Norme Tecniche di Attuazione

Art.27 Prescrizioni particolari da adottarsi negli interventi sul patrimonio edilizio esistente ove non in contrasto con il prevalente art. 26bis

1. Le seguenti prescrizioni riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e sono finalizzati alla tutela dei caratteri tipologico-ambientali di ordine generale caratterizzanti l'area territoriale interessata.

2. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente occorre, fermo restando il rispetto della L.R. 20/2000:

  • privilegiare e valorizzare il recupero dell'esistente;
  • negli edifici e complessi individuati dal PRG come "Beni culturali" dovrà essere riservata particolare attenzione alla tutela dei caratteri tipologico - ambientali nell'osservanza delle prescrizioni e delle norme di legge derivanti dalla classificazione tipologica assegnata;
  • le ristrutturazioni mediante totale demolizione dell'edificio oggetto di intervento dovranno rivestire carattere di eccezionalità. Giustificata da dettagliata perizia tecnico-strutturale, asseverata da tecnico abilitato, corredata da puntuale relazione tecnica ed esauriente documentazione fotografica illustrante le condizioni dell'edificio, del quale il tecnico ritiene non possibile la conservazione e sia inevitabile la sua demolizione;
  • le ristrutturazioni mediante parziale demolizione dell'edificio oggetto di intervento dovranno rivestire carattere di eccezionalità, qualora la demolizione sia prevista in misura superiore al 50% rispetto la sagoma planivolumetrica dell'intero immobile, coinvolgendo più della metà dell'edificio oggetto di intervento, dovrà essere giustificata da dettagliata perizia tecnico-strutturale, asseverata da tecnico abilitato, corredata da puntuale relazione tecnica ed esauriente documentazione fotografica illustrante le condizioni dell'edificio, del quale il tecnico ritiene non possibile la conservazione e sia inevitabile la sua demolizione.

3. In tutti gli interventi non riguardanti edifici e complessi individuati come "Beni culturali", dovrà pertanto essere riservata particolare attenzione ai seguenti criteri di tutela, fermo restando che l'intervento di ristrutturazione con totale demolizione dell'edificio dovrà rivestire carattere di eccezionalità e dovrà essere giustificata da dettagliata relazione fotografica e perizia tecnico-strutturale asseverata da tecnico abilitata e sottoscritta dalla proprietà. La ricostruzione, che dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, sarà comunque ispirata ai criteri sotto riportati.

  • - Strutture portanti verticali: dovrà essere conservata l'ossatura strutturale principale nel caso di edifici di tipologia a porta morta o di tipologia tradizionale "a barchessa".
    Nel caso di particolari tecniche costruttive delle pareti esterne (mattoni alternati a corsi di ciottoli, mattoni faccia a vista, angoli in pietra, marmo o mattoni a vista, marcapiani, archivolti, piattabande, ecc...) si dovrà procedere alla loro conservazione e valorizzazione.
    Per l'eliminazione di eventuale umidità ascendente nelle pareti esterne si dovrà di norma ricorrere alle tecniche meno distruttive.
  • - Strutture portanti orizzontali: nel rifacimento dei solai si potrà ricorrere a tipi e materiali diversi da quelli originari, sempre che non esistano particolari elementi e situazioni che suggeriscano il mantenimento delle strutture esistenti (decori, travature di pregio a vista, ecc..), da valutarsi di volta in volta.
  • - Archi e volte: dovranno essere mantenuti e consolidati o sostituiti anche con l'uso di tecniche e
  • materiali diversi, qualora non recuperabili.
  • - Scale: dovranno essere conservate nella ubicazione e forma originaria solo qualora concorrano in modo determinante per imponenza e tipologia a caratterizzare il tipo edilizio, nel qual caso gli elementi caratteristici quali gradini in cotto, marmo e pietra, ringhiere in ferro o legno, rampe a volta o costruite con particolari tecniche dovranno essere conservati, consolidati e ripristinati.
  • - Porticati: potrà essere consentito ricavare elementi porticati all'interno del perimetro dell'edificio che non contrastino con l'aspetto e la tipologia generale dell'edificio, escludendo in ogni caso le tipologie edilizie già esistenti a "porta morta" o "a barchessa".
  • - Elementi tipologici caratteristici:
    • * Androni: gli androni passanti (tipologia a "porta morta") dovranno essere conservati, pur consentendone la chiusura con elementi vetrati. Nel caso in cui, per esigenze funzionali, si rendesse necessaria la realizzazione di partiture interne, le stesse dovranno essere realizzate in modo da consentire la "lettura" dell'assetto originario.
    • * Stalle: modifiche funzionali derivanti dal recupero ad altri usi dovranno consentire la leggibilità dell'assetto originario degli ambienti caratterizzati da pilastri o colonne con voltine.
  • - Ascensori e montacarichi: nel caso in cui si renda necessaria l'installazione di tali apparecchiature, le stesse dovranno essere collocate in modo da non compromettere sensibilmente l'impianto tipologico caratteristico dell'edificio.
  • - Coperture: Sono ammessi consolidamenti, ripristini e sostituzioni delle coperture esistenti nel rispetto delle caratteristiche geometriche strutturali originarie. Particolari strutture quali capriate e volte, se di particolare importanza e realizzate per rimanere in vista dovranno essere conservate nel caso di tipologie edilizie a porta morta o di tipologia tradizionale "a barchessa".
    Dovranno essere conservati e ripristinati gli elementi caratteristici di coronamento quali camini, altane, abbaini. Eventuali nuovi elementi necessari per la funzionalità dell'uso dovranno adeguarsi ai tipi già esistenti e comunque a quelli tradizionalmente usati in zona. E' prescritto l'uso del coppo a canale per il manto di copertura.
    Dovranno essere conservati, consolidati e ripristinati i cornicioni esistenti. Nel caso di necessaria sostituzione dovrà essere ripresa la tipologia originaria. Canali e pluviali saranno in lamiera preverniciata o in rame e di sezione circolare.
  • - Paramenti e tinteggiature esterne: i paramenti faccia a vista originari dovranno essere conservati e ripristinati. Non é consentita l'intonacatura di edifici o parti di essi originariamente a vista, né la scrostatura dell'intonaco se originariamente esistente.
  • Il rifacimento dell'intonaco dovrà avvenire secondo le modalità tradizionali in uso nella zona. Gli intonaci e le colorazioni a calce sono preferibili.
    Persiane, scuri, portelloni, portoni, ecc..., elementi a frangisole, gelosie e simili dovranno essere
  • conservati o sostituiti con analoghi elementi.
    Potranno essere proposti telai in ferro-finestra o in lamierino scatolato o alluminio verniciati in scuro.
    Elementi in ferro quali inferriate, ringhiere, cancelli, recinzioni esistenti dovranno essere conservati ed eventualmente integrati con elementi similari. Nuovi elementi dovranno essere comunque a disegno semplice e ispirati ai tipi tradizionalmente impiegati in zona.
  • - Ampliamenti: gli ampliamenti, ove consentiti dalle presenti norme, dovranno avvenire secondo il principio dell'organica e coordinata adduzione in relazione all'assetto originario dell'edificio, pur consentendosi l'uso di tecniche, materiali e risultati formali che evidenzino l'intervento attuale.
  • - Ricomposizione tipologica: nel caso di strutture incongrue aggiuntesi nel tempo, come pure nel caso di accessori di servizio privi di valore tipologico, si potrà intervenire mediante demolizione e ricostruzione dello stesso volume ricomponendo tipologicamente l'edificio principale, secondo i criteri descritti al punto precedente, limitatamente alle strutture legittimate (anche tramite condono edilizio).

