elaborato QC.III.1.1a, è ammessa la sola sub categoria funzionale e.b., limitatamente alle sub categorie e.b.2.; e.b.3.

In ragione della stratificazione storica e dell'articolazione morfotipologica degli attuali impianti, per i soli complessi di seguito elencati è altresì ammessa la funzione residenziale:

  • - Complesso denominato "Istituto S.Dorotea" in via del Giardino Botanico;
  • - Complesso denominato "Oratorio di S. Anna delle Cappuccine" in via dei Borghi.

In questi casi gli interventi ammessi si attuano previa realizzazione di un PA (Piano Particolareggiato, Piano di Recupero).

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Sono ulteriori condizioni per gli interventi:

  • a) gli interventi edilizi devono assicurare il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali;
  • b) nell'ambito degli interventi edilizi ammessi è fatto obbligo di:
    • - salvaguardare le caratteristiche tipologiche e quelle degli impianti planimetrici di ciascun edificio, comprendenti i principali spazi coperti, i collegamenti verticali e orizzontali, con particolare riguardo alle caratteristiche distributive relative agli spazi principali e secondari e a quelli caratterizzanti il tipo edilizio di riferimento;
    • - nei casi in cui si dimostri che uno o piů fra gli elementi distributivi e spazi sopra elencati siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il loro ripristino sulla base degli elementi superstiti, della documentazione disponibile o per analogia rispetto ai tipi edilizi cui afferiscono gli immobili oggetto dell'intervento. Parimenti è ammessa l'eliminazione di elementi superfetativi ed aggiunti, oppure incoerenti, incongrui e non compatibili con il tipo edilizio considerato e privi di interesse per la lettura filologica o per la definizione delle caratteristiche tipologiche degli edifici in questione;
  • c) gli interventi sugli elementi strutturali devono in particolare salvaguardare le murature esterne e interne, i solai, le volte, i vani scala e le cupole, le colonne, i pilastri, le arcate, le coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. Qualora, a seguito di documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più recuperabili, se ne ammette la sostituzione parziale o integrale, privilegiando sempre l'uso preminente di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari;
  • d) gli interventi sugli elementi strutturali e in particolare la realizzazione di bucature nelle murature portanti o nei solai non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio. Nei casi in cui, a seguito di approfondite e documentate verifiche tecniche, si dimostri l'impossibilità di rinnovare il sistema degli impianti senza effettuare interventi sugli elementi strutturali, è consentito realizzare minime bucature dei solai e delle murature portanti, purché effettuate nell'assoluto rispetto degli elementi di finitura a vista;
  • e) gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici murarie devono salvaguardare sia i materiali originari impiegati, sia la loro organizzazione, nonché i singoli elementi decorativi, senza comportarne il ripristino nei casi in cui tali elementi risultino mancanti, non recuperabili o alterati;
  • f) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo devono assicurare il restauro e il mantenimento di volte, archi e arcate, affreschi, stucchi, modanature, paraste, pavimenti in marmo e pietra, mattonati e comunque delle componenti architettoniche ed edilizie qualificative del tipo e la connotazione storica dell'edificio;
  • g) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio devono assicurare il consolidamento o il ripristino di eventuali apparati a cassettoni o lacunari laddove presenti e rintracciabili. Nei casi in cui i solai originari risultino gravemente compromessi è necessario affiancare ai solai stessi nuovi elementi strutturali atti a sostituirne le funzioni strutturali, lasciando a quelli originari la mera funzione di soffitto, con la sola eccezione di insuperabili e comprovate limitazioni derivanti dall'adeguamento/miglioramento sismico delle strutture e degli immobili;
  • h) negli interventi sugli elementi architettonici deve essere assicurata la salvaguardia e il restauro degli elementi decorativi di facciata, comprendenti lesene, capitelli, bancali e soglie, finestre ad arco o polifore, cornicioni, doccioni, mensole, cornici di porte e finestre realizzati in pietra, stucco o mattoni, griglie, balconi in pietra o ferro, roste, rilievi, stemmi, edicole, decorazioni a graffite e ad affresco e simili;
  • i) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietato:
    • - procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze architettoniche o archeologiche;
    • - rimuovere gli intonaci esterni esistenti per mettere in evidenza i sistemi costruttivi originariamente impiegati o le eventuali tracce di apparecchiature murarie preesistenti.

