QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici

Art. 6.- Previsioni di dettaglio della Città antica entro le Mura (Zone)

1. La disciplina della "Città antica entro il perimetro delle mura" (A1) si applica alle seguenti previsioni di dettaglio (Zone), individuate con apposita simbologia e caratterizzazione grafica negli elaborati cartografici di dettaglio del quadro progettuale:

Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti, di cui al successivo Capo I

Classificazione morfotipologica della città antica

  • - Palazzi ed edifici a carattere monumentale e relativi spazi di pertinenza
  • - Edifici con tipologie caratterizzanti e relativi spazi di pertinenza
  • - Palazzetti ed edifici dell'edilizia di base e spazi di pertinenza
  • - Schiere dell'Anfiteatro romano, case torre e relativi spazi di pertinenza
  • - Edifici a diversa connotazione storica e/o specialistici e relativi spazi di pertinenza
  • - Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e relativi spazi di pertinenza
  • - Grandi fabbriche e complessi architettonici rilevanti (Gf)

Spazi aperti pubblici o di uso pubblico

  • - A prevalente dominanza delle strutture pavimentate impermeabili
  • - A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili
  • - Giardini e spazi a verde pubblico connotativi della città antica

Disciplina delle trasformazioni, di cui al successivo Capo II

  • - Complessi a disciplina speciale di recupero e riqualificazione (Ucs)
  • - Strumenti attuativi (Piani e programmi) convenzionati e non decaduti (SAC)

2. Per ogni singola Zona e corrispondente classificazione morfotipologica il PO reca in particolare le apposite disposizioni normative di dettaglio comprendenti: la definizione tematica, le categorie di intervento ammesse, le dimensioni e il frazionamento delle unità immobiliari, la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, le eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio.

3. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 4, la disciplina di gestione degli insediamenti esistenti di cui al successivo Capo I e la Disciplina delle trasformazioni di cui al successivo Capo II, si integrano con le ulteriori indicazioni e prescrizioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi di cui al successivo Capo III.

Capo I- Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti

Art. 7.- Palazzi ed edifici a carattere monumentale e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende il vasto sistema di immobili corrispondente ai palazzi e agli edifici a carattere monumentale e specialistico di diversa matrice ed impianto. Accomunati dal rilevante valore storico - architettonico, rappresentano le emergenze costitutive ed i capisaldi urbani della città antica entro le mura. Il sistema dei giardini, dei cortili e degli spazi aperti a carattere monumentale di loro pertinenza qualifica, sotto il profilo storico e paesaggistico, i tessuti urbani caratterizzati dalla presenza dei tipi edilizi di cui al presente articolo.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale, con esclusione delle chiese e degli immobili a carattere e di impianto religioso con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub categoria funzionale b.5.2); b.11); b.12) con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • c) commerciale al dettaglio con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • d) turistico - ricettivo, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • e) direzionale e di servizio con esclusione delle sub categorie funzionali e.a.7.. Limitatamente alle chiese e agli immobili a carattere e di impianto religioso, con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione elaborato QC.III.1.1a, è ammessa la sola sub categoria funzionale e.b., limitatamente alle sub categorie e.b.2.; e.b.3.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
    • a) residenziale, con esclusione delle chiese e dei soli immobili a carattere e di impianto religioso con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.a;
    • c) commerciale al dettaglio con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • d) turistico - ricettiva con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
    • e) direzionale e di servizio con esclusione delle e.a.7.. Limitatamente alle chiese e agli immobili a carattere e di impianto religioso, con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione elaborato QC.III.1.1a, è ammessa la sola sub categoria funzionale e.b., limitatamente alle sub categorie e.b.2.; e.b.3.

In ragione della stratificazione storica e dell'articolazione morfotipologica degli attuali impianti, per i soli complessi di seguito elencati è altresì ammessa la funzione residenziale:

  • - Complesso denominato "Istituto S.Dorotea" in via del Giardino Botanico;
  • - Complesso denominato "Oratorio di S. Anna delle Cappuccine" in via dei Borghi.

In questi casi gli interventi ammessi si attuano previa realizzazione di un PA (Piano Particolareggiato, Piano di Recupero).

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Sono ulteriori condizioni per gli interventi:

  • a) gli interventi edilizi devono assicurare il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali;
  • b) nell'ambito degli interventi edilizi ammessi è fatto obbligo di:
    • - salvaguardare le caratteristiche tipologiche e quelle degli impianti planimetrici di ciascun edificio, comprendenti i principali spazi coperti, i collegamenti verticali e orizzontali, con particolare riguardo alle caratteristiche distributive relative agli spazi principali e secondari e a quelli caratterizzanti il tipo edilizio di riferimento;
    • - nei casi in cui si dimostri che uno o piů fra gli elementi distributivi e spazi sopra elencati siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il loro ripristino sulla base degli elementi superstiti, della documentazione disponibile o per analogia rispetto ai tipi edilizi cui afferiscono gli immobili oggetto dell'intervento. Parimenti è ammessa l'eliminazione di elementi superfetativi ed aggiunti, oppure incoerenti, incongrui e non compatibili con il tipo edilizio considerato e privi di interesse per la lettura filologica o per la definizione delle caratteristiche tipologiche degli edifici in questione;
  • c) gli interventi sugli elementi strutturali devono in particolare salvaguardare le murature esterne e interne, i solai, le volte, i vani scala e le cupole, le colonne, i pilastri, le arcate, le coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. Qualora, a seguito di documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più recuperabili, se ne ammette la sostituzione parziale o integrale, privilegiando sempre l'uso preminente di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari;
  • d) gli interventi sugli elementi strutturali e in particolare la realizzazione di bucature nelle murature portanti o nei solai non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio. Nei casi in cui, a seguito di approfondite e documentate verifiche tecniche, si dimostri l'impossibilità di rinnovare il sistema degli impianti senza effettuare interventi sugli elementi strutturali, è consentito realizzare minime bucature dei solai e delle murature portanti, purché effettuate nell'assoluto rispetto degli elementi di finitura a vista;
  • e) gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici murarie devono salvaguardare sia i materiali originari impiegati, sia la loro organizzazione, nonché i singoli elementi decorativi, senza comportarne il ripristino nei casi in cui tali elementi risultino mancanti, non recuperabili o alterati;
  • f) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo devono assicurare il restauro e il mantenimento di volte, archi e arcate, affreschi, stucchi, modanature, paraste, pavimenti in marmo e pietra, mattonati e comunque delle componenti architettoniche ed edilizie qualificative del tipo e la connotazione storica dell'edificio;
  • g) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio devono assicurare il consolidamento o il ripristino di eventuali apparati a cassettoni o lacunari laddove presenti e rintracciabili. Nei casi in cui i solai originari risultino gravemente compromessi è necessario affiancare ai solai stessi nuovi elementi strutturali atti a sostituirne le funzioni strutturali, lasciando a quelli originari la mera funzione di soffitto, con la sola eccezione di insuperabili e comprovate limitazioni derivanti dall'adeguamento/miglioramento sismico delle strutture e degli immobili;
  • h) negli interventi sugli elementi architettonici deve essere assicurata la salvaguardia e il restauro degli elementi decorativi di facciata, comprendenti lesene, capitelli, bancali e soglie, finestre ad arco o polifore, cornicioni, doccioni, mensole, cornici di porte e finestre realizzati in pietra, stucco o mattoni, griglie, balconi in pietra o ferro, roste, rilievi, stemmi, edicole, decorazioni a graffite e ad affresco e simili;
  • i) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietato:
    • - procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze architettoniche o archeologiche;
    • - rimuovere gli intonaci esterni esistenti per mettere in evidenza i sistemi costruttivi originariamente impiegati o le eventuali tracce di apparecchiature murarie preesistenti.

