QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 34.- Caratteri ed efficacia delle indicazioni e prescrizioni di dettaglio

1. In coerenza con le previsioni di cui ai precedenti Capi I e II e ad integrazione delle disposizioni normative definite per le diverse Zone e corrispondenti classificazioni morfotipologiche degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori, le seguenti "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi sono da osservare e rispettare nella redazione dei progetti ai fini della corretta e compatibile determinazione delle modalità di attuazione e realizzazione delle categorie di intervento ammesse per i "Centri di antica formazione" ed i "Nuclei rurali di impianto storico".

2. Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi di cui al precedente comma 1, sulla base delle specifiche indagini, dei rilievi e delle analisi di dettaglio contenute nel quadro conoscitivo (elaborati QC.III.2.a e QC.III.2.b, nonché QC.III.3.a e QC.III.3.b), di cui all'art. 3 delle Norme tecniche di attuazione e gestione, sono in particolare riferite a:

  • a) i Fronti (prospetti) degli edifici a diversa classificazione, di cui al successivo art. 35;
  • b) le Coperture (tetti) degli edifici a diversa classificazione, di cui al successivo art. 36;
  • c) gli Spazi aperti pertinenziali (diversi dallo spazio pubblico), di cui al successivo art. 37.

3. Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi di cui al precedente comma 2, costituiscono una disciplina di dettaglio, con valore prescrittivo, finalizzata a garantire la corretta ed efficace applicazione delle disposizioni normative di cui ai precedenti Capi I e II e le conseguenti modalità di elaborazione degli specifici contenuti tecnici dei progetti e dei conseguenti titoli abilitativi o autorizzativi, con l'intento di assicurare il controllo qualitativo e la corretta configurazione formale e architettonica degli interventi e delle opere e dei conseguenti effetti attesi che sottendono al fattivo perseguimento degli obiettivi di tutela, conservazione, recupero e valorizzazione dei Centri di antica formazione ed i Nuclei rurali di impianto storico.

Art. 35.- Fronti (prospetti) degli edifici a diversa classificazione

1. Indicazioni di dettaglio. Si definiscono specifiche prescrizioni volte alla tutela dei fronti degli edifici e dei manufatti che compongono i tessuti dei centri storici e dei nuclei rurali di impianto storico, per il controllo degli interventi urbanistico - edilizi e per il contenimento degli effetti di tipo paesaggistico, in considerazione dei contesti storici di pregio in cui si opera.