Art. 8.- Edifici con tipologie caratterizzanti e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende specifici immobili corrispondenti all'edilizia di base derivanti dalla trasformazione e dall'adattamento in epoca storica di ex opifici e manufatti specialistici proto industriali, cui si aggiungono i tipi edilizi già riconosciuti come "casa fondaco", oggi persistenti nelle forme derivanti dalle trasformazioni e fusioni intercorse nel tempo. Gli edifici così riconosciuti dal PO hanno un elevato valore tipologico e sono elementi costitutivi dei tessuti urbani della città antica entro le mura.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale, limitatamente alle sole destinazioni d'uso accessorie, pertinenziali e complementari della residenza.
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.2.; b.11; b.12;
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • e) direzionale e di servizio, con esclusione delle sub categorie funzionali e.a.5. ed e.a.7
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale;
    • e) direzionale e di servizio.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Sono ulteriori condizioni per gli interventi:

  • a) gli interventi edilizi devono assicurare, il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali;
  • b) le modificazioni del sistema distributivo atte a migliorare l'utilizzazione degli edifici sono ammesse in misura circoscritta e limitata, senza comprometterne le caratteristiche e l'integrità tipologica. In particolare riguardo ai collegamenti verticali e orizzontali relativi alle eventuali parti a comune, comunque denominati e come risultanti dalle trasformazioni delle diverse unità edilizie di appartenenza, non possono essere frazionati, alterati, modificati in quanto ritenuti propri del tipo edilizio caratterizzante.
    • - nei casi in cui si dimostri che uno o più fra gli elementi distributivi e spazi comuni siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il ripristino delle loro condizioni originarie sulla base degli elementi superstiti e della documentazione disponibile;
  • c) gli interventi sugli elementi strutturali devono assicurare la salvaguardia di pilastri, architravi e archi di scarico, nonché murature esterne ed interne, solai, volte, scale e coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, con l'impiego prevalente di materiali e tecniche di consolidamento tradizionali.
  • d) negli interventi sugli elementi strutturali la bucatura dei solai e delle murature interne portanti, dovute a motivate esigenze di carattere distributivo, non deve interferire con decorazioni e superfici murarie di pregio;
  • e) negli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici murarie è vietato la rimozione, alterazione e la intonacatura di testimonianze architettoniche, archeologiche e delle stratificazioni murarie che rendono conto delle particolari modalità costruttive che sono alla base dei tipi edilizi considerati, con particolare riferimento per archi in pietra e laterizio, contrafforti ed elementi di appoggio a muri e pilastri. Ove presenti nelle apparecchiature murarie a faccia vista, si avrà cura di mantenere anche le decorazioni in laterizio, pietre di spoglio e eventuali tracce di modificazioni nel tempo della forma degli archi.

Art. 9.- Palazzetti ed edifici dell'edilizia di base e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende i numerosi immobili corrispondenti all'edilizia di base quali case a schiera, in linea (nella versione a corpo unico e doppio, plurifamiliare, ecc.) e i già riconosciuti "palazzetti di impianto omogeneo" caratterizzanti le cortine edificate degli isolati per il trattamento omogeneo dei prospetti e la discontinuità imposta alle serrate schiere dell'edilizia di base. Aventi valore storico - tipologico, i tipi edilizi di cui al presente articolo sono omogeneamente diffusi nei diversi tessuti urbani della città antica entro le mura.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale, limitatamente alle sole destinazioni d'uso accessorie, pertinenziali e complementari della residenza.
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.; b.11; b.12;
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • d) turistico - ricettivo, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;
    • e) direzionale e di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
    • a) residenziale;
    • d) turistico - ricettivo, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;
    • e) direzionale e di servizio.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Sono ulteriori condizioni per gli interventi:

  • a) gli interventi edilizi devono assicurare il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali;
  • b) gli interventi sugli elementi distributivi, quali elementi dirimenti al fine della conservazione del tipo edilizio, devono salvaguardare le caratteristiche dell'impianto planimetrico e la sua organizzazione, pertanto sono vietati interventi che ne compromettano la lettura e il riconoscimento formale, soprattutto in relazione agli spazi ed elementi distributivi verticali e orizzontali principali (vani scala a comune, logge, androni, elementi distributivi interni e/o spazi qualificanti e caratterizzanti il tipo edilizio considerato) posti ai diversi piani;
  • c) gli interventi sugli elementi strutturali devono salvaguardare le murature esterne e interne, i solai, le volte, i vani scala, le colonne, i pilastri, le arcate, le coperture con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali;
  • d) gli interventi sugli elementi strutturali di parziale o totale sostituzione di parti o elementi dettate da oggettive necessità devono sempre privilegiare l'uso di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari;
  • e) negli interventi sugli elementi strutturali la realizzazione di bucature/aperture nelle murature portanti o nei solai non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio;
  • f) negli interventi sugli elementi architettonici deve essere assicurata la salvaguardia e il restauro degli elementi decorativi di facciata, caratterizzanti il tipo edilizio e i suoi caratteri storici;
  • g) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietato:
    • - procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze architettoniche o archeologiche;
    • - rimuovere gli intonaci esterni esistenti per mettere in evidenza i sistemi costruttivi originariamente impiegati o le eventuali tracce di apparecchiature murarie preesistenti.

Art. 10.- Schiere dell'Anfiteatro romano e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende i soli immobili del complesso dell'Anfiteatro e l'edilizia di base ricavata da preesistenti strutture medievali (quali ad esempio, mura e porte della seconda cinta muraria), aventi eccezionale valore storico - tipologico. Per origine, caratteri strutturali e qualificazione formale, costituiscono un unicum insediativo della città antica entro le mura, le cui regole di aggregazione e sviluppo nell'ambito dell'edilizia di base sono irripetibili.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali non è ammesso.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.2.
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Sono ulteriori condizioni per gli interventi:

  • a) gli interventi edilizi devono assicurare, il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali;
  • b) gli interventi sugli elementi distributivi (collegamenti orizzontali e verticali) devono garantire la salvaguardia delle caratteristiche distributive e tipologiche e la coerenza con l'impianto originario o con il suo processo di trasformazione organica, accertato anche sulla base della documentazione disponibile e di tracce e reperti visibili.
  • c) le modifiche del sistema distributivo atte a migliorare l'utilizzazione residenziale degli edifici, sono ammesse in misura limitata e circoscritta e purché esse non alterino le caratteristiche, l'integrità tipologica e non disturbino eventuali testimonianze storiche ed archeologiche degli edifici;
  • d) gli interventi di modifica delle parti strutturali sono ammessi in misura limitata e volte ad integrare le testimonianze delle precedenti configurazioni tipologiche e architettoniche all'interno dell'attuale organizzazione distributiva, così come essa risulta a seguito dalle trasformazioni e adattamenti verificatisi nel tempo;
  • e) gli interventi sugli elementi strutturali devono assicurare la salvaguardia di pilastri, arcate, nonché murature portanti interne ed esterne, volte, scale e coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti;
  • f) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietata la rimozione e alterazione testimonianze architettoniche e archeologiche, nonché delle stratificazioni murarie in elevato che rendono conto delle fasi costruttive e delle fasi di trasformazione e alterazione del monumento e degli edifici residenziali ad esso afferenti.

Art. 11.- Edifici a diversa connotazione storica e/o specialistici e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende immobili che, seppure di impianto storico, sono stati realizzati in epoche più recenti le cui architetture riflettono sia il gusto dell'epoca in cui sono stati realizzati e progettualità singole ed isolate, sia accezioni specialistiche dei tipi edilizi. Tali immobili aventi valore storico - documentale costituiscono singoli episodi nell'ambito dei tessuti urbani della città antica entro le mura.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale;
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • d) turistico - ricettivo;
    • e) direzionale e di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale;
    • d) turistico - ricettivo;
    • e) direzionale e di servizio.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel prioritario rispetto e alle condizioni definite nelle "indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi di cui al successivo Capo III.

Art. 12.- Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende immobili realizzati in epoche recenti e privi di interesse storico - architettonico, decontestualizzati, spesso corrispondenti a episodi di saturazione e completamento degli isolati e dei tessuti di impianto storico.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera ed escludendo espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purchè non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorchè in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale;
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • d) turistico - ricettivo;
    • e) direzionale e di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale;
    • d) turistico - ricettivo;
    • e) direzionale e di servizio.