Art. 8.- Edifici con tipologie caratterizzanti e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende specifici immobili corrispondenti all'edilizia di base derivanti dalla trasformazione e dall'adattamento in epoca storica di ex opifici e manufatti specialistici proto industriali, cui si aggiungono i tipi edilizi già riconosciuti come "casa fondaco", oggi persistenti nelle forme derivanti dalle trasformazioni e fusioni intercorse nel tempo. Gli edifici così riconosciuti dal PO hanno un elevato valore tipologico e sono elementi costitutivi dei tessuti urbani della città antica entro le mura.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale, limitatamente alle sole destinazioni d'uso accessorie, pertinenziali e complementari della residenza.
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.2.; b.11; b.12;
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • e) direzionale e di servizio, con esclusione delle sub categorie funzionali e.a.5. ed e.a.7
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale;
    • e) direzionale e di servizio.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Sono ulteriori condizioni per gli interventi:

  • a) gli interventi edilizi devono assicurare, il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali;
  • b) le modificazioni del sistema distributivo atte a migliorare l'utilizzazione degli edifici sono ammesse in misura circoscritta e limitata, senza comprometterne le caratteristiche e l'integrità tipologica. In particolare riguardo ai collegamenti verticali e orizzontali relativi alle eventuali parti a comune, comunque denominati e come risultanti dalle trasformazioni delle diverse unità edilizie di appartenenza, non possono essere frazionati, alterati, modificati in quanto ritenuti propri del tipo edilizio caratterizzante.
    • - nei casi in cui si dimostri che uno o più fra gli elementi distributivi e spazi comuni siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il ripristino delle loro condizioni originarie sulla base degli elementi superstiti e della documentazione disponibile;
  • c) gli interventi sugli elementi strutturali devono assicurare la salvaguardia di pilastri, architravi e archi di scarico, nonché murature esterne ed interne, solai, volte, scale e coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, con l'impiego prevalente di materiali e tecniche di consolidamento tradizionali.
  • d) negli interventi sugli elementi strutturali la bucatura dei solai e delle murature interne portanti, dovute a motivate esigenze di carattere distributivo, non deve interferire con decorazioni e superfici murarie di pregio;
  • e) negli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici murarie è vietato la rimozione, alterazione e la intonacatura di testimonianze architettoniche, archeologiche e delle stratificazioni murarie che rendono conto delle particolari modalità costruttive che sono alla base dei tipi edilizi considerati, con particolare riferimento per archi in pietra e laterizio, contrafforti ed elementi di appoggio a muri e pilastri. Ove presenti nelle apparecchiature murarie a faccia vista, si avrà cura di mantenere anche le decorazioni in laterizio, pietre di spoglio e eventuali tracce di modificazioni nel tempo della forma degli archi.

Art. 9.- Palazzetti ed edifici dell'edilizia di base e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende i numerosi immobili corrispondenti all'edilizia di base quali case a schiera, in linea (nella versione a corpo unico e doppio, plurifamiliare, ecc.) e i già riconosciuti "palazzetti di impianto omogeneo" caratterizzanti le cortine edificate degli isolati per il trattamento omogeneo dei prospetti e la discontinuità imposta alle serrate schiere dell'edilizia di base. Aventi valore storico - tipologico, i tipi edilizi di cui al presente articolo sono omogeneamente diffusi nei diversi tessuti urbani della città antica entro le mura.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale, limitatamente alle sole destinazioni d'uso accessorie, pertinenziali e complementari della residenza.
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.; b.11; b.12;
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • d) turistico - ricettivo, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;
    • e) direzionale e di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
    • a) residenziale;
    • d) turistico - ricettivo, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;
    • e) direzionale e di servizio.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Sono ulteriori condizioni per gli interventi:

  • a) gli interventi edilizi devono assicurare il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali;
  • b) gli interventi sugli elementi distributivi, quali elementi dirimenti al fine della conservazione del tipo edilizio, devono salvaguardare le caratteristiche dell'impianto planimetrico e la sua organizzazione, pertanto sono vietati interventi che ne compromettano la lettura e il riconoscimento formale, soprattutto in relazione agli spazi ed elementi distributivi verticali e orizzontali principali (vani scala a comune, logge, androni, elementi distributivi interni e/o spazi qualificanti e caratterizzanti il tipo edilizio considerato) posti ai diversi piani;
  • c) gli interventi sugli elementi strutturali devono salvaguardare le murature esterne e interne, i solai, le volte, i vani scala, le colonne, i pilastri, le arcate, le coperture con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali;
  • d) gli interventi sugli elementi strutturali di parziale o totale sostituzione di parti o elementi dettate da oggettive necessità devono sempre privilegiare l'uso di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari;
  • e) negli interventi sugli elementi strutturali la realizzazione di bucature/aperture nelle murature portanti o nei solai non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio;
  • f) negli interventi sugli elementi architettonici deve essere assicurata la salvaguardia e il restauro degli elementi decorativi di facciata, caratterizzanti il tipo edilizio e i suoi caratteri storici;
  • g) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietato:
    • - procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze architettoniche o archeologiche;
    • - rimuovere gli intonaci esterni esistenti per mettere in evidenza i sistemi costruttivi originariamente impiegati o le eventuali tracce di apparecchiature murarie preesistenti.

Art. 10.- Schiere dell'Anfiteatro romano e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende i soli immobili del complesso dell'Anfiteatro e l'edilizia di base ricavata da preesistenti strutture medievali (quali ad esempio, mura e porte della seconda cinta muraria), aventi eccezionale valore storico - tipologico. Per origine, caratteri strutturali e qualificazione formale, costituiscono un unicum insediativo della città antica entro le mura, le cui regole di aggregazione e sviluppo nell'ambito dell'edilizia di base sono irripetibili.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali non è ammesso.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.2.
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Sono ulteriori condizioni per gli interventi:

  • a) gli interventi edilizi devono assicurare, il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali;
  • b) gli interventi sugli elementi distributivi (collegamenti orizzontali e verticali) devono garantire la salvaguardia delle caratteristiche distributive e tipologiche e la coerenza con l'impianto originario o con il suo processo di trasformazione organica, accertato anche sulla base della documentazione disponibile e di tracce e reperti visibili.
  • c) le modifiche del sistema distributivo atte a migliorare l'utilizzazione residenziale degli edifici, sono ammesse in misura limitata e circoscritta e purché esse non alterino le caratteristiche, l'integrità tipologica e non disturbino eventuali testimonianze storiche ed archeologiche degli edifici;
  • d) gli interventi di modifica delle parti strutturali sono ammessi in misura limitata e volte ad integrare le testimonianze delle precedenti configurazioni tipologiche e architettoniche all'interno dell'attuale organizzazione distributiva, così come essa risulta a seguito dalle trasformazioni e adattamenti verificatisi nel tempo;
  • e) gli interventi sugli elementi strutturali devono assicurare la salvaguardia di pilastri, arcate, nonché murature portanti interne ed esterne, volte, scale e coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti;
  • f) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietata la rimozione e alterazione testimonianze architettoniche e archeologiche, nonché delle stratificazioni murarie in elevato che rendono conto delle fasi costruttive e delle fasi di trasformazione e alterazione del monumento e degli edifici residenziali ad esso afferenti.

