QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 22.- Previsioni di dettaglio dei Centri di antica formazione e dei Nuclei rurali di impianto storico (Zone)

1. La disciplina dei "Centri di antica formazione" (A3) e dei "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns) di cui agli art.li 25 e 59 delle Norme tecniche di attuazione e gestione, secondo la specifica classificazione morfotipologica degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori, degli spazi aperti pubblici e di uso pubblico, dei giardini e spazi a verde pubblico, si applica alle seguenti previsioni di dettaglio (Zone) individuate con apposita simbologia e caratterizzazione grafica negli elaborati cartografici di dettaglio del quadro progettuale:

  • Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti, di cui al successivo Capo I
  • Classificazione morfotipologica dei Centri di antica formazione e dei Nuclei rurali di impianto storico
    • - Palazzi ed edifici a carattere storico -monumentale e spazi di pertinenza
    • - Edifici con tipologie caratterizzanti e relativi spazi di pertinenza
    • - Edifici dell'edilizia di base e spazi di pertinenza
    • - Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e spazi di pertinenza
    • - Edifici allo stato di rudere e spazi di pertinenza
    • - Beni storico - culturali e manufatti di interesse documentale e relativi spazi di pertinenza
    • - Edifici recenti pubblici e di uso pubblico e spazi di pertinenza
  • Spazi aperti pubblico o di uso pubblico
    • - Spazi aperti pubblici o di uso pubblico (esistenti e di progetto)
    • - Centralità dello spazio pubblico e capisaldi degli insediamenti
  • Altri spazi aperti (prevalentemente privati)
  • Disciplina delle trasformazioni, di cui al successivo Capo II
    • - Strumenti attuativi (Piani e programmi) convenzionati e non decaduti

2. Per ogni singola Zona e corrispondente classificazione morfotipologica valgono le apposite disposizioni normative di dettaglio comprendenti: la definizione tematica, le categorie di intervento ammesse, le dimensioni e il frazionamento delle unità immobiliari, la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, le eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio.

3. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 4, la disciplina di gestione degli insediamenti esistenti di cui al successivo Capo I e la Disciplina delle trasformazioni di cui al successivo Capo II, si integrano con le ulteriori indicazioni e prescrizioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi di cui al successivo Capo III.

Capo I- Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti

Art. 23.- Palazzi ed edifici a carattere storico - monumentale e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende singoli immobili corrispondenti ai palazzi signorili, dimore di campagna diverse dalle ville, palazzetti antichi e case padronali la cui caratterizzazione architettonica e formale non le rende assimilabili alla semplice edilizia rurale. Sono comunque ricompresi in questa "Zona" gli edifici ed i complessi di matrice religiosa, per lo più chiese, unitamente a singoli immobili a carattere specialistico di impianto storico. Comprendono altresì il sistema dei giardini e dei cortili pertinenziali che qualificano, sotto il profilo storico e paesaggistico, i centri antichi ed i nuclei storici di matrice rurale caratterizzati dalla presenza dei tipi edilizi di cui al presente articolo.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub categoria funzionale b.5.2) con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
    • c) commerciale al dettaglio con esclusione della media struttura di vendita con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
    • d) turistico - ricettivo con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
    • e) direzionale e di servizio con esclusione delle e.a.7.; con esclusione delle chiese e degli immobili a carattere e di impianto religioso con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione per le quali è ammessa la sola sub categoria funzionale e.b. limitatamente alle sub categorie e.b.2.; e.b.3.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
    • a) residenziale, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
    • d) turistico - ricettiva con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
    • e) direzionale e di servizio con esclusione delle e.a.7. Limitatamente alle chiese e agli immobili a carattere e di impianto religioso sono ammesse le sole sub categorie funzionali e.b.2.; e.b.3.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Sono ulteriori condizioni per gli interventi:

  • a) gli interventi edilizi devono assicurare il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali;
  • b) nell'ambito degli interventi edilizi ammessi è fatto obbligo di:
    • - salvaguardare le caratteristiche tipologiche e degli impianti planimetrici di ciascun edificio, comprendenti i principali spazi coperti, i collegamenti verticali e orizzontali, con particolare riguardo alle caratteristiche distributive relative agli spazi principali e secondari e per quelli caratterizzanti il tipo edilizio di riferimento (loggia, vano scale principali, hall del piano nobile);
    • - nei casi in cui si dimostri che uno o più fra gli elementi distributivi e spazi sopra elencati siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il loro ripristino sulla base degli elementi superstiti, della documentazione disponibile o per analogia rispetto ai tipi edilizi cui afferiscono gli immobili oggetto dell'intervento. Parimenti è ammessa l'eliminazione di elementi superfetativi ed aggiuntivi, oppure incoerenti, incongrui e non compatibili con il tipo edilizio considerato;
  • c) gli interventi sugli elementi strutturali devono in particolare salvaguardare le murature esterne e interne, i solai, le volte, i vani scala e le cupole, le colonne, i pilastri, le arcate, le coperture con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. Qualora, a seguito di documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più recuperabili, se ne ammette la sostituzione parziale o integrale, privilegiando sempre l'uso preminente di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari;
  • d) gli interventi sugli elementi strutturali e in particolare la realizzazione di bucature nelle murature portanti o nei solai non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio. Nei casi in cui, a seguito di approfondite e documentate verifiche tecniche, si dimostri l'impossibilità di rinnovare il sistema degli impianti senza effettuare interventi sugli elementi strutturali, è consentito realizzare minime bucature dei solai e delle murature portanti, purché effettuate nell'assoluto rispetto degli elementi di finitura a vista;
  • e) gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici murarie devono salvaguardare sia i materiali originari impiegati, sia la loro organizzazione, nonché i singoli elementi decorativi, senza comportarne il ripristino nei casi in cui tali elementi risultino mancanti, non recuperabili o alterati;
  • f) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo devono assicurare il restauro e il mantenimento di volte, archi e arcate, affreschi, stucchi, modanature, paraste, pavimenti in marmo e pietra, mattonati e comunque delle componenti architettoniche ed edilizie qualificative il tipo e la connotazione storica dell'edificio;
  • g) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio devono assicurare il consolidamento o il ripristino di eventuali apparati a cassettoni o lacunari laddove presenti e rintracciabili. Nei casi in cui i solai originari risultino gravemente compromessi è necessario affiancare ai solai stessi nuovi elementi strutturali atti a sostituirne le funzioni strutturali, lasciando ai solai originari la mera funzione di soffitto;
  • h) negli interventi sugli elementi architettonici deve essere assicurata la salvaguardia e il restauro degli elementi decorativi di facciata, comprendenti lesene, capitelli, bancali e soglie, finestre ad arco, cornicioni, doccioni, mensole, cornici di porte e finestre realizzati in pietra, stucco o mattoni, griglie, balconi in pietra o ferro, roste, rilievi, stemmi, edicole, decorazioni a graffite e ad affresco e simili;
  • i) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietato:
    • - procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze architettoniche o archeologiche;
    • - rimuovere gli intonaci esterni esistenti per mettere in evidenza i sistemi costruttivi originariamente impiegati o le eventuali tracce di apparecchiature murarie preesistenti.
  • j) Non è ammessa l'apertura di nuovi passi carrabili nei muri perimetrali degli spazi conclusi configurandosi questi ultimi come qualificanti gli assetti paesaggistici degli insediamenti considerati e dei tipi edilizi oggetto del presente articolo.

Art. 24.- Edifici con tipologie caratterizzanti e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende immobili a prevalente carattere agricolo e tipologia rurale, per lo più fienili, stalle e cantine dominate dalla semplicità delle forme e dalla modularità degli alzati. Non necessariamente aggregati ad altri edifici e manufatti, non sempre utilizzati, costituiscono tipi edilizi caratterizzanti i contesti insediativi storici che enfatizzano, nei cromatismi delle pietre e dei laterizi, gli elementi e le componenti strutturali, fino a renderli una dominante della composizione architettonica.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 15, per ogni UI esistente;
  • - Gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento e senza accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale.
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.2.
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • d) turistico - ricettivo, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
    • a) residenziale;
    • d) turistico - ricettivo, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto e alle condizioni definite nelle "indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi" di cui al successivo Capo III.

Art. 25.- Edifici dell'edilizia di base e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende i numerosi immobili a prevalente tipologia a schiera o in linea, cui si aggiungono case coloniche e padronali dominate dalla semplicità delle forme e dalla linearità degli alzati. Le aggregazioni spontanee delle serrate schiere dell'edilizia di base si modellano sulla morfologia dei versanti collinari, assecondandone le forme e l'acclività così da enfatizzare le cortine edificate dominate dallo scarno disegno dei prospetti, dalla semplicità dei paramenti e dalle esigue discontinuità dei vuoti.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale;
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.2.;
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • d) turistico - ricettivo, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;
    • e) direzionale e di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
    • a) residenziale;
    • d) turistico - ricettivo, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto e alle condizioni definite nelle "indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi" di cui al successivo Capo III.

Art. 26.- Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende immobili realizzati in epoche recenti e privi di interesse storico - architettonico, spesso corrispondenti a episodi di saturazione e completamento dei tessuti storici. Difformi per impianto planivolumetrico, caratteri dell'architettura e finiture, questi edifici restano in continuità ed aggregati agli edifici di impianto storico.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera ed escludendosi espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 15, per ogni UI esistente;
  • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico della dimensione non superiore all'addizione volumetrica indicata al precedente punto (mq. 15 di Superficie edificabile o edificata);
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale.
    • c) commerciale al dettaglio;
    • d) turistico - ricettivo,
    • e) direzionale e di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale.
    • d) turistico - ricettivo,
    • e) direzionale e di servizio.

Art. 27.- Edifici allo stato di rudere e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende immobili in avanzato stato di degrado fisico, con consistenti parti crollate o demolite a seguito dei diversi eventi (bellici, abbandono, inutilizzo), spesso consistenti nella permanenza di facciate e residuali muri perimetrali, o nella permanenza dell'impronta a terra degli delle strutture portanti. Circoscritti nel numero, possono localizzarsi sia nelle schiere edificate che in posizione isolata rispetto ai centri storici o ai nuclei rurali di impianto storico.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera ed escludendo espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, per gli edifici ancora identificabili almeno dalla presenza dell'impronta a terra delle strutture (muri perimetrali, fondamenta, pavimentazioni, ecc,), è ammessa la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", sulla base di una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei luoghi e del carattere del manufatto - edificio da ricostruire, nel rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originaria.