Art. 13.- Grandi fabbriche e complessi architettonici rilevanti (Gf)

1. Definizione. Comprende immobili a prevalente carattere specialistico, contraddistinti con apposito singolo codice alfa numerico, per lo più pubblici o di uso pubblico, corrispondenti ad edifici prevalentemente storici anche di rilevante carattere monumentale. Valutando gli usi in atto, l'articolazione dei diversi impianti e il valore storico architettonico, si riconosce un sistema di corposi complessi a carattere specialistico in cui la specifica caratterizzazione funzionale, le consistenze edilizie e le singole articolazioni planivolumetriche comportano l'individuazione della seguente sub-articolazione morfotipologica:

  • Gf.a. Grandi fabbriche di carattere monumentale a prevalente funzione pubblica
    • 01 - Ex Ospedale Galli Tassi
    • 02 - Real Collegio
    • 03 - Chiostro di Santa Caterina ed edifici contermini
    • 04 - Palazzo Ducale
    • 05 - Complesso del Teatro del Giglio e di San Girolamo
    • 06 - Complesso museale espositivo di Palazzo Guinigi
    • 07 - Convento di Santa Maria dei Servi, oggi Agorà
    • 08 - Complesso socio-assistenziale della Casa Pia
    • 09 - Complesso di San Micheletto
  • Gf.b. Grandi fabbriche dei presidi atipici
    • 10 - Cinema Centrale
    • 11 - Cinema Moderno
    • 12 - Cinema Astra
    • 13 - Casa di cura Santa Zita
    • 14 - Casa di cura Barbantini
  • Gf.c. Grandi fabbriche delle attrezzature generali e scolastiche
    • 15 - Complesso della casa circondariale di San Giorgio
    • 16 - Complesso scolastico di Sant'Agostino
    • 17 - Mercato del Carmine
    • 18 - Complesso scolastico e per l'alta formazione di San Ponziano
    • 19 - Complesso scolastico Giovanni Pascoli, ex monastero chiesa S.Maria Forisportam
    • 20 - Complesso scolastico del convento di San Nicolao
    • 21 - Palestra Bacchettoni

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fatto salvo quanto specificatamente indicato nel successivo comma 4 per le diverse sub-articolazioni morfotipologiche, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e quanto specificatamente indicato nel successivo comma 4 per le diverse sub-articolazioni morfotipologiche, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio.

4. Dettaglio delle previsioni, ulteriori categorie di intervento e funzionali. Secondo la diversa sub-articolazione morfotipologica di cui al precedente comma 1 e fatte salve le categorie di intervento e funzionali di cui ai precedenti commi 2 e 3, il PO definisce le seguenti ulteriori disposizioni normative:

  • - 4.1. Grandi fabbriche di carattere monumentale a prevalente funzione pubblica (Gf.a). Variamente distribuite nei tessuti della città antica, secondo impianti di diversa matrice ed epoca storica, per lo più di valore monumentale, sono immobili attualmente destinati ad attività amministrative dello Stato, all'alta formazione e a funzioni pubbliche o di tipo pubblico di livello locale. In particolare:
    • - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Deve essere garantita la salvaguardia dei complessi storici e monumentali cui appartengono, comprensivi degli spazi scoperti quali giardini, chiostri e cortili, nonché l'originaria struttura architettonica: pertanto gli interventi sono indirizzati alla conservazione e alla tutela degli immobili senza precludere interventi atti al miglioramento delle condizioni di lavoro e pieno svolgimento delle funzioni sopra richiamate. In particolare è ammessa, attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica o la formazione di un PUC di iniziativa privata:
      • - la realizzazione di spazi a parcheggio pertinenziali con esclusione di localizzazioni interferenti con gli spazi scoperti facenti parte integrante e sostanziale della struttura storica, riferibile al tipo che origina la "grande fabbrica" individuata dal PO (ad esempio convento, ospedale, palazzo);
      • - la realizzazione di pensiline e camminamenti coperti e chiusi da realizzarsi secondo progetti organici ed integrati con la struttura storica,
      • - la realizzazione di manufatti tecnici ed accessori finalizzati al permanere delle funzioni esistenti e allo svolgimento delle eventuali e connesse manifestazioni temporanee, senza che interferiscano con i chiostri, i giardini e gli spazi aperti comunque denominati aventi valore storico - architettonico.
    • I suddetti interventi possono consistere in un'"addizione volumetrica" purché rimangano circoscritti in una dimensione non superiore al 10% della Superficie edificabile (o edificata) del piano terra o rialzato dell'edificio esistente, individuato in cartografia con apposita campitura grafica e relativo codice alfanumerico.
    • - Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. È sempre ammesso il frazionamento delle UI esistenti.
    • - Categorie funzionali, ulteriori prescrizioni. Il PO prevede il consolidamento ed il permanere delle funzioni in essere e ad esse assimilabili, comprensive di quelle accessorie e complementari, nonché di spazi di sosta e parcheggi pertinenziali. Pertanto i mutamenti di destinazione d'uso, devono essere supportati da adeguati approfondimenti in termini di effetti indotti sulla città antica in ragione della rilevanza dei complessi considerati.
    • - In ragione della dell'articolazione morfotipologica e funzionale degli attuali impianti, per i soli complessi di seguito elencati è altresì ammessa funzione b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.:
      • - 02 - Real Collegio
      • - 03 - Chiostro di Santa Caterina ed edifici contermini
  • - 4.2. Grandi fabbriche dei presidi atipici (Gf.b). Si tratta di edifici e manufatti generalmente privi di valore storico architettonico, se non per parti minime dei complessi considerati. Sono immobili destinati a funzioni culturali o socio - sanitarie che li rendono irrinunciabili presidi della città antica e per i quali devono pertanto essere mantenute le destinazioni d'uso esistenti.
    • - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Sono ammessi tutti gli interventi necessari al mantenimento in essere delle funzioni esistenti, attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica o la formazione di un PUC di iniziativa privata. Distinguendo le circoscritte parti storiche, da dettagliare mediante apposita documentazione e rilievo critico nella presentazione dei titoli, rispetto a quelle recenti, le categorie di intervento ammesse, oltre a quelle già specificate al comma 2, sono:
      • - per gli edifici ed i manufatti di recente formazione: ristrutturazione edilizia conservativa, ristrutturazione edilizia ricostruttiva; addizione volumetrica nella misura del 20% della superficie edificabile (o edificata) esistente con un incremento delle altezze esistenti nei limiti strettamente necessari all'adeguamento funzionale e tecnico delle strutture considerate e comunque non oltre i 5 mt di altezza; in alternativa alle addizioni volumetriche è ammessa inoltre la sostituzione edilizia con contestuale incremento volumetrico pari a quello stabilito per le addizioni volumetriche.
      • - per gli edifici ed i manufatti di impianto storico, la ristrutturazione edilizia conservativa e gli interventi pertinenziali.
    • - Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. È sempre ammesso il frazionamento delle UI esistenti.
    • - Categorie funzionali, ulteriori prescrizioni. Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso anche urbanisticamente non rilevante.
  • - 4.3. Grandi fabbriche delle attrezzature generali e scolastiche (Gf.c.). Si tratta di immobili circoscritti nel numero, afferenti per lo più ad impianti di matrice conventuale di cui conservano in tutto o in parte le consistenze storiche. Sono immobili a forte caratterizzazione pubblica rifunzionalizzati ad uso scolastico, casa circondariale o parzialmente utilizzati (Mercato del Carmine e complesso della Palestra Bacchettoni), per i quali si consentono interventi finalizzati al mantenimento, miglioramento e potenziamento delle funzioni in essere nonché funzioni pubbliche o di tipo pubblico da allocare nei complessi ancora non pienamente utilizzati.
    • - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Deve essere in via prioritaria garantita la salvaguardia del complesso storico, sia che afferisca agli impianti conventuali che a strutture specialistiche di epoca napoleonica o più recenti, comprensivi di chiostri, cortili, giardini e comunque degli spazi aperti pertinenziali. Gli interventi dovranno attuarsi attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica o attraverso la formazione di un Permesso di costruire (PdC) convenzionato, se di iniziativa privata, ad eccezione del Complesso della casa circondariale di San Giorgio per il quale è previsto l'intervento diretto di iniziativa pubblica o la formazione di un Progetto Unitario convenzionato (PUC) di iniziativa privata. Gli interventi sono indirizzati alla conservazione e alla tutela dell'immobile di valore storico, senza precludere quelli atti al miglioramento delle condizioni di lavoro e pieno svolgimento delle funzioni ammesse. In particolare, le categorie di intervento ammesse, oltre a quelle già specificate al comma 2, sono:
      • - la ristrutturazione edilizia conservativa;
      • - gli interventi pertinenziali comprensivi della realizzazione di spazi di sosta e a parcheggio pertinenziali;
      • - la realizzazione di pensiline e camminamenti coperti e chiusi, comprensivi degli elementi distributivi e di collegamento verticali (scale), da realizzarsi secondo progetti organici ed integrati con il contesto storico della città antica, soprattutto nei tratti prospicienti la passeggiata urbana delle mura;
      • - gli interventi di demolizione e ricostruzione anche con incremento volumetrico degli edifici e dei manufatti privi di interesse storico, nonché di quelli superfetativi che nel tempo si sono consolidati a completamento delle diverse strutture, con la finalità di migliorare la qualità della vita delle comunità che operano e vivono tali spazi, adeguandone le strutture a consoni standard qualitativi.
    • I suddetti interventi possono configurarsi anche quale "addizione volumetrica" purché rimangano circoscritti in una dimensione non superiore al 15% della Superficie edificabile (o edificata) anche con un incremento delle altezze esistenti nei limiti strettamente necessari all'adeguamento funzionale e tecnico delle strutture considerate e comunque non oltre i 3 mt di altezza.
    • In alternativa alle addizioni volumetriche è ammessa la sostituzione edilizia con contestuale incremento volumetrico non superiore a quello delle precedenti addizioni volumetriche, per le sole parti prive di valore storico da documentare mediante apposita documentazione e rilievo critico nei titoli abilitativi diretti o convenzionati.
    • - Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. È sempre ammesso il frazionamento delle UI esistenti.
    • - Categorie funzionali, ulteriori prescrizioni. Il PO prevede il mantenimento delle funzioni in essere, comprensive di quelle accessorie e ad esse complementari, nonché di spazi di sosta e parcheggio pertinenziali. Qualora gli immobili considerati vadano in dismissione, le funzioni ammesse sono quelle pubbliche o di tipo pubblico, comprensive dell'edilizia sociale. Per il solo complesso del Carmine, in ragione della sottoutilizzazione degli spazi e delle strutture e del rischio di irreversibili fenomeni di degrado ed abbandono, sono ammesse altresì le seguenti funzioni:
      • - b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub categorie funzionali: b.5.2.);
      • - c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionali c.2; c.3; c.4; c.5; c.13; c.14; c.6;
      • - d) turistico - ricettiva;
      • - e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.a) direzionale circoscritta alle seguenti categorie: e.a.1, e.a.3; e.a.4; e.a.6.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel prioritario rispetto e alle condizioni definite nelle Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi di cui al successivo Capo III ad eccezione del progetto riguardante il "Restauro della Palestra Bacchettoni" approvato con DCC n. 13 del 26/04/2022;

