Norme Tecniche di Attuazione

Art.15 Edifici preesistenti e norme di zona

1. Gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante 2014 al P.R.G. dovranno essere adeguati a tutte le nuove indicazioni e prescrizioni (in particolare all'applicazione delle definizioni degli interventi edilizi di cui all'allegato all'art. 9 della L.R. n. 15/2013, e le "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" introdotte dalla DAL 04.02.2101 n. 279 della Regione Emilia-Romagna), allorquando vengano sottoposti ad interventi che non rientrino nelle seguenti tipologie, con riferimento all'elenco di cui al precedente art. 2 e sempre fatte salve più restrittive indicazioni contenute nelle specifiche norme di zona o nella disciplina particolareggiata per le zone A.:

  • A.8 manutenzione ordinaria;
  • A.9 manutenzione straordinaria;
  • A.3.1 ristrutturazione edilizia in zona omogenea "A" e tipologie limitrofe analoghe;
  • A.1, A.2A e A.2B interventi conservativi senza modifica alla destinazione d'uso esistente;
  • A 3.2 ristrutturazione edilizia

Per gli interventi A3.2 a condizione che non ci siano incrementi di superficie utile, variazione di sagoma e volume e che la destinazione d'uso di progetto sia ammessa dalla zona di P.R.G.

2. Sono considerati conformi gli edifici che per destinazione d'uso, volume, SU, distanze, altezza, dotazione di parcheggi di pertinenza e di U.1 e opere di U1 e U2, rientrano nelle prescrizioni previste dal presente articolato normativo per la zona urbanistica in cui ricadono.

3. Nel caso di edifici ricadenti all'interno di comparti assoggettati a Piano Particolareggiato, in attesa della formazione dello stesso potranno essere consentite esclusivamente opere di cui all'art. 8 (Attività edilizia in aree parzialmente pianificate) della L.R. 15/2013.

4. Qualora l'ammesso intervento di "Ristrutturazione edilizia" comporti il potenziamento di funzioni già legittimamente presenti e non ammesse dalle norme di zona, la compatibilità con il contesto deve essere preventivamente verificata.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28