L'intervento di ricostruzione è da intendersi come la possibilità di ricostruire lo stesso manufatto -edificio di cui siano documentate le caratteristiche tipologiche e/o le dimensioni planivolumetriche originarie. In particolare i manufatti - edifici dovranno essere ricostruiti mantenendo l'impronta delle murature a terra e per l'altezza e il numero di piani pari a quelli originari preesistenti. Ove l'altezza dei piani originaria risultasse inferiore a quella prevista da norme igienico sanitarie o dal RE, è ammessa la ricostruzione dei piani secondo le norme vigenti, ferma restando l'altezza totale originaria. Gli elementi dimensionali dell'edificio da ricostruire dovranno essere documentati previo rilievo grafico e fotografico dell'esistente, accompagnato da una specifica e dettagliata relazione descrittiva, finalizzata ad attestare le caratteristiche tipologiche e le dimensioni originarie.

In particolare sono ritenuti documenti indispensabili per il rilascio del titolo abilitativo, oltre a quelli stabiliti dal RE:

  • - adeguata documentazione sulla tipologia originaria dell'edificio, i cui elementi fondamentali dovranno essere dedotti da atti notarili e/o catastali, documentazioni, mappe e planimetrie storiche, altri documenti di archivio;
  • - relazione storica con confronto tra catasti di diverso impianto, contenente almeno l'estratto del catasto ottocentesco, di quello d'impianto e di quello attuale;
  • - documentazione fotografica "d'epoca" e storica.

In caso di mancanza di elementi di riferimento per la determinazione delle consistenze originarie, data la persistenza dei muri perimetrali o della sola impronta a terra, viene attribuita una altezza massima consentita di mt 3 fuori terra.

Fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, non è ammessa la trasformazione delle strutture verticali e delle aperture ancora esistenti, la ricostruzione delle parti mancanti dovrà essere realizzata con materiali e tecnologie uguali a quelle originarie, se documentabili. Le destinazioni d'uso e le unità immobiliari (UI) ammesse sono quelle originarie documentabili sulla base di quanto indicato nel presente articolo, ovvero quelle ammesse al successivo comma 3.

3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub categoria funzionale b.5.2;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione della media struttura di vendita;
  • d) turistico - ricettiva nella tipologia dell'albergo diffuso;
  • e) direzionale e di servizio.

Art. 28.- Beni storico - culturali e manufatti di interesse documentale

1. Definizione. Comprende un vasto e diffuso sistema di immobili corrispondenti a beni culturali minori di tipo religioso, quali cappelle, maestà, marginette, tabernacoli, croci, anche non più utilizzate e talvolta in abbandono, cui si aggiungono manufatti di carattere civile complementari alle diverse tipologie di insediamento, quali lavatoi, abbeveratoi, panche di via che, variabili nel numero e accomunati da esigue consistenze edilizie, qualificano gli insediamenti di impianto storico.

2. Categorie di intervento. Escludendo espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub articolazione funzionale e.b.2).

Art. 29.- Edifici recenti pubblici e di uso pubblico e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprendono immobili destinati a servizi pubblici, attrezzature e spazi per la comunità, ovvero gli edifici e gli spazi aperti di pertinenza, destinati alle attrezzature amministrative, sociali, culturali, associative ed aggregative, ricreative riconducibili a quelle indicate con la lettera b) dell'articolo 3 dal D.M. 1444/1968. Comprendono altresì, in limitati casi, le attrezzature per l'istruzione e l'educazione quali asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, comprensivi dei relativi spazi aperti di pertinenza quali parchi, giardini, cortili, riconducibili a quelle indicate alla lettera a) dell'articolo 3 del D.M. 1444/1968.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Per queste zone, oltre all'attività edilizia libera, si prevede la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli spazi esistenti, da attuarsi mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica.

I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base delle esigenze funzionali, amministrative e di programmazione, secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Gli interventi e le opere possono essere realizzati anche con iniziativa privata previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia ed il mantenimento dell'uso pubblico. Nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.

3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. Oltre all'attività edilizia libera ed escludendosi espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria;
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta, o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) non superiore al 50% di quella esistente, ovvero fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale;
  • - la "sostituzione edilizia", alternativa alle addizioni volumetriche di cui al precedente punto, con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per gli interventi di "addizioni volumetriche" di cui al precedente punto.

È sempre ammessa la realizzazione di strutture, manufatti e spazi di servizio alle attrezzature, di aree di sosta e parcheggio, di magazzini, spazi variamente attrezzati, comunque funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei servizi generali e di interesse collettivo, ovvero di uso pubblico, che si intendono erogare.

In queste "Zone" possono anche essere realizzate opere, manufatti ed edifici aventi finalità sociali comprensivi di quelle destinate all'emergenza abitativa e la residenza pubblica quali ad esempio, case parcheggio, case volano, residenze sociali, residenze assistite, progetto "dopo di noi", in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 (articoli 258 e 259).