Art. 14- Spazi aperti pubblici (strade, piazze, slarghi e altri spazi aperti)

1. Definizione. Sono costituiti dal complesso ed articolato sistema di spazi aperti pubblici e di uso pubblico caratterizzanti la città antica entro le mura. Si tratta dei principali luoghi di identificazione collettiva della comunità, per i quali si definisce un integrato, organico e coordinato sistema di interventi di manutenzione, restauro e se necessario recupero, riqualificazione e valorizzazione, in continuità con gli interventi, le opere e i progetti già realizzati. In particolare si individuano gli spazi aperti:

  • - A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili, comprendenti la viabilità carrabile, i percorsi pedonali, le aree di sosta e parcheggio, le piazze, gli slarghi, i chiassi, i cortili e le corti, pubblici o di uso pubblico che innervano e strutturano i tessuti della città antica.
  • - A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili, comprendenti un numero circoscritto di aree a verde pubblico, per lo più originate da un disegno risalente ai diversi periodi storici di crescita e trasformazione della città antica che permangono come elementi di valore testimoniale. Pertanto tali aree non si configurano come un sistema organico di spazi a verde, ma come singoli episodi variamente distribuiti in prossimità delle porte di accesso alla città antica, di piazze e slarghi o viabilità.

In considerazione della diversa caratterizzazione degli spazi aperti pubblici il PO individua nel dettaglio le relative disposizioni normative.

