Norme Tecniche di Attuazione

Art.19 Suddivisione in zone del territorio comunale

1. Il P.R.G. provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dettando per ciascuna di esse precise norme sull'utilizzazione dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, secondo la seguente classificazione:

  1. - Zone omogenee di tipo A: parti del territorio interessate da agglomerati o unità urbanistico-edilizie che rivestono carattere storico, artistico, tipologico o ambientale e relativi dintorni significativi per una corretta integrazione territoriale;
  2. - Zone omogenee di tipo B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione residenziale.
    Si suddividono in:
    • * zone omogenee tipo B.1, parti già edificate normali;
    • * zone omogenee tipo B.2, parti di nuova edificazione;
    • * zone omogenee tipo B.3, parti già edificate speciali agglomerati e nuclei di vecchio impianto non inclusi nelle zone omogenee A);
    • * zone omogenee tipo B.4, parti edificate destinate ad interventi di sostituzione edilizia o riordino urbanistico;
    • * zone omogenee tipo B5, parti edificate costituenti nuclei o addensamenti edilizi in territorio extraurbano.
    • * zone omogenee tipo B6, parti di territorio già edificate attraverso strumenti attuativi preventivi.
    • * zone omogenee tipo B7, parti di territorio finalizzate alla rilocalizzazione di potenzialità edificatoria.
  3. - Zone omogenee di tipo C: parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali. Si suddividono in:
    • * zone omogenee tipo C.1, in corso di edificazione in base a strumento attuativo già convenzionato;
    • * zone omogenee tipo C.2, destinate alla nuova edificazione a mezzo di intervento urbanistico preventivo.
    • * zone omogenee tipo C.3, destinate a nuova edificazione ed alla riqualificazione urbana a mezzo di intervento urbanistico preventivo, a destinazione residenziale e per funzioni commerciali e di servizi.
  4. - Zone omogenee di tipo D: parti del territorio destinate ad insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo artigianale-industriale, commerciale, direzionale e turistica.
    Si suddividono in:
    • * zone omogenee tipo D.1, artigianali/industriali di completamento;
    • * zone omogenee tipo D.2, artigianali/industriali di espansione;
    • * zone omogenee tipo D.3, destinate ad attrezzature di servizio di interesse generale;
    • * zone omogenee tipo D.4, destinate alla realizzazione di attrezzature tecniche e tecnologiche di interesse pubblico o privato;
    • * zone omogenee tipo D.5, destinate a funzioni ricettive;
    • * zone omogenee tipo D.6, insediamenti commerciali/direzionali;
    • * zone omogenee tipo D.7, insediamenti produttivi e di servizio per le zone agricole.
  5. - Zone omogenee di tipo E: parti del territorio destinate ad usi agricoli. Si suddividono in sottozone come risulta nell'apposito CAPO IV° delle presenti norme;
  6. - Zone omogenee di tipo F: parti del territorio destinate ad attrezzature di tipo pubblico di interesse generale;
  7. - Zone omogenee di tipo G: parti del territorio destinate a spazi ed attrezzature pubbliche per servizi di quartiere o di complesso insediativo.

2. Le destinazioni d'uso attribuite alle diverse zone secondo cui é classificato il territorio comunale sono indicate all'articolo seguente.

3. Le distanze dai confini di zona previste nei successivi articoli del TITOLO IV, nelle Schede delle sottozone possono essere derogate, nel rispetto del Codice Civile, nel caso di terreni della stessa proprietà o qualora siano sottoscritti Accordi tra privati, che dovranno essere allegati alle istanze dei titoli abilitativi. Fanno eccezione le distanze di rispetto dalle zone F o G per le quali l’Amministrazione Comunale potrà esprimersi attraverso l’organo competente.

Ultima modifica Mercoledì, 17 Gennaio, 2024 - 14:28