Norme Tecniche di Attuazione

Art.28 Parametri edilizi ed urbanistici degli interventi nelle zone agricole

1. Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici di seguito descritti per i vari interventi, si intendono utilizzabili con le seguenti modalità:

  • - l'intervento di tipo F.1 é comulabile autonomamente;
  • - gli altri interventi sono comulabili fino all'esaurimento della potenzialità edificatoria del fondo, in rapporto al loro standard edilizio-urbanistico.

2. Frazionamenti e scorpori successivi agli interventi avranno valore, agli effetti dell'applicazione dei parametri, esclusivamente se verranno rispettati i rapporti prescritti.

3. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente accompagnati da nuove destinazioni non collegate all'attività agricola per effetto di quanto previsto all' art. 26, eventuali frazionamenti di aree di pertinenza della nuova destinazione dovranno essere contenuti entro un valore non superiore a otto volte quello della SU, salvo ambiti già chiaramente definiti e documentabili preesistenti. La SU resterà legata, agli effetti dell'applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici, al fondo d'origine.

4. Gli interventi nelle zone agricole sono regolati dalle seguenti prescrizioni e parametri, tenendo conto che per "appoderamento in atto" e per "fondo d'origine" si intende l'appoderamento esistente al 15/04/1975.

PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI DA RISPETTARE NEGLI INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA (°)
FUNZIONE AGRICOLA LOTTO MIN. DI INTERV. MQ S.U. AMMESSA MQ H MIN. ML DISTANZE (1)
D1 D2 D3 D4
(°) Per le compatibilità di zona vedi art. 26
(*) Solo ne caso di interventi di nuova costruzione
(**) Minima e massima quota di superficie aziendale utilizzabile per l'applicazione dell'indice di edificabilità.
(°°) Solo per nuovi interventi derivanti da trasferimento di allevamenti esistenti in zona non agricola.

NOTE:
  • (1) DISTANZE: DAI CONFINI DI PROPRIETÀ = D1
    DAI CONFINI DI ZONA "E" = D2
    DAL CONFINE STRADALE = D3
    DA ALTRI EDIFICI = D4

  • (2) CS = COME STABILITO DAL CODICE DELLA STRADA IN RELAZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE RIPORTATA ALL'ART. 32.

  • (3) DISTANZA MINIMA DA EDIFICI RESIDENZIALI NON AZIENDALI ML 30,00

  • (4) SOLO INTERVENTI SU INSEDIAMENTI GIÀ ESISTENTI E PER RIORDINO FUNZIONALE SENZA AUMENTO DEL NUMERO DEI CAPI SUINI PREESISTENTI

  • (5) DISTANZE DA RISPETTARE PER EVENTUALI AMPLIAMENTI

  • (6) LE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE SONO REGOLAMENTATE DALLE VIGENTI NORME REGIONALI E STATALI IN MATERIA (L.730/1985 E L.R. 26/94

  • (7) E' PRESCRITTA UNA DETTAGLIATA INDAGINE GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA

  • (8) EVENTUALI FABBRICATI DI SERVIZIO RIENTRANO NELLA TIPOLOGIA F.2

  • (9) DISTANZE RIFERITE AL PIEDE DELL'ARGINE O AL CIGLIO DELL'INVASO

  • (10) Ad esclusione degli allevamenti avicoli vietati sull'intero territorio comunale
F.1 APPODERAM. IN ATTO MIN.60.000 180 (*) 7,50 5,00 (2) 5,00 CS 10,0
F.2 APPODERAM. IN ATTO 150 MQ/HA per i primi 2 ettari, 100 MQ/HA per i successivi 7,50 5,00 (2) 5,00 CS 6,0
F.3/F.4 MIN. 10000
MAX. 10 HA (**)
500/HA 7,50 20,00 20,00 CS (2) 6,0 (3)
F.5 APPODERAM. IN ATTO 15 3,50 10,00 10,00 CS (2) 10,0
F.6 (4) APPODERAM. IN ATTO ESISTENTE 20% == 20,00 (5) 20,00 (5) CS (2)(5) 10,0 (5)
F.7 MIN. 10000
MAX.3 HA (**)
3000/HA
5000/HA (°°)
7,50 30,00 30,00 CS (2) 10,0 (3)
F.9 (10) MIN. 10000
MAX.3 HA (**)
3000/HA 7,50 30,00 1000,00 CS (2) 10,0 (3)
F.8 APPODERAM. IN ATTO ESISTENTE == 20,00 (5) 20,00 (5) CS (2)(5) 10,0 (3)
F.11 MIN. 5000
MAX.3 HA (**)
6000/HA 7,50 5,00 5,00 CS (2) 6,0
F.14 APPODERAM. IN ATTO 100/HA
MAX. 300
7,50 5,00 5,00 CS (2) 10,0
F.16 (6) APPODERAM. IN ATTO            
G.7b (7) APPODERAM. IN ATTO (8) == 10,00 (9) 10,00 (9) CS (2)(9) 10,00 (9)

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28