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base delle analisi di quadro conoscitivo (elaborati QC.III.2.a, QC.III2b, QC.III.3.a e QC.III.3.b), debbono osservarsi le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli interventi edilizi che interessano il sistema delle aperture devono rispettare il disegno degli alzati, l'impaginazione dei prospetti e la scansione della facciata, intesa come il sistema degli allineamenti sia orizzontali, che verticali delle aperture medesime e quello dei rapporti tra pieni e vuoti esistenti. In particolare la modifica delle aperture esistenti sui fronti principali e su quelli prospicienti la strada pubblica, le piazze ed i belvedere è ammessa nel solo caso in cui sia finalizzata al ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate. La realizzazione di nuove aperture è ammessa nei soli casi in cui si completi il disegno della facciata e si introducano aperture coerenti e conformi all'impaginazione dei prospetti per allineamento, posizionamento nel sistema degli alzati, forma, dimensione e caratterizzazione formale, compreso le finiture, la tipologia degli infissi e dei sistemi di oscuramento esterni. Sui fronti secondari (come individuati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti) o su quelli prospicienti cortili interni, chiostrine, cortili chiusi è ammessa la realizzazione di nuove aperture e/o il ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o la riapertura di portali, porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate, producendo comunque modifiche coerenti e contestualizzate con il disegno e le impostazioni dei prospetti.
  • b) La realizzazione degli interventi pertinenziali e degli eventuali accorpamenti di volumi secondari ed accessori, deve produrre un volume che risulti compatibile nel suo impianto planivolumetrico con il tipo edilizio cui afferisce, secondo regole compositive proprie del processo di crescita del tipo medesimo, sia che si scelga una linea progettuale di integrazione e mimesi con l'edifico principale di riferimento, sia che si opti per una soluzione progettuale che evidenzi l'intervento con soluzioni architettoniche più contemporanee. In particolare, quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi deve essere eseguita esclusivamente in aderenza ai soli fronti secondari (come evidenziati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti), sui retri o su quelli prospicienti cortili interni, chiostrine, cortili chiusi, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella dello stesso fronte e senza interferire con il sistema delle coperture a prescindere dalla tipologia di queste ultime;
    • - qualora gli interventi non comportino l'accorpamento di volumi all'edificio principale, ma generino un corpo isolato nell'area di pertinenza dell'edificio cui afferiscono, la volumetria pertinenziale generata, a prescindere dalle soluzioni progettuali selezionate che non costituiscono oggetto di questa disciplina, deve essere realizzata secondo impianti planivolumetrici volti alla massima semplicità, mutuando dai tipi edilizi storici le regole compositive soprattutto in riferimento agli allineamenti all'interno degli spazi pertinenziali, al passo costruttivo e agli attacchi a terra degli edifici;
    • - è comunque vietata la realizzazione di volumetrie pertinenziali con copertura piana.
  • c) Nella realizzazione degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" al fine di esprimere un'idea inclusiva degli insediamenti storici, si fa obbligo al ricorso a soluzioni progettuali ampie ed aperte che vedano il tema dell'accessibilità come parte sostanziale del progetto e quindi offrano soluzioni integrate con le singole architetture, coerenti con il contesto storico ed il più possibile utilizzabili da tutti, non ponendo il PO limitazioni di parametri, indici ed ingombri. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi volti a favorire l'accessibilità alle utenze allargate, diversamente abili o utenze deboli ricompresi negli interventi ammessi di cui al Capo I, non deve di norma interferire con elementi di valore architettonico, siano essi decorativi, strutturali o funzionali;
    • - il posizionamento delle strutture e dei manufatti aventi rilevanza e consistenza volumetrica (ascensori, montacarichi, ecc.), deve ove possibile allocarsi senza interferenze con i fronti principali (come individuati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti) e su quelli prospicienti, la strada pubblica, le piazze ed i belvedere, generando altresì aree, spazi, manufatti e soluzioni comunque denominate integrate con l'organismo edilizio storico cui si opera.
  • d) Gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di manufatti tecnici, tecnologici, di adeguamento, sostituzione, rinnovo e realizzazione degli impianti o destinati all'efficientamento energetico degli edifici non possono interferire con i fronti principali (come evidenziati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti) e su quelli prospicienti, la strada pubblica, le piazze ed i belvedere.
  • e) Fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera c) è sempre e comunque vietata la realizzazione:
    • - di scale esterne ad eccezione di quelle antincendio;
    • - balconi, terrazzi, terrazze.
  • Le scale antincendio di norma non devono interferire con i principali e con quelli prospicienti, la strada pubblica, le piazze ed i belvedere, fatto salvo diverse e comprovate esigenze determinate da normative sovraordinate e di settore, o di pubblica sicurezza.
  • f) Indipendentemente dalla tipologia dei fronti, è vietata la demolizione ed asportazione di superfici intonacate in buono stato di conservazione allo scopo di mettere in evidenza gli apparati murari sottostanti, con l'eccezione di quegli organismi edilizi che per tipologia o per caratteri costruttivi sono originariamente nati privi di intonaco, ovvero in presenza di elementi di speciale interesse architettonico.

Art. 36.- Coperture e tetti degli edifici a diversa classificazione

1. Indicazioni di dettaglio. Si definiscono specifiche prescrizioni volte alla tutela delle coperture degli edifici e dei manufatti che compongono i tessuti dei centri storici e dei nuclei rurali di impianto storico, per il controllo degli interventi urbanistico - edilizi e per il contenimento degli effetti di tipo paesaggistico, in considerazione dei contesti storici di pregio in cui si opera.