Art. 11.- Edifici a diversa connotazione storica e/o specialistici e relativi spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende immobili che, seppure di impianto storico, sono stati realizzati in epoche più recenti le cui architetture riflettono sia il gusto dell'epoca in cui sono stati realizzati e progettualità singole ed isolate, sia accezioni specialistiche dei tipi edilizi. Tali immobili aventi valore storico - documentale costituiscono singoli episodi nell'ambito dei tessuti urbani della città antica entro le mura.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale;
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • d) turistico - ricettivo;
    • e) direzionale e di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale;
    • d) turistico - ricettivo;
    • e) direzionale e di servizio.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel prioritario rispetto e alle condizioni definite nelle "indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi di cui al successivo Capo III.

Art. 12.- Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e spazi di pertinenza

1. Definizione. Comprende immobili realizzati in epoche recenti e privi di interesse storico - architettonico, decontestualizzati, spesso corrispondenti a episodi di saturazione e completamento degli isolati e dei tessuti di impianto storico.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera ed escludendo espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purchè non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorchè in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • a) residenziale;
    • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
    • d) turistico - ricettivo;
    • e) direzionale e di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • a) residenziale;
    • d) turistico - ricettivo;
    • e) direzionale e di servizio.

Art. 13.- Grandi fabbriche e complessi architettonici rilevanti (Gf)

1. Definizione. Comprende immobili a prevalente carattere specialistico, contraddistinti con apposito singolo codice alfa numerico, per lo più pubblici o di uso pubblico, corrispondenti ad edifici prevalentemente storici anche di rilevante carattere monumentale. Valutando gli usi in atto, l'articolazione dei diversi impianti e il valore storico architettonico, si riconosce un sistema di corposi complessi a carattere specialistico in cui la specifica caratterizzazione funzionale, le consistenze edilizie e le singole articolazioni planivolumetriche comportano l'individuazione della seguente sub-articolazione morfotipologica:

  • Gf.a. Grandi fabbriche di carattere monumentale a prevalente funzione pubblica
    • 01 - Ex Ospedale Galli Tassi
    • 02 - Real Collegio
    • 03 - Chiostro di Santa Caterina ed edifici contermini
    • 04 - Palazzo Ducale
    • 05 - Complesso del Teatro del Giglio e di San Girolamo
    • 06 - Complesso museale espositivo di Palazzo Guinigi
    • 07 - Convento di Santa Maria dei Servi, oggi Agorà
    • 08 - Complesso socio-assistenziale della Casa Pia
    • 09 - Complesso di San Micheletto
  • Gf.b. Grandi fabbriche dei presidi atipici
    • 10 - Cinema Centrale
    • 11 - Cinema Moderno
    • 12 - Cinema Astra
    • 13 - Casa di cura Santa Zita
    • 14 - Casa di cura Barbantini
  • Gf.c. Grandi fabbriche delle attrezzature generali e scolastiche
    • 15 - Complesso della casa circondariale di San Giorgio
    • 16 - Complesso scolastico di Sant'Agostino
    • 17 - Mercato del Carmine
    • 18 - Complesso scolastico e per l'alta formazione di San Ponziano
    • 19 - Complesso scolastico Giovanni Pascoli, ex monastero chiesa S.Maria Forisportam
    • 20 - Complesso scolastico del convento di San Nicolao
    • 21 - Palestra Bacchettoni

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fatto salvo quanto specificatamente indicato nel successivo comma 4 per le diverse sub-articolazioni morfotipologiche, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e quanto specificatamente indicato nel successivo comma 4 per le diverse sub-articolazioni morfotipologiche, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio.
  • - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio.

4. Dettaglio delle previsioni, ulteriori categorie di intervento e funzionali. Secondo la diversa sub-articolazione morfotipologica di cui al precedente comma 1 e fatte salve le categorie di intervento e funzionali di cui ai precedenti commi 2 e 3, il PO definisce le seguenti ulteriori disposizioni normative:

  • - 4.1. Grandi fabbriche di carattere monumentale a prevalente funzione pubblica (Gf.a). Variamente distribuite nei tessuti della città antica, secondo impianti di diversa matrice ed epoca storica, per lo più di valore monumentale, sono immobili attualmente destinati ad attività amministrative dello Stato, all'alta formazione e a funzioni pubbliche o di tipo pubblico di livello locale. In particolare:
    • - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Deve essere garantita la salvaguardia dei complessi storici e monumentali cui appartengono, comprensivi degli spazi scoperti quali giardini, chiostri e cortili, nonché l'originaria struttura architettonica: pertanto gli interventi sono indirizzati alla conservazione e alla tutela degli immobili senza precludere interventi atti al miglioramento delle condizioni di lavoro e pieno svolgimento delle funzioni sopra richiamate. In particolare è ammessa, attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica o la formazione di un PUC di iniziativa privata:
      • - la realizzazione di spazi a parcheggio pertinenziali con esclusione di localizzazioni interferenti con gli spazi scoperti facenti parte integrante e sostanziale della struttura storica, riferibile al tipo che origina la "grande fabbrica" individuata dal PO (ad esempio convento, ospedale, palazzo);
      • - la realizzazione di pensiline e camminamenti coperti e chiusi da realizzarsi secondo progetti organici ed integrati con la struttura storica,
      • - la realizzazione di manufatti tecnici ed accessori finalizzati al permanere delle funzioni esistenti e allo svolgimento delle eventuali e connesse manifestazioni temporanee, senza che interferiscano con i chiostri, i giardini e gli spazi aperti comunque denominati aventi valore storico - architettonico.
    • I suddetti interventi possono consistere in un'"addizione volumetrica" purché rimangano circoscritti in una dimensione non superiore al 10% della Superficie edificabile (o edificata) del piano terra o rialzato dell'edificio esistente, individuato in cartografia con apposita campitura grafica e relativo codice alfanumerico.
    • - Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. È sempre ammesso il frazionamento delle UI esistenti.
    • - Categorie funzionali, ulteriori prescrizioni. Il PO prevede il consolidamento ed il permanere delle funzioni in essere e ad esse assimilabili, comprensive di quelle accessorie e complementari, nonché di spazi di sosta e parcheggi pertinenziali. Pertanto i mutamenti di destinazione d'uso, devono essere supportati da adeguati approfondimenti in termini di effetti indotti sulla città antica in ragione della rilevanza dei complessi considerati.
    • - In ragione della dell'articolazione morfotipologica e funzionale degli attuali impianti, per i soli complessi di seguito elencati è altresì ammessa funzione b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub categoria funzionale b.5.:
      • - 02 - Real Collegio
      • - 03 - Chiostro di Santa Caterina ed edifici contermini
  • - 4.2. Grandi fabbriche dei presidi atipici (Gf.b). Si tratta di edifici e manufatti generalmente privi di valore storico architettonico, se non per parti minime dei complessi considerati. Sono immobili destinati a funzioni culturali o socio - sanitarie che li rendono irrinunciabili presidi della città antica e per i quali devono pertanto essere mantenute le destinazioni d'uso esistenti.
    • - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Sono ammessi tutti gli interventi necessari al mantenimento in essere delle funzioni esistenti, attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica o la formazione di un PUC di iniziativa privata. Distinguendo le circoscritte parti storiche, da dettagliare mediante apposita documentazione e rilievo critico nella presentazione dei titoli, rispetto a quelle recenti, le categorie di intervento ammesse, oltre a quelle già specificate al comma 2, sono:
      • - per gli edifici ed i manufatti di recente formazione: ristrutturazione edilizia conservativa, ristrutturazione edilizia ricostruttiva; addizione volumetrica nella misura del 20% della superficie edificabile (o edificata) esistente con un incremento delle altezze esistenti nei limiti strettamente necessari all'adeguamento funzionale e tecnico delle strutture considerate e comunque non oltre i 5 mt di altezza; in alternativa alle addizioni volumetriche è ammessa inoltre la sostituzione edilizia con contestuale incremento volumetrico pari a quello stabilito per le addizioni volumetriche.
      • - per gli edifici ed i manufatti di impianto storico, la ristrutturazione edilizia conservativa e gli interventi pertinenziali.
    • - Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. È sempre ammesso il frazionamento delle UI esistenti.
    • - Categorie funzionali, ulteriori prescrizioni. Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso anche urbanisticamente non rilevante.
  • - 4.3. Grandi fabbriche delle attrezzature generali e scolastiche (Gf.c.). Si tratta di immobili circoscritti nel numero, afferenti per lo più ad impianti di matrice conventuale di cui conservano in tutto o in parte le consistenze storiche. Sono immobili a forte caratterizzazione pubblica rifunzionalizzati ad uso scolastico, casa circondariale o parzialmente utilizzati (Mercato del Carmine e complesso della Palestra Bacchettoni), per i quali si consentono interventi finalizzati al mantenimento, miglioramento e potenziamento delle funzioni in essere nonché funzioni pubbliche o di tipo pubblico da allocare nei complessi ancora non pienamente utilizzati.
    • - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Deve essere in via prioritaria garantita la salvaguardia del complesso storico, sia che afferisca agli impianti conventuali che a strutture specialistiche di epoca napoleonica o più recenti, comprensivi di chiostri, cortili, giardini e comunque degli spazi aperti pertinenziali. Gli interventi dovranno attuarsi attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica o attraverso la formazione di un Permesso di costruire (PdC) convenzionato, se di iniziativa privata, ad eccezione del Complesso della casa circondariale di San Giorgio per il quale è previsto l'intervento diretto di iniziativa pubblica o la formazione di un Progetto Unitario convenzionato (PUC) di iniziativa privata. Gli interventi sono indirizzati alla conservazione e alla tutela dell'immobile di valore storico, senza precludere quelli atti al miglioramento delle condizioni di lavoro e pieno svolgimento delle funzioni ammesse. In particolare, le categorie di intervento ammesse, oltre a quelle già specificate al comma 2, sono:
      • - la ristrutturazione edilizia conservativa;
      • - gli interventi pertinenziali comprensivi della realizzazione di spazi di sosta e a parcheggio pertinenziali;
      • - la realizzazione di pensiline e camminamenti coperti e chiusi, comprensivi degli elementi distributivi e di collegamento verticali (scale), da realizzarsi secondo progetti organici ed integrati con il contesto storico della città antica, soprattutto nei tratti prospicienti la passeggiata urbana delle mura;
      • - gli interventi di demolizione e ricostruzione anche con incremento volumetrico degli edifici e dei manufatti privi di interesse storico, nonché di quelli superfetativi che nel tempo si sono consolidati a completamento delle diverse strutture, con la finalità di migliorare la qualità della vita delle comunità che operano e vivono tali spazi, adeguandone le strutture a consoni standard qualitativi.
    • I suddetti interventi possono configurarsi anche quale "addizione volumetrica" purché rimangano circoscritti in una dimensione non superiore al 15% della Superficie edificabile (o edificata) anche con un incremento delle altezze esistenti nei limiti strettamente necessari all'adeguamento funzionale e tecnico delle strutture considerate e comunque non oltre i 3 mt di altezza.
    • In alternativa alle addizioni volumetriche è ammessa la sostituzione edilizia con contestuale incremento volumetrico non superiore a quello delle precedenti addizioni volumetriche, per le sole parti prive di valore storico da documentare mediante apposita documentazione e rilievo critico nei titoli abilitativi diretti o convenzionati.
    • - Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. È sempre ammesso il frazionamento delle UI esistenti.
    • - Categorie funzionali, ulteriori prescrizioni. Il PO prevede il mantenimento delle funzioni in essere, comprensive di quelle accessorie e ad esse complementari, nonché di spazi di sosta e parcheggio pertinenziali. Qualora gli immobili considerati vadano in dismissione, le funzioni ammesse sono quelle pubbliche o di tipo pubblico, comprensive dell'edilizia sociale. Per il solo complesso del Carmine, in ragione della sottoutilizzazione degli spazi e delle strutture e del rischio di irreversibili fenomeni di degrado ed abbandono, sono ammesse altresì le seguenti funzioni:
      • - b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub categorie funzionali: b.5.2.);
      • - c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionali c.2; c.3; c.4; c.5; c.13; c.14; c.6;
      • - d) turistico - ricettiva;
      • - e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.a) direzionale circoscritta alle seguenti categorie: e.a.1, e.a.3; e.a.4; e.a.6.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel prioritario rispetto e alle condizioni definite nelle Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi di cui al successivo Capo III ad eccezione del progetto riguardante il "Restauro della Palestra Bacchettoni" approvato con DCC n. 13 del 26/04/2022;

Art. 14- Spazi aperti pubblici (strade, piazze, slarghi e altri spazi aperti)

1. Definizione. Sono costituiti dal complesso ed articolato sistema di spazi aperti pubblici e di uso pubblico caratterizzanti la città antica entro le mura. Si tratta dei principali luoghi di identificazione collettiva della comunità, per i quali si definisce un integrato, organico e coordinato sistema di interventi di manutenzione, restauro e se necessario recupero, riqualificazione e valorizzazione, in continuità con gli interventi, le opere e i progetti già realizzati. In particolare si individuano gli spazi aperti:

  • - A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili, comprendenti la viabilità carrabile, i percorsi pedonali, le aree di sosta e parcheggio, le piazze, gli slarghi, i chiassi, i cortili e le corti, pubblici o di uso pubblico che innervano e strutturano i tessuti della città antica.
  • - A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili, comprendenti un numero circoscritto di aree a verde pubblico, per lo più originate da un disegno risalente ai diversi periodi storici di crescita e trasformazione della città antica che permangono come elementi di valore testimoniale. Pertanto tali aree non si configurano come un sistema organico di spazi a verde, ma come singoli episodi variamente distribuiti in prossimità delle porte di accesso alla città antica, di piazze e slarghi o viabilità.

In considerazione della diversa caratterizzazione degli spazi aperti pubblici il PO individua nel dettaglio le relative disposizioni normative.

2. A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili

  • - 2.1. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere garantita la manutenzione e, se necessario, la riqualificazione funzionale e prestazionale, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione di urbanizzazioni primarie (come fognatura, illuminazione, scolo delle acque, rete idrica, rete telefonica, rete del gas) e delle infrastrutture per la corretta fruizione della viabilità da parte di utenze allargate, secondo una progettualità conforme al contesto storico di riferimento. È inoltre da garantire il recupero delle pavimentazioni, al fine di meglio integrare nel contesto storico della città antica il sistema della viabilità carrabile. In particolare, è ammesso che:
    • a) nelle aree di sosta e parcheggio e negli altri spazi carrabili, possano trovare collocazione adeguate attrezzature e strutture di servizio alla mobilità, arredi fissi e strutture di ausilio alla fruizione lenta ciclo - pedonale ed il necessario sistema di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche e per il miglioramento dell'accessibilità ai diversi tessuti urbani. Non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari in forma permanente;
    • b) nelle piazze e negli slarghi non carrabili possono trovare collocazione adeguati arredi fissi e strutture di ausilio alla fruizione lenta ciclo - pedonale, statue, sculture, opere d'arte, fontane, vasche ed altre strutture o infrastrutture di qualificazione dell'ambiente urbano;
    • c) nei percorsi pedonali dovranno essere mantenuti i caratteri (materiali e tecniche di pavimentazione) originali, ovvero recuperati con tecniche e materiali conformi ai contesti storici.
  • La predisposizione dei progetti concernenti interventi ed opere aventi per oggetto questa morfotipologia degli "spazi aperti pubblici" applica soluzioni di natura formale, tecnica e di impiego dei materiali compatibili con la qualificazione formale della città antica, fermo restando le prescrizioni ed i vincoli derivanti dalla presenza di beni sottoposti alle tutele formalmente riconosciute.
  • - 2.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di cui al Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - il "restauro e risanamento conservativo";
    • - la "ristruttura edilizia conservativa".
  • È sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, linee telefoniche e di trasferimento di dati ed energia elettrica, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia e dal RE.
  • - 2.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b.9, e.b.10, e.b.11.

