Norme Tecniche di Attuazione

Art. 8bis Dotazioni minime e massime di Sa

1. Dotazione massima di Sa - In tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione, la Superficie accessoria Sa (come definita dalla D.A.L. Regione Emilia-Romagna n. 279 del 4.02.2100) deve essere negli edifici residenziali plurifamiliari:

  • - non superiore al 65% della Su per la residenza;
  • - negli edifici uni - e bifamiliari (compresi edifici a schiera): non superiore all'80% della Su;
  • - negli edifici in zone produttive e negli edifici per le funzioni produttive agricole: non superiore al 30% della Su.

Per la residenza non meno del 40% della Sa complessiva deve essere destinata alla realizzazione di cantine e autorimesse, che per ogni unità immobiliare non possono comunque essere inferiori a 20 mq di autorimessa ed eventuale cantina con un minimo di mq 15 per l'autorimessa.

2. Dotazione minima di Sa - Negli interventi di cui al comma 1 la quantità minima di Sa è pari a 20 mq. per alloggio, e alle seguenti quantità:

  • - 20% della Su residenziale realizzata complessiva dell'edificio per edifici residenziali plurifamiliari,
  • - 30% della Su residenziale realizzata in edifici uni-e bifamiliari con due piani abitabili fuori terra.

Negli interventi residenziali è richiesto comunque il rispetto del requisito di cui all'art.11 comma 6.2 (*) (dotazione di parcheggi pertinenziali negli interventi in zona agricola di nuova costruzione o di recupero abitativo di fabbricati o di nuclei ex agricoli per uso residenziale.

3. In caso di sola realizzazione di Sa in un lotto non edificato la quantità edificatoria disponibile è pari alla percentuale di Su realizzabile nel lotto, secondo quanto previsto al precedente comma 1. Negli interventi di ampliamento, la Sa in progetto deve essere riferita alla nuova Su realizzata.

4. Nelle unità edilizie prevalentemente residenziali costituite da sei o più unità immobiliari, la Sa degli spazi di servizio comuni alle diverse unità immobiliari, deve prevedere almeno un vano destinato a servizi condominiali di almeno 25 mq. Tale prescrizione non si applica alle residenze a schiera e agli edifici preesistenti.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28