2. A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili

  • - 2.1. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere garantita la manutenzione e, se necessario, la riqualificazione funzionale e prestazionale, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione di urbanizzazioni primarie (come fognatura, illuminazione, scolo delle acque, rete idrica, rete telefonica, rete del gas) e delle infrastrutture per la corretta fruizione della viabilità da parte di utenze allargate, secondo una progettualità conforme al contesto storico di riferimento. È inoltre da garantire il recupero delle pavimentazioni, al fine di meglio integrare nel contesto storico della città antica il sistema della viabilità carrabile. In particolare, è ammesso che:
    • a) nelle aree di sosta e parcheggio e negli altri spazi carrabili, possano trovare collocazione adeguate attrezzature e strutture di servizio alla mobilità, arredi fissi e strutture di ausilio alla fruizione lenta ciclo - pedonale ed il necessario sistema di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche e per il miglioramento dell'accessibilità ai diversi tessuti urbani. Non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari in forma permanente;
    • b) nelle piazze e negli slarghi non carrabili possono trovare collocazione adeguati arredi fissi e strutture di ausilio alla fruizione lenta ciclo - pedonale, statue, sculture, opere d'arte, fontane, vasche ed altre strutture o infrastrutture di qualificazione dell'ambiente urbano;
    • c) nei percorsi pedonali dovranno essere mantenuti i caratteri (materiali e tecniche di pavimentazione) originali, ovvero recuperati con tecniche e materiali conformi ai contesti storici.
  • La predisposizione dei progetti concernenti interventi ed opere aventi per oggetto questa morfotipologia degli "spazi aperti pubblici" applica soluzioni di natura formale, tecnica e di impiego dei materiali compatibili con la qualificazione formale della città antica, fermo restando le prescrizioni ed i vincoli derivanti dalla presenza di beni sottoposti alle tutele formalmente riconosciute.
  • - 2.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di cui al Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - il "restauro e risanamento conservativo";
    • - la "ristruttura edilizia conservativa".
  • È sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, linee telefoniche e di trasferimento di dati ed energia elettrica, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia e dal RE.
  • - 2.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b.9, e.b.10, e.b.11.

3. A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili

  • - 3.1. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere garantita la manutenzione, il restauro, la rimessa in pristino degli assetti originari al fine di meglio integrare nel contesto storico della città antica il sistema del verde; non sono pertanto ammesse trasformazioni urbanistiche e frazionamenti delle aree. In particolare, si prevede:
    • a) la salvaguardia e la tutela degli spazi e dei seguenti beni ad essi relazionati: filari alberati, siepi, sistemazioni ornamentali e relativi arredi, compreso gli elementi di contenimento delle aiuole e delle superfici inerbite, alberature singole e macchie di bosco o raggruppamenti di più elementi arborei ad alto fusto;
    • b) la sostituzione di essenze vegetali purché non siano alterati i caratteri originari relativi al disegno e alla distribuzione volumetrica e spaziale delle masse di verde. Nei soli casi di necessità e per comprovati motivi di pubblica incolumità, è ammessa la sostituzione delle alberature esistenti. In questi casi la salvaguardia di tali spazi comporta il ricorso solo ed esclusivamente all'uso di essenze vegetali simili o uguali a quelle originarie, a meno di indicazioni specifiche da parte di soggetti tecnici competenti in materia;
    • c) il ripristino di elementi, manufatti, opere d'arte e arredi eventualmente perduti, solo nei casi in cui esistano tracce certe o una documentazione completa dell'assetto preesistente;
    • d) il divieto di procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e testimoniali presenti quali fontane, muri perimetrali, esedre, statue, edicole, lapidi, stemmi, cancellate;
    • e) il divieto di utilizzazione delle aree a verde al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e pubblica sosta o parcheggio di automezzi;
    • f) il divieto di alterazione dei profili e delle sezioni orografiche e morfologiche dei terreni, nonché dei piani di campagna esistenti.
  • - 3.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di cui al Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - il "restauro e risanamento conservativo";
    • - la "ristruttura edilizia conservativa".
  • È ammessa la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, line telefoniche e di trasferimento di dati, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia e del RE.
  • - 3.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b.7, e.b.10.

4. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 5.

Art. 15.- Giardini e spazi a verde pubblico connotativi della città antica (Qs)

1. Definizione. Comprende spazi aperti a prevalente dominanza del verde, per lo piùpubblici o di uso pubblico, contraddistinti con apposito singolo codice alfa numerico, anche correlati a immobili e complessi di rilevante carattere monumentale. Valutando gli usi in atto, l'articolazione dei diversi impianti e il valore storico architettonico, si individua per questa specifica "Zona" un sistema di parchi e giardini in cui la caratterizzazione funzionale, le consistenze dei singoli spazi e il valore connotativo rispetto alla città storica comportano l'individuazione della seguente sub-articolazione morfotipologica:

  • A. Spazi a verde e parchi pubblici di recente formazione
    • 01 - Parco pubblico dell'ex Caserma Mazzini
    • 02 - Parco pubblico e orti urbani di Via Santa Chiara
  • B. Spazi di valore storico documentale e testimoniale
    • 03 - Gli spazi commemorativi di Piazzale Verdi e Piazzale S.Donato
    • 04 - Gli spazi del Prato del Marchese
    • 05 - Giardini della cattedrale di San Martino
  • C. Giardini storici a carattere pubblico
    • 06 - Giardino del Loreto
    • 07 - Il parco di villa Bottini
    • 08 - Orto botanico

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fatto salvo quanto specificatamente indicato nel successivo comma 4 per le diverse sub-articolazioni morfotipologiche, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e quanto specificatamente indicato nel successivo comma 4 per le diverse sub-articolazioni morfotipologiche, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria e.b.7.

