Norme Tecniche di Attuazione

Art. 3 Attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua, nel rispetto delle indicazioni grafiche riportate sulle tavole di progetto e delle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, per mezzo di strumenti di attuazione di intervento urbanistico preventivo o per intervento diretto (concessione o autorizzazione), come meglio specificato agli articoli seguenti.

2. In caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo fra elaborati a scala diversa, prevale quello in scala a denominatore minore.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28