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base delle analisi di quadro conoscitivo con particolare riferimento agli elaborati QC.III.2.a, QC.III2b, QC.III.3.a e QC.III.3.b, debbono osservarsi le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli interventi edilizi non devono interferire con le coperture omogenee e continue associate agli edifici religiosi e campanili, alle canoniche, ai palazzi e dimore signorili, ovvero con quelle di cui agli edifici di cui al precedente art. 23, nonché con gli allineamenti dell'edificio principale interessato fatto salvo le sole aperture complanari alle falde di tetto come definite e dimensionate dal RE.
  • b) In ragione degli effetti che la realizzazione di aperture sulle coperture degli edifici produce nel rilevante contesto paesaggistico in cui si collocano i centri storici e i nuclei rurali di impianto storico, soprattutto in considerazione delle visuali aperte e libere sui centri offerte dai percorsi storici che innervano le colline o da quelli rettilinei della pianura, il PO quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, prescrive quanto segue:
    • - è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto (apribili o fisse) solo ed esclusivamente secondo un progetto unitario esteso alla copertura uniforme ed omogenea che, nella modifica dell'attuale assetto, garantisca un disegno organico e compatibile con le interferenze paesistico - percettive sopra richiamate, senza limitazione del numero e dimensionate dal RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, al pari del numero, non devono produrre in termini di effetti paesistico - percettivi apprezzabili interferenze;
    • - è sempre ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto strettamente necessarie all'ispezione delle coperture specificatamente definite e dimensionate dal RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, devono essere ridotte alla minima misura atta a consentire il passaggio per l'ispezione delle coperture.
  • c) Non è in nessun caso ammessa la realizzazione di aperture costituite da porzioni di copertura in contropendenza comunque denominate finalizzate sia all'ispezione delle coperture che all'illuminazione dei locali sottotetto. Nel rispetto di quanto prescritto alle precedenti lettere, non è quindi ammissibile la realizzazione di aperture che non siano complanari alle falde di tetto.
  • d) Non è ammessa la modifica della tipologia delle coperture con esclusione dei manufatti superfetativi e precari legittimati. Il rifacimento della copertura non può comportare la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti e dell'aggetto e della tipologia di gronda rispetto all'esistente; deve altresì comportare il mantenimento o la rimessa in pristino del manto di copertura originario. È ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali, isolanti, impermeabilizzanti o per l'efficientamento energetico, purché non modifichino in forma rilevante gli spessori originari delle gronde.
  • e) È sempre e comunque vietata la realizzazione di terrazze a tasca o a vasca.

Art. 37.- Spazi aperti pertinenziali (diversi dallo spazio pubblico)

1. Indicazioni di dettaglio. Si definiscono specifiche prescrizioni volte alla tutela degli spazi aperti pertinenziali dei centri storici e dei nuclei rurali di impianto storico, per il controllo degli interventi urbanistico - edilizi e per il contenimento degli effetti di tipo paesaggistico, in considerazione dei contesti storici di pregio in cui si opera

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base delle analisi di quadro conoscitivo con particolare riferimento agli elaborati QC.III.2.a, QC.III2b, QC.III.3.a e QC.III.3.b, debbono osservarsi le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli spazi aperti comunque classificati sono sempre parte integrante di uno o più edifici delle diverse aggregazioni o cortine edilizie degli insediamenti considerati, pertanto - fatto salvo l'esistente e le strutture storiche quali muri, recinzioni, cancellate di impianto storico o ormai storicizzate rispetto al contesto storico in cui si opera - non possono essere alterati, suddivisi o trattati separatamente dall'edificio cui costituiscono pertinenza.
  • b) Gli interventi edilizi devono produrre assetti formali e tipologici coerenti e compatibili con la caratterizzazione degli assetti storici originari, anche in considerazione della caratterizzazione rurale degli insediamenti, considerando in particolare le sistemazioni arboree, il disegno dei giardini, le tipologie e ai materiali delle pavimentazioni esterne, i dettagli costruttivi, le sistemazioni e tipologie degli accessi agli spazi interclusi che costituiscono riferimento per il progetto, al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie, avendo nel RE lo strumento che ne specifica i materiali, gli arredi e le finiture da utilizzare. Quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, si prescrive quanto segue:
    • - la conservazione e il ripristino delle tradizionali pavimentazioni in pietra o laterizio, ove presenti, nonché la conservazione degli elementi caratterizzanti e/o esistenti all'interno di tali spazi;
    • - la salvaguardia e la conservazione di eventuali elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno, quali muri in pietra o mattoni e cancellate o cancelli in ferro battuto. Nei casi in cui tali elementi siano stati precedentemente demoliti, alterati o sostituiti con elementi incongrui, se ne prescrive il ripristino secondo le disposizioni del RE.
  • c) Al fine di recuperare l'assetto originario degli spazi aperti pertinenziali, gli interventi edilizi devono tendere ad eliminare o riconfigurare i manufatti decontestualizzati e precari, le superfetazioni che ne compromettono le caratteristiche dimensionali e formali, nonché, ove presenti, gli elementi incongrui di divisione interna per la riqualificazione degli spazi in oggetto.
  • d) La realizzazione di nuovi elementi di ricovero e arredo quali magazzini, ripostigli e simili, non è ammessa negli spazi aperti pertinenziali degli edifici di cui al precedente art. 23. In tutti gli altri casi, essi possono essere realizzati secondo le indicazioni del RE.