3. A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili

  • - 3.1. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere garantita la manutenzione, il restauro, la rimessa in pristino degli assetti originari al fine di meglio integrare nel contesto storico della città antica il sistema del verde; non sono pertanto ammesse trasformazioni urbanistiche e frazionamenti delle aree. In particolare, si prevede:
    • a) la salvaguardia e la tutela degli spazi e dei seguenti beni ad essi relazionati: filari alberati, siepi, sistemazioni ornamentali e relativi arredi, compreso gli elementi di contenimento delle aiuole e delle superfici inerbite, alberature singole e macchie di bosco o raggruppamenti di più elementi arborei ad alto fusto;
    • b) la sostituzione di essenze vegetali purché non siano alterati i caratteri originari relativi al disegno e alla distribuzione volumetrica e spaziale delle masse di verde. Nei soli casi di necessità e per comprovati motivi di pubblica incolumità, è ammessa la sostituzione delle alberature esistenti. In questi casi la salvaguardia di tali spazi comporta il ricorso solo ed esclusivamente all'uso di essenze vegetali simili o uguali a quelle originarie, a meno di indicazioni specifiche da parte di soggetti tecnici competenti in materia;
    • c) il ripristino di elementi, manufatti, opere d'arte e arredi eventualmente perduti, solo nei casi in cui esistano tracce certe o una documentazione completa dell'assetto preesistente;
    • d) il divieto di procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e testimoniali presenti quali fontane, muri perimetrali, esedre, statue, edicole, lapidi, stemmi, cancellate;
    • e) il divieto di utilizzazione delle aree a verde al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e pubblica sosta o parcheggio di automezzi;
    • f) il divieto di alterazione dei profili e delle sezioni orografiche e morfologiche dei terreni, nonché dei piani di campagna esistenti.
  • - 3.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di cui al Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - il "restauro e risanamento conservativo";
    • - la "ristruttura edilizia conservativa".
  • È ammessa la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, line telefoniche e di trasferimento di dati, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia e del RE.
  • - 3.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:
    • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b.7, e.b.10.

4. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 5.

Art. 15.- Giardini e spazi a verde pubblico connotativi della città antica (Qs)

1. Definizione. Comprende spazi aperti a prevalente dominanza del verde, per lo piùpubblici o di uso pubblico, contraddistinti con apposito singolo codice alfa numerico, anche correlati a immobili e complessi di rilevante carattere monumentale. Valutando gli usi in atto, l'articolazione dei diversi impianti e il valore storico architettonico, si individua per questa specifica "Zona" un sistema di parchi e giardini in cui la caratterizzazione funzionale, le consistenze dei singoli spazi e il valore connotativo rispetto alla città storica comportano l'individuazione della seguente sub-articolazione morfotipologica:

  • A. Spazi a verde e parchi pubblici di recente formazione
    • 01 - Parco pubblico dell'ex Caserma Mazzini
    • 02 - Parco pubblico e orti urbani di Via Santa Chiara
  • B. Spazi di valore storico documentale e testimoniale
    • 03 - Gli spazi commemorativi di Piazzale Verdi e Piazzale S.Donato
    • 04 - Gli spazi del Prato del Marchese
    • 05 - Giardini della cattedrale di San Martino
  • C. Giardini storici a carattere pubblico
    • 06 - Giardino del Loreto
    • 07 - Il parco di villa Bottini
    • 08 - Orto botanico

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fatto salvo quanto specificatamente indicato nel successivo comma 4 per le diverse sub-articolazioni morfotipologiche, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e quanto specificatamente indicato nel successivo comma 4 per le diverse sub-articolazioni morfotipologiche, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria e.b.7.

4. Dettaglio delle previsioni, ulteriori categorie di intervento e funzionali. Secondo la diversa sub-articolazione morfotipologica di cui al precedente comma 1 e fatte salve le categorie di intervento e funzionali di cui ai precedenti commi 2 e 3, si definiscono le seguenti ulteriori disposizioni normative:

  • - 4.1. Spazi a verde e parchi pubblici di recente formazione (A). Si tratta di spazi di per sé privi di valore storico architettonico, ma a corredo o in prossimità di complessi edilizi a carattere monumentale. Di recente formazione e in buono stato di manutenzione, rappresentano consistenti presidi verdi di moderna concezione, prevalentemente utilizzati come orti urbani o parco pubblico. Nel dettaglio:
    • - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Sono ammessi tutti gli interventi e le opere necessari al mantenimento in essere delle funzioni esistenti, attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica. In particolare, fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, si ammettono gli "interventi pertinenziali". È inoltre ammessa la realizzazione di infrastrutture, attrezzature ed impianti da gioco, reti tecnologiche e manufatti di servizio nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 10% del lotto urbanistico di riferimento.
    • - Categorie funzionali, ulteriori prescrizioni. Si prevede il mantenimento delle funzioni in essere e sono ammesse funzioni pubbliche o di tipo pubblico ad esse assimilabili, comprensive di quelle accessorie, complementari o pertinenziali.
  • - 4.2. Spazi di valore storico documentale e testimoniale (B). Costituiscono sistemazioni storiche o ormai storicizzate sviluppatesi a corredo della Cattedrale e nella polarità di Piazzale Verdi, che assumono valore testimoniale, storico, documentale ed archeologico. Queste specifiche aree presentano assetti ormai consolidati che dotano gli spazi urbani cui afferiscono di articolate visuali che vanno ad inquadrare l'architettura absidale della cattedrale, piuttosto che le ampie prospettive urbane di via Vittorio Emanuele. Nel dettaglio:
    • - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Sono ammessi gli interventi e le opere volti a mantenere le attuali configurazioni e consistenze, attraverso interventi diretti di iniziativa pubblica. In particolare, fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, si prevede gli interventi di cui al precedente articolo 14 comma 3, punti 3.1 e 3.2.
    • - Disciplina delle funzioni, ulteriori prescrizioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti sono inoltre ammesse le seguenti sub categorie funzionali e.b.8, e.b.3.
  • - 4.3. Giardini storici a carattere pubblico (C). Costituiscono giardini storici di palazzi e dimore signorili di carattere monumentale che permangono in forma integra o residua come spazi verdi in dotazione alla città antica e alla sua comunità che ne fa luogo di identificazione collettiva. Queste specifiche aree presentano assetti propri dello spazio concluso della città antica e pertanto non si limitano alle dotazioni verdi, ma associano alle aree dedicate al tempo libero e allo svago, architetture ed elementi architettonici di riconosciuto valore.
    • - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Sono ammessi gli interventi e le opere volti a mantenere le attuali configurazioni e consistenze, attraverso interventi diretti di iniziativa pubblica. In particolare, fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, si prevede gli interventi di cui al precedente articolo 14 comma 3 punti 3.1 e 3.2. Per i soli manufatti secondari, accessori o pertinenziali è ammessa inoltre la ristrutturazione edilizia conservativa.Per il solo orto botanico è inoltre ammessa la "nuova edificazione" di strutture pertinenziali e accessorie di servizio (serre) funzionali alle attività di conservazione e documentazione di specie arboree e vegetali, di manufatti e locali complementari quali ad esempio servizi igienici, magazzini, ricovero di mezzi e attrezzi, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche e comprovate esigenze e da eventuali norme di regolamentazione o gestione o dal RE.
    • - Disciplina delle funzioni, ulteriori prescrizioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti sono inoltre ammesse le seguenti sub categorie funzionali e.b.8, e.b.3.