4. Disciplina delle funzioni. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b.2; e.b.3; e.b.4.; e.b.5.

Restano altresì salve le categorie funzionali di cui al precedente comma 3.

5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, ed esclusivamente per gli edifici dismessi o comunque potenzialmente non idonei ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità circa l'uso cui sono preposti, è ammesso il riutilizzo con altre funzioni pubbliche e di interesse generale (amministrative, ricreative, culturali, assistenziali) compatibili con le condizioni degli immobili.

È inoltre ammesso, senza che questo comporti variante al PO, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici previsti per legge e dal PS per le singole UTOE:

  • - la realizzazione di interventi finalizzati al recupero di spazi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale che, indipendentemente dal soggetto attuatore, rimangono equiparati a standard urbanistici, ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014 e pertanto risultano vincolati alla funzione precedentemente indicata (residenziale pubblica);
  • - la dismissione e il mutamento della destinazione d'uso in altre categorie funzionali purché compatibili con quelle del relativo ambito urbano di appartenenza, ovvero quelle assimilabili alle categorie funzionali ammesse nelle zone contermini ed adiacenti.

I proventi che perverranno dalla realizzazione degli interventi precedentemente elencati sono obbligatoriamente impiegati dal Comune per la costruzione di nuove attrezzature pubbliche o di interesse generale o per l'adeguamento o l'ampliamento di quelle esistenti.

Art. 30.- Spazi aperti pubblici o di uso pubblico

1. Definizione. Sono costituiti dal sistema di spazi aperti pubblici e di uso pubblico strutturanti i centri storici e i nuclei rurali di impianto storico. Si tratta dei principali luoghi di aggregazione della comunità, per i quali si prevede un integrato, organico e coordinato sistema di interventi di manutenzione, restauro e se necessario di recupero, riqualificazione e valorizzazione, in continuità con gli interventi, le opere e i progetti già realizzati. In particolare si individuano i seguenti spazi aperti:

  • - A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili. Comprendenti la viabilità carrabile, i percorsi pedonali, le aree di sosta e parcheggio, le piazze, i belvedere, gli slarghi, i chiassi, i cortili e le corti, pubbliche e di uso pubblico che innervano centri storici e i nuclei rurali di impianto storico.
  • - A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili. Comprendenti un numero circoscritto di aree a verde pubblico, spesso ricavate in ambiti di origine rurale in prossimità delle strutture religiose, talvolta realizzati ex novo a miglioramento della qualità degli insediamenti. Pertanto non si configurano come un sistema organico di spazi a verde, ma come singoli episodi variamente localizzati, anche in considerazione della morfologia e dell'acclività dei suoli.

In considerazione della diversa caratterizzazione degli spazi aperti pubblici si individuano nel dettaglio le relative disposizioni normative.

2. A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili (costruito)

  • - 2.1. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere perseguita la manutenzione e, se necessario, la riqualificazione funzionale e prestazionale, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione di urbanizzazioni primarie (come fognatura, illuminazione, scolo delle acque, rete idrica, rete telefonica, rete del gas) e delle infrastrutture per la corretta fruizione della viabilità da parte di utenze allargate, secondo una progettualità conforme al contesto storico di riferimento, al fine di meglio integrare nei contesti storici il sistema della viabilità carrabile è da garantire il recupero delle pavimentazioni storiche se persistenti ancorché in forme degradate. In particolare, si prevede che:
    • a) nelle aree di sosta e parcheggio e negli altri spazi carrabili, possano trovare collocazione adeguate attrezzature e strutture di servizio alla mobilità anche ciclo - pedonale ed il necessario sistema di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche e per il miglioramento dell'accessibilità ai diversi centri e nuclei. Non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari in forma permanente;
    • b) nelle piazze e negli slarghi non carrabili possono trovare collocazione adeguati arredi fissi e strutture di ausilio alla fruizione lenta ciclo - pedonale, statue, sculture e opere d'arte, fontane, vasche ed altre strutture o infrastrutture di qualificazione dell'ambiente urbano e dei contesti edificati;
    • c) nei percorsi pedonali dovranno essere mantenuti i caratteri (materiali e tecniche di pavimentazione) originali, ovvero recuperati con tecniche e materiali conformi ai contesti storici.
  • Nella predisposizione dei progetti concernenti interventi ed opere aventi per oggetto questa tipologia degli "spazi aperti pubblici" devono trovare applicazione linee di progetto tese a qualificare gli spazi e le infrastrutture coerentemente e compatibilmente con i contesti storici, valorizzandone attraverso l'opera pubblica i caratteri paesaggistici ed insediativi.
  • - 2.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - il "restauro e risanamento conservativo";
    • - la "ristruttura edilizia conservativa".
  • È sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, line telefoniche e di trasferimento di dati, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia.
  • - 2.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b.9, e.b.10, e.b.11.