4. La relazione tecnico-strutturale richiesta per consentire interventi di ristrutturazione mediante totale o parziale demolizione se superiore al 50% della sagoma planivolumetrica dell'intero edificio, nonché la demolizione deve presentare i seguenti requisiti:

  1. 1) descrizione generale dell'edificio, con esplicitazione dell'epoca di costruzione, della tipologia e della morfologia dello stesso;
  2. 2) rilievo fotografico, dettagliato, di tutte le strutture portanti l'edificio, al fine di manifestarne lo stato di conservazione;
  3. 3) schema grafico degli elementi strutturali portant,
  4. 4) esplicitazione dello stato di conservazione di ogni elemento strutturale portante,
  5. 5) esplicitazione del calcolo di verifica dimensionale di ogni elemento strutturale portante, in relazione alle sollecitazioni derivanti dai carichi previsti dalle vigenti normative in materia ed in relazione ai possibili usi funzionali dei locali ammessi dal P.R.G. per l'edificio di cui trattasi;
  6. 6) esplicitazione della non idoneità statica delle strutture portanti,
  7. 7) Sottoscrizione del tecnico abilitato, nell'ambito delle rispettive competenze del tecnico asseverante, in relazione all'entità dell'intervento

5. Nel caso di interventi su edifici di recente costruzione con caratteristiche tipologiche in contrasto con l'ambiente (strutture prefabbricate e similari), si dovranno adottare criteri di mitigazione dell'impatto mediante l'uso di opportune colorazioni o rivestimenti e l'impiego di cortine alberate.

6. Edifici e complessi edilizi allo stato di rudere

6.1 Si tratta di edifici che presentano parti strutturali crollate e parti strutturali ammalorate, ma ancora evidenti. Non può essere considerato rudere la sola presenza delle fondazioni al suolo, a meno che una documentazione fotografica e cartografica documenti con certezza l'esistenza dell'edificio e le sue caratteristiche in epoca contemporanea (dopo il 1945). La condizione di "rudere" deve essere dimostrata al momento dell'intervento.

6.2 Per i ruderi che hanno evidenza storica (il cui sedime è presente nelle cartografie catastali alla base delle indagini) il PRG ammette interventi di ricostruzione volti a salvaguardare da ulteriori crolli parti di nuclei rurali e centri storici e sistemi insediativi storici, e finalizzati a contrastare la perdita identitaria e culturale. Le stesse disposizioni sono applicabili ad edifici storici che a seguito di eventi successivi all'adozione della Variante 2014 si trovino nelle stesse condizioni di rudere.

6.3 Nelle zone storiche l'intervento di restauro dei beni è sempre ammesso in base ai criteri generali di tutela definiti dal PRG. Nel territorio rurale l'intervento di restauro dei beni storici allo stato di rudere è limitato ai soli beni accessibili direttamente da viabilità carrabile e direttamente collegabile alle reti, situati in ambiti non soggetti a tutele di tipo ambientale nei quali sia interdetta la nuova edificazione.

6.4 Per effettuare il restauro dei beni storici allo stato di rudere, l'analisi storico-critica da effettuare in sede di presentazione del progetto dovrà definire quale categoria di intervento sia assegnata all'edificio, e l'intervento di ricostruzione ammesso sarà comunque da effettuare nell'ambito del restauro scientifico, del restauro e risanamento conservativo o del ripristino tiupologico; in caso di impossibilità di recupero dei resti murari, l'intervento potrà prevedere una ricostruzione filologica dell'edificio, sulla base di adeguata analisi critica.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28