QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 18.- Caratteri ed efficacia delle indicazioni e prescrizioni di dettaglio

1. In coerenza con le previsioni di cui ai precedenti Capi I e II e ad integrazione delle disposizioni normative definite per le diverse Zone e corrispondenti classificazioni morfotipologiche degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori, le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi sono da osservare nella redazione dei progetti, ai fini della corretta e compatibile determinazione delle modalità di attuazione e realizzazione delle categorie di intervento ammesse.

2. Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi di cui al precedente comma 1, sulla base delle specifiche indagini, dei rilievi e delle analisi di dettaglio contenute nel quadro conoscitivo (elaborati QC.III.1.1.a e QC.III.1.1.b), di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme tecniche di attuazione e gestione del PO, sono in particolare riferite a:

  • a) i Fronti degli isolati e dei corrispondenti edifici a diversa classificazione, di cui al successivo art. 19;
  • b) le Coperture (tetti) degli isolati e dei corrispondenti edifici a diversa classificazione, di cui al successivo art. 20;
  • c) gli Spazi aperti pertinenziali diversi dallo spazio pubblico, di cui al successivo art. 21.

3. Ai fini della corretta applicazione delle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi, di cui ai precedenti commi 1 e 2, il PO negli elaborati QP.II. "Quadro di dettaglio delle previsioni: Città antica entro il perimetro delle mura" (A1), Atlanti in scala 1:1.000 ed in particolare negli elaborati denominati "Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi" di cui al precedente art. 1, indica con apposita simbologia e rappresentazione grafica:

  • a) la diversa caratterizzazione dei Fronti degli isolati e dei corrispondenti edifici, secondo quanto definito al successivo art. 19 comma 1;
  • b) la diversa caratterizzazione delle Coperture (tetti) degli isolati e dei corrispondenti edifici, secondo quanto definito al successivo art. 20 comma 1;
  • c) la diversa caratterizzazione degli Spazi aperti pertinenziali (diversi dallo spazio pubblico), secondo quanto definito al successivo art. 21 comma 1.

4. Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" , costituiscono una disciplina di dettaglio, con valore prescrittivo, finalizzata a garantire la corretta ed efficace applicazione delle disposizioni normative di cui ai precedenti Capi I e II e le conseguenti modalità di elaborazione degli specifici contenuti tecnici dei progetti e dei conseguenti titoli abilitativi o autorizzativi, con l'intento di assicurare il controllo qualitativo e la corretta configurazione formale e architettonica degli interventi e delle opere e dei conseguenti effetti attesi che sottendono al fattivo perseguimento degli obiettivi di tutela, conservazione, recupero e valorizzazione della città antica entro le mura.

Art. 19.- Fronti (prospetti) degli isolati e dei corrispondenti edifici a diversa classificazione

1. Indicazioni di dettaglio. Si definisce la seguente classificazione del sistema dei fronti dei diversi isolati che compongono i tessuti della città antica entro le mura che costituisce riferimento per l'applicazione delle prescrizioni di cui al successivo comma 2:

  • - Fronti di valore architettonico;
  • - Fronti di interesse architettonico;
  • - Fronti di valore non rilevante.

2. Prescrizioni di dettaglio. Sulla base della classificazione dei fronti (prospetti) di cui al comma 1, valgono le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli interventi edilizi che interessano il sistema delle aperture devono rispettare il disegno degli alzati, l'impaginazione dei prospetti e la scansione della facciata intesa come il sistema degli allineamenti sia orizzontali, che verticali delle aperture medesime e quello dei rapporti tra pieni e vuoti esistenti. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I e II, si prescrive quanto segue:
    • - nei "fronti di valore architettonico" sono vietate le modifiche delle aperture esistenti e la realizzazione di nuove aperture;
    • - nei "fronti di interesse architettonico" la modifica delle aperture esistenti è ammessa nel solo caso in cui sia finalizzata al ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate. La realizzazione di nuove aperture è ammessa nei soli casi in cui si completi il disegno della facciata e si introducano aperture coerenti e conformi all'impaginazione dei prospetti per allineamento, posizionamento nel sistema degli alzati, forma, dimensione e caratterizzazione formale, compreso le finiture, la tipologia degli infissi e dei sistemi di oscuramento esterni. Il PO, nel solo caso delle zone di cui al precedente art. 9, equipara i fronti di interesse architettonico ai "fronti di valore architettonico" e conseguentemente valgono le prescrizioni di questi ultimi;
    • - nei "fronti di valore non rilevante" è ammessa la realizzazione di nuove aperture, nonché il ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o la riapertura di portali, porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate, producendo comunque modifiche coerenti e contestualizzate con il disegno e le impostazioni dei prospetti.
  • b) La realizzazione degli interventi pertinenziali, ove previsti secondo le disposizioni di cui ai precedenti capi I e II, e degli eventuali accorpamenti di volumi secondari ed accessori, deve produrre un volume che risulti compatibile nel suo impianto planivolumetrico con il tipo edilizio cui afferisce, secondo regole compositive proprie del processo di crescita del tipo medesimo, sia che si scelga una linea progettuale di integrazione e mimesi con l'edifico principale di riferimento, sia che si opti per una soluzione progettuale che evidenzi l'intervento con soluzioni architettoniche più contemporanee. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi pertinenziali deve essere eseguita esclusivamente in aderenza ai soli "fronti di valore non rilevante" dell'edificio, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella dello stesso fronte e senza interferire con il sistema delle coperture a prescindere dalla classificazione di queste ultime;
    • - qualora gli interventi non comportino l'accorpamento di volumi all'edificio principale, ma generino un corpo isolato nell'area di pertinenza dell'edificio cui afferiscono, la volumetria pertinenziale ricostruita, a prescindere dalle soluzioni progettuali selezionate che non costituiscono oggetto di questa disciplina, deve essere realizzata secondo impianti planivolumetrici volti alla massima semplicità, mutuando dai tipi edilizi storici le regole compositive soprattutto in riferimento agli allineamenti all'interno degli spazi pertinenziali, al passo costruttivo e agli attacchi a terra dell'edificio;
    • - è comunque vietata la realizzazione di volumetrie pertinenziali con copertura piana.
  • c) Nella realizzazione degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" al fine di esprimere un'idea inclusiva della città antica entro le mura, si fa obbligo al ricorso di soluzioni progettuali ampie ed aperte che vedano il tema dell'accessibilità come parte sostanziale del progetto e quindi offrano soluzioni integrate con le singole architetture, coerenti con il contesto storico ed il più possibile utilizzabili da tutti, non ponendo il PO limitazioni di parametri, indici ed ingombri. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi volti a favorire l'accessibilità alle utenze allargate, diversamente abili o utenze deboli, ricompresi negli interventi ammessi di cui al Capo I, non deve ove possibile interferire con i "fronti di valore architettonico", tenendo presente che, nel solo caso delle zone di cui al precedente art. 9, i "fronti di interesse architettonico" sono equiparati ai "fronti di valore architettonico" e conseguentemente valgono le prescrizioni di questi ultimi;
    • - il posizionamento delle strutture e dei manufatti aventi rilevanza e consistenza volumetrica (ascensori, montacarichi, ecc.), deve, ove possibile, allocarsi senza interferenze con i "fronti di valore architettonico" e generare aree, spazi, manufatti e soluzioni, comunque denominate, integrate e coerenti rispetto all'organismo edilizio storico su cui si opera.
  • d) Gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di manufatti tecnici, tecnologici, di adeguamento, sostituzione, rinnovo e realizzazione degli impianti o destinati all'efficientamento energetico degli edifici non possono interferire con i "fronti di valore architettonico". L'interferenza con i "fronti di interesse architettonico" non è ammessa nel caso che questi fronteggino la strada pubblica. Nel solo caso delle zone di cui al precedente art. 9, i "fronti di interesse architettonico" sono equiparati ai "fronti di valore architettonico" e conseguentemente valgono le prescrizioni di questi ultimi.
  • e) È sempre e comunque vietata la realizzazione:
    • - di scale esterne, con eccezione delle scale antincendio;
    • - balconi, terrazzi e terrazze
  • Le scale antincendio di norma devono interferire con i soli "fronti di valore non rilevante", fatto salvo diverse e comprovate esigenze determinate da normative sovraordinate e di settore, o di pubblica sicurezza.
  • f) Indipendentemente dalla classificazione dei fronti, è vietata la demolizione di superfici intonacate in buono stato di conservazione allo scopo di mettere in evidenza gli apparati murari sottostanti. Nei casi in cui sia necessaria la asportazione di parti di intonaco cadenti, si avrà cura di reintegrare le parti in questione con malte, tinte e tecniche di applicazione tradizionali. Tali reintegrazioni devono essere precedute da un esame volto ad accertare la composizione e stratigrafia dell'intonaco e delle coloriture asportate in modo da effettuare gli opportuni risarcimenti con malta e tinte simili a quelle originarie. Nei casi in cui, per motivi di avanzato decadimento, sia necessario asportare completamente la superficie intonacata si deve di norma procedere secondo quanto precedentemente indicato. Qualora sia messa in evidenza una apparecchiatura muraria altamente stratificata, con la presenza di elementi di speciale interesse architettonico, l'ipotesi di non procedere alla reintonacatura e l'individuazione della tecnica alternativa di trattamento della superficie dovrà essere valutata, caso per caso, in relazione alla rilevanza degli elementi che si intende valorizzare.

Art. 20.- Coperture e tetti degli isolati e dei corrispondenti edifici a diversa classificazione

1. Indicazioni di dettaglio. Il PO definisce e identifica in dettaglio la seguente classificazione del sistema delle coperture dei diversi isolati che compongono i tessuti della città antica entro le mura che costituisce riferimento per l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma 2:

  • - Coperture unitarie, omogenee e continue;
  • - Coperture variamente articolate e composte;
  • - Coperture piane e terrazze;
  • - Altre coperture, diverse dalle precedenti.

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base della classificazione delle coperture di cui al comma 1, il PO definisce le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) In ragione degli effetti che la realizzazione di aperture sulle coperture degli edifici produce nel rilevante contesto della città antica, soprattutto in considerazione delle innumerevoli viste sulla città di cui si gode dalle torri, dalla passeggiata urbana delle mura e dagli affacci dei palazzi, il PO, quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, prescrive quanto segue:
    • - nelle "coperture unitarie, omogenee e continue" è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto (apribili o fisse) solo ed esclusivamente secondo un progetto unitario esteso alla copertura uniformemente classificata che garantisca un disegno organico e compatibile con le interferenze paesistico - percettive di cui al precedente punto, senza limitazione del numero e secondo le indicazioni dimensionali del RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, al pari del numero, non devono produrre in termini di effetti paesistico - percettivi apprezzabili interferenze;
    • - nelle "coperture variamente articolate e composte" è ammessa la realizzazione di una sola apertura complanare alle falde di tetto (apribile o fissa) per singola falda di detto secondo le indicazioni dimensionali del RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, non devono essere prevalenti rispetto alla superficie della falda di tetto oggetto dell'intervento;
    • - nei restanti tipi di copertura non è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto, con eccezione di quelle strettamente necessarie all'ispezione delle coperture medesime, specificatamente definite e dimensionate dal RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, devono essere ridotte alla minima misura atta a consentire il passaggio per l'ispezione delle coperture.
  • b) Non è in nessun caso ammessa la realizzazione di aperture costituite da porzioni di copertura in contropendenza, comunque denominate, finalizzate sia all'ispezione delle coperture che all'illuminazione dei locali sottotetto. Nel rispetto di quanto prescritto alle precedenti lettere, non è quindi ammissibile la realizzazione di aperture che non siano complanari alle falde di tetto.
  • c) Non è ammessa la modifica della tipologia delle coperture con esclusione dei manufatti superfetativi e precari legittimati. Il rifacimento della copertura non può comportare la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti e dell'aggetto e della tipologia di gronda rispetto all'esistente; deve altresì comportare il mantenimento o la rimessa in pristino del manto di copertura originario. È ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali, isolanti, impermeabilizzanti o per l'efficientamento energetico, purché non modifichino in forma rilevante gli spessori originari delle gronde.
  • d) È sempre e comunque vietata la realizzazione di terrazze a tasca o a vasca.

Art. 21.- Spazi aperti pertinenziali diversi dallo spazio pubblico

1. Indicazioni di dettaglio. Il PO definisce ed identifica in dettaglio la seguente classificazione del sistema degli spazi aperti pertinenziali dei diversi isolati che compongono i tessuti della città antica entro le mura che costituisce riferimento per l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma 2:

  • - Cortili chiusi;
  • - Pozzi di luce, cavedi e chiostrine;
  • - Giardini, orti e verde di corredo degli edifici;
  • - Chiostri.

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base della classificazione degli spazi aperti pertinenziali di cui al comma 1, il PO definisce le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli spazi aperti comunque classificati sono sempre parte integrante di uno o più edifici dei diversi isolati, pertanto - fatto salvo l'esistente e le strutture storiche quali muri, recinzioni, cancellate di impianto storico o ormai storicizzate rispetto al contesto della città antica - non possono essere alterati, suddivisi o trattati separatamente dall'edificio di cui costituiscono pertinenza.
  • b) Gli interventi edilizi devono produrre assetti formali e tipologici coerenti e compatibili con la caratterizzazione degli assetti storici originari, da definire mediante specifica documentazione e rilievo critico. Devono, in particolare, essere prese in considerazione le sistemazioni arboree, il disegno dei giardini, le tipologie e i materiali delle pavimentazioni esterne, i dettagli costruttivi, le sistemazioni e le tipologie degli accessi agli spazi interclusi al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie, avendo nel RE lo strumento che ne specifica i materiali, gli arredi e le finiture da utilizzare. Il PO quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, prescrive quanto segue:
    • - la conservazione e il ripristino delle tradizionali pavimentazioni in pietra o laterizio, nonché la conservazione degli elementi caratterizzanti e/o esistenti all'interno di tali spazi, quali portici colonnati, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole e simili;
    • - la salvaguardia e la conservazione di elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno, quali muri in pietra o mattoni e cancellate o cancelli in ferro battuto. Nei casi in cui tali elementi siano stati precedentemente demoliti, alterati o sostituiti con elementi incongrui, se ne prescrive il ripristino.
  • c) Al fine di recuperare l'assetto originario degli spazi aperti pertinenziali, gli interventi edilizi devono tendere ad eliminare o riconfigurare i manufatti decontestualizzati e precari, le superfetazioni che ne compromettono le caratteristiche dimensionali e formali, nonché, ove presenti, gli elementi incongrui di divisione interna.
  • d) Fermo restando quanto prescritto ai precedenti art.li 19 e 20, negli spazi classificati come "pozzi di luce, cavedi e chiostrine" è ammesso l'alloggiamento e l'ubicazione degli impianti, manufatti tecnologici e tecnici comunque denominati e l'alloggiamento di ascensori o montacarichi.
  • e) Ad esclusione delle zone di cui ai precedenti art. 11 e 12, non è ammessa l'apertura di nuovi passi carrabili nei muri perimetrali degli spazi conclusi, configurandosi questi ultimi come qualificanti gli assetti paesaggistici della città antica.
  • f) Negli spazi aperti classificati come "chiostri", in ragione del riconosciuto alto valore storico - architettonico, non sono ammessi interventi che alterino o semplicemente ne modifichino l'integrità e ne compromettano gli assetti storici consolidati, comprensivi degli elementi architettonici, tipologici e di corredo.
  • g) Gli interventi edilizi comportanti il frazionamento di unità immobiliari o la rifunzionalizzazione di immobili devono conservare l'unitarietà degli spazi aperti pertinenziali classificati "Giardini, orti e verde di corredo degli edifici" e "Chiostri", quando riconducibili al disegno storico accertato a mezzo di fonti archivistiche e documentali e in tutti gli immobili di cui agli art.li 7 e 8 delle presenti norme. In tutti gli altri casi, nel rispetto delle prescrizioni del presente capo, sono ammessi interventi di sistemazione degli spazi aperti pertinenziali in forme facilmente reversibili e secondo quanto previsto ai precedenti Capi I e II quando l'intervento proposto si configura come progetto unitario. Deve comunque essere sempre garantito:
    • - la conservazione degli alberi di pregio, delle essenze vegetali e di ogni altra condizione ambientale che caratterizza e qualifica gli spazi aperti della città antica;
    • - il mantenimento, ove presenti, degli elementi decorativi e architettonici isolati ad essi afferenti, quali pavimentazioni, muri perimetrali, fontane, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, serre, limonaie, ricoveri per attrezzi ecc.
  • Ove parzialmente o totalmente perduti, l'insieme di tali elementi potrà essere ricostruito sulla base di tracce certe e/o di una documentazione completa dell'assetto preesistente, sempre con l'uso di essenze simili e di forme, strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari. Nei casi in cui non sussistano elementi di certezza in merito all'assetto originario, il trattamento di tali spazi si ispirerà al recupero di forme tradizionali e di essenze vegetali locali storicamente accertate.
  • h) La realizzazione di nuovi elementi di ricovero e arredo quali magazzini, ripostigli, serre fisse, chioschi, simili, non è ammessa nei "Giardini, orti e verde di corredo degli edifici" e "Chiostri", ancorché corrispondente ad interventi ammessi al Capo I. In tutti gli altri casi, essi possono essere realizzati secondo le indicazioni del RE.