3. A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili

  • - 3.1. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere garantita la manutenzione, il restauro, la rimessa in pristino degli assetti originari qualora rintracciabili in fonti archivistiche e documentali; non sono ammesse trasformazioni urbanistiche e frazionamenti delle aree, al fine di meglio integrare nel contesto storico il sistema del verde. In particolare, si prevede che:
    • a) gli interventi debbano garantire la salvaguardia e la tutela morfotipologica degli spazi e dei seguenti beni ad essi relazionati: filari alberati, siepi, arredi, compreso le superfici inerbite, alberature singole e macchie di bosco o raggruppamenti di più elementi arborei ad alto fusto, ciglioni e terrazzi;
    • b) è ammessa la sostituzione di essenze vegetali per comprovati motivi di pubblica incolumità con sostituzione di alberature esistenti. In questi casi la salvaguardia di tali spazi comporta il ricorso solo ed esclusivamente all'uso di essenze vegetali autoctone;
    • c) è vietato procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e testimoniali esistenti;
    • d) è vietata l'utilizzazione delle aree a verde al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e pubblica sosta o parcheggio di automezzi;
    • e) è vietato alterare i profili e le sezioni orografiche e morfologiche dei terreni, nonché i piani di campagna esistenti.
  • - 3.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - il "restauro e risanamento conservativo";
    • - la "ristruttura edilizia conservativa".
  • È ammessa dal PO la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, line telefoniche e di trasferimento di dati, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia.
  • - 3.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b.7, e.b.10.

Art. 31.- Centralità dello spazio pubblico e capisaldi degli insediamenti

1. Definizione. Sono elementi progettuali che integrano le "Zone" di cui ai precedenti articoli del presente Titolo e sono specificatamente riferiti ai principali percorsi di matrice storica o di attraversamento, nonché ai luoghi di aggregazione dei centri e nuclei per meglio valorizzare le centralità locali.

2. Disposizioni normative. Rinvio alle "Zone" e specifiche limitazioni e condizioni. Le centralità pubbliche e i capisaldi degli insediamenti, non aventi valore conformativo del regime e della destinazione dei suoli, sono individuati con apposta simbologia e caratterizzazione grafica.

I progetti di iniziativa pubblica o privata convenzionata devono garantire il miglioramento in termini di prestazioni e dotazioni dell'immagine degli spazi urbani interessati dagli spazi aperti delle centralità degli insediamenti, in termini di miglioramento delle prestazioni paesaggistiche e di ambientazione della strada, di potenziamento del verde e dei parcheggi, di miglioramento degli arredi, dell'accessibilità e della fruizione, nonché di valorizzazione dei capisaldi degli insediamenti, intesi come il complesso delle funzioni pubbliche esistenti.

3. Modalità e categorie di intervento. Prescrizioni e condizioni di dettaglio. Si prevede la formazione di progetti di iniziativa pubblica o privata convenzionata volti all'adeguamento dotazionale della viabilità esistente e degli spazi aperti ad essa adiacenti, finalizzati alla prioritaria realizzazione di percorsi ciclo - pedonali opportunamente corredati dalla organica sistemazione degli arredi, dei corredi infrastrutturali e delle attrezzature di servizio alla mobilità lenta, nonché alla realizzazione di interventi ed opere di mitigazione e attenuazione della velocità di traffico (traffic calming), con la contestuale messa in sicurezza dei principali attraversamenti e degli spazi aperti prospicienti lo spazio urbano, quale prioritari connettori di accessibilità ai servizi e alle attrezzature pubbliche e infrastrutture.

Si prevede altresì analoghi progetti di iniziativa pubblica o privata convenzionata finalizzati alla valorizzazione degli edifici e degli spazi con funzioni pubbliche, all'uso esteso di tali attrezzature per funzioni collettive da svolgersi anche all'aperto, per la realizzazione di un connettivo sociale che vede nei caposaldi degli insediamenti i cardini fisici della sua costruzione.

Art. 32.- Altri spazi aperti

1. Definizione. Sono identificati con apposta simbologia e caratterizzazione grafica, quali spazi aperti facenti parte integrante e sostanziale dei centri storici e dei nuclei rurali di impianto storico, le seguenti aree a diversa connotazione morfotipologica e funzionale:

  • - Giardini e spazi a verde di connotazione paesaggistica: sono costituiti da ambiti rurali anche di versante, dove si riscontrano forme residue di tessuti agrari, spesso in decadenza rispetto alle strutture storiche. Sono spazi aperti di valenza paesistico percettiva rispetto agli insediamenti esistenti e di originaria destinazione agricola che costituiscono quinta scenica dei centri e rilevanti scenari per la definizione del quadro paesistico locale.
  • - Orti, aree agricole, spazi a verde residuali degli insediamenti: sono spazi aperti residuali interni e di stretta relazione con gli insediamenti storici di cui fanno parte integrante e sostanziale, di contenute dimensioni, spesso accolgono usi complementari alla residenza, come gli orti o più marginali aree da sfalcio.