Capo II- Disciplina delle trasformazioni

Art. 16.- Complessi a disciplina speciale di recupero e riqualificazione (Ucs)

1. Definizione. Comprendono immobili a varia destinazione, di diverse matrici di impianto e differente grado di conservazione e uso, distribuiti in diversi isolati della città antica entro le mura. Per stato di conservazione fisica, condizioni d'uso e potenzialità intrinseche necessitano di una disciplina speciale finalizzata al recupero e alla riqualificazione dei singoli complessi che il PO formula in specifiche "schede norma". In particolare il PO individua con apposita simbologia e codice unico alfanumerico le seguenti "Zone":

  • - 01 - Scuderie di Palazzo Ducale
  • - 02 - Ex Caserma Lorenzini
  • - 03 - Edificio dei Bagni Comunali in via delle Chiavi d'oro
  • - 04 - Complesso ex Artigianelli in Via dell'Angelo Custode
  • - 05- Ex Garage Berutto in Via della Zecca
  • - 06 - Complesso di Palazzo Garzoni - Ex Istituto Giorgi

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto indicato al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di "Piani Attuativi" (PA) o "Progetti Unitari Convenzionati (PUC), ovvero "Permessi di Costruire" (PdC) convenzionati e interventi diretti di iniziativa pubblica, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 della Disciplina Generale di Piano del PS e dell'art. 9 delle Norme tecniche di attuazione e gestione del PO, alla contestuale realizzazione di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonché all'esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle Norme tecniche di attuazione e gestione, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione dei PA o dei PUC, ovvero dei PdC convenzionati e degli interventi diretti di iniziativa pubblica, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate le realizzazioni e cessioni di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato agli articoli 9 e 84 delle Norme tecniche di Gestione e Attuazione. In particolare nelle "schede norma" sono individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuove funzioni);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  • d) Descrizione e obiettivi della previsione
  • e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma" prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale, prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. È comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5 delle Norme tecniche di Gestione e Attuazione.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto all'art. 84 comma 5, delle Norme tecniche di attuazione e gestione, l'"Articolazione territoriale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano vincolanti ai fini della formazione del PA, del PUC ovvero dei PdC convenzionati e degli interventi diretti di iniziativa pubblica. Per tutte le "Zone" sono ammesse le deroghe di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati).

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle Norme tecniche di attuazione e gestione del PO, le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei PA, dei PUC, dei PdC convenzionati e degli interventi diretti di iniziativa pubblica per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione e la cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attivazione della scheda norma, fermo restando l'attività edilizia libera, sono ammesse le categorie di intervento della "manutenzione straordinaria", del "restauro e risanamento conservativo" e degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", senza cambio di destinazione d'uso degli immobili.

Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si attuano le disposizioni di cui all'art. 108 delle Norme tecniche di attuazione e gestione del PO.

Successivamente alla realizzazione o alla decadenza dei PA e dei PUC, non è ammesso il frazionamento delle UI realizzate e sono invece esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • a) gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • b) la "manutenzione straordinaria";
  • c) il "restauro e risanamento conservativo";
  • d) la "ristrutturazione edilizia conservativa".

Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nelle singole schede - norma.

Art. 17.- Strumenti attuativi (Piani e programmi) convenzionati e non decaduti, varianti al previgente RU

1. Il PO conferma l'efficacia delle previsioni delle "Varianti al previgente RU" che risultano identificate nella cartografia del Quadro progettuale di cui al precedente art. 2 con apposita simbologia, campitura grafica e codice alfanumerico.

Nell'arco di validità temporale del PO, le previsioni, la disciplina e le eventuali relative convenzioni costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Norme

2. Il PO conferma e mantiene l'efficacia dei "Piani attuativi" (comunque denominati) non decaduti in forza e fino alla scadenza delle relative convenzioni o atti d'obbligo stipulati. Nell'arco di validità stabilito dalle relative convenzioni, sono confermate le previsioni, la disciplina e gli allegati grafici e cartografici di tali piani attuativi.

3. Per le "Varianti al previgente RU" di cui al precedente comma 1 e per i "Piani attuativi" convenzionati di cui al precedente comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 86 delle Norme tecniche di attuazione e gestione del PO.

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Capo III- Indicazioni e prescrizioni di dettaglio

Art. 18.- Caratteri ed efficacia delle indicazioni e prescrizioni di dettaglio

1. In coerenza con le previsioni di cui ai precedenti Capi I e II e ad integrazione delle disposizioni normative definite per le diverse Zone e corrispondenti classificazioni morfotipologiche degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori, le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi sono da osservare nella redazione dei progetti, ai fini della corretta e compatibile determinazione delle modalità di attuazione e realizzazione delle categorie di intervento ammesse.

2. Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi di cui al precedente comma 1, sulla base delle specifiche indagini, dei rilievi e delle analisi di dettaglio contenute nel quadro conoscitivo (elaborati QC.III.1.1.a e QC.III.1.1.b), di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme tecniche di attuazione e gestione del PO, sono in particolare riferite a:

  • a) i Fronti degli isolati e dei corrispondenti edifici a diversa classificazione, di cui al successivo art. 19;
  • b) le Coperture (tetti) degli isolati e dei corrispondenti edifici a diversa classificazione, di cui al successivo art. 20;
  • c) gli Spazi aperti pertinenziali diversi dallo spazio pubblico, di cui al successivo art. 21.

3. Ai fini della corretta applicazione delle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" per il controllo degli interventi edilizi, di cui ai precedenti commi 1 e 2, il PO negli elaborati QP.II. "Quadro di dettaglio delle previsioni: Città antica entro il perimetro delle mura" (A1), Atlanti in scala 1:1.000 ed in particolare negli elaborati denominati "Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi" di cui al precedente art. 1, indica con apposita simbologia e rappresentazione grafica:

  • a) la diversa caratterizzazione dei Fronti degli isolati e dei corrispondenti edifici, secondo quanto definito al successivo art. 19 comma 1;
  • b) la diversa caratterizzazione delle Coperture (tetti) degli isolati e dei corrispondenti edifici, secondo quanto definito al successivo art. 20 comma 1;
  • c) la diversa caratterizzazione degli Spazi aperti pertinenziali (diversi dallo spazio pubblico), secondo quanto definito al successivo art. 21 comma 1.

4. Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" , costituiscono una disciplina di dettaglio, con valore prescrittivo, finalizzata a garantire la corretta ed efficace applicazione delle disposizioni normative di cui ai precedenti Capi I e II e le conseguenti modalità di elaborazione degli specifici contenuti tecnici dei progetti e dei conseguenti titoli abilitativi o autorizzativi, con l'intento di assicurare il controllo qualitativo e la corretta configurazione formale e architettonica degli interventi e delle opere e dei conseguenti effetti attesi che sottendono al fattivo perseguimento degli obiettivi di tutela, conservazione, recupero e valorizzazione della città antica entro le mura.

