QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 1.- Disposizioni di raccordo con la "Disciplina generale"

1. Le presenti disposizioni normative costituiscono integrazione e dettaglio delle previsioni concernenti:

  • a) la "Città antica entro il perimetro delle mura" (A1), di cui all'art. 23 delle Norme tecniche di attuazione e gestione dello stesso PO, secondo quanto a tal fine disposto al successivo Titolo II;
  • b) i "Centri di antica formazione" (A3) e i "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns) di cui agli art.li 25 e 59 delle Norme tecniche di attuazione e gestione dello stesso PO, secondo quanto a tal fine disposto al successivo Titolo III.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 lettera a) perseguono in particolare gli obiettivi specifici e costituiscono attuazione delle disposizioni applicative concernenti gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti della Città antica e pianificata" e "Ambiti dei settori strategici", in particolare quelli comprendenti la città antica delimitata e definita dal perimetro delle mura urbane cinquecentesche.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 lettera b) perseguono in particolare gli obiettivi specifici e costituiscono attuazione delle disposizioni applicative concernenti gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei Centri di antica formazione" e "Ambiti dei Presidi territoriali delle frazioni", nonché "Ambiti degli Insediamenti del territorio rurale" ed in particolare "Ambiti dei Nuclei rurali di impianto storico".

4. In conformità a quanto disposto all'art. 4 delle Norme tecniche di attuazione e gestione del PO, nel caso di contrasto tra le Norme tecniche di attuazione e gestione e le presenti disposizioni di dettaglio prevalgono queste ultime. Nel caso di contrasto tra le indicazioni degli elaborati cartografici QP.I. Quadro generale delle previsioni e gli elaborati di cui al successivo art. 2, prevalgono questi ultimi in quanto di maggior dettaglio.

Art. 2.- Articolazione, previsioni e indicazioni progettuali di dettaglio. Atlanti

1. Le disposizioni normative di cui al precedente art. 1 comma 1 lettera a) sono riferite alla sub-articolazione della "Città antica entro il perimetro delle mura" (A1) che è definita mediante l'individuazione di apposite previsioni di dettaglio (Zone) contenute nell'elaborato denominato QP.II Quadro di dettaglio delle previsioni: Città, centri e nuclei storici (Cartografie di dettaglio in scala 1:1.000) composto dai seguenti quadranti cartografici (contraddistinti con codice unico alfanumerico)

  • - "Sub-articolazione morfotipologica e corrispondenti Zone", composta da 2 quadranti cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QP.II.1a al QP.II.1b.
  • - "Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi", composta da 2 quadranti cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QP.II.1c al QP.II.1d.

2. Le disposizioni normative di cui al precedente art. 1 comma 1 lettera b) sono riferite alla sub-articolazione della "Centri di antica formazione" (A3) e i "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns) che il PO definisce mediante l'individuazione di apposite previsioni di dettaglio (Zone) contenute negli elaborati denominati QP.II. "Quadro di dettaglio delle previsioni: Città, centri e nuclei storici" (Cartografie di dettaglio in scala 1:1.000) composto dai seguenti quadranti cartografici (contraddistinti con codice unico alfanumerico)

  • - per i "Centri di antica formazione" (A3), "Sub-articolazione morfotipologica e corrispondenti Zone", composta da 4 elaborati cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QP.II.2.a. al QP.II.2.d.
  • - per i "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns), "Sub-articolazione morfotipologica e corrispondenti Zone", composta da 13 elaborati cartografici contraddistinti con codice unico alfanumerico dal QP.II. 3.a. al QP.II.3.o.

3. Il PO attraverso i suddetti elaborati definisce ed articola le previsioni di dettaglio in "Zone" secondo una specifica classificazione morfotipologica degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori, degli spazi aperti pubblici e di uso pubblico, dei giardini e spazi a verde pubblico costitutivi della Città antica, dei Centri di antica formazione e dei Nuclei rurali di impianto storico, tenendo conto dei contenuti del quadro conoscitivo ed in particolare negli elaborati afferenti alla sezione QC.III di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme tecniche di attuazione e gestione e secondo la definizione tematica di cui ai successivi art.li 6 e 22.