4. Dettaglio delle previsioni, ulteriori categorie di intervento e funzionali. Secondo la diversa sub-articolazione morfotipologica di cui al precedente comma 1 e fatte salve le categorie di intervento e funzionali di cui ai precedenti commi 2 e 3, si definiscono le seguenti ulteriori disposizioni normative:

  • - 4.1. Spazi a verde e parchi pubblici di recente formazione (A). Si tratta di spazi di per sé privi di valore storico architettonico, ma a corredo o in prossimità di complessi edilizi a carattere monumentale. Di recente formazione e in buono stato di manutenzione, rappresentano consistenti presidi verdi di moderna concezione, prevalentemente utilizzati come orti urbani o parco pubblico. Nel dettaglio:
    • - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Sono ammessi tutti gli interventi e le opere necessari al mantenimento in essere delle funzioni esistenti, attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica. In particolare, fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, si ammettono gli "interventi pertinenziali". È inoltre ammessa la realizzazione di infrastrutture, attrezzature ed impianti da gioco, reti tecnologiche e manufatti di servizio nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 10% del lotto urbanistico di riferimento.
    • - Categorie funzionali, ulteriori prescrizioni. Si prevede il mantenimento delle funzioni in essere e sono ammesse funzioni pubbliche o di tipo pubblico ad esse assimilabili, comprensive di quelle accessorie, complementari o pertinenziali.
  • - 4.2. Spazi di valore storico documentale e testimoniale (B). Costituiscono sistemazioni storiche o ormai storicizzate sviluppatesi a corredo della Cattedrale e nella polarità di Piazzale Verdi, che assumono valore testimoniale, storico, documentale ed archeologico. Queste specifiche aree presentano assetti ormai consolidati che dotano gli spazi urbani cui afferiscono di articolate visuali che vanno ad inquadrare l'architettura absidale della cattedrale, piuttosto che le ampie prospettive urbane di via Vittorio Emanuele. Nel dettaglio:
    • - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Sono ammessi gli interventi e le opere volti a mantenere le attuali configurazioni e consistenze, attraverso interventi diretti di iniziativa pubblica. In particolare, fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, si prevede gli interventi di cui al precedente articolo 14 comma 3, punti 3.1 e 3.2.
    • - Disciplina delle funzioni, ulteriori prescrizioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti sono inoltre ammesse le seguenti sub categorie funzionali e.b.8, e.b.3.
  • - 4.3. Giardini storici a carattere pubblico (C). Costituiscono giardini storici di palazzi e dimore signorili di carattere monumentale che permangono in forma integra o residua come spazi verdi in dotazione alla città antica e alla sua comunità che ne fa luogo di identificazione collettiva. Queste specifiche aree presentano assetti propri dello spazio concluso della città antica e pertanto non si limitano alle dotazioni verdi, ma associano alle aree dedicate al tempo libero e allo svago, architetture ed elementi architettonici di riconosciuto valore.
    • - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Sono ammessi gli interventi e le opere volti a mantenere le attuali configurazioni e consistenze, attraverso interventi diretti di iniziativa pubblica. In particolare, fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, si prevede gli interventi di cui al precedente articolo 14 comma 3 punti 3.1 e 3.2. Per i soli manufatti secondari, accessori o pertinenziali è ammessa inoltre la ristrutturazione edilizia conservativa.Per il solo orto botanico è inoltre ammessa la "nuova edificazione" di strutture pertinenziali e accessorie di servizio (serre) funzionali alle attività di conservazione e documentazione di specie arboree e vegetali, di manufatti e locali complementari quali ad esempio servizi igienici, magazzini, ricovero di mezzi e attrezzi, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche e comprovate esigenze e da eventuali norme di regolamentazione o gestione o dal RE.
    • - Disciplina delle funzioni, ulteriori prescrizioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti sono inoltre ammesse le seguenti sub categorie funzionali e.b.8, e.b.3.