2. Categorie di intervento. Per i soli manufatti esistenti, fatta salva l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

3. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • f) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni

  • 4.1 Giardini e spazi a verde di connotazione paesaggistica. Fatti salvi gli interventi di edilizia libera, è prevista la conservazione degli assetti esistenti con il contestuale mantenimento delle aree e degli spazi aperti, anche in relazione al rafforzamento delle relazioni paesistico - percettive o naturalistico - ambientali con il contermine territorio rurale.
  • È vietata la realizzazione di "interventi pertinenziali" anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici esistenti.
  • È consentita la realizzazione di Nuovi manufatti agricoli amatoriali secondo le disposizioni dell'art. 47 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione.
  • 4.2. Orti, aree agricole, spazi a verde residuali degli insediamenti. Si prevede la conservazione degli assetti inedificati e il contestuale mantenimento degli spazi aperti, quale tutela dei presidi insediati. Per i manufatti esistenti, fatta salva l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse, oltre a quelle di cui al comma 2, sono "gli interventi pertinenziali" nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici esistenti. Gli interventi pertinenziali si intendono limitati alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.
  • È consentita la realizzazione di Nuovi manufatti agricoli amatoriali secondo le disposizioni dell'art. 47 di delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione.

Capo II- Disciplina delle trasformazioni

Art. 33.- Strumenti attuativi (Piani e programmi) convenzionati e non decaduti

1. Il PO conferma l'efficacia delle previsioni delle "Varianti al previgente RU" che risultano identificate nella cartografia del Quadro progettuale di cui al precedente art. 2 con apposita simbologia, campitura grafica e codice alfanumerico.

Nell'arco di validità temporale del PO, le previsioni, la disciplina e le eventuali relative convenzioni costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Norme

2. Il PO conferma e mantiene l'efficacia dei "Piani attuativi" (comunque denominati) non decaduti in forza e fino alla scadenza delle relative convenzioni o atti d'obbligo stipulati. Nell'arco di validità stabilito dalle relative convenzioni, sono confermate le previsioni, la disciplina e gli allegati grafici e cartografici di tali piani attuativi.

3. Per le "Varianti al previgente RU" di cui al precedente comma 1 e per i "Piani attuativi" di cui al precedente comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 86 delle Norme tecniche di attuazione e gestione del PO.

Capo III- Indicazioni e prescrizioni di dettaglio

Art. 34.- Caratteri ed efficacia delle indicazioni e prescrizioni di dettaglio

1. In coerenza con le previsioni di cui ai precedenti Capi I e II e ad integrazione delle disposizioni normative definite per le diverse Zone e corrispondenti classificazioni morfotipologiche degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori, le seguenti "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi sono da osservare e rispettare nella redazione dei progetti ai fini della corretta e compatibile determinazione delle modalità di attuazione e realizzazione delle categorie di intervento ammesse per i "Centri di antica formazione" ed i "Nuclei rurali di impianto storico".

2. Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi di cui al precedente comma 1, sulla base delle specifiche indagini, dei rilievi e delle analisi di dettaglio contenute nel quadro conoscitivo (elaborati QC.III.2.a e QC.III.2.b, nonché QC.III.3.a e QC.III.3.b), di cui all'art. 3 delle Norme tecniche di attuazione e gestione, sono in particolare riferite a:

  • a) i Fronti (prospetti) degli edifici a diversa classificazione, di cui al successivo art. 35;
  • b) le Coperture (tetti) degli edifici a diversa classificazione, di cui al successivo art. 36;
  • c) gli Spazi aperti pertinenziali (diversi dallo spazio pubblico), di cui al successivo art. 37.

3. Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi di cui al precedente comma 2, costituiscono una disciplina di dettaglio, con valore prescrittivo, finalizzata a garantire la corretta ed efficace applicazione delle disposizioni normative di cui ai precedenti Capi I e II e le conseguenti modalità di elaborazione degli specifici contenuti tecnici dei progetti e dei conseguenti titoli abilitativi o autorizzativi, con l'intento di assicurare il controllo qualitativo e la corretta configurazione formale e architettonica degli interventi e delle opere e dei conseguenti effetti attesi che sottendono al fattivo perseguimento degli obiettivi di tutela, conservazione, recupero e valorizzazione dei Centri di antica formazione ed i Nuclei rurali di impianto storico.

Art. 35.- Fronti (prospetti) degli edifici a diversa classificazione

1. Indicazioni di dettaglio. Si definiscono specifiche prescrizioni volte alla tutela dei fronti degli edifici e dei manufatti che compongono i tessuti dei centri storici e dei nuclei rurali di impianto storico, per il controllo degli interventi urbanistico - edilizi e per il contenimento degli effetti di tipo paesaggistico, in considerazione dei contesti storici di pregio in cui si opera.