4. Sulla base dell'articolazione in Zone e della corrispondente classificazione morfotipologica indicate ai precedenti commi, il PO definisce le specifiche disposizioni normative di dettaglio secondo la seguente articolazione:

  • - "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti", di cui ai successivi Titolo II, Capo I e Titolo III Capo I;
  • - "Disciplina delle trasformazioni", di cui ai successivi Titolo II, Capo II e Titolo III, Capo II;
  • - "Indicazioni di dettaglio", di cui ai successivi Titolo II, Capo III e Titolo III, Capo III.

5. Ai fini della corretta applicazione della disciplina generale del PO, le diverse cartografie di cui al precedente comma 1, riportano inoltre il dettaglio e la declinazione di scala delle seguenti Zone:

  • - Parco urbano delle Mura della città antica (Qm);
  • - Parco lineare del Condotto pubblico (Qc);

per le quali di applicano le disposizioni normative di cui agli art.li 73 e 74 delle Norme tecniche di attuazione e gestione.

Art. 3.- Distribuzione e localizzazione delle funzioni. Dettaglio della disciplina

1. La disciplina della "Distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui al Titolo I Capo IV delle Norme tecniche di attuazione e gestione del PO, si integra e completa con le disposizioni normative di dettaglio contenute nelle presenti norme.

2. Nello specifico, per le diverse "Zone", ovvero per le corrispondenti classificazioni morfotipologiche degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori, individuate dal PO in riferimento alla "Città antica entro il perimetro delle mura" (A1), i "Centri di antica formazione" (A3) e i "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns), la presente disciplina definisce in dettaglio le "categorie funzionali" principali e le "sub-categorie funzionali" (destinazioni d'uso) ammesse, secondo quanto a tal fine riportato agli art.li 16 e 17 delle Norme tecniche di attuazione e gestione del PO.

3. La presente disciplina definisce inoltre i casi e le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso degli immobili. Restano in ogni caso fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 16 comma 5 delle Norme tecniche di attuazione e gestione.

Art. 4.- Dimensione minima delle Unità immobiliari (UI) residenziali. Norme di dettaglio

1. Nella "Città antica entro il perimetro delle mura" (A1), nei "Centri di antica formazione" (A3) e nei "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns), in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 delle Norme tecniche di attuazione e gestione, con riferimento alla sola categoria funzionale "residenziale", sono stabilite le seguenti dimensioni minime delle Unità Immobiliari (UI) residenziali (alloggi) da osservarsi in qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente (PEE) che comporti frazionamento, accorpamento e cambio d'uso anche in assenza di opere.

2. L'aumento di unità immobiliari (UI) residenziali o il frazionamento di quelle esistenti deve rispettare le seguenti superfici minime, espresse secondo il parametro della "Superficie utile" (Su):

Città Antica entro il perimetro delle mura (A1)

Palazzi ed edifici a carattere monumentale e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 90 di Superficie utile (Su)
Edifici con tipologie caratterizzanti e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su)
Palazzetti ed edifici dell'edilizia di base e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su)
Schiere dell'Anfiteatro romano e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su)
Edifici a diversa connotazione storica e/o specialistici e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su)
Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzatiUI non inferiore a mq. 80 di Superficie utile (Su)
Grandi fabbriche e complessi e complessi architettonici rilevanti (Gf)UI non inferiore a mq. 90 di Superficie utile (Su)

"Centri di antica formazione" (A3) e "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns)

Palazzi ed edifici a carattere storico - monumentale e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 70 di Superficie utile (Su)
Edifici con tipologie caratterizzanti e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su)
Edifici dell'edilizia di base e spazi di pertinenzaUI non inferiore alle dimensioni (misurate in superficie Utile Su) minime indicate all'art. 3 del DM 5 luglio 1975 o come definita dal RE.
Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e spazi di pertinenzaUI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su)
Edifici allo stato di rudere e spazi di pertinenzaUI non inferiore alle dimensioni (misurate in superficie Utile Su) minime indicate all'art.3 del DM 5 luglio 1975 o come definita dal RE.
Edifici recenti pubblici e di uso pubblicoUI non inferiore alle dimensioni (misurate in superficie Utile Su) minime indicate all'art. 3 del DM 5 luglio 1975 o come definita dal RE.

3. Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni", il numero delle UI residenziali ammissibili è disciplinato, caso per caso, nelle disposizioni di cui ai successivi Titolo II, Capo II e Titolo III, Capo II.

4. Il numero delle UI indicate al precedente comma 3 può essere derogato nei soli casi in cui il proponente, mediante convenzione, si impegni alla realizzazione di edilizia residenziale sociale e/o convenzionata in alternativa a quella privata (a libero mercato). In questo caso la dimensione minima non potrà essere inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su).

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o sociale:

  • - da realizzarsi mediante intervento di iniziativa pubblica, per i quali si applicano le dimensioni minime stabilite dalle norme regionali in materia;
  • - da realizzarsi mediante l'applicazione delle politiche per la casa, di cui all'art. 63 della LR 65/201, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 21 delle Norme tecniche di gestione e attuazione.

6. Salvo quanto disposto al presente articolo, in tutti gli altri casi la dimensione delle unità immobiliari (UI residenziali) non potrà comunque essere inferiore a mq 60 di Superficie utile (Su).

Art. 5.- Ulteriori disposizioni e norme di dettaglio. Rinvio al Regolamento Edilizio

1. Fermo restando quanto disposto al successivo Titolo II, Capo III e Titolo III, Capo III in relazione alle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi, il RE comunale, secondo le diverse "Zone" e le corrispondenti classificazioni morfotipologiche degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori della "Città antica entro le mura" (A1), dei "Centri di antica formazione" (A3) e dei "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns), definisce specifiche prescrizioni con riferimento a:

  • a) il decoro e la cura dei fronti prospicienti viabilità e spazi pubblici ed in particolare:
    • - paramenti e finiture esterne (quali intonaci, coloriture e tinteggiature, iconografia storica);
    • - aperture, porte e finestre (forma e ubicazione, infissi, oscuramenti esterni, serrande);
    • - componenti architettoniche (balconi, terrazze, ringhiere, parapetti; tettoie, pensiline, altane);
    • - elementi di corredo (campanelli, targhe, buche, numeri civici, insegne, tende, gazebo);
    • - impianti tecnologici (apparecchiature, antenne, parabole, canalizzazioni, cavi, contatori).
  • b) Il decoro e la cura dei tetti e delle coperture degli edifici e con specifico riferimento a:
    • - strutture, manti e superfici di copertura;
    • - elementi e manufatti di corredo (comignoli, areatori, canne fumarie, abbaini, linee di vita);
    • - gronde, canale e pluviali e altre opere di lattoneria;
  • c) il decoro e la cura degli spazi aperti pertinenziali e/o accessori e con specifico riferimento a:
    • - spazi aperti a comune, giardini e parchi privati, cortili e corti, androni e chiostri;
    • - manufatti e strutture minori di interesse storico - testimoniale e documentale;
    • - sistemazioni esterne, pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi e manufatti accessori.

2. Fermo restando quanto disciplinato agli art.li 14, 15, 30 e 31 delle presenti norme, il RE comunale o uno specifico piano / programma settoriale definisce altresì le indicazioni tecniche e metodologiche per il decoro e la cura della viabilità, dei percorsi, degli spazi aperti e dei giardini pubblici e di uso pubblico.