Norme Tecniche di Attuazione

Art. 12.20 Rispetto dei Depuratori

1. Con riferimento agli impianti di depurazione individuati nelle tavole del P.R.G. è prescritta una fascia di rispetto di 100 mt con vincolo di inedificabilità assoluta, fatto salvo quanto specificato al comma successivo. All'interno delle zone di rispetto dei depuratori si applicano altresì le prescrizioni di cui alla Legge 319/76 ed alla Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977, come modificate ed integrate dal Dlgs n. 152 del 1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e dal Dlgs n. 258 del 2000.

2. Per i depuratori esistenti si applica la Delibera del CITAI - Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977, che all'allegato 4 stabilisce "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione", fatta salva dal D.Lgs 152/06 (che esplicita che "fino all'emanazione di corrispondenti normative adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"), e dal D.Lgs 4/08.
In base al capitolo 1 dell'allegato 4 della citata Delibera CITAI, "Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta (100 metri) non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostituitivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi".
All'interno della fascia di rispetto sono consentiti soltanto nuovi interventi per impianti e servizi di interesse collettivo (magazzini, archivi, depositi, autorimesse) che non comportino la presenza di persone, se non saltuaria.
Sui fabbricati esistenti sono ammessi soltanto interventi fino alla ristrutturazione edilizia, che non comportino l'incremento della presenza di addetti o di utenti, né di carico urbanistico per gli usi residenziali in essere.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28