Art. 19.- Fronti (prospetti) degli isolati e dei corrispondenti edifici a diversa classificazione

1. Indicazioni di dettaglio. Si definisce la seguente classificazione del sistema dei fronti dei diversi isolati che compongono i tessuti della città antica entro le mura che costituisce riferimento per l'applicazione delle prescrizioni di cui al successivo comma 2:

  • - Fronti di valore architettonico;
  • - Fronti di interesse architettonico;
  • - Fronti di valore non rilevante.

2. Prescrizioni di dettaglio. Sulla base della classificazione dei fronti (prospetti) di cui al comma 1, valgono le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli interventi edilizi che interessano il sistema delle aperture devono rispettare il disegno degli alzati, l'impaginazione dei prospetti e la scansione della facciata intesa come il sistema degli allineamenti sia orizzontali, che verticali delle aperture medesime e quello dei rapporti tra pieni e vuoti esistenti. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I e II, si prescrive quanto segue:
    • - nei "fronti di valore architettonico" sono vietate le modifiche delle aperture esistenti e la realizzazione di nuove aperture;
    • - nei "fronti di interesse architettonico" la modifica delle aperture esistenti è ammessa nel solo caso in cui sia finalizzata al ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate. La realizzazione di nuove aperture è ammessa nei soli casi in cui si completi il disegno della facciata e si introducano aperture coerenti e conformi all'impaginazione dei prospetti per allineamento, posizionamento nel sistema degli alzati, forma, dimensione e caratterizzazione formale, compreso le finiture, la tipologia degli infissi e dei sistemi di oscuramento esterni. Il PO, nel solo caso delle zone di cui al precedente art. 9, equipara i fronti di interesse architettonico ai "fronti di valore architettonico" e conseguentemente valgono le prescrizioni di questi ultimi;
    • - nei "fronti di valore non rilevante" è ammessa la realizzazione di nuove aperture, nonché il ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o la riapertura di portali, porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate, producendo comunque modifiche coerenti e contestualizzate con il disegno e le impostazioni dei prospetti.
  • b) La realizzazione degli interventi pertinenziali, ove previsti secondo le disposizioni di cui ai precedenti capi I e II, e degli eventuali accorpamenti di volumi secondari ed accessori, deve produrre un volume che risulti compatibile nel suo impianto planivolumetrico con il tipo edilizio cui afferisce, secondo regole compositive proprie del processo di crescita del tipo medesimo, sia che si scelga una linea progettuale di integrazione e mimesi con l'edifico principale di riferimento, sia che si opti per una soluzione progettuale che evidenzi l'intervento con soluzioni architettoniche più contemporanee. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi pertinenziali deve essere eseguita esclusivamente in aderenza ai soli "fronti di valore non rilevante" dell'edificio, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella dello stesso fronte e senza interferire con il sistema delle coperture a prescindere dalla classificazione di queste ultime;
    • - qualora gli interventi non comportino l'accorpamento di volumi all'edificio principale, ma generino un corpo isolato nell'area di pertinenza dell'edificio cui afferiscono, la volumetria pertinenziale ricostruita, a prescindere dalle soluzioni progettuali selezionate che non costituiscono oggetto di questa disciplina, deve essere realizzata secondo impianti planivolumetrici volti alla massima semplicità, mutuando dai tipi edilizi storici le regole compositive soprattutto in riferimento agli allineamenti all'interno degli spazi pertinenziali, al passo costruttivo e agli attacchi a terra dell'edificio;
    • - è comunque vietata la realizzazione di volumetrie pertinenziali con copertura piana.
  • c) Nella realizzazione degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" al fine di esprimere un'idea inclusiva della città antica entro le mura, si fa obbligo al ricorso di soluzioni progettuali ampie ed aperte che vedano il tema dell'accessibilità come parte sostanziale del progetto e quindi offrano soluzioni integrate con le singole architetture, coerenti con il contesto storico ed il più possibile utilizzabili da tutti, non ponendo il PO limitazioni di parametri, indici ed ingombri. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, si prescrive quanto segue:
    • - la realizzazione degli interventi volti a favorire l'accessibilità alle utenze allargate, diversamente abili o utenze deboli, ricompresi negli interventi ammessi di cui al Capo I, non deve ove possibile interferire con i "fronti di valore architettonico", tenendo presente che, nel solo caso delle zone di cui al precedente art. 9, i "fronti di interesse architettonico" sono equiparati ai "fronti di valore architettonico" e conseguentemente valgono le prescrizioni di questi ultimi;
    • - il posizionamento delle strutture e dei manufatti aventi rilevanza e consistenza volumetrica (ascensori, montacarichi, ecc.), deve, ove possibile, allocarsi senza interferenze con i "fronti di valore architettonico" e generare aree, spazi, manufatti e soluzioni, comunque denominate, integrate e coerenti rispetto all'organismo edilizio storico su cui si opera.
  • d) Gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di manufatti tecnici, tecnologici, di adeguamento, sostituzione, rinnovo e realizzazione degli impianti o destinati all'efficientamento energetico degli edifici non possono interferire con i "fronti di valore architettonico". L'interferenza con i "fronti di interesse architettonico" non è ammessa nel caso che questi fronteggino la strada pubblica. Nel solo caso delle zone di cui al precedente art. 9, i "fronti di interesse architettonico" sono equiparati ai "fronti di valore architettonico" e conseguentemente valgono le prescrizioni di questi ultimi.
  • e) È sempre e comunque vietata la realizzazione:
    • - di scale esterne, con eccezione delle scale antincendio;
    • - balconi, terrazzi e terrazze
  • Le scale antincendio di norma devono interferire con i soli "fronti di valore non rilevante", fatto salvo diverse e comprovate esigenze determinate da normative sovraordinate e di settore, o di pubblica sicurezza.
  • f) Indipendentemente dalla classificazione dei fronti, è vietata la demolizione di superfici intonacate in buono stato di conservazione allo scopo di mettere in evidenza gli apparati murari sottostanti. Nei casi in cui sia necessaria la asportazione di parti di intonaco cadenti, si avrà cura di reintegrare le parti in questione con malte, tinte e tecniche di applicazione tradizionali. Tali reintegrazioni devono essere precedute da un esame volto ad accertare la composizione e stratigrafia dell'intonaco e delle coloriture asportate in modo da effettuare gli opportuni risarcimenti con malta e tinte simili a quelle originarie. Nei casi in cui, per motivi di avanzato decadimento, sia necessario asportare completamente la superficie intonacata si deve di norma procedere secondo quanto precedentemente indicato. Qualora sia messa in evidenza una apparecchiatura muraria altamente stratificata, con la presenza di elementi di speciale interesse architettonico, l'ipotesi di non procedere alla reintonacatura e l'individuazione della tecnica alternativa di trattamento della superficie dovrà essere valutata, caso per caso, in relazione alla rilevanza degli elementi che si intende valorizzare.

Art. 20.- Coperture e tetti degli isolati e dei corrispondenti edifici a diversa classificazione

1. Indicazioni di dettaglio. Il PO definisce e identifica in dettaglio la seguente classificazione del sistema delle coperture dei diversi isolati che compongono i tessuti della città antica entro le mura che costituisce riferimento per l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma 2:

  • - Coperture unitarie, omogenee e continue;
  • - Coperture variamente articolate e composte;
  • - Coperture piane e terrazze;
  • - Altre coperture, diverse dalle precedenti.

