Norme Tecniche di Attuazione
Argomenti
Art.29 Soggetti attuatori
1. Gli interventi ammessi in base ai precedenti articoli nelle zone agricole possono essere realizzati, secondo quanto previsto all'art. A21 della L.R. 20/2000 e sue s.m., dai seguenti soggetti aventi titolo per ottenere i relativi atti autorizzativi o concessori previsti dalle vigenti leggi in materia:
- - Interventi di tipo F.1 (nuove costruzioni): occorre dimostrare che la nuova costruzione residenziale é funzionale alla produzione agricola perché realizzata in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali:
- a) del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario che dedica all'attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno la metà del proprio reddito di lavoro, ridotti rispettivamente al 30% nel caso di Comuni compresi nel territorio delle Comunità montane;
- b) dei seguenti soggetti in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del primi comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1977, n.18:
- - proprietari concedenti in quanto richiedenti al concessione in funzione dell'esigenza dell'azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro familiari;
- - proprietari conduttori in economia e dei loro familiari;
- - affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla legge 11 febbraio 1971 n.11 e alla legge 15 settembre 1964 n.756;
- - cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate assimilabili.
- - Tutti gli altri tipi di intervento: soggetti di qualunque categoria secondo quanto previsto all'art.21 della L.R. 20/2000 e sue s.m..