Norme Tecniche di Attuazione

Art. 8quater Installazione di Dehors su aree private e pubbliche

Art. 8quater) - Installazione di Dehors su aree private e pubbliche

Per Dehors si intente uno spazio privato, pubblico o di uso pubblico, appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico o una struttura ricettiva, occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglienza dei clienti e/o alla somministrazione di cibi e bevande, eventualmente attrezzato con una struttura le cui caratteristiche saranno stabilite con apposito regolamento comunale.

1 installazione su aree pubbliche

L’installazione di dehors su area pubblica è subordinata all’ottenimento dell’apposita concessione di occupazione di suolo pubblico da parte dell’interessato della durata che verrà indicata nell’atto stesso. Le dimensioni massime di dette strutture dovranno essere proporzionate alle esigenze delle attività a cui esse risultano collegate e la sua adeguatezza sarà valutata di volta in volta dagli organi tecnici del Comune, ai fini del suo armonico inserimento nel contesto circostante. Dette strutture non dovranno in alcun caso:

  • - causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale.
  • - danneggiare le aree pubbliche. A tal fine occorrerà produrre adeguata fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia oltre che dei danni anche relativa ai costi per lo smontaggio ripristino dello stato dei luoghi.
  • - compromettere il decoro urbano.

2 installazione su area privata

L’installazione dei dehors su area privata è subordinata alla presentazione di una comunicazione per installazione di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera f) e dovrà essere rimosso entro il termine massimo di 6 mesi dalla Comunicazione.

Se installati su area condominiale occorrerà allegare alla comunicazione temporanea la delibera dell’assemblea condominiale con cui viene autorizzato il manufatto;

Relativamente alle distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti occorre che almeno rispettino le norme dettate dagli artt.873 e segg. del Codice Civile. In alternativa potrà essere sottoscritto un atto formale di assenso dal confinante, nelle forme stabilite dalla Legge, per la deroga dalle sole distanze dai confini;

I dehors non dovranno:

  • - causare alcuna limitazione ai diritti di terzi;
  • - diminuire i coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali abitabili dei fabbricati esistenti, ai sensi del regolamento edilizio e delle norme vigenti in materia;
  • - chiudere luci o vedute preesistenti ai sensi artt. 900-907 del Codice Civile;
  • - essere in contrasto ad eventuali norme di sicurezza e prevenzione incendi;
  • - recare pregiudizio alla circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada;
  • - alterare il decoro degli spazi pubblici e privati.

Le superfici dei dehors dovranno essere proporzionate alla superficie del pubblico esercizio di cui costituiscono una pertinenza e se le strutture saranno coperte e chiuse lateralmente si procederà all’acquisizione del parere dell’Ausl competente.

Dette installazioni temporanee non dovranno comunque entrare in contrasto con le NTA del vigente PRG e con gli altri regolamenti comunali, oltre al Codice Civile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28