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base della classificazione delle coperture di cui al comma 1, il PO definisce le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) In ragione degli effetti che la realizzazione di aperture sulle coperture degli edifici produce nel rilevante contesto della città antica, soprattutto in considerazione delle innumerevoli viste sulla città di cui si gode dalle torri, dalla passeggiata urbana delle mura e dagli affacci dei palazzi, il PO, quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, prescrive quanto segue:
    • - nelle "coperture unitarie, omogenee e continue" è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto (apribili o fisse) solo ed esclusivamente secondo un progetto unitario esteso alla copertura uniformemente classificata che garantisca un disegno organico e compatibile con le interferenze paesistico - percettive di cui al precedente punto, senza limitazione del numero e secondo le indicazioni dimensionali del RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, al pari del numero, non devono produrre in termini di effetti paesistico - percettivi apprezzabili interferenze;
    • - nelle "coperture variamente articolate e composte" è ammessa la realizzazione di una sola apertura complanare alle falde di tetto (apribile o fissa) per singola falda di detto secondo le indicazioni dimensionali del RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, non devono essere prevalenti rispetto alla superficie della falda di tetto oggetto dell'intervento;
    • - nei restanti tipi di copertura non è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto, con eccezione di quelle strettamente necessarie all'ispezione delle coperture medesime, specificatamente definite e dimensionate dal RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, devono essere ridotte alla minima misura atta a consentire il passaggio per l'ispezione delle coperture.
  • b) Non è in nessun caso ammessa la realizzazione di aperture costituite da porzioni di copertura in contropendenza, comunque denominate, finalizzate sia all'ispezione delle coperture che all'illuminazione dei locali sottotetto. Nel rispetto di quanto prescritto alle precedenti lettere, non è quindi ammissibile la realizzazione di aperture che non siano complanari alle falde di tetto.
  • c) Non è ammessa la modifica della tipologia delle coperture con esclusione dei manufatti superfetativi e precari legittimati. Il rifacimento della copertura non può comportare la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti e dell'aggetto e della tipologia di gronda rispetto all'esistente; deve altresì comportare il mantenimento o la rimessa in pristino del manto di copertura originario. È ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali, isolanti, impermeabilizzanti o per l'efficientamento energetico, purché non modifichino in forma rilevante gli spessori originari delle gronde.
  • d) È sempre e comunque vietata la realizzazione di terrazze a tasca o a vasca.

Art. 21.- Spazi aperti pertinenziali diversi dallo spazio pubblico

1. Indicazioni di dettaglio. Il PO definisce ed identifica in dettaglio la seguente classificazione del sistema degli spazi aperti pertinenziali dei diversi isolati che compongono i tessuti della città antica entro le mura che costituisce riferimento per l'applicazione e il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma 2:

  • - Cortili chiusi;
  • - Pozzi di luce, cavedi e chiostrine;
  • - Giardini, orti e verde di corredo degli edifici;
  • - Chiostri.

2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base della classificazione degli spazi aperti pertinenziali di cui al comma 1, il PO definisce le seguenti prescrizioni di dettaglio:

  • a) Gli spazi aperti comunque classificati sono sempre parte integrante di uno o più edifici dei diversi isolati, pertanto - fatto salvo l'esistente e le strutture storiche quali muri, recinzioni, cancellate di impianto storico o ormai storicizzate rispetto al contesto della città antica - non possono essere alterati, suddivisi o trattati separatamente dall'edificio di cui costituiscono pertinenza.
  • b) Gli interventi edilizi devono produrre assetti formali e tipologici coerenti e compatibili con la caratterizzazione degli assetti storici originari, da definire mediante specifica documentazione e rilievo critico. Devono, in particolare, essere prese in considerazione le sistemazioni arboree, il disegno dei giardini, le tipologie e i materiali delle pavimentazioni esterne, i dettagli costruttivi, le sistemazioni e le tipologie degli accessi agli spazi interclusi al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie, avendo nel RE lo strumento che ne specifica i materiali, gli arredi e le finiture da utilizzare. Il PO quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, prescrive quanto segue:
    • - la conservazione e il ripristino delle tradizionali pavimentazioni in pietra o laterizio, nonché la conservazione degli elementi caratterizzanti e/o esistenti all'interno di tali spazi, quali portici colonnati, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole e simili;
    • - la salvaguardia e la conservazione di elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno, quali muri in pietra o mattoni e cancellate o cancelli in ferro battuto. Nei casi in cui tali elementi siano stati precedentemente demoliti, alterati o sostituiti con elementi incongrui, se ne prescrive il ripristino.
  • c) Al fine di recuperare l'assetto originario degli spazi aperti pertinenziali, gli interventi edilizi devono tendere ad eliminare o riconfigurare i manufatti decontestualizzati e precari, le superfetazioni che ne compromettono le caratteristiche dimensionali e formali, nonché, ove presenti, gli elementi incongrui di divisione interna.
  • d) Fermo restando quanto prescritto ai precedenti art.li 19 e 20, negli spazi classificati come "pozzi di luce, cavedi e chiostrine" è ammesso l'alloggiamento e l'ubicazione degli impianti, manufatti tecnologici e tecnici comunque denominati e l'alloggiamento di ascensori o montacarichi.
  • e) Ad esclusione delle zone di cui ai precedenti art. 11 e 12, non è ammessa l'apertura di nuovi passi carrabili nei muri perimetrali degli spazi conclusi, configurandosi questi ultimi come qualificanti gli assetti paesaggistici della città antica.
  • f) Negli spazi aperti classificati come "chiostri", in ragione del riconosciuto alto valore storico - architettonico, non sono ammessi interventi che alterino o semplicemente ne modifichino l'integrità e ne compromettano gli assetti storici consolidati, comprensivi degli elementi architettonici, tipologici e di corredo.
  • g) Gli interventi edilizi comportanti il frazionamento di unità immobiliari o la rifunzionalizzazione di immobili devono conservare l'unitarietà degli spazi aperti pertinenziali classificati "Giardini, orti e verde di corredo degli edifici" e "Chiostri", quando riconducibili al disegno storico accertato a mezzo di fonti archivistiche e documentali e in tutti gli immobili di cui agli art.li 7 e 8 delle presenti norme. In tutti gli altri casi, nel rispetto delle prescrizioni del presente capo, sono ammessi interventi di sistemazione degli spazi aperti pertinenziali in forme facilmente reversibili e secondo quanto previsto ai precedenti Capi I e II quando l'intervento proposto si configura come progetto unitario. Deve comunque essere sempre garantito:
    • - la conservazione degli alberi di pregio, delle essenze vegetali e di ogni altra condizione ambientale che caratterizza e qualifica gli spazi aperti della città antica;
    • - il mantenimento, ove presenti, degli elementi decorativi e architettonici isolati ad essi afferenti, quali pavimentazioni, muri perimetrali, fontane, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, serre, limonaie, ricoveri per attrezzi ecc.
  • Ove parzialmente o totalmente perduti, l'insieme di tali elementi potrà essere ricostruito sulla base di tracce certe e/o di una documentazione completa dell'assetto preesistente, sempre con l'uso di essenze simili e di forme, strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari. Nei casi in cui non sussistano elementi di certezza in merito all'assetto originario, il trattamento di tali spazi si ispirerà al recupero di forme tradizionali e di essenze vegetali locali storicamente accertate.
  • h) La realizzazione di nuovi elementi di ricovero e arredo quali magazzini, ripostigli, serre fisse, chioschi, simili, non è ammessa nei "Giardini, orti e verde di corredo degli edifici" e "Chiostri", ancorché corrispondente ad interventi ammessi al Capo I. In tutti gli altri casi, essi possono essere realizzati secondo le indicazioni del RE.