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base delle analisi di quadro conoscitivo (elaborati QC.III.2.a, QC.III2b, QC.III.3.a e QC.III.3.b), debbono osservarsi le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli interventi edilizi che interessano il sistema delle aperture devono rispettare il disegno degli alzati, l'impaginazione dei prospetti e la scansione della facciata, intesa come il sistema degli allineamenti sia orizzontali, che verticali delle aperture medesime e quello dei rapporti tra pieni e vuoti esistenti. In particolare la modifica delle aperture esistenti sui fronti principali e su quelli prospicienti la strada pubblica, le piazze ed i belvedere è ammessa nel solo caso in cui sia finalizzata al ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate. La realizzazione di nuove aperture è ammessa nei soli casi in cui si completi il disegno della facciata e si introducano aperture coerenti e conformi all'impaginazione dei prospetti per allineamento, posizionamento nel sistema degli alzati, forma, dimensione e caratterizzazione formale, compreso le finiture, la tipologia degli infissi e dei sistemi di oscuramento esterni. Sui fronti secondari (come individuati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti) o su quelli prospicienti cortili interni, chiostrine, cortili chiusi è ammessa la realizzazione di nuove aperture e/o il ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o la riapertura di portali, porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate, producendo comunque modifiche coerenti e contestualizzate con il disegno e le impostazioni dei prospetti.
  • b) La realizzazione degli interventi pertinenziali e degli eventuali accorpamenti di volumi secondari ed accessori, deve produrre un volume che risulti compatibile nel suo impianto planivolumetrico con il tipo edilizio cui afferisce, secondo regole compositive proprie del processo di crescita del tipo medesimo, sia che si scelga una linea progettuale di integrazione e mimesi con l'edifico principale di riferimento, sia che si opti per una soluzione progettuale che evidenzi l'intervento con soluzioni architettoniche più contemporanee. In particolare, quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi deve essere eseguita esclusivamente in aderenza ai soli fronti secondari (come evidenziati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti), sui retri o su quelli prospicienti cortili interni, chiostrine, cortili chiusi, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella dello stesso fronte e senza interferire con il sistema delle coperture a prescindere dalla tipologia di queste ultime;
    • - qualora gli interventi non comportino l'accorpamento di volumi all'edificio principale, ma generino un corpo isolato nell'area di pertinenza dell'edificio cui afferiscono, la volumetria pertinenziale generata, a prescindere dalle soluzioni progettuali selezionate che non costituiscono oggetto di questa disciplina, deve essere realizzata secondo impianti planivolumetrici volti alla massima semplicità, mutuando dai tipi edilizi storici le regole compositive soprattutto in riferimento agli allineamenti all'interno degli spazi pertinenziali, al passo costruttivo e agli attacchi a terra degli edifici;
    • - è comunque vietata la realizzazione di volumetrie pertinenziali con copertura piana.
  • c) Nella realizzazione degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" al fine di esprimere un'idea inclusiva degli insediamenti storici, si fa obbligo al ricorso a soluzioni progettuali ampie ed aperte che vedano il tema dell'accessibilità come parte sostanziale del progetto e quindi offrano soluzioni integrate con le singole architetture, coerenti con il contesto storico ed il più possibile utilizzabili da tutti, non ponendo il PO limitazioni di parametri, indici ed ingombri. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi volti a favorire l'accessibilità alle utenze allargate, diversamente abili o utenze deboli ricompresi negli interventi ammessi di cui al Capo I, non deve di norma interferire con elementi di valore architettonico, siano essi decorativi, strutturali o funzionali;
    • - il posizionamento delle strutture e dei manufatti aventi rilevanza e consistenza volumetrica (ascensori, montacarichi, ecc.), deve ove possibile allocarsi senza interferenze con i fronti principali (come individuati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti) e su quelli prospicienti, la strada pubblica, le piazze ed i belvedere, generando altresì aree, spazi, manufatti e soluzioni comunque denominate integrate con l'organismo edilizio storico cui si opera.
  • d) Gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di manufatti tecnici, tecnologici, di adeguamento, sostituzione, rinnovo e realizzazione degli impianti o destinati all'efficientamento energetico degli edifici non possono interferire con i fronti principali (come evidenziati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti) e su quelli prospicienti, la strada pubblica, le piazze ed i belvedere.
  • e) Fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera c) è sempre e comunque vietata la realizzazione:
    • - di scale esterne ad eccezione di quelle antincendio;
    • - balconi, terrazzi, terrazze.
  • Le scale antincendio di norma non devono interferire con i principali e con quelli prospicienti, la strada pubblica, le piazze ed i belvedere, fatto salvo diverse e comprovate esigenze determinate da normative sovraordinate e di settore, o di pubblica sicurezza.
  • f) Indipendentemente dalla tipologia dei fronti, è vietata la demolizione ed asportazione di superfici intonacate in buono stato di conservazione allo scopo di mettere in evidenza gli apparati murari sottostanti, con l'eccezione di quegli organismi edilizi che per tipologia o per caratteri costruttivi sono originariamente nati privi di intonaco, ovvero in presenza di elementi di speciale interesse architettonico.

Art. 36.- Coperture e tetti degli edifici a diversa classificazione

1. Indicazioni di dettaglio. Si definiscono specifiche prescrizioni volte alla tutela delle coperture degli edifici e dei manufatti che compongono i tessuti dei centri storici e dei nuclei rurali di impianto storico, per il controllo degli interventi urbanistico - edilizi e per il contenimento degli effetti di tipo paesaggistico, in considerazione dei contesti storici di pregio in cui si opera.

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base delle analisi di quadro conoscitivo con particolare riferimento agli elaborati QC.III.2.a, QC.III2b, QC.III.3.a e QC.III.3.b, debbono osservarsi le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli interventi edilizi non devono interferire con le coperture omogenee e continue associate agli edifici religiosi e campanili, alle canoniche, ai palazzi e dimore signorili, ovvero con quelle di cui agli edifici di cui al precedente art. 23, nonché con gli allineamenti dell'edificio principale interessato fatto salvo le sole aperture complanari alle falde di tetto come definite e dimensionate dal RE.
  • b) In ragione degli effetti che la realizzazione di aperture sulle coperture degli edifici produce nel rilevante contesto paesaggistico in cui si collocano i centri storici e i nuclei rurali di impianto storico, soprattutto in considerazione delle visuali aperte e libere sui centri offerte dai percorsi storici che innervano le colline o da quelli rettilinei della pianura, il PO quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, prescrive quanto segue:
    • - è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto (apribili o fisse) solo ed esclusivamente secondo un progetto unitario esteso alla copertura uniforme ed omogenea che, nella modifica dell'attuale assetto, garantisca un disegno organico e compatibile con le interferenze paesistico - percettive sopra richiamate, senza limitazione del numero e dimensionate dal RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, al pari del numero, non devono produrre in termini di effetti paesistico - percettivi apprezzabili interferenze;
    • - è sempre ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto strettamente necessarie all'ispezione delle coperture specificatamente definite e dimensionate dal RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, devono essere ridotte alla minima misura atta a consentire il passaggio per l'ispezione delle coperture.
  • c) Non è in nessun caso ammessa la realizzazione di aperture costituite da porzioni di copertura in contropendenza comunque denominate finalizzate sia all'ispezione delle coperture che all'illuminazione dei locali sottotetto. Nel rispetto di quanto prescritto alle precedenti lettere, non è quindi ammissibile la realizzazione di aperture che non siano complanari alle falde di tetto.
  • d) Non è ammessa la modifica della tipologia delle coperture con esclusione dei manufatti superfetativi e precari legittimati. Il rifacimento della copertura non può comportare la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti e dell'aggetto e della tipologia di gronda rispetto all'esistente; deve altresì comportare il mantenimento o la rimessa in pristino del manto di copertura originario. È ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali, isolanti, impermeabilizzanti o per l'efficientamento energetico, purché non modifichino in forma rilevante gli spessori originari delle gronde.
  • e) È sempre e comunque vietata la realizzazione di terrazze a tasca o a vasca.

Art. 37.- Spazi aperti pertinenziali (diversi dallo spazio pubblico)

1. Indicazioni di dettaglio. Si definiscono specifiche prescrizioni volte alla tutela degli spazi aperti pertinenziali dei centri storici e dei nuclei rurali di impianto storico, per il controllo degli interventi urbanistico - edilizi e per il contenimento degli effetti di tipo paesaggistico, in considerazione dei contesti storici di pregio in cui si opera

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base delle analisi di quadro conoscitivo con particolare riferimento agli elaborati QC.III.2.a, QC.III2b, QC.III.3.a e QC.III.3.b, debbono osservarsi le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli spazi aperti comunque classificati sono sempre parte integrante di uno o più edifici delle diverse aggregazioni o cortine edilizie degli insediamenti considerati, pertanto - fatto salvo l'esistente e le strutture storiche quali muri, recinzioni, cancellate di impianto storico o ormai storicizzate rispetto al contesto storico in cui si opera - non possono essere alterati, suddivisi o trattati separatamente dall'edificio cui costituiscono pertinenza.
  • b) Gli interventi edilizi devono produrre assetti formali e tipologici coerenti e compatibili con la caratterizzazione degli assetti storici originari, anche in considerazione della caratterizzazione rurale degli insediamenti, considerando in particolare le sistemazioni arboree, il disegno dei giardini, le tipologie e ai materiali delle pavimentazioni esterne, i dettagli costruttivi, le sistemazioni e tipologie degli accessi agli spazi interclusi che costituiscono riferimento per il progetto, al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie, avendo nel RE lo strumento che ne specifica i materiali, gli arredi e le finiture da utilizzare. Quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, si prescrive quanto segue:
    • - la conservazione e il ripristino delle tradizionali pavimentazioni in pietra o laterizio, ove presenti, nonché la conservazione degli elementi caratterizzanti e/o esistenti all'interno di tali spazi;
    • - la salvaguardia e la conservazione di eventuali elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno, quali muri in pietra o mattoni e cancellate o cancelli in ferro battuto. Nei casi in cui tali elementi siano stati precedentemente demoliti, alterati o sostituiti con elementi incongrui, se ne prescrive il ripristino secondo le disposizioni del RE.
  • c) Al fine di recuperare l'assetto originario degli spazi aperti pertinenziali, gli interventi edilizi devono tendere ad eliminare o riconfigurare i manufatti decontestualizzati e precari, le superfetazioni che ne compromettono le caratteristiche dimensionali e formali, nonché, ove presenti, gli elementi incongrui di divisione interna per la riqualificazione degli spazi in oggetto.
  • d) La realizzazione di nuovi elementi di ricovero e arredo quali magazzini, ripostigli e simili, non è ammessa negli spazi aperti pertinenziali degli edifici di cui al precedente art. 23. In tutti gli altri casi, essi possono essere realizzati secondo